Decreto cautelare 15 marzo 2021
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Decreto decisorio 7 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 07/10/2021, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 00605/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00248/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2021, proposto da
-OMISSIS-di -OMISSIS- & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Codognato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Iii non costituiti in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
- della Determinazione del Direttore Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale III – Veneto e Friuli Venezia Giulia prot. n. -OMISSIS- in data 26 gennaio 2021 e notificata il 15 febbraio 2021, con cui è stata disposta ex art. 5 comma primo L. n. 50/1994 la chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita di alimenti e bevande gestito dalla società ricorrente nei locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS- per giorni venti a partire dal 31° giorno dalla notifica; di ogni altro atto antecedente, concomitante e susseguente ed in particolare e per quanto occorra:
- del verbale della Guardia di Finanza – Compagnia -OMISSIS- in data 6 dicembre 2020;
- del verbale della Guardia di Finanza – Compagnia -OMISSIS- in data 11 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 21 settembre 2021, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 7 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.