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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1808 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 e
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'Avv. Natale Michele, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui alle note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Parte_2 sottoscritto, in data 07/07/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 23/06/2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (NA). Atto N. 11 parte II serie A - anno 2016 (NA)). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli , nata il [...] e nata il [...]), Per_1 Per_2 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno integrato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 14/07/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La casa coniugale sita in Mariglianella (NA) alla Via Roma n. 64 sarà assegnata alla sig.ra che ci vivrà con le proprie figlie minori e , essendosi il Parte_1 Persona_3 Persona_4 marito già definitivamente allontanato asportando indumenti ed effetti personali;
3) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento, riconoscendo entrambi la propria autosufficienza economica.
4) Le figlie minore minori e saranno affidate congiuntamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere e tenere Parte_2 con sé le figlie quando vorrà, previ tempestivi accordi con la madre. Le parti sono pervenute ad una tale regolamentazione in quanto così il sig. , lavorando quale macchinista di treni Parte_2 per LI SP (con turni diurni e notturni) potrà al meglio assolvere al suo diritto/dovere di visita in modo compatibile con la normale vita scolastica ed extrascolastica delle minori. In ogni caso il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà il diritto di tenere con Parte_2 sé le figlie nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
nelle festività natalizie ad anni alterni, Natale o Capodanno;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle minori.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1 650,00 (seicentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori (trecentoventicinque euro per ciascuna figlia) che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7) Per esplicito accordo tra le parti l'assegno unico e universale verrà erogato dall' al sig. CP_1
che si impegna a versarlo, come già faceva prima della separazione, su un prodotto Parte_2 finanziario (conto di deposito, buono postale o comunque simili a bassissimo rischio) istituito all'ordine delle minori e vincolato fino al giorno della loro maggiore età. 8) Ad integrazione di quanto sopra, il padre provvederà al pagamento del 50% delle future spese straordinarie ovvero scolastiche (compresi libri e corredo scolastico), sportive, ricreative e parascolastiche delle minori. Per quelle sportive il contributo necessario riguarderà un solo corso, stabilito previo accordo tra i genitori, tenendo conto delle inclinazioni e desideri delle figlie. Ciascun genitore provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese mutualistiche, di farmaci/visite/ticket prescritti;
nonché delle spese mediche extra mutualistiche delle minori, purché previamente concordate, salva, ovviamente, l'urgenza.
9) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi si prestano reciproco consenso di fissare la propria residenza ovunque essi credano opportuno, dandone comunicazione all'altro.
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'eSPtrio.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione e specifica che quanto alla individuazione delle spese extra-assegno relative alla prole, la medesima avverrà secondo il Protocollo attualmente vigente e sottoscritto tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1808 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ottaviano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ottaviano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 26/09/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice