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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. GIUD. N……………... SENT. N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Veronica Milone Presidente
Federico Maida Giudice Rel. Est.
Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 5-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
IS NA (C.F. [...]) e
TR NT (C.F. [...]), entrambi con il patrocinio dell'avv. Daniela GIUMMO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
OL & SA DI OL ST E SA
AL S.N.C. (C.F. 00097780894), non costituita;
SA VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Mario FIACCAVENTO, giusta procura in atti;
RESISTENTE Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di OL & SA DI OL
ST E SA AL S.N.C.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla debitrice è stata effettuata mediante inserimento nell'area riservata del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII, stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata ovvero l'esito negativo della notifica a mezzo di posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario,
e che sono decorsi tre giorni dal predetto inserimento, come da certificazione della Cancelleria;
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati,
a cura di parte ricorrente, anche ai soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto del termine dilatorio di quindici giorni;
rilevato che, seppur regolarmente convocata, la società debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria, mentre si è costituito solo il socio OR VA, depositando memoria;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale;
invero, l'intimata è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata, ai sensi dell'art. 40 CCII, davanti al Tribunale nella persona del Giudice relatore, e non ha inteso costituirsi, così impedendo al Tribunale di accertare l'eventuale insussistenza delle soglie minime di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti risulta che parte ricorrente vanta un credito di euro 383.128,29 (fondato su titolo definitivo) e che risultano ulteriori debiti nei confronti dell'Erario per euro 154.616,55, talché
i debiti anche non scaduti della società superano la soglia di euro 500.000, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che l'impresa sia iscritta all'albo delle imprese artigiane;
rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro
30.000,00;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle
Entrate - Riscossione pari ad euro 154.616,55;
- parte ricorrente non è riuscita ad assoggettare alcun bene a soddisfazione del proprio credito;
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello azionato dall'odierno ricorrente;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 256 CCII, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, trattandosi di società in nome collettivo, produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto che
, nel caso di specie, non rileva la circostanza addotta dal socio
OR VA in seno alla memoria di costituzione, relativa all'asserito scioglimento della società in conseguenza del recesso del socio (per essere venuta meno la pluralità dei soci) e ciò in quanto il predetto recesso
(relativamente al quale manca, peraltro, la prova della ricezione da parte della società, essendo stato provato unicamente l'invio della raccomandata) ed il conseguente scioglimento, non sono stati resi noti ai terzi secondo le formalità previste dalla legge, come prescritto dall'art. 256, comma 2, CCII, non risultando alcuna annotazione in seno al registro delle imprese;
ritenuto altresì che, non essendo state osservate le formalità prescritte dalla legge per rendere noto ai terzi il recesso ed il conseguente scioglimento, non risulta decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 256 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di OL &
SA DI OL ST E SA AL
S.N.C. (C.F. 00097780894), con sede in Augusta (SR), contrada Balate s.n., n. R.E.A. SR - 75317, e dei soci amministratori illimitatamente responsabili
OL IA (C.F. [...]) e SA
VA (C.F. [...]);
nomina il dott. Federico Maida Giudice delegato per la procedura nomina curatore l'avv. Vincenzo TUCCITTO, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata
Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, invita il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11/09/2025 ad ore 11:20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federico Maida Veronica Milone
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Veronica Milone Presidente
Federico Maida Giudice Rel. Est.
Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 5-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
IS NA (C.F. [...]) e
TR NT (C.F. [...]), entrambi con il patrocinio dell'avv. Daniela GIUMMO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
OL & SA DI OL ST E SA
AL S.N.C. (C.F. 00097780894), non costituita;
SA VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Mario FIACCAVENTO, giusta procura in atti;
RESISTENTE Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di OL & SA DI OL
ST E SA AL S.N.C.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla debitrice è stata effettuata mediante inserimento nell'area riservata del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII, stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata ovvero l'esito negativo della notifica a mezzo di posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario,
e che sono decorsi tre giorni dal predetto inserimento, come da certificazione della Cancelleria;
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati,
a cura di parte ricorrente, anche ai soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto del termine dilatorio di quindici giorni;
rilevato che, seppur regolarmente convocata, la società debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria, mentre si è costituito solo il socio OR VA, depositando memoria;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale;
invero, l'intimata è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata, ai sensi dell'art. 40 CCII, davanti al Tribunale nella persona del Giudice relatore, e non ha inteso costituirsi, così impedendo al Tribunale di accertare l'eventuale insussistenza delle soglie minime di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti risulta che parte ricorrente vanta un credito di euro 383.128,29 (fondato su titolo definitivo) e che risultano ulteriori debiti nei confronti dell'Erario per euro 154.616,55, talché
i debiti anche non scaduti della società superano la soglia di euro 500.000, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che l'impresa sia iscritta all'albo delle imprese artigiane;
rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro
30.000,00;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle
Entrate - Riscossione pari ad euro 154.616,55;
- parte ricorrente non è riuscita ad assoggettare alcun bene a soddisfazione del proprio credito;
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello azionato dall'odierno ricorrente;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 256 CCII, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, trattandosi di società in nome collettivo, produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto che
, nel caso di specie, non rileva la circostanza addotta dal socio
OR VA in seno alla memoria di costituzione, relativa all'asserito scioglimento della società in conseguenza del recesso del socio (per essere venuta meno la pluralità dei soci) e ciò in quanto il predetto recesso
(relativamente al quale manca, peraltro, la prova della ricezione da parte della società, essendo stato provato unicamente l'invio della raccomandata) ed il conseguente scioglimento, non sono stati resi noti ai terzi secondo le formalità previste dalla legge, come prescritto dall'art. 256, comma 2, CCII, non risultando alcuna annotazione in seno al registro delle imprese;
ritenuto altresì che, non essendo state osservate le formalità prescritte dalla legge per rendere noto ai terzi il recesso ed il conseguente scioglimento, non risulta decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 256 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di OL &
SA DI OL ST E SA AL
S.N.C. (C.F. 00097780894), con sede in Augusta (SR), contrada Balate s.n., n. R.E.A. SR - 75317, e dei soci amministratori illimitatamente responsabili
OL IA (C.F. [...]) e SA
VA (C.F. [...]);
nomina il dott. Federico Maida Giudice delegato per la procedura nomina curatore l'avv. Vincenzo TUCCITTO, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata
Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, invita il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11/09/2025 ad ore 11:20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federico Maida Veronica Milone