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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2300/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. NZ AV
RU; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 23.10.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2300/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. (C.F. , nato a [...], New Jersey Parte_1 C.F._1
(U.S.A.) il 15.03.1969;
2. (C.F. ), nato negli U.S.A. il Parte_2 C.F._2
18.05.2007;
3. (C.F. ), nata negli U.S.A. il Parte_3 C.F._3
18.09.2009; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Di Gaspare e Sabrina Duiella, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
1 e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 22.02.2024, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta del comune avo, Per_1
nato ad [...] in data [...], emigrato negli Stati Uniti d'America, senza aver
[...] mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino statunitense, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 05.03.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 26.07.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore dei ricorrenti, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_1 memoria difensiva, depositata telematicamente in data 27.06.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, a tenore del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
2 all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...] atteso che, per un verso, come si evince dal preambolo, contenuto nel citato D.L., “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che il ricorso è stato depositato in data 22.02.2024, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
3- Tanto premesso, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti, aveva generato il primo discendente, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
II.
4-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
6-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, prodotta dai ricorrenti, il cui contenuto e la cui autenticità non è stata specificamente contestata dall'Amministrazione resistente, si evince che gli stessi discendono, in linea retta, dal comune avo, Persona_1 nato ad [...] in data [...], emigrato negli Stati Uniti d'America, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino statunitense.
3 II.
7-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti di causa emerge che:
1) dopo essersi sposato in data 12.10.1964 con generava Persona_1 Persona_2 il 15.03.1969 l'odierno ricorrente, Parte_1
2) quest'ultimo, a sua volta, nel corso della relazione con , Persona_3 generava in data 18.05.2005 nonché in data 18.09.2009 Parte_2
entrambi odierni ricorrenti. Pt_3 Parte_3
II.
8-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti di si siano stabiliti negli Stati Uniti d'America, Persona_1 acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
II.
9-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.10-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.11-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo cittadino italiano, e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione Persona_1
4 allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur essendosi costituita, non ha resistito all'avversa domanda e tenuto conto, per altro verso, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato in data 22.02.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che:
1. (C.F. , nato a [...], New Jersey Parte_1 C.F._1
(U.S.A.) il 15.03.1969;
2. (C.F. ), nato negli U.S.A. il Parte_2 C.F._2
18.05.2007;
3. (C.F. ), nata negli U.S.A. il Parte_3 C.F._3
18.09.2009; sono tutti cittadini italiani.
B. ORDINA, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Controparte_1 territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 01.11.2025.
Il Giudice
NZ AV RU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. NZ AV
RU; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 23.10.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2300/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. (C.F. , nato a [...], New Jersey Parte_1 C.F._1
(U.S.A.) il 15.03.1969;
2. (C.F. ), nato negli U.S.A. il Parte_2 C.F._2
18.05.2007;
3. (C.F. ), nata negli U.S.A. il Parte_3 C.F._3
18.09.2009; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Di Gaspare e Sabrina Duiella, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
1 e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 22.02.2024, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta del comune avo, Per_1
nato ad [...] in data [...], emigrato negli Stati Uniti d'America, senza aver
[...] mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino statunitense, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 05.03.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 26.07.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore dei ricorrenti, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_1 memoria difensiva, depositata telematicamente in data 27.06.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, a tenore del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
2 all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...] atteso che, per un verso, come si evince dal preambolo, contenuto nel citato D.L., “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che il ricorso è stato depositato in data 22.02.2024, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
3- Tanto premesso, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti, aveva generato il primo discendente, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
II.
4-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
6-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, prodotta dai ricorrenti, il cui contenuto e la cui autenticità non è stata specificamente contestata dall'Amministrazione resistente, si evince che gli stessi discendono, in linea retta, dal comune avo, Persona_1 nato ad [...] in data [...], emigrato negli Stati Uniti d'America, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino statunitense.
3 II.
7-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti di causa emerge che:
1) dopo essersi sposato in data 12.10.1964 con generava Persona_1 Persona_2 il 15.03.1969 l'odierno ricorrente, Parte_1
2) quest'ultimo, a sua volta, nel corso della relazione con , Persona_3 generava in data 18.05.2005 nonché in data 18.09.2009 Parte_2
entrambi odierni ricorrenti. Pt_3 Parte_3
II.
8-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti di si siano stabiliti negli Stati Uniti d'America, Persona_1 acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
II.
9-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.10-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.11-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo cittadino italiano, e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione Persona_1
4 allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur essendosi costituita, non ha resistito all'avversa domanda e tenuto conto, per altro verso, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato in data 22.02.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che:
1. (C.F. , nato a [...], New Jersey Parte_1 C.F._1
(U.S.A.) il 15.03.1969;
2. (C.F. ), nato negli U.S.A. il Parte_2 C.F._2
18.05.2007;
3. (C.F. ), nata negli U.S.A. il Parte_3 C.F._3
18.09.2009; sono tutti cittadini italiani.
B. ORDINA, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Controparte_1 territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 01.11.2025.
Il Giudice
NZ AV RU
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