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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile - sez. Agraria - riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
- Dr. Salvatore Grillo - Presidente;
- Dr.ssa Paola Barracchia - Consigliere est;
- Dr.Antonello Vitale - Consigliere
- Dr.ssa Antonella Cillo - Esperto
- Dr.ssa Chiara Mattia - Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 1468/2023 Ruolo Generale, vertente tra: e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Di Parte_1 Parte_2
Cicco presso il cui studio in Foggia alla via Arpi n.102 sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pasquale Caso presso il cui studio in RO
Lucera alla via Luigi Zuppetta n.46 è elettivamente domiciliata
APPELLATA All'udienza in presenza del 26.02.2025, dopo la discussione delle parti, la causa veniva decisa con lettura di dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2019 citava in giudizio i germani RO
e e chiedeva che il Tribunale di Foggia -sez. agraria, accertasse “ che Pt_1 Parte_2
conduce in affitto i terreni descritti sub bin virtù di un rapporto intercorso con RO
, con inizio nel mese di ottobre 2006 e in scadenza al 10 novembre 2021, ai Controparte_2 sensi dell'art.1 L.n. 203 del 1982” . I signori succeduti a costituendosi in giudizio, eccepivano la Parte_1 Controparte_2 pendenza, presso il medesimo Tribunale di Foggia, del procedimento per querela di falso dagli stessi instaurato per far valere la falsità del contratto di locazione, stipulato da ( dante Controparte_2 causa dei resistenti) e del 30 ottobre 2006, sicchè il Tribunale disponeva la RO sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto la querela di falso, stante la pregiudizialità dell'accertamento della falsità o meno della firma della locatrice rispetto all'accertamento della durata del medesimo contratto, azionata con il giudizio. Accertata con sentenza n.3187/2022 passata in giudicato la falsità della firma di , Controparte_2 quale locatrice, apposta sul contratto di locazione, la chiedeva con ricorso la prosecuzione CP_1 pagina 1 di 4 del giudizio, in cui si costituivano i germani e il Tribunale con sentenza n. 2811/2023 Parte_1 pubblicata il 10 novembre 2023 così statuiva: “accoglie la domanda proposta sub lett. B 2 delle conclusioni del ricorso introduttivo e, per l'effetto, accerta la esistenza del rapporto di affitto tra
, quale locatrice e quale conduttrice, con efficacia dal 30 Controparte_2 RO ottobre 2006 al 10 novembre 2021; - condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite… ”. Osservava il Tribunale che, pur prendendo atto dell'accertata falsità della sottoscrizione della parte locatrice apposta sul contratto di fitto del fondo rustico del 30 ottobre 2006, nondimeno occorreva procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto contrattuale e della durata quindicennale dello stesso, e sotto il profilo della procedibilità di tale domanda, riteneva sufficiente richiamare l'ampio tenore della nota del 19 luglio 2019 a firma dell'avv. Caso, che faceva riferimento sia all'esistenza del rapporto di fitto agricolo sia alla durata legale dello stesso (cfr. doc. n. 12). Appurata la procedibilità ex art. 11 comma terzo del D. Lgs. n. 150/2011, ricordava il Tribunale che ai sensi dell'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sono validi ed efficaci anche nei confronti dei terzi i contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, così derogando alla disciplina di cui agli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ. (secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali e quindi anche quelli agrari debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata); riteneva inoltre di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, (legge finanziaria 2005) non si applica ai contratti di affitto a coltivatore diretto, aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali, pur se soggetti all'obbligo della registrazione. Questi, perciò, sono validi ed hanno effetto riguardo ai terzi, a prescindere dall'adempimento dell'obbligo fiscale, anche se verbali o non trascritti, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 41” (cfr. Cass. n. 132/2016, nonché da ultimo Cass. n. 6408/2020).
Acclarato dunque che la mancanza di forma scritta non inficia la validità del rapporto, evidenziava che nella vicenda de quo assumesse carattere dirimente, ai fini della prova della effettiva esistenza del rapporto di fittanza, la nota del 22 settembre 2016, sottoscritta dalla stessa , ove era richiamato il CP_2 contratto di fitto per cui è causa e si contestava l'inadempimento della conduttrice all'obbligo di custodia e cura dei fondi condotti (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di parte attrice), integrando tale documento, confessione stragiudiziale rilevante ai sensi dell'art. 2735 c.c. Il valore probatorio della richiamata documentazione inoltre risultava corroborato dai pagamenti eseguiti dalla di CP_1 cui sono state prodotte le ricevute, mai contestati dai convenuti. In definitiva, riteneva il Tribunale che gli elementi documentali comprovassero l'esistenza del contratto di fitto agrario fra la , quale locatrice, e la quale conduttrice e che in CP_2 CP_1 assenza di forma scritta, la durata non potesse che essere quella quindicennale di cui all'art. 1 della
Legge 203/1982, con scadenza al 10 novembre 2021.
2.1 Con ricorso depositato il 27 novembre 2023, i germani hanno proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la predetta sentenza.
Assumono gli appellanti che la sentenza sarebbe da riformare in quanto: 1.- il Tribunale avrebbe applicato l'art. 41 della Legge n. 203 del 1982 senza accertare che la affittuaria RO possedesse la qualifica o la qualità di coltivatrice diretta;
2.- in via gradata, il Tribunale avrebbe comunque ritenuto erroneamente provata la data in cui le parti avrebbero concluso il contratto verbale.
Con la integrale riforma della sentenza impugnata, hanno altresì chiesto la condanna della CP_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.2 Si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto di entrambi i motivi di appello RO
e la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
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3. L'appello non merita accoglimento.
Sul primo motivo di gravame – come correttamente rileva la difesa della - sia nell'ambito CP_1 del tentativo di conciliazione obbligatorio, tenutosi dinanzi all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Foggia in data 23 settembre 2019 (v. all. n. 13 al ricorso in primo grado n. 8039-2019 RG – in particolare le deduzioni scritte allegate al verbale), sia costituendosi in giudizio con comparsa del 3 marzo 2020 (v. pagg. 4 e 5), e non hanno mai contestato la Parte_1 Parte_2 sussistenza, in capo alla del requisito della qualifica o qualità di coltivatrice diretta della CP_1 affittuaria, infatti:
.- nelle deduzioni scritte allegate al verbale del tentativo di conciliazione del 23 settembre 2019, il cui oggetto era, appunto, l'accertamento della esistenza di un rapporto di affitto di durata quindicennale, ai sensi dell'art. 1 L. n. 203 del 1982 (v. all. n. 12 al ricorso in primo grado n. 8039-2019 RG) norma applicabile ai soli rapporti di affitto a coltivatore diretto, essi – dopo aver ribadito la falsità della sottoscrizione attribuita alla madre in calce al contratto del 30 ottobre 2006 – Controparte_2 tuttavia hanno dichiarato che in caso di ritenuta validità del contratto (rectius del rapporto) “non hanno nulla da obiettare in relazione alla data di scadenza naturale del contratto di affitto indicata dalla perché conforme al dettato normativo vigente”; CP_1
.- costituendosi poi in giudizio, con la comparsa del 3 marzo 2020 (v. pagg. 4 e 5) si sono limitati a chiedere la sospensione del giudizio per la pregiudizialità che su di esso esercitava la pendenza del procedimento di querela di falso avente ad oggetto il contratto di affitto del 30 ottobre 2006. Il requisito della sussistenza della qualifica o qualità di coltivatrice diretta della – rilevante CP_1 sia qualora fosse stata accertata la autenticità del “contratto” di affitto del 30 ottobre 2006 sia qualora – come accaduto - accertata la non autenticità della sottoscrizione attribuita alla in calce a quel CP_2 contratto – si sia agito per l'accertamento della esistenza di un rapporto verbale di affitto, non è stato mai contestato dai – e pertanto è stato legittimamente posto a fondamento della decisione ai Parte_1 sensi dell'art. 115 c.p.c. Afferma sul punto la Suprema Corte ( Cass. sez. III 25 giugno 1997 n. 5671 e Cass. n. 9604/1999) che “la qualità di coltivatore diretto integra una circostanza di fatto non soggetta a limitazioni probatorie, né in particolare a quelle fissate dagli art.li 2721 e ss. cc. e pertanto può essere dimostrata per testimoni o per presunzioni, così come può essere desunta dal comportamento processuale della controparte che ne abbia esplicitamente od implicitamente (in base ad una impostazione delle sue difese incompatibili con la contestazione della qualità) riconosciuto la esistenza”. Anche in ordine al secondo motivo di gravame vale quanto sin qui argomentato. In nessuna fase
(stragiudiziale e giudiziale) i hanno contestato la data di inizio del rapporto contrattuale Parte_1 avente ad oggetto i terreni della madre in agro di San Severo in catasto al foglio Controparte_2
54 p.lle 20 e 42 di Ha. 1.56.99.
Anzi, come già evidenziato, non si sono affatto opposti alla indicazione della data di scadenza, presupponendo come data di inizio quella del mese di ottobre 2006.
La data di inizio del rapporto, peraltro, è chiaramente desumibile dalla lettera raccomandata a.r. del 22 settembre 2016 (v. all. n. 9 cit.) in cui la concedente pur riferendosi al Controparte_2
“contratto” del 30 ottobre 2006, poi accertato come non autentico, riconosce implicitamente che l'epoca di inizio del “rapporto” non può che essere coincisa con il mese di ottobre 2006.
4. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico degli appellanti e a favore dell'appellata secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n.147/2022 ( causa valore indeterminabile- complessità bassa - valori minimi, considerata la semplicità delle questioni)
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Bari, sez.specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto, con ricorso depositato in data 28.11.2023 da e Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n.2811/2023 Parte_2 RO pubblicata il 10.11.2023 del Tribunale di Foggia sez. specializzata agraria, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese del presente grado del giudizio che liquida in RO complessivi € 4996,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge
Così deciso in Bari, in data 26.02.2025 nella Camera di Consiglio della sez. specializzata agraria
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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