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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott.
Luigi Aprea, pronunziando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7631/21 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049- 2051-2052 c.c.” pendente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. ed il Parte_1 C.F._1
signor nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
entrambi residenti in [...]
n. 6/13, non in proprio ma nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Santella, C.F. CodiceFiscale_3
, nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di questi C.F._4
in Casoria alla Via Achille Del Giudice n. 3, giusta delega in atti
-attori-
E in persona del legale rapp.te protempore, con sede in Sessa Controparte_1
Aurunca (CE), loc. Baia Domizia, Via dei Lecci snc, Partita IVA n. , P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Guerrazzi, c.f. , giusta C.F._5
procura allegata agli atti, elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Pastorano (CE) alla Via Giovanni XXIII n. 26
-convenuto-
NONCHE'
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con sede in Roma al viale Cesare Pavese n. 385, Controparte_2
partita iva , in persona del procuratore speciale dr. P.IVA_2 Controparte_3
in virtù di procura del 12/06/2019 per notar dr. di Roma, Persona_2
Rep. 89144, Racc. 25743, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Garibaldi
n. 3 presso lo studio dell'avv. Laura Perrella ( ) che lo C.F._6
rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 12 maggio 2021 per notar dr. di Roma, Rep. 90561, Racc. 26619 Persona_2
-terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI
Con note sostitutive d'udienza dell'15.01.25 l'attore ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.07.21 i Sigg. e Parte_1
in proprio e n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia Parte_2
minore convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Persona_1
Napoli Nord, la in persona del legale rapp.te p.t. al fine di Controparte_1
ottenere la condanna della convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 15.480,38 oltre rivalutazione monetaria ed interessi o della diversa somma accertata in corso di causa per le lesioni subite dalla minore Persona_1
a seguito del sinistro verificatosi in data 16 agosto 2020 presso il centro
[...]
turistico " , con sede in Sessa Aurunca Controparte_4
(CE) località Baia Domizia, nel comune di Cellole (CE).
In fatto esponevano che in tali circostanze di tempo e luogo, precisamente alle ore
17:15 circa, la bambina, camminando lungo la pavimentazione che circonda la piscina del centro vacanze, ben lungi comunque dal bordo della vasca, scivolava sul piastrellato a causa della presenza sullo stesso di una inflorescenza di alghe, pericolo occulto, assolutamente non ravvisabile e non prevenibile;
la situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata, né erano stati adottati altri accorgimenti per evitare che gli avventori cadessero.
A seguito della caduta la piccola veniva, trasportata presso il P.S. Per_1
ospedaliero dell' Santobono - Pausilipon di Napoli, ove gli veniva CP_5
diagnosticata la "Frattura composta metafisi distale dx", con una prima prognosi di gg. 21.
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Da dette lesioni residuavano postumi di carattere permanente, come indicato nella relazione medico-legale del Dr. , allega in atti. Persona_3
Concludeva, pertanto, così provvedere: “ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società in persona del l.r.p.t. in ordine Controparte_6 alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori nella spiegata qualità, per € 15.459,00 - comprensivi del danno biologico e morale - nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 21,38, e, quindi, complessivamente della somma di € 15.480,38, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva " in persona del legale rapp.te p.t. la quale Controparte_6
preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito per essere competenze il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non solo quale sede della stessa società convenuta ma anche quale luogo ove è sorta l'obbligazione.
Nel merito contestava la dinamica del sinistro sì come descritta, rilevando che la presenza di alghe in prossimità di una piscina situata a pochi metri dal mare per quanto potesse apparire strana era una circostanza del tutto probabile, prevedibile e preventivabile, ed invero molto più probabile, quindi, che la caduta si fosse verificata per una distrazione della minore che non Persona_1
avvedendosi dello stato dei luoghi scivolava per sua esclusiva responsabilità e rovinava a terra riportando danni.
Contestava, altresì, il nesso di causalità tra le lesioni che la minore assumeva di aver riportato ed il presunto sinistro o che, da queste potessero derivare postumi invalidanti, tali da causargli un danno biologico, ovvero altre voci di danno non patrimoniale.
Pertanto, concludeva chiedendo: “preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente in entrambi i casi il Tribunale di
S. Maria Capua Vetere e ciò sia seguendo il criterio del foro del convenuto quello del loci delicti commissi e davanti al medesimo andrà riassunta il presente procedimento;
− sempre in via preliminare, autorizzare la comparente a chiamare in garanzia la compagnia di assicurazione In persona Controparte_7 del legale rapp.te p-t, con sede in Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma;
− nel
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merito, rigettarsi la domanda, poiché, date le circostanze evidenziate in premessa, non risulta attendibile quanto riferito da parte attrice e comunque nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa;
− in via ancora più gradata, ridursi notevolmente le somme richieste a titolo di risarcimento danni per conto della minora apparendo le stesse esagerate e non rapportate alle reali lesioni Per_1
subite”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in data 17 Febbraio 2022 la la quale eccepiva di aver avuto conoscenza delle Controparte_2 avverse istanze risarcitorie solo all'esito della notifica del 10/12/2021 dell'atto di chiamata in causa nel presente giudizio, di non aver ricevuto alcuna denuncia di sinistro e che l'omessa comunicazione non ha messo in condizione la CP_2 di procedere ad accertare le cause del sinistro e l'entità effettiva del danno e,
[...]
quantomeno di conoscere per tempo i fatti da causa e le pretese delle controparti.
Precisava, altresì, che nella denegata ipotesi in cui la garanzia dovesse essere ritenuta operante, salvo gravame, questa potrà essere riconosciuta solamente entro i limiti, nei modi ed alle condizioni generali e particolari di polizza, racchiuse nelle clausole tutte che compongono il contratto assicurativo nonché dei limiti del massimale pattuito.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, a seguito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalla parte attrice riservandosi all'esito sulla richiesta di CTU.
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Si rigetta l'eccezione sollevata dalla convenuta circa l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere la fattispecie riconducibile alla disciplina generale dei contratti dei consumatori che, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del c.d. Codice del Consumo, individua nel foro del luogo di residenza (nella specie, Casoria) o del domicilio del consumatore quello territorialmente competente.
Analogamente deve concludersi a proposito dell'ulteriore eccezione sollevata dalla difesa della relativa all'inadempimento da parte della Struttura Controparte_7 degli obblighi di tempestiva segnalazione del sinistro derivanti dall'art. 1915 c.c.
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In proposito giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art.
1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso
l'assicurato perde il diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915, comma 1 c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr. Cass. n. 24210/19).
Sul punto, si rileva che la nulla ha dimostrato - e, in realtà, neppure dedotto - CP_2
in merito alla condotta del convenuto, omettendo di allegare elementi concreti che consentano di ritenere la stessa dolosa o colposa;
allo stesso modo, nulla esponeva la
Compagnia circa eventuali pregiudizi sofferti in ragione del ritardo nella segnalazione del sinistro da parte del soggetto assicurato.
Nel merito la domanda avanzata dagli attori è fondata e va accolta.
Invero i testi escussi e che hanno assistito Testimone_1 Testimone_2 all'incidente, hanno confermato la dinamica dell'infortunio riferita in citazione dichiarando che che si trovava a bordo vasca della piscina della Persona_1
struttura , a causa del pavimento reso scivoloso dalla presenza di una Controparte_6
sostanza scivolosa simile a melma/muschio, cadeva al suolo fratturandosi il braccio destro.
, fratello della minore ha infatti dichiarato che “mia Testimone_1 Per_1
RE era a circa 3 metri dal bordo della piscina;
mentre giocava con le sue amiche è caduta a terra scivolando su dell'acqua sporca di colore verde tipo “melma/muschio” ivi presente;
ricordo che è caduta con il braccio destro a terra;
mia RE lamentava dolori al braccio ed è stata soccorsa dai miei genitori che erano a due-tre passi distanti da lei” e precisando che “al momento del sinistro mia RE stava camminando senza correre con le sue amiche in prossimità della piscina”. La teste Testimone_2 conferma che: “stavo camminando insieme ai genitori di , mentre quest'ultima Per_1
e mia figlia erano davanti a noi a circa un metro di distanza;
ho visto Persona_4 che all'improvviso scivolava a terra sbattendo il braccio destro a terra;
in Per_1
particolare è scivolata su una macchia di colore scuro presente sulla pavimentazione
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fatta di mattonelle di colore chiaro;
ho toccato la sostanza presente sulla mattonella ed era viscida, sembrava muschio”.
Entrambi i testi hanno poi riferito che non vi era alcun cartello che segnalasse il pericolo di scivolare, neppure all'ingresso della piscina, in particolare Testimone_1 riferisce: “nel punto in cui è caduta mia RE non era presente alcun segnale di pericolo”, mentre precisa che: “non erano presenti segnali di pericolo Testimone_2 nel punto in cui è caduta ”. Per_1
Circa i momenti successivi all'evento dannoso, entrambi i testi escussi riferiscono che la minore batteva a terra con il braccio destro e lamentando dolore fu soccorsa e trasportata in ospedale dai genitori, dove gli veniva diagnostica la frattura composta metafisi distale dx e pertanto le veniva applicato apparecchio gessato del braccio.
Alla luce delle risultanze istruttorie, pertanto, risulta provato il fatto storico così come il nesso causale tra il danno e l'evento. Nel caso in esame, risulta provato che la causa del sinistro è da ricondurre al pavimento reso scivoloso dalla presenza di “acqua sporca di colore verde tipo “melma/muschio” sul bordo della piscina.
Orbene non vi è dubbio che la parte convenuta, che gestisce la piscina sia tenuta alla idonea manutenzione delle strutture e degli impianti, sia adottando le misure di protezione per garantire la sicurezza e la incolumità degli utenti suggerite dalla comune esperienza e dall'ordinaria prudenza e diligenza, sia predisponendo gli accorgimenti necessari per prevenire ed evitare i rischi specifici inerenti alla natura dell'attività esercitata nell'impianto gestito.
La stessa non ha provveduto a controllare e mantenere in efficienza la superficie circostanza la piscina, è pertanto responsabile dell'incidente di cui è rimasta la minore causato proprio dalle condizioni della pavimentazione che, a Persona_1
causa della presenza di sostanza scivolosa e in mancanza di segnalazione di pericolo, ha determinato la caduta della minore.
La responsabilità per i danni conseguenti all'incidente ricade, dunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c. sulla parte convenuta, quale gestore e custode della piscina.
La giurisprudenza è pressoché costante nel ritenere che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza
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di questi due elementi, la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato;
pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi indicati sopra, sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 9.2.1994, n. 1332; Cass. 25 novembre 1988, n. 6340;
Cass.1marzo 1995, n. 2301; Cass. 28.10.1995, n. 11264; Cass. 1992, n. 347; Cass.
8.4.1997, n. 3041). Va, pertanto, individuato nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità va ravvisato nel venir meno da parte del custode al dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi. Posto che il dovere di vigilanza impone di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un agente dannoso esterno, non versi in una condizione tale da arrecare pregiudizio a terzi, il custode, qualora tale evenienza sia possibile e prevedibile, deve adottare cautele idonee per evitare la degenerazione della situazione da pericolosa in dannosa (Cassazione civile sez. III, 14 gennaio 1992 n. 347).
Il proprietario di una struttura, risponde delle cose che ha in custodia, e dunque deve garantire la loro sicurezza e il corretto funzionamento. La responsabilità può essere invero esclusa dalla prova – che deve essere lo stesso proprietario a fornire – di un caso fortuito, cioè in un evento assolutamente eccezionale e imprevedibile, che in concreto può consistere in un evento naturale o in un fattore umano, cioè in un utilizzo del tutto improprio e anomalo della cosa.
Nel caso in esame gli attori hanno adeguatamente assolto il proprio onus probandi: il fatto pregiudizievole e la presenza di sostanza scivolose (alghe/muschio) sulla pavimentazione a bordo piscina, ha reso tanto più pericolosa ed insidiosa in quanto non segnalata. Di contro, la parte convenuta non ha dimostrato la prova liberatoria del fortuito, ossia il fatto estraneo agli obblighi di custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo. Nessun rilievo ha, infatti, avuto la condotta del danneggiato ai fini dell'esonero o di una diminuzione di responsabilità della parte convenuta in quanto
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dall'esame delle testimonianze non è emerso che la minore abbia tenuto un comportamento contrario all'ordinaria diligenza.
La parte convenuta va, pertanto, ritenuta responsabile per i danni riportati dalla minore
Persona_1
Le lesioni riportate dal minore, a seguito della caduta, sono state documentate a mezzo della certificazione medica prodotta e verificate dal CTU Dott. , che ne Persona_5 ha accertato la compatibilità con la riferita dinamica dell'infortunio, il quale cosi pronunciava : “Vista la documentazione sanitaria esibita ed in base all'esame obiettivo si può formulare nei confronti della minore la seguente diagnosi: Persona_1
“esiti consolidati di frattura composta della metafisi distale di radio a destra” I postumi residuati da tale evento, diretta conseguenza del trauma patito, sono escursioni articolari dolenti ai massimi gradi e lieve ipostenia con deficit di forza della mano destra. Pertanto, alla fine della presente valutazione medico-legale si può affermare che tali lesioni determinano uno stato di malattia della durata di cinquanta (50) giorni così suddivisi: 1) I.T.T. di giorni trenta (30) al 75%; 2) I.T.P. di giorni venti (20) al
50%, residuando postumi invalidanti di natura permanente quantificati nella misura del
3%.
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u., 11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003
(Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono
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costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Il danno non patrimoniale subito dal minore va liquidato con applicazione delle vigenti tabelle milanesi dell'anno 2024, assunte quale criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito.
Le tabelle di Milano per l'anno 2024 determinano, invero, il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale. Esse dettano criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico), derivante dalla lesione alla integrità psico -fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale, sia nei suoi risvolti anatomo -funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva".
Nessun ulteriore “compenso” aggiuntivo per danno morale va riconosciuto trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per caso.
Più precisamente, accanto all'iniziale valorizzazione del parametro di base (detto punto biologico), la tabella milanese indica un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti.
Il danno morale, se provato, sta proprio nella seconda voce contenuta nelle tabelle milanesi, e quindi in quell'incremento indicato per liquidare complessivamente il danno non patrimoniale da lesione. E dunque, se provato, anche su base presuntiva, quel danno morale non potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese (trattandosi, in caso, contrario di indebita duplicazione della medesima posta).
Viceversa, in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa con conseguente necessità di applicare la tabella milanese per la sola voce del danno biologico.
Nel caso di specie la voce relativa al danno morale non può essere riconosciuta in mancanza di idonea prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva, tenuto conto della natura solo micropermanente delle stesse lesioni subite.
Perciò in applicazione delle tabelle di Milano dell'anno 2024 e tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro, il danno biologico può essere quantificato come segue:
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Età della danneggiata alla data del sinistro 12 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.444,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.737,50
Totale generale: € 8.181,50
Nessuna spesa medica documentata
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 8.181,50 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati
(secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 16.08.20, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo già rivalutato di per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 19 agosto 2019 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
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Nei rapporti interni tra la e si ritiene Controparte_7 Controparte_6
sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della ridottissima attività processuale effettivamente espletata dalla Società convenuta.
Pone definitivamente le spese relative alla CTU a carico della convenuta
[...]
CP_6
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente, così provvede:
1) accoglie la domanda avanzata dagli attori e per l'effetto condanna la CP_1
al pagamento dell'importo già rivalutato di € 8.181,50 per i danni da lesione
[...]
riportati dalla minore oltre interessi legali, sulla sorta capitale Persona_1
devalutata alla data del 16.08.20 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo;
2) condanna la al pagamento in favore degli attori, nella qualità, delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 ed € 3.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. Rosario
Santella, antistatario;
3) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico della convenuta Controparte_6
4) in accoglimento della domanda di manleva, condanna la a Controparte_7
tenere indenne da tutto quanto la stessa corrisponderà in forza dei Controparte_6
capi sub 1), 2) e 3) del presente provvedimento;
5) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la e Controparte_7 [...]
Controparte_6
Così deciso in Aversa, 26.03.25
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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