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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2049/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 63/2025, depositata il 7.5.2025 dal Tribunale di Napoli
Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della pendente Controparte_1
TRA
con sede in Marano di Napoli (NA), alla Via Norvegia n.17, in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante difesa e rappresentata dagli avv.ti Parte_1
Giacomo MIGLIACCIO (C.F. ) e Francesco Paolo CINQUE (C.F. C.F._1
); C.F._2
Reclamante
E
Liquidazione Giudiziale n. 54/2025 della con sede in Marano di Napoli Controparte_1 alla via Norvegia n. 12, in persona del Curatore Dott. , codice fiscale Controparte_2
1 , difesa e rappresentata dall'avv. Teresa Martucci, C.F. C.F._3
C.F._4
Reclamata
E
, nato a [...] il [...] ); CP_3 C.F._5
Reclamato non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha chiesto al Tribunale di Napoli Nord di dichiarare l'apertura della liquidazione CP_3 giudiziale della Controparte_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha affermato di essere creditore della predetta società della somma di € 43.206,97, per crediti di lavoro accertati con la sentenza n. 3839 del 5.11.2018 del
Tribunale di Napoli Nord.
Nel corso della procedura la non si è costituita. Controparte_1
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge ed in particolare lo stato di Controparte_1 insolvenza desunto dal mancato pagamento del credito del , dall'ammontare dei debiti erariali CP_3 per circa € 240.000, dall'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso a carico della società dal Tribunale di Varese e dal mancato deposito dei bilanci sin dall'anno 2021.
Avverso tale sentenza la ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 4/6/2025, Controparte_1 sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare l'esistenza dello stato di insolvenza in quanto:
- successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, la società debitrice aveva trovato un'intesa con il creditore procedente definendo la propria posizione debitoria, con conseguente rinuncia al credito;
- con riferimento ai debiti erariali, la società aveva, in data anteriore alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, presentato nei confronti dell' Controparte_4
richieste – accettate – di riammissione alla definizione agevolata, cd. Rottamazione, oltre
[...]
a quattro istanze di rateizzazione anche queste ultime accettate e per le quali già erano avvenuti regolarmente i primi pagamenti;
2 - per quanto concerne il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese, ha evidenziato che l'importo di quest'ultimo (pari a circa € 1.600,00) era di entità modesta, non rappresentando di per sé un elemento sufficiente a configurare uno stato di crisi finanziaria né di insolvenza;
- infine, relativamente al mancato deposito dei bilanci, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle dichiarazioni dei redditi, trasmesse ogni anno all' ed acquisite in sede di CP_5 istruttoria prefallimentare, dalle quali si poteva desumere lo stato attivo della società e la sua capacità patrimoniale e finanziaria.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il non si è costituito, mentre la Liquidazione Giudiziale si è costituita eccependo CP_3 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del reclamante, in virtù di un sequestro preventivo delle quote societarie emesse dal Gip ex art. 321 cpp, e chiedendo nel merito il rigetto del reclamo ritenendo che il Tribunale avesse correttamente affermato lo stato di insolvenza della società.
Con decreto del 30.6.2025 la Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza del 22 luglio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, da effettuarsi entro la medesima data fissata per l'udienza.
La reclamante ha depositato una prima nota scritta con la quale, riportandosi ai precedenti atti, ha chiesto la sospensione del reclamo in attesa della decisione del Tribunale del Riesame sul decreto di sequestro preventivo ex art. 321 cpp emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord;
con una seconda nota si è riportata al reclamo, chiedendone l'accoglimento.
Anche la Liquidazione Giudiziale ha depositato le note scritte, opponendosi all'istanza di sospensione e chiedendo il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'istanza di sospensione proposta dalla reclamante con le note scritte depositate il 17.7.2025. Sul punto va precisato che la parte non ha avanzato l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, ma l'istanza di sospensione del reclamo in attesa della decisione del Tribunale del Riesame sulla richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip.
L'istanza in esame non può essere accolta in quanto la decisione del Tribunale del Riesame non ha carattere pregiudiziale rispetto al presente reclamo. Sul punto si osserva che l'assoggettamento a
3 sequestro penale preventivo dei beni della società non è di ostacolo all'apertura della liquidazione giudiziale, che ha quale presupposto l'accertamento dello stato di insolvenza (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 30505 del 23/11/2018). Il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, inoltre, non è un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l'amministratore della società, perché, in conseguenza dell'apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno, e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25736 del 14/12/2016).
Per le medesime ragioni è infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla Liquidazione, secondo la quale il reclamo sarebbe stato proposto dall'ex amministratore, ormai spogliato di ogni potere rappresentativo a seguito del sequestro preventivo.
In casi analoghi è stato precisato, infatti, che la sottoposizione dei beni o delle quote di una società di capitali a sequestro penale, preventivo o di prevenzione, o, comunque, a custodia giudiziale non rende il custode (o l'amministratore) giudiziale contraddittore necessario nel procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio. D'altronde, anche l'istanza prefallimentare rientra tra le attività conservative di quest'ultimo e la stessa dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea, né reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale, diretta alla confisca dei beni aziendali (sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro penale, sia quando sia stato dichiarato successivamente), dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa penalistica rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa fallimentare
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 13/06/2017).
Dunque, il sequestro penale delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, sicché la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile un'ipotesi di interruzione del giudizio, né vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura.
4 Nel merito il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di reclamo la sostiene che il Tribunale avrebbe errato Controparte_1 nell'affermare la sussistenza dello stato di insolvenza in quanto:
- successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, la società debitrice aveva trovato un'intesa con il creditore procedente definendo la propria posizione debitoria, con conseguente rinuncia al credito;
- con riferimento ai debiti erariali, la società aveva, in data anteriore alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, presentato nei confronti dell' Controparte_4
richieste – accettate – di riammissione alla definizione agevolata, cd. Rottamazione, oltre
[...]
a quattro istanze di rateizzazione anche queste ultime accettate e per le quali già erano avvenuti regolarmente i primi pagamenti;
- per quanto concerne il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese ha evidenziato che l'importo di quest'ultimo (pari a circa € 1.600,00) era di entità modesta, non rappresentando di per sé un elemento sufficiente a configurare uno stato di crisi finanziaria o di insolvenza;
- infine, relativamente al mancato deposito dei bilanci, ha evidenziato che il Tribunale avrebbe dovuto meglio valutare le dichiarazioni dei redditi, dalle quali si poteva desumere lo stato attivo della società
e la sua capacità patrimoniale e finanziaria.
In ordine al primo aspetto, va evidenziato che l'atto di rinuncia del AS al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è successivo al deposito della relativa sentenza, motivo per il quale è del tutto irrilevante nel presente processo, dovendosi valutare lo stato di insolvenza al momento della sentenza e non in base a fatti sopravvenuti.
Ugualmente irrilevante è la circostanza che la società abbia presentato plurime istanze di rottamazione o rateizzazione relativamente ai debiti erariali. Tali istanze, infatti, concernono esclusivamente le modalità di pagamento dei relativi debiti, mentre non incidono sull'esistenza e sull'ammontare degli stessi, che sono stati quantificati dal Tribunale in circa € 240.000, somma non contestata dalla reclamante. Ebbene, l'ammontare ingente di tali debiti e l'incapacità della società di farvi fronte con mezzi ordinari di pagamento, rappresenta certamente un chiaro indice dell'insolvenza della società.
Quanto al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese, esso rappresenta un ulteriore indice sintomatico dell'insolvenza in quanto la società, nonostante il modesto ammontare di tale debito, non
è stata in grado di farvi fronte.
5 Inoltre, la Corte condivide la valutazione del Tribunale sulla rilevanza del mancato deposito dei bilanci, trattandosi di circostanza che dimostra l'assoluta irregolarità nella gestione contabile della società. Sul punto si precisa che i bilanci depositati in questa sede dalla reclamante sono del tutto inattendibili, in quanto non depositati presso il Registro delle Imprese;
tale grave omissione determina che tali bilanci non possono costituire un valido elemento di prova idoneo a dimostrare la solvibilità della società.
Infine, questa Corte ritiene che la reclamata non abbia fornito la prova del fatto che il proprio patrimonio immobiliare sia sufficiente per il pagamento dei debitori, tenuto conto che non è stato dimostrato quale possa essere il valore commerciale di tali beni. Va, inoltre, considerato che la mera esistenza di un patrimonio immobiliare non esclude di per sé lo stato di insolvenza, se questo non è prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni. Ebbene, nel caso in esame la CP_1 pur essendo proprietaria di beni immobili, non è stata in grado di onorare i propri debiti, accumulando un'esposizione tributaria considerevole e costringendo i creditori ad azioni esecutive, circostanza che dimostra come il suo patrimonio immobiliare non ha impedito il formarsi dello stato di insolvenza.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dello stato di insolvenza.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Liquidazione Giudiziale, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del
21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia,
6 liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso la Controparte_1 sentenza n. 63/2025, depositata il 7.5.2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della così provvede: Controparte_1
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento, in favore della Liquidazione Giudiziale n. 54/2025 Controparte_1 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 Controparte_1 per compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 22.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2049/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 63/2025, depositata il 7.5.2025 dal Tribunale di Napoli
Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della pendente Controparte_1
TRA
con sede in Marano di Napoli (NA), alla Via Norvegia n.17, in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante difesa e rappresentata dagli avv.ti Parte_1
Giacomo MIGLIACCIO (C.F. ) e Francesco Paolo CINQUE (C.F. C.F._1
); C.F._2
Reclamante
E
Liquidazione Giudiziale n. 54/2025 della con sede in Marano di Napoli Controparte_1 alla via Norvegia n. 12, in persona del Curatore Dott. , codice fiscale Controparte_2
1 , difesa e rappresentata dall'avv. Teresa Martucci, C.F. C.F._3
C.F._4
Reclamata
E
, nato a [...] il [...] ); CP_3 C.F._5
Reclamato non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha chiesto al Tribunale di Napoli Nord di dichiarare l'apertura della liquidazione CP_3 giudiziale della Controparte_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha affermato di essere creditore della predetta società della somma di € 43.206,97, per crediti di lavoro accertati con la sentenza n. 3839 del 5.11.2018 del
Tribunale di Napoli Nord.
Nel corso della procedura la non si è costituita. Controparte_1
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge ed in particolare lo stato di Controparte_1 insolvenza desunto dal mancato pagamento del credito del , dall'ammontare dei debiti erariali CP_3 per circa € 240.000, dall'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso a carico della società dal Tribunale di Varese e dal mancato deposito dei bilanci sin dall'anno 2021.
Avverso tale sentenza la ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 4/6/2025, Controparte_1 sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare l'esistenza dello stato di insolvenza in quanto:
- successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, la società debitrice aveva trovato un'intesa con il creditore procedente definendo la propria posizione debitoria, con conseguente rinuncia al credito;
- con riferimento ai debiti erariali, la società aveva, in data anteriore alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, presentato nei confronti dell' Controparte_4
richieste – accettate – di riammissione alla definizione agevolata, cd. Rottamazione, oltre
[...]
a quattro istanze di rateizzazione anche queste ultime accettate e per le quali già erano avvenuti regolarmente i primi pagamenti;
2 - per quanto concerne il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese, ha evidenziato che l'importo di quest'ultimo (pari a circa € 1.600,00) era di entità modesta, non rappresentando di per sé un elemento sufficiente a configurare uno stato di crisi finanziaria né di insolvenza;
- infine, relativamente al mancato deposito dei bilanci, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle dichiarazioni dei redditi, trasmesse ogni anno all' ed acquisite in sede di CP_5 istruttoria prefallimentare, dalle quali si poteva desumere lo stato attivo della società e la sua capacità patrimoniale e finanziaria.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il non si è costituito, mentre la Liquidazione Giudiziale si è costituita eccependo CP_3 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del reclamante, in virtù di un sequestro preventivo delle quote societarie emesse dal Gip ex art. 321 cpp, e chiedendo nel merito il rigetto del reclamo ritenendo che il Tribunale avesse correttamente affermato lo stato di insolvenza della società.
Con decreto del 30.6.2025 la Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza del 22 luglio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, da effettuarsi entro la medesima data fissata per l'udienza.
La reclamante ha depositato una prima nota scritta con la quale, riportandosi ai precedenti atti, ha chiesto la sospensione del reclamo in attesa della decisione del Tribunale del Riesame sul decreto di sequestro preventivo ex art. 321 cpp emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord;
con una seconda nota si è riportata al reclamo, chiedendone l'accoglimento.
Anche la Liquidazione Giudiziale ha depositato le note scritte, opponendosi all'istanza di sospensione e chiedendo il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'istanza di sospensione proposta dalla reclamante con le note scritte depositate il 17.7.2025. Sul punto va precisato che la parte non ha avanzato l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, ma l'istanza di sospensione del reclamo in attesa della decisione del Tribunale del Riesame sulla richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip.
L'istanza in esame non può essere accolta in quanto la decisione del Tribunale del Riesame non ha carattere pregiudiziale rispetto al presente reclamo. Sul punto si osserva che l'assoggettamento a
3 sequestro penale preventivo dei beni della società non è di ostacolo all'apertura della liquidazione giudiziale, che ha quale presupposto l'accertamento dello stato di insolvenza (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 30505 del 23/11/2018). Il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, inoltre, non è un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l'amministratore della società, perché, in conseguenza dell'apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno, e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25736 del 14/12/2016).
Per le medesime ragioni è infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla Liquidazione, secondo la quale il reclamo sarebbe stato proposto dall'ex amministratore, ormai spogliato di ogni potere rappresentativo a seguito del sequestro preventivo.
In casi analoghi è stato precisato, infatti, che la sottoposizione dei beni o delle quote di una società di capitali a sequestro penale, preventivo o di prevenzione, o, comunque, a custodia giudiziale non rende il custode (o l'amministratore) giudiziale contraddittore necessario nel procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio. D'altronde, anche l'istanza prefallimentare rientra tra le attività conservative di quest'ultimo e la stessa dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea, né reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale, diretta alla confisca dei beni aziendali (sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro penale, sia quando sia stato dichiarato successivamente), dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa penalistica rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa fallimentare
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 13/06/2017).
Dunque, il sequestro penale delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, sicché la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile un'ipotesi di interruzione del giudizio, né vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura.
4 Nel merito il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di reclamo la sostiene che il Tribunale avrebbe errato Controparte_1 nell'affermare la sussistenza dello stato di insolvenza in quanto:
- successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, la società debitrice aveva trovato un'intesa con il creditore procedente definendo la propria posizione debitoria, con conseguente rinuncia al credito;
- con riferimento ai debiti erariali, la società aveva, in data anteriore alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, presentato nei confronti dell' Controparte_4
richieste – accettate – di riammissione alla definizione agevolata, cd. Rottamazione, oltre
[...]
a quattro istanze di rateizzazione anche queste ultime accettate e per le quali già erano avvenuti regolarmente i primi pagamenti;
- per quanto concerne il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese ha evidenziato che l'importo di quest'ultimo (pari a circa € 1.600,00) era di entità modesta, non rappresentando di per sé un elemento sufficiente a configurare uno stato di crisi finanziaria o di insolvenza;
- infine, relativamente al mancato deposito dei bilanci, ha evidenziato che il Tribunale avrebbe dovuto meglio valutare le dichiarazioni dei redditi, dalle quali si poteva desumere lo stato attivo della società
e la sua capacità patrimoniale e finanziaria.
In ordine al primo aspetto, va evidenziato che l'atto di rinuncia del AS al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è successivo al deposito della relativa sentenza, motivo per il quale è del tutto irrilevante nel presente processo, dovendosi valutare lo stato di insolvenza al momento della sentenza e non in base a fatti sopravvenuti.
Ugualmente irrilevante è la circostanza che la società abbia presentato plurime istanze di rottamazione o rateizzazione relativamente ai debiti erariali. Tali istanze, infatti, concernono esclusivamente le modalità di pagamento dei relativi debiti, mentre non incidono sull'esistenza e sull'ammontare degli stessi, che sono stati quantificati dal Tribunale in circa € 240.000, somma non contestata dalla reclamante. Ebbene, l'ammontare ingente di tali debiti e l'incapacità della società di farvi fronte con mezzi ordinari di pagamento, rappresenta certamente un chiaro indice dell'insolvenza della società.
Quanto al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese, esso rappresenta un ulteriore indice sintomatico dell'insolvenza in quanto la società, nonostante il modesto ammontare di tale debito, non
è stata in grado di farvi fronte.
5 Inoltre, la Corte condivide la valutazione del Tribunale sulla rilevanza del mancato deposito dei bilanci, trattandosi di circostanza che dimostra l'assoluta irregolarità nella gestione contabile della società. Sul punto si precisa che i bilanci depositati in questa sede dalla reclamante sono del tutto inattendibili, in quanto non depositati presso il Registro delle Imprese;
tale grave omissione determina che tali bilanci non possono costituire un valido elemento di prova idoneo a dimostrare la solvibilità della società.
Infine, questa Corte ritiene che la reclamata non abbia fornito la prova del fatto che il proprio patrimonio immobiliare sia sufficiente per il pagamento dei debitori, tenuto conto che non è stato dimostrato quale possa essere il valore commerciale di tali beni. Va, inoltre, considerato che la mera esistenza di un patrimonio immobiliare non esclude di per sé lo stato di insolvenza, se questo non è prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni. Ebbene, nel caso in esame la CP_1 pur essendo proprietaria di beni immobili, non è stata in grado di onorare i propri debiti, accumulando un'esposizione tributaria considerevole e costringendo i creditori ad azioni esecutive, circostanza che dimostra come il suo patrimonio immobiliare non ha impedito il formarsi dello stato di insolvenza.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dello stato di insolvenza.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Liquidazione Giudiziale, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del
21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia,
6 liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso la Controparte_1 sentenza n. 63/2025, depositata il 7.5.2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della così provvede: Controparte_1
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento, in favore della Liquidazione Giudiziale n. 54/2025 Controparte_1 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 Controparte_1 per compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 22.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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