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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/09/2025, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6523/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato da
da
, rappresentato e difeso dall'avv. BUSO MONIA, presso la stessa elettivamente Parte_1
domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CASSARO ELISABETTA, presso la stessa CP_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. Confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, disporsi il suo Persona_1
collocamento prevalente e la residenza presso il padre e permanenza presso la madre un weekend ogni quindici giorni e due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni e i desiderata del figlio minore.
Pag. 1 di 5 2. Disporsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile di € 200,00= (euro duecento/00) a decorrere Per_1
dal mese di luglio 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; i genitori concorreranno nella percentuale del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia
del 19 settembre 2019.
3. La Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a corrispondere al Sig. la Pt_2 Pt_1
somma complessiva di €. 2.300,00= (euro duemilatrecento/00) a tacitazione definitiva di quanto anticipato dal padre nel periodo da marzo 2023 a giugno 2025 sia a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore sia a titolo di spese straordinarie, nelle seguenti modalità: €. 500,00= saranno versati in Per_1
favore del Sig. a mezzo bonifico bancario dalla Sig.ra entro il mese di luglio 2025, mentre i Pt_1 Pt_2
residui €. 1.800,00= saranno versati in n. 6 rate mensili da €. 300,00= ciascuna, sempre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese. Con l'esatto e puntuale adempimento da parte della Sig.ra Pt_2
di quanto indicato nel presente punto, il Sig. non avrà più nulla a pretendere per le spese ordinarie Pt_1
e straordinarie sostenute in favore del figlio nel periodo marzo 2023-giugno 2025; in caso Per_1
contrario, il Sig. sarà libero di agire per il recupero della somma di €. 2.300,00= o di quella ancora Pt_1
dovuta.
4. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e del figlio minore.
5. Spese di causa compensate tra le parti.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22.11.2024, con in quale veniva instaurato il procedimento rubricato R.G.
23879/24, esponeva che con sentenza n. 1475/2018 del 10.07.2018 il Tribunale di Venezia Parte_3
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e Parte_1
ratificando le condizioni concordemente rassegnate dai coniugi;
che, in particolare, il Tribunale stabiliva per il figlio minore , nato a [...] il [...], l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori Per_1
Pag. 2 di 5 con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di visitarlo e tenerlo con sé
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi e la calendarizzazione prevista.
Ciò premesso, dopo aver rappresentato il mancato rispetto delle statuizioni recepite dal Tribunale in punto di affidamento e collocamento del minore, la ricorrente proponeva domanda ex art.473 bis.38 c.p.c. al fine di ottenerne l'attuazione. In data 17.01.2025 si costituiva opponendosi alla domanda Parte_1
della ricorrente e proponendo, in via riconvenzionale, domanda volta a modificare le condizioni relative al minore contenute nella summenzionata sentenza. Dopo aver sentito le parti all'udienza dl 18.02.2025,
il Giudice con ordinanza del 18.02.2025, ritenute non assimilabili le due domande formulate in seno al procedimento, ne disponeva la separazione e rimetteva la domanda relativa alla modifica delle condizioni di divorzio al Presidente di Sezione per l'assegnazione quale distinto procedimento.
Rubricato il presente procedimento, dopo che il nuovo Giudice aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 18.09.2025, le stesse rappresentavano di aver raggiunto un accordo e pertanto chiedevano che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte. Il Giudice, di conseguenza, con decreto del 03.09.2025 accoglieva la richiesta e, dopo aver letto le note in cui le parti rassegnavano conclusioni conformi, in data 18.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda a conclusioni conformi rassegnate dalle parti merita accoglimento: preso atto degli accordi raggiunti come in epigrafe indicati, si ritiene che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta essere manifestatamente superflua in ragione dell'accordo, nonché
risultino essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese processuali devono ritenersi compensate atteso l'esito del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1475/2018 del Tribunale di Venezia
pubblicata il 25.07.2018 ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni: Persona_1
Pag. 3 di 5 - confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, si dispone il suo Persona_1
collocamento prevalente e la residenza presso il padre e permanenza presso la madre un weekend ogni quindici giorni e due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni e i desiderata del figlio minore.
- si dispone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile di € 200,00= (euro duecento/00) a decorrere Per_1
dal mese di luglio 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; i genitori concorreranno nella percentuale del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia
del 19 settembre 2019.
- la Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a corrispondere al Sig. la somma Pt_2 Pt_1
complessiva di €. 2.300,00= (euro duemilatrecento/00) a tacitazione definitiva di quanto anticipato dal padre nel periodo da marzo 2023 a giugno 2025 sia a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore sia a titolo di spese straordinarie, nelle seguenti modalità: €. 500,00= saranno versati in favore Per_1
del Sig. a mezzo bonifico bancario dalla Sig.ra entro il mese di luglio 2025, mentre i residui Pt_1 Pt_2
€. 1.800,00= saranno versati in n. 6 rate mensili da €. 300,00= ciascuna, sempre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese. Con l'esatto e puntuale adempimento da parte della Sig.ra Pt_2
di quanto indicato nel presente punto, il Sig. non avrà più nulla a pretendere per le spese ordinarie Pt_1
e straordinarie sostenute in favore del figlio nel periodo marzo 2023-giugno 2025; in caso Per_1
contrario, il Sig. sarà libero di agire per il recupero della somma di €. 2.300,00= o di quella ancora Pt_1
dovuta.
- le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e del figlio minore.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato da
da
, rappresentato e difeso dall'avv. BUSO MONIA, presso la stessa elettivamente Parte_1
domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CASSARO ELISABETTA, presso la stessa CP_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. Confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, disporsi il suo Persona_1
collocamento prevalente e la residenza presso il padre e permanenza presso la madre un weekend ogni quindici giorni e due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni e i desiderata del figlio minore.
Pag. 1 di 5 2. Disporsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile di € 200,00= (euro duecento/00) a decorrere Per_1
dal mese di luglio 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; i genitori concorreranno nella percentuale del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia
del 19 settembre 2019.
3. La Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a corrispondere al Sig. la Pt_2 Pt_1
somma complessiva di €. 2.300,00= (euro duemilatrecento/00) a tacitazione definitiva di quanto anticipato dal padre nel periodo da marzo 2023 a giugno 2025 sia a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore sia a titolo di spese straordinarie, nelle seguenti modalità: €. 500,00= saranno versati in Per_1
favore del Sig. a mezzo bonifico bancario dalla Sig.ra entro il mese di luglio 2025, mentre i Pt_1 Pt_2
residui €. 1.800,00= saranno versati in n. 6 rate mensili da €. 300,00= ciascuna, sempre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese. Con l'esatto e puntuale adempimento da parte della Sig.ra Pt_2
di quanto indicato nel presente punto, il Sig. non avrà più nulla a pretendere per le spese ordinarie Pt_1
e straordinarie sostenute in favore del figlio nel periodo marzo 2023-giugno 2025; in caso Per_1
contrario, il Sig. sarà libero di agire per il recupero della somma di €. 2.300,00= o di quella ancora Pt_1
dovuta.
4. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e del figlio minore.
5. Spese di causa compensate tra le parti.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22.11.2024, con in quale veniva instaurato il procedimento rubricato R.G.
23879/24, esponeva che con sentenza n. 1475/2018 del 10.07.2018 il Tribunale di Venezia Parte_3
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e Parte_1
ratificando le condizioni concordemente rassegnate dai coniugi;
che, in particolare, il Tribunale stabiliva per il figlio minore , nato a [...] il [...], l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori Per_1
Pag. 2 di 5 con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di visitarlo e tenerlo con sé
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi e la calendarizzazione prevista.
Ciò premesso, dopo aver rappresentato il mancato rispetto delle statuizioni recepite dal Tribunale in punto di affidamento e collocamento del minore, la ricorrente proponeva domanda ex art.473 bis.38 c.p.c. al fine di ottenerne l'attuazione. In data 17.01.2025 si costituiva opponendosi alla domanda Parte_1
della ricorrente e proponendo, in via riconvenzionale, domanda volta a modificare le condizioni relative al minore contenute nella summenzionata sentenza. Dopo aver sentito le parti all'udienza dl 18.02.2025,
il Giudice con ordinanza del 18.02.2025, ritenute non assimilabili le due domande formulate in seno al procedimento, ne disponeva la separazione e rimetteva la domanda relativa alla modifica delle condizioni di divorzio al Presidente di Sezione per l'assegnazione quale distinto procedimento.
Rubricato il presente procedimento, dopo che il nuovo Giudice aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 18.09.2025, le stesse rappresentavano di aver raggiunto un accordo e pertanto chiedevano che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte. Il Giudice, di conseguenza, con decreto del 03.09.2025 accoglieva la richiesta e, dopo aver letto le note in cui le parti rassegnavano conclusioni conformi, in data 18.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda a conclusioni conformi rassegnate dalle parti merita accoglimento: preso atto degli accordi raggiunti come in epigrafe indicati, si ritiene che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta essere manifestatamente superflua in ragione dell'accordo, nonché
risultino essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese processuali devono ritenersi compensate atteso l'esito del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1475/2018 del Tribunale di Venezia
pubblicata il 25.07.2018 ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni: Persona_1
Pag. 3 di 5 - confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, si dispone il suo Persona_1
collocamento prevalente e la residenza presso il padre e permanenza presso la madre un weekend ogni quindici giorni e due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni e i desiderata del figlio minore.
- si dispone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile di € 200,00= (euro duecento/00) a decorrere Per_1
dal mese di luglio 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; i genitori concorreranno nella percentuale del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia
del 19 settembre 2019.
- la Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a corrispondere al Sig. la somma Pt_2 Pt_1
complessiva di €. 2.300,00= (euro duemilatrecento/00) a tacitazione definitiva di quanto anticipato dal padre nel periodo da marzo 2023 a giugno 2025 sia a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore sia a titolo di spese straordinarie, nelle seguenti modalità: €. 500,00= saranno versati in favore Per_1
del Sig. a mezzo bonifico bancario dalla Sig.ra entro il mese di luglio 2025, mentre i residui Pt_1 Pt_2
€. 1.800,00= saranno versati in n. 6 rate mensili da €. 300,00= ciascuna, sempre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese. Con l'esatto e puntuale adempimento da parte della Sig.ra Pt_2
di quanto indicato nel presente punto, il Sig. non avrà più nulla a pretendere per le spese ordinarie Pt_1
e straordinarie sostenute in favore del figlio nel periodo marzo 2023-giugno 2025; in caso Per_1
contrario, il Sig. sarà libero di agire per il recupero della somma di €. 2.300,00= o di quella ancora Pt_1
dovuta.
- le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e del figlio minore.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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