Art. 3.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).