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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1163/2024 RGAC, vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Scalea (CS), via Martiri16 marzo, n. 8, presso lo studio dell'avv.
Anna Manco che la rappresenta e difende;
Appellante.
E
nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in EF ZI (CS), via Vittorio Veneto, n. 6, presso lo studio dell'avv. Patrizia Naccarato che lo rappresenta e difende.
Appellato
con l'intervento del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della medesima impugnata sentenza, rigettare la domanda del addebitando allo stesso la colpa Pt_2
della pronunciata separazione o, in subordine, confermare la stessa senza addebito, condannandolo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesto; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'Erario di quelle dovute alla sig.ra
, già ammessa al gratuito patrocinio e con domanda in corso anche per questo grado al Pt_1
COA di Catanzaro;
in via gradata con compensazione totale”.
PER L'APPELLATO: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, voglia così provvedere: a) rigettare l'appello proposto da controparte perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
b) condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese e compenso professionale di avvocato del presente giudizio di appello”.
PER IL P.G.: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< ha adito l'intestato Tribunale per Parte_2
ottenere la pronuncia della separazione personale da stante il matrimonio civile Parte_1
con lei contratto in Amantea il 15.05.2010 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 2, parte I, anno 2010), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha dedotto che, da diverso tempo, il rapporto coniugale si è irrimediabilmente logorato a causa del grave comportamento tenuto dalla moglie, la quale, in spregio ai doveri di cui all'art. 143 c.c. ed in malafede, lo ha minacciato di abbandonare il tetto coniugale e di separarsi se non le avesse donato la nuda proprietà della casa coniugale, promettendogli, altresì, che, ricevuta tale donazione, lo avrebbe assistito vita natural durante, poiché gravemente ammalato (in quanto affetto da gravi patologie fisiche e psichiche) e bisognoso di continua assistenza materiale e morale;
dunque, con atto notarile del 27.10.2015, Parte_1
approfittando del grave stato di salute psichica in cui versava, è riuscita a farsi donare la nuda proprietà della casa coniugale (atto da lui poi impugnato presso il Tribunale di Paola con l'istaurazione del giudizio, ancora pendente, iscritto al R.G. n. 1124/2020), costituente, tra l'altro, l'unico immobile da lui posseduto e per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo con il versamento di una rata mensile di euro 412,00; altresì, sempre per assecondare le continue richieste (anche economiche) della moglie, ha contratto altri debiti ricorrendo ad ulteriori finanziamenti, come quelli per l'acquisto del mobilio e di vari suppellettili per l'arredo della casa coniugale;
tuttavia, la moglie, una volta ottenuta la proprietà di tale abitazione
(completamente arredata), ha iniziato a tenere comportamenti contrari ai doveri coniugali, omettendo di assisterlo ed abbandonando il tetto coniugale;
infatti, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, la moglie, con la scusa di recarsi al Nord Italia per far visita al LL, ha illegittimamente abbandonato la casa coniugale, lasciandolo in uno stato di completo abbandono morale e materiale;
peraltro, tale situazione ha particolarmente aggravato le sue condizioni di salute, in quanto, rimasto da solo e non essendo in grado di provvedere a sé stesso a causa delle proprie patologie, il 29.01.2020 è caduto rovinosamente, fratturandosi il malleolo peroneale destro, ed ancora il 23.02.2020, cadendo nuovamente, si è procurato ulteriori lesioni;
quindi, avendo necessità di essere costantemente assistito, è stato costretto a ricoverarsi, per un lungo periodo di tempo, presso la casa di cura Villa Caterina sita in Longobardi;
la moglie anche in occasione di detti ricoveri ospedalieri e della lunga degenza presso la citata casa di cura non gli ha prestato alcuna assistenza, avendolo completamente abbandonato;
pertanto, in data 11.03.2020, ha presentato presso i Carabinieri di Amantea una denuncia/querela contro la moglie per il reato di cui all'art. 570 c.p. e ogni altro ravvisabile nei fatti esposti;
Parte_1 ha, pertanto, violato sia l'obbligo di prestare assistenza morale e materiale al coniuge previsto dall'art. 143 c.c., sia quello di coabitazione contemplato dalla medesima norma, avendo abbandonato il tetto coniugale;
per quanto concerne, invece, la sua situazione economica, ha impegnato quasi tutta la pensione che percepisce (quale unica fonte di reddito), pari all'importo mensile di euro 1.497,48, per far fronte ai debiti contratti per l'acquisto sia della casa coniugale
(stante l'accensione di un mutuo con una rata mensile di euro 412,00), sia del mobilio e dei suppellettili della stessa abitazione, sicché, dovendo anche provvedere al pagamento di varie spese ed utenze, gli residua la somma mensile di euro 470,00, con cui deve far fronte alle spese mediche e all'acquisto di farmaci indispensabili per la cura delle diverse patologie da cui è affetto. Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art.151, commi 1 e 2, c.c., Parte_2
ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, di pronunciare la
[...]
separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di assegnazione della Parte_1
casa coniugale in suo favore e vittoria delle spese e competenze di lite. A fronte della contumacia di con ordinanza presidenziale del 3.06.2021, nell'adottare i Parte_1 provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c., è stata disattesa la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da stante l'assenza Parte_2 di figli. Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto dell'8.06.2021, nulla ha opposto. Altresì, con ricorso depositato il 31.05.2021, ha instaurato il Parte_1 giudizio di separazione dei coniugi iscritto al R.G. n. 756/2021. La stessa, premesso di aver contratto matrimonio in Amantea in data 15.05.2010 con in costanza del Parte_2
quale non sono nati figli, ha rilevato che, da alcuni anni, il menage coniugale ha subito una forte crisi per esclusiva colpa del marito, il quale, durante il matrimonio, ha sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento schiavista, trattandola come una serva ed ingiuriandola di continuo;
lo stesso, altresì, non ha mai contribuito (se non in minima parte) alle spese familiari, costringendola a prestare attività lavorativa come domestica presso qualche famiglia e trattenendo i relativi guadagni;
dal 26.01.2020, si è trasferita a Scalea, ove svolge saltuariamente lavoro come domestica o badante;
lei ha problemi di salute e necessita di cure poiché affetta da tromboflebite, invece percepisce una pensione mensile di Parte_2
euro 1.900,00, quale ex carabiniere. Pertanto, essendo divenuta la situazione insostenibile per esclusiva responsabilità del marito, ha chiesto la pronuncia della separazione da Parte_2
con addebito a carico dello stesso;
la corresponsione da parte del coniuge di un
[...]
assegno di mantenimento in suo favore pari alla somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
l'assegnazione della casa coniugale, essendone la nuda proprietaria come da atto di donazione del 27.10.2015.
con comparsa depositata il 20.09.2021, costituendosi nel giudizio instaurato Parte_2
dalla moglie, ha fermamente impugnato quanto da lei dedotto, reiterando quanto già esposto nel ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale di coniugi da lui azionato.
Quindi, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda o, comunque, in subordine, previa riunione del giudizio R.G. n. 756/2021 a quello da lui instaurato e conferma dei provvedimenti già adottati in quest'ultimo procedimento con l'ordinanza presidenziale del
3.06.2021, l'accoglimento delle stesse conclusioni ivi rassegnate. Dal suo canto, con comparsa depositata il 21.12.2021, (già dichiarata contumace) si è costituita nel giudizio Parte_1
iscritto al R.G. n. 1281/2020. La stessa, riportandosi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo del procedimento da lei instaurato, ha impugnato e contestato quanto ex adevrso argomentato.
Quindi, ha chiesto, previa riunione dei giudizi di separazione rispettivamente proposti dai coniugi, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel procedimento iscritto al R.G. n.
756/2021. Con ordinanza del 17.01.2022 è stata disposta la riunione del giudizio instaurato da
(iscritto al R.G. n. 756/2021) a quello di cui al R.G. n. 1281/2020 (di più Parte_1
risalente iscrizione) introdotto da Parte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si è proceduto all'assunzione degli interrogatori formali deferiti alle parti ed all'escussione dei testi da esse indicati. Espletata l'istruttoria, le cause riunite sono state rinviate per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.03.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti, provvedendo a detto incombente, hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. Quindi, con ordinanza dell'11.03.2024, il Giudice istruttore ha trattenuto le cause in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>.
Con sentenza n. 439/2024, emessa il 7 giugno del 2024 e pubblicata l'11 giugno del 2024, il
Tribunale di Paola ha così statuito:
<<- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante Parte_2 Parte_1
il matrimonio civile tra loro contratto in Amantea il 15.05.2010, trascritto nei registri dello
stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno 2010;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- pronuncia l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico di;
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] Parte_2
- rigetta la domanda di mantenimento proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
[...]
- non accoglie la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Parte_2
e ;
[...] Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di nella misura di 2/3, Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma (pari a 1/1) di euro 4.671,00, di cui ero
98,00 per esborsi ed euro 4.573,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali,
Cap ed Iva come per legge, con compensazione della residua parte>>.
In particolare, il Tribunale - accertato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale - accoglieva preliminarmente la domanda di separazione personale dei coniugi.
Procedeva, poi, ad esaminare le reciproche domande di addebito formulate dalle parti e, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, riteneva meritevole di accoglimento la domanda di addebito proposta dal e infondata quella proposta dalla . Pt_2 Pt_1
Evidenziava, a tal fine, le seguenti circostanze per come emerse dal quadro probatorio:
a) tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, la si era allontana dalla casa coniugale senza Pt_1
più farvi rientro e rendendosi irreperibile;
b) il suo allontanamento era avvenuto solo per motivi di lavoro e non anche per condotte imputabili al o in ragione della intollerabilità della convivenza;
Pt_2
c) pacifica era la circostanza che la , nonostante fosse tornata in Calabria, non aveva Pt_1
fatto rientro nella casa coniugale;
d) non avevano trovato riscontro le condotte di violenza verbale ascritte al dalla Pt_2
. Pt_1
Tali elementi deponevano, pertanto, nel senso di una grave violazione, a carico della , Pt_1
dei doveri coniugali, avendo la stessa abbandonato il tetto coniugale (contro la stessa era, peraltro, stata promossa formale querela per il reato di cui all'art. 570 c.p.).
Il Tribunale, in virtù della pronuncia di addebito, disattendeva la domanda di mantenimento avanzata dalla . Osservava il giudicante che, in ogni caso e anche a prescindere Pt_1 dall'addebito della separazione a quest'ultima, non erano, comunque, sussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Infine, il giudice di primo grado rigettava la richiesta, formulata da entrambe le parti, concernente l'assegnazione della casa coniugale, evidianziando che alcuna assegnazione poteva disporsi in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Avverso tale provvedimento, ha proposto appello la quale impugna la sentenza: Parte_1
“a) nella parte in cui la separazione viene addebitata alla sig.ra ”; Pt_1
b) “nella parte in cui viene rigettata la domanda di mantenimento avanzata dall'odierna
appellante laddove non viene ritenuta meritevole di accoglimento “anche senza la pronuncia di addebito”;
c) “nella parte in cui la sig.ra viene condannata al pagamento delle spese di giudizio”. Pt_1
In particolare - assume l'appellante - che il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente la violazione, a suo carico, dei doveri coniugali, attribuendo rilevanza alle dichiarazioni rilasciate dalla figlia e dalla sorella del come tali soggetti non attendibili, che, peraltro, hanno Pt_2
rilasciato deposizioni solo de relato.
La assume, ulteriormente, di essere stata trattata, in costanza di matrimonio, alla Pt_1 stregua di una “schiava ed offesa continuamente”, tanto da essere stata costretta ad allontanarsi in più occasioni dalla casa coniugale.
Sotto altro profilo, censura le valutazioni formulate dal Tribunale che, indipendentemente dall'addebito, ha comunque escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, senza considerare che ella ha 55 anni ed è affetta da patologia certificata che non le consente più di svolgere l'attività di badante e domestica e, al contrario del non gode di redditi propri. Pt_2
Chiede, pertanto, di “rigettare la domanda del addebitando allo stesso la colpa della Pt_2
pronunciata separazione o, in subordine, confermare la stessa senza addebito, condannandolo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesto”, con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione integrale delle stesse.
Il PG ha espresso concluso “parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le Parte_2
deduzioni della circa le presunte condotte prevaricatorie e maltrattanti che egli avrebbe Pt_1
posto in essere durante la vita coniugale.
Concludeva chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, giusta decreto presidenziale del 12/13 dicembre 2024, venivano depositate note di conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello avanzato da non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
specificate.
Appare opportuno, innanzi tutto, porre in rilievo che, ai sensi dell'art. 151 del Codice civile,
<La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei due
coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai
doveri del matrimonio>>.
Deve altresì rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito
della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 40795/ 2021).
Particolare pregnanza assume, in ordine all'addebito della separazione, l' “allontanamento dalla casa coniugale”. Sul punto, la Suprema Corte ha, più volte, precisato che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale - stante la intrinseca capacità
di tale condotta di rendere di per sé impossibile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ.
11792 del 2021) - a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal
comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. ex plurimiss
Cass. civ. n. 648/2020).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo delle risultanze processuali, appaiono sussistere i presupposti ai fini dell'addebito della separazione a carico di Pt_1
, non essendo emersi, al contrario di quanto prospettato dall'appellante, elementi tali da far
[...] ritenere che l'allontanamento della stessa dalla casa coniugale costituisca una reazione - priva, come tale, di rilevanza causale sulla crisi coniugale - alle condotte di sopruso ascritte al che non hanno trovato riscontro probatorio. Pt_2
Ha trovato, invece, pieno riscontro probatorio la circostanza che la abbia abbandonato Pt_1 il tetto coniugale tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 (periodo antecedente alla formale richiesta di separazione, avanzata soltanto nell'anno 2021) e che tale abbandono, al contrario di quanto assume l'odierna appellante1, sia stato del tutto volontario, assurgendo così a causa generatrice del fallimento del matrimonio con il Pt_2
Tali circostanze rilevano dalle emergenze processuali e, in particolare, dalle deposizioni rilasciate dai testi escussi nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio.
La teste rispondendo in ordine al capitolo di prova n. 9) della memoria Testimone_1
istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., ( “vero che il sig. ha sempre tenuto nei Pt_2
confronti della moglie un comportamento corretto sia dal punto di vista affettivo che economico”) ha dichiarato : < Si è vero. Soprattutto mio LL le voleva bene e quando venivano da me erano mano nella mano >>.
Ebbene della attendibilità della teste non vi è ragione di dubitare in mancanza di concreti ed oggettivi elementi in tal senso, dovendosi escludere, secondo quanto precisato dalla Suprema
Corte la sussistenza di un principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela, non potendo l'attendibilità essere esclusa aprioristicamente ( cfr. Cass. n. 2295/2021; Cass. n. 25358/2015),
Quanto dichiarato dalla teste consente di escludere che la relazione tra i coniugi corrispondesse a quella descritta dalla come un rapporto inciso dalla costante aggressività verbale Pt_1 dell'appellato (cfr. verbale di audizione del 3 luglio 2023).
A tanto si aggiunge che non emergono dagli atti indizi gravi, precisi e concordanti rispetto alle deduzioni della in ordine al “comportamento schiavista ed ingiurioso” del marito, che Pt_1
avrebbe giustificato il proprio allontanamento dalla casa coniugale.
Sul punto, alcuna dirimente valenza probatoria con riguardo all'asserita condotta di Parte_2
contraria ai doveri coniugali può attribuirsi alle dichiarazioni rese dalla teste
[...] Tes_2
qualificatasi come amica della , la quale interrogata capitoli di prova 1) e 2)
[...] Pt_1
(“vero che il Sig. durante il matrimonio, si rivolgeva alla moglie dicendole “Figa Pt_2 vieni a lavarmi i piedi” - “Figa devi cucinarmi questa pietanza” -“Figa devi fare quello che ti dico“; “vero che il ha costretto con minacce la moglie, durante il matrimonio, a Pt_2
lavorare sia in case private come domestica e sia presso una residenza per anziani (assunzione dall'1/10/2019 al 31/10/2019 e dal 5/11/2019 al 31/1/2020 – Prealpi Assistenza) pretendendo poi il ricavato”) ha riferito:
a) <Si, è vero che chiamava la moglie figa e che le diceva figa fammi l'insulina, prendimi i farmaci ma non ho sentito dirle figa lavami i piedi. Sono a conoscenza di questo in quanto
abitiamo vicini e stavamo sempre insieme, andavo sempre a casa loro>>;
b) <Si, è vero che obbligava la moglie a lavorare. Sono a conoscenza di questa circostanza in
quanto glielo diceva anche in mia presenza. Preciso che non la obbligava di andare a lavorare ma comunque le gridava contro dicendole di andare a lavorare che era una vagabonda >>.
Ed invero, da un lato, deve rilevarsi che, sia pure in modo categorico, chiedeva alla Pt_2 moglie di fagli l'insulina e di prendergli i farmaci e non anche di “lavargli i piedi” e, dall'altro che al termine “figa” con il quale avrebbe appellato la , non può attribuirsi Pt_2 Pt_1
un cogente significato dispregiativo, tale da sconfinare in una offesa alla dignità personale di quest'ultima, trattandosi, in realtà, di metonimia alla quale è stato progressivamente attribuito un significato avente addirittura connotazione positiva : nel dizionario Treccani si legge infatti che al termine “figa” è attribuito per metonimia il significato di ragazza o donna giovane molto attraente. Ora, considerata la considerevole differenza di età tra la ed il intercorrendo Pt_1 Pt_2
tra i due circa ventidue anni di differenza, non può escludersi che il abbia voluto Pt_2
attribuire un tale significato al termine adoperato.
Parimenti la dichiarazione di cui alla lettera b), poc'anzi riportata, non consente di inferirne in maniera univoca ed inequivocabile una condotta di costrizione e prevaricazione da parte del
, emergendo, piuttosto, un atteggiamento volto a dare un monito alla al fine Pt_2 Pt_1
di stimolarla ai fini della ricerca di una occupazione lavorativa (cfr. verbale di audizione del 4
dicembre 2023).
Peraltro, figlio della , avuto da precedente relazione, interrogato Persona_1 Pt_1
sul medesimo capitolo di prova n. 2) della memoria istruttoria di parte attrice ha dichiarato di non ricordare una tale circostanza, salvo aggiungere genericamente che la madre ha lavorato come badante da quando lui aveva tre anni2 sino a quando nell'anno 2019 andò assieme alla madre via da casa (ossia dalla casa coniugale).
Né appaiono decisive le ulteriori circostanze riferite dal Palacean il quale si limitato a rendere dichiarazioni del seguente tenore: << (…) Ricordo che mia mamma e il signor hanno Pt_2
avuto dei litigi;
quindi, io e mia mamma siamo andati via di casa, poi il signor ha Pt_2
contattato mia mamma e le ha proposto di tornare e in cambio lui le avrebbe dato la proprietà della casa. Quindi lei ha accettato e noi siamo tornati e in virtù di questo patto ha poi chiesto il
trasferimento mediante atto notarile. I litigi avvenivano perché il signor era Pt_2
permaloso>>.
Ebbene, deve escludersi, ad avviso della Corte, che semplici litigi abbiano potuto determinare l'intollerabilità della vita coniugale nel senso attribuito dalla , essendo piuttosto Pt_1
frequente che, nella relazione coniugale, si verifichino screzi e litigi determinati da differenze caratteriali, nel caso di specie, secondo quanto dichiarato dal teste “i litigi avvenivano perché il
Signor era permaloso”. Pt_2
D'altra parte, se effettivamente l'odierna appellante avesse abbandonato la casa coniugale perché la convivenza con il marito era divenuta intollerabile per il comportamento “schiavista ed ingiurioso” di quest'ultimo e, dunque tale, da ledere la sua dignità personale, appare logico e ragionevole ritenere che ella non avrebbe fatto rientro nell'abitazione coniugale neppure a seguito della promessa di donazione della casa coniugale da parte del marito, così continuando a subirne gli asseriti comportamenti denigratori ed offensivi che l'avevano costretta ad andar via.
Alla luce dei suesposti rilievi deve pertanto concordarsi con la pronuncia di addebito della separazione alla cui è pervenuto il giudice di primo grado. Pt_1
Conseguentemente alcuna valutazione deve essere fatta in ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento da questa avanzata.
Sul punto appare sufficiente evidenziare che il diritto al mantenimento non può essere riconosciuto in presenza, come nel caso di specie, di colpevole violazione dei doveri coniugali.
Invero, la previsione normativa contenuta nel primo comma dell'art. 156 c.c. (a tenore della quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”) chiarisce che primo presupposto indefettibile, ai fini del riconoscimento dell'invocato diritto, consiste proprio nella non addebitabilità della separazione, a nulla rilevando l'asserita mancanza di adeguati redditi propri da parte della CP_1
3. Le spese del grado devono essere poste a carico dell'appellante in qualità di parte
[...]
soccombente.
Dette spese - avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 - devono essere liquidate in euro 4.995,50 per compensi professionali (valore della causa da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria- cfr. ord. n. 29857/2023 - valori medi, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per lege
4. Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Paola n. 439/2024 dell'11 giugno 2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro 4.995,50 per compensi professionali, oltre rimf. forf. 15%, iva e c.p.a., come per legge.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così a p. 3 dell'atto di appello: <L'asserita confessione stragiudiziale (allontanamento per motivi di lavoro), che la avrebbe fatto in un colloquio con la figlia del non trova riscontro se non Pt_1 Pt_2 con quanto affermato dalla stessa odierna appellante, che, però, ha sempre sostenuto di essersi trasferita perché era proprio il marito a gridarle contro di andarsene a lavorare altrove>>. 2 Così nel verbale di audizione del 3 luglio 2023: <Non ricordo questa circostanza ma ricordo che mia madre aiutava in casa sia economicamente e sia facendo le faccende domestiche. Mia madre ha lavorato come badante da quando sono venuto in Italia (cioè quando avevo tre anni) e fino a quando me ne sono andato di casa insieme a mia madre (cioè fine estate 2019), all'età di diciassette anni>>.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1163/2024 RGAC, vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Scalea (CS), via Martiri16 marzo, n. 8, presso lo studio dell'avv.
Anna Manco che la rappresenta e difende;
Appellante.
E
nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in EF ZI (CS), via Vittorio Veneto, n. 6, presso lo studio dell'avv. Patrizia Naccarato che lo rappresenta e difende.
Appellato
con l'intervento del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della medesima impugnata sentenza, rigettare la domanda del addebitando allo stesso la colpa Pt_2
della pronunciata separazione o, in subordine, confermare la stessa senza addebito, condannandolo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesto; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'Erario di quelle dovute alla sig.ra
, già ammessa al gratuito patrocinio e con domanda in corso anche per questo grado al Pt_1
COA di Catanzaro;
in via gradata con compensazione totale”.
PER L'APPELLATO: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, voglia così provvedere: a) rigettare l'appello proposto da controparte perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
b) condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese e compenso professionale di avvocato del presente giudizio di appello”.
PER IL P.G.: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< ha adito l'intestato Tribunale per Parte_2
ottenere la pronuncia della separazione personale da stante il matrimonio civile Parte_1
con lei contratto in Amantea il 15.05.2010 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 2, parte I, anno 2010), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha dedotto che, da diverso tempo, il rapporto coniugale si è irrimediabilmente logorato a causa del grave comportamento tenuto dalla moglie, la quale, in spregio ai doveri di cui all'art. 143 c.c. ed in malafede, lo ha minacciato di abbandonare il tetto coniugale e di separarsi se non le avesse donato la nuda proprietà della casa coniugale, promettendogli, altresì, che, ricevuta tale donazione, lo avrebbe assistito vita natural durante, poiché gravemente ammalato (in quanto affetto da gravi patologie fisiche e psichiche) e bisognoso di continua assistenza materiale e morale;
dunque, con atto notarile del 27.10.2015, Parte_1
approfittando del grave stato di salute psichica in cui versava, è riuscita a farsi donare la nuda proprietà della casa coniugale (atto da lui poi impugnato presso il Tribunale di Paola con l'istaurazione del giudizio, ancora pendente, iscritto al R.G. n. 1124/2020), costituente, tra l'altro, l'unico immobile da lui posseduto e per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo con il versamento di una rata mensile di euro 412,00; altresì, sempre per assecondare le continue richieste (anche economiche) della moglie, ha contratto altri debiti ricorrendo ad ulteriori finanziamenti, come quelli per l'acquisto del mobilio e di vari suppellettili per l'arredo della casa coniugale;
tuttavia, la moglie, una volta ottenuta la proprietà di tale abitazione
(completamente arredata), ha iniziato a tenere comportamenti contrari ai doveri coniugali, omettendo di assisterlo ed abbandonando il tetto coniugale;
infatti, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, la moglie, con la scusa di recarsi al Nord Italia per far visita al LL, ha illegittimamente abbandonato la casa coniugale, lasciandolo in uno stato di completo abbandono morale e materiale;
peraltro, tale situazione ha particolarmente aggravato le sue condizioni di salute, in quanto, rimasto da solo e non essendo in grado di provvedere a sé stesso a causa delle proprie patologie, il 29.01.2020 è caduto rovinosamente, fratturandosi il malleolo peroneale destro, ed ancora il 23.02.2020, cadendo nuovamente, si è procurato ulteriori lesioni;
quindi, avendo necessità di essere costantemente assistito, è stato costretto a ricoverarsi, per un lungo periodo di tempo, presso la casa di cura Villa Caterina sita in Longobardi;
la moglie anche in occasione di detti ricoveri ospedalieri e della lunga degenza presso la citata casa di cura non gli ha prestato alcuna assistenza, avendolo completamente abbandonato;
pertanto, in data 11.03.2020, ha presentato presso i Carabinieri di Amantea una denuncia/querela contro la moglie per il reato di cui all'art. 570 c.p. e ogni altro ravvisabile nei fatti esposti;
Parte_1 ha, pertanto, violato sia l'obbligo di prestare assistenza morale e materiale al coniuge previsto dall'art. 143 c.c., sia quello di coabitazione contemplato dalla medesima norma, avendo abbandonato il tetto coniugale;
per quanto concerne, invece, la sua situazione economica, ha impegnato quasi tutta la pensione che percepisce (quale unica fonte di reddito), pari all'importo mensile di euro 1.497,48, per far fronte ai debiti contratti per l'acquisto sia della casa coniugale
(stante l'accensione di un mutuo con una rata mensile di euro 412,00), sia del mobilio e dei suppellettili della stessa abitazione, sicché, dovendo anche provvedere al pagamento di varie spese ed utenze, gli residua la somma mensile di euro 470,00, con cui deve far fronte alle spese mediche e all'acquisto di farmaci indispensabili per la cura delle diverse patologie da cui è affetto. Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art.151, commi 1 e 2, c.c., Parte_2
ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, di pronunciare la
[...]
separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di assegnazione della Parte_1
casa coniugale in suo favore e vittoria delle spese e competenze di lite. A fronte della contumacia di con ordinanza presidenziale del 3.06.2021, nell'adottare i Parte_1 provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c., è stata disattesa la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da stante l'assenza Parte_2 di figli. Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto dell'8.06.2021, nulla ha opposto. Altresì, con ricorso depositato il 31.05.2021, ha instaurato il Parte_1 giudizio di separazione dei coniugi iscritto al R.G. n. 756/2021. La stessa, premesso di aver contratto matrimonio in Amantea in data 15.05.2010 con in costanza del Parte_2
quale non sono nati figli, ha rilevato che, da alcuni anni, il menage coniugale ha subito una forte crisi per esclusiva colpa del marito, il quale, durante il matrimonio, ha sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento schiavista, trattandola come una serva ed ingiuriandola di continuo;
lo stesso, altresì, non ha mai contribuito (se non in minima parte) alle spese familiari, costringendola a prestare attività lavorativa come domestica presso qualche famiglia e trattenendo i relativi guadagni;
dal 26.01.2020, si è trasferita a Scalea, ove svolge saltuariamente lavoro come domestica o badante;
lei ha problemi di salute e necessita di cure poiché affetta da tromboflebite, invece percepisce una pensione mensile di Parte_2
euro 1.900,00, quale ex carabiniere. Pertanto, essendo divenuta la situazione insostenibile per esclusiva responsabilità del marito, ha chiesto la pronuncia della separazione da Parte_2
con addebito a carico dello stesso;
la corresponsione da parte del coniuge di un
[...]
assegno di mantenimento in suo favore pari alla somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
l'assegnazione della casa coniugale, essendone la nuda proprietaria come da atto di donazione del 27.10.2015.
con comparsa depositata il 20.09.2021, costituendosi nel giudizio instaurato Parte_2
dalla moglie, ha fermamente impugnato quanto da lei dedotto, reiterando quanto già esposto nel ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale di coniugi da lui azionato.
Quindi, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda o, comunque, in subordine, previa riunione del giudizio R.G. n. 756/2021 a quello da lui instaurato e conferma dei provvedimenti già adottati in quest'ultimo procedimento con l'ordinanza presidenziale del
3.06.2021, l'accoglimento delle stesse conclusioni ivi rassegnate. Dal suo canto, con comparsa depositata il 21.12.2021, (già dichiarata contumace) si è costituita nel giudizio Parte_1
iscritto al R.G. n. 1281/2020. La stessa, riportandosi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo del procedimento da lei instaurato, ha impugnato e contestato quanto ex adevrso argomentato.
Quindi, ha chiesto, previa riunione dei giudizi di separazione rispettivamente proposti dai coniugi, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel procedimento iscritto al R.G. n.
756/2021. Con ordinanza del 17.01.2022 è stata disposta la riunione del giudizio instaurato da
(iscritto al R.G. n. 756/2021) a quello di cui al R.G. n. 1281/2020 (di più Parte_1
risalente iscrizione) introdotto da Parte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si è proceduto all'assunzione degli interrogatori formali deferiti alle parti ed all'escussione dei testi da esse indicati. Espletata l'istruttoria, le cause riunite sono state rinviate per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.03.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti, provvedendo a detto incombente, hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. Quindi, con ordinanza dell'11.03.2024, il Giudice istruttore ha trattenuto le cause in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>.
Con sentenza n. 439/2024, emessa il 7 giugno del 2024 e pubblicata l'11 giugno del 2024, il
Tribunale di Paola ha così statuito:
<<- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante Parte_2 Parte_1
il matrimonio civile tra loro contratto in Amantea il 15.05.2010, trascritto nei registri dello
stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno 2010;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- pronuncia l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico di;
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] Parte_2
- rigetta la domanda di mantenimento proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
[...]
- non accoglie la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Parte_2
e ;
[...] Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di nella misura di 2/3, Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma (pari a 1/1) di euro 4.671,00, di cui ero
98,00 per esborsi ed euro 4.573,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali,
Cap ed Iva come per legge, con compensazione della residua parte>>.
In particolare, il Tribunale - accertato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale - accoglieva preliminarmente la domanda di separazione personale dei coniugi.
Procedeva, poi, ad esaminare le reciproche domande di addebito formulate dalle parti e, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, riteneva meritevole di accoglimento la domanda di addebito proposta dal e infondata quella proposta dalla . Pt_2 Pt_1
Evidenziava, a tal fine, le seguenti circostanze per come emerse dal quadro probatorio:
a) tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, la si era allontana dalla casa coniugale senza Pt_1
più farvi rientro e rendendosi irreperibile;
b) il suo allontanamento era avvenuto solo per motivi di lavoro e non anche per condotte imputabili al o in ragione della intollerabilità della convivenza;
Pt_2
c) pacifica era la circostanza che la , nonostante fosse tornata in Calabria, non aveva Pt_1
fatto rientro nella casa coniugale;
d) non avevano trovato riscontro le condotte di violenza verbale ascritte al dalla Pt_2
. Pt_1
Tali elementi deponevano, pertanto, nel senso di una grave violazione, a carico della , Pt_1
dei doveri coniugali, avendo la stessa abbandonato il tetto coniugale (contro la stessa era, peraltro, stata promossa formale querela per il reato di cui all'art. 570 c.p.).
Il Tribunale, in virtù della pronuncia di addebito, disattendeva la domanda di mantenimento avanzata dalla . Osservava il giudicante che, in ogni caso e anche a prescindere Pt_1 dall'addebito della separazione a quest'ultima, non erano, comunque, sussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Infine, il giudice di primo grado rigettava la richiesta, formulata da entrambe le parti, concernente l'assegnazione della casa coniugale, evidianziando che alcuna assegnazione poteva disporsi in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Avverso tale provvedimento, ha proposto appello la quale impugna la sentenza: Parte_1
“a) nella parte in cui la separazione viene addebitata alla sig.ra ”; Pt_1
b) “nella parte in cui viene rigettata la domanda di mantenimento avanzata dall'odierna
appellante laddove non viene ritenuta meritevole di accoglimento “anche senza la pronuncia di addebito”;
c) “nella parte in cui la sig.ra viene condannata al pagamento delle spese di giudizio”. Pt_1
In particolare - assume l'appellante - che il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente la violazione, a suo carico, dei doveri coniugali, attribuendo rilevanza alle dichiarazioni rilasciate dalla figlia e dalla sorella del come tali soggetti non attendibili, che, peraltro, hanno Pt_2
rilasciato deposizioni solo de relato.
La assume, ulteriormente, di essere stata trattata, in costanza di matrimonio, alla Pt_1 stregua di una “schiava ed offesa continuamente”, tanto da essere stata costretta ad allontanarsi in più occasioni dalla casa coniugale.
Sotto altro profilo, censura le valutazioni formulate dal Tribunale che, indipendentemente dall'addebito, ha comunque escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, senza considerare che ella ha 55 anni ed è affetta da patologia certificata che non le consente più di svolgere l'attività di badante e domestica e, al contrario del non gode di redditi propri. Pt_2
Chiede, pertanto, di “rigettare la domanda del addebitando allo stesso la colpa della Pt_2
pronunciata separazione o, in subordine, confermare la stessa senza addebito, condannandolo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesto”, con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione integrale delle stesse.
Il PG ha espresso concluso “parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le Parte_2
deduzioni della circa le presunte condotte prevaricatorie e maltrattanti che egli avrebbe Pt_1
posto in essere durante la vita coniugale.
Concludeva chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, giusta decreto presidenziale del 12/13 dicembre 2024, venivano depositate note di conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello avanzato da non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
specificate.
Appare opportuno, innanzi tutto, porre in rilievo che, ai sensi dell'art. 151 del Codice civile,
<La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei due
coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai
doveri del matrimonio>>.
Deve altresì rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito
della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 40795/ 2021).
Particolare pregnanza assume, in ordine all'addebito della separazione, l' “allontanamento dalla casa coniugale”. Sul punto, la Suprema Corte ha, più volte, precisato che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale - stante la intrinseca capacità
di tale condotta di rendere di per sé impossibile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ.
11792 del 2021) - a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal
comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. ex plurimiss
Cass. civ. n. 648/2020).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo delle risultanze processuali, appaiono sussistere i presupposti ai fini dell'addebito della separazione a carico di Pt_1
, non essendo emersi, al contrario di quanto prospettato dall'appellante, elementi tali da far
[...] ritenere che l'allontanamento della stessa dalla casa coniugale costituisca una reazione - priva, come tale, di rilevanza causale sulla crisi coniugale - alle condotte di sopruso ascritte al che non hanno trovato riscontro probatorio. Pt_2
Ha trovato, invece, pieno riscontro probatorio la circostanza che la abbia abbandonato Pt_1 il tetto coniugale tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 (periodo antecedente alla formale richiesta di separazione, avanzata soltanto nell'anno 2021) e che tale abbandono, al contrario di quanto assume l'odierna appellante1, sia stato del tutto volontario, assurgendo così a causa generatrice del fallimento del matrimonio con il Pt_2
Tali circostanze rilevano dalle emergenze processuali e, in particolare, dalle deposizioni rilasciate dai testi escussi nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio.
La teste rispondendo in ordine al capitolo di prova n. 9) della memoria Testimone_1
istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., ( “vero che il sig. ha sempre tenuto nei Pt_2
confronti della moglie un comportamento corretto sia dal punto di vista affettivo che economico”) ha dichiarato : < Si è vero. Soprattutto mio LL le voleva bene e quando venivano da me erano mano nella mano >>.
Ebbene della attendibilità della teste non vi è ragione di dubitare in mancanza di concreti ed oggettivi elementi in tal senso, dovendosi escludere, secondo quanto precisato dalla Suprema
Corte la sussistenza di un principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela, non potendo l'attendibilità essere esclusa aprioristicamente ( cfr. Cass. n. 2295/2021; Cass. n. 25358/2015),
Quanto dichiarato dalla teste consente di escludere che la relazione tra i coniugi corrispondesse a quella descritta dalla come un rapporto inciso dalla costante aggressività verbale Pt_1 dell'appellato (cfr. verbale di audizione del 3 luglio 2023).
A tanto si aggiunge che non emergono dagli atti indizi gravi, precisi e concordanti rispetto alle deduzioni della in ordine al “comportamento schiavista ed ingiurioso” del marito, che Pt_1
avrebbe giustificato il proprio allontanamento dalla casa coniugale.
Sul punto, alcuna dirimente valenza probatoria con riguardo all'asserita condotta di Parte_2
contraria ai doveri coniugali può attribuirsi alle dichiarazioni rese dalla teste
[...] Tes_2
qualificatasi come amica della , la quale interrogata capitoli di prova 1) e 2)
[...] Pt_1
(“vero che il Sig. durante il matrimonio, si rivolgeva alla moglie dicendole “Figa Pt_2 vieni a lavarmi i piedi” - “Figa devi cucinarmi questa pietanza” -“Figa devi fare quello che ti dico“; “vero che il ha costretto con minacce la moglie, durante il matrimonio, a Pt_2
lavorare sia in case private come domestica e sia presso una residenza per anziani (assunzione dall'1/10/2019 al 31/10/2019 e dal 5/11/2019 al 31/1/2020 – Prealpi Assistenza) pretendendo poi il ricavato”) ha riferito:
a) <Si, è vero che chiamava la moglie figa e che le diceva figa fammi l'insulina, prendimi i farmaci ma non ho sentito dirle figa lavami i piedi. Sono a conoscenza di questo in quanto
abitiamo vicini e stavamo sempre insieme, andavo sempre a casa loro>>;
b) <Si, è vero che obbligava la moglie a lavorare. Sono a conoscenza di questa circostanza in
quanto glielo diceva anche in mia presenza. Preciso che non la obbligava di andare a lavorare ma comunque le gridava contro dicendole di andare a lavorare che era una vagabonda >>.
Ed invero, da un lato, deve rilevarsi che, sia pure in modo categorico, chiedeva alla Pt_2 moglie di fagli l'insulina e di prendergli i farmaci e non anche di “lavargli i piedi” e, dall'altro che al termine “figa” con il quale avrebbe appellato la , non può attribuirsi Pt_2 Pt_1
un cogente significato dispregiativo, tale da sconfinare in una offesa alla dignità personale di quest'ultima, trattandosi, in realtà, di metonimia alla quale è stato progressivamente attribuito un significato avente addirittura connotazione positiva : nel dizionario Treccani si legge infatti che al termine “figa” è attribuito per metonimia il significato di ragazza o donna giovane molto attraente. Ora, considerata la considerevole differenza di età tra la ed il intercorrendo Pt_1 Pt_2
tra i due circa ventidue anni di differenza, non può escludersi che il abbia voluto Pt_2
attribuire un tale significato al termine adoperato.
Parimenti la dichiarazione di cui alla lettera b), poc'anzi riportata, non consente di inferirne in maniera univoca ed inequivocabile una condotta di costrizione e prevaricazione da parte del
, emergendo, piuttosto, un atteggiamento volto a dare un monito alla al fine Pt_2 Pt_1
di stimolarla ai fini della ricerca di una occupazione lavorativa (cfr. verbale di audizione del 4
dicembre 2023).
Peraltro, figlio della , avuto da precedente relazione, interrogato Persona_1 Pt_1
sul medesimo capitolo di prova n. 2) della memoria istruttoria di parte attrice ha dichiarato di non ricordare una tale circostanza, salvo aggiungere genericamente che la madre ha lavorato come badante da quando lui aveva tre anni2 sino a quando nell'anno 2019 andò assieme alla madre via da casa (ossia dalla casa coniugale).
Né appaiono decisive le ulteriori circostanze riferite dal Palacean il quale si limitato a rendere dichiarazioni del seguente tenore: << (…) Ricordo che mia mamma e il signor hanno Pt_2
avuto dei litigi;
quindi, io e mia mamma siamo andati via di casa, poi il signor ha Pt_2
contattato mia mamma e le ha proposto di tornare e in cambio lui le avrebbe dato la proprietà della casa. Quindi lei ha accettato e noi siamo tornati e in virtù di questo patto ha poi chiesto il
trasferimento mediante atto notarile. I litigi avvenivano perché il signor era Pt_2
permaloso>>.
Ebbene, deve escludersi, ad avviso della Corte, che semplici litigi abbiano potuto determinare l'intollerabilità della vita coniugale nel senso attribuito dalla , essendo piuttosto Pt_1
frequente che, nella relazione coniugale, si verifichino screzi e litigi determinati da differenze caratteriali, nel caso di specie, secondo quanto dichiarato dal teste “i litigi avvenivano perché il
Signor era permaloso”. Pt_2
D'altra parte, se effettivamente l'odierna appellante avesse abbandonato la casa coniugale perché la convivenza con il marito era divenuta intollerabile per il comportamento “schiavista ed ingiurioso” di quest'ultimo e, dunque tale, da ledere la sua dignità personale, appare logico e ragionevole ritenere che ella non avrebbe fatto rientro nell'abitazione coniugale neppure a seguito della promessa di donazione della casa coniugale da parte del marito, così continuando a subirne gli asseriti comportamenti denigratori ed offensivi che l'avevano costretta ad andar via.
Alla luce dei suesposti rilievi deve pertanto concordarsi con la pronuncia di addebito della separazione alla cui è pervenuto il giudice di primo grado. Pt_1
Conseguentemente alcuna valutazione deve essere fatta in ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento da questa avanzata.
Sul punto appare sufficiente evidenziare che il diritto al mantenimento non può essere riconosciuto in presenza, come nel caso di specie, di colpevole violazione dei doveri coniugali.
Invero, la previsione normativa contenuta nel primo comma dell'art. 156 c.c. (a tenore della quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”) chiarisce che primo presupposto indefettibile, ai fini del riconoscimento dell'invocato diritto, consiste proprio nella non addebitabilità della separazione, a nulla rilevando l'asserita mancanza di adeguati redditi propri da parte della CP_1
3. Le spese del grado devono essere poste a carico dell'appellante in qualità di parte
[...]
soccombente.
Dette spese - avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 - devono essere liquidate in euro 4.995,50 per compensi professionali (valore della causa da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria- cfr. ord. n. 29857/2023 - valori medi, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per lege
4. Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Paola n. 439/2024 dell'11 giugno 2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro 4.995,50 per compensi professionali, oltre rimf. forf. 15%, iva e c.p.a., come per legge.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così a p. 3 dell'atto di appello: <L'asserita confessione stragiudiziale (allontanamento per motivi di lavoro), che la avrebbe fatto in un colloquio con la figlia del non trova riscontro se non Pt_1 Pt_2 con quanto affermato dalla stessa odierna appellante, che, però, ha sempre sostenuto di essersi trasferita perché era proprio il marito a gridarle contro di andarsene a lavorare altrove>>. 2 Così nel verbale di audizione del 3 luglio 2023: <Non ricordo questa circostanza ma ricordo che mia madre aiutava in casa sia economicamente e sia facendo le faccende domestiche. Mia madre ha lavorato come badante da quando sono venuto in Italia (cioè quando avevo tre anni) e fino a quando me ne sono andato di casa insieme a mia madre (cioè fine estate 2019), all'età di diciassette anni>>.