TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 308/2022
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/01/2025, tenuta mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate dalle parti in data 10/12/2024 e 21/01/2025, con cui hanno discusso e hanno chiesto che la causa venga decisa
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro
nella causa iscritta al n. 308 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CANGEMI VITO, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CALOGERO VETRO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte opposta -
oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito.
ha pronunciato il seguente
1 DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
DICHIARA cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte di CP_1
[...]
CONDANNA l'opposta a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio che liquida in € 1.900,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa, se dovuti e come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1160/2021 emesso dal Tribunale di Agrigento in data
07.12.2021, e depositato il 14.12.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 60.000,00 in forza dei rapporti e delle vicende negoziali Controparte_1
di cui al ricorso e delle spese del procedimento.
A sostegno della propria domanda, preliminarmente, l'opponente ha formalmente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata non autenticata di ricognizione del debito,
sulla base della quale era stata concessa la tutela monitoria in favore di nel Controparte_1
merito, ha dedotto l'estinzione del debito per intervenuto pagamento a saldo. Ha quindi chiesto la revoca del d.i. opposto con condanna di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Tempestivamente costituita, ha contestato quanto dedotto da Controparte_1
controparte, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto,
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie.
In data 8.6.2022 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria, all'udienza del 4.12.2024, il procuratore di parte opposta ha dichiarato di rinunciare all'azione e il procuratore di parte opponente ha preso atto di tale rinuncia.
La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 22.01.2025.
2 Con le note depositate in data 21.1.2025 parte opposta ha depositato atto di rinuncia all'azione debitamente sottoscritto e parte opponente ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ciò detto in punto di fatto, appare necessario rilevare che la rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e non richiede l'espressa accettazione della controparte;
infatti, diversamente dalla rinuncia agli atti disciplinata dall'art. 306 c.p.c., cui consegue l'estinzione del processo con la possibilità di riproporre il giudizio, la rinuncia all'intera pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere per effetto di una definitiva volontà abdicativa da parte del titolare del diritto controverso (cfr. Cassazione
n. 18255/2004). Conseguentemente, è preclusa ogni ulteriore tutela giurisdizionale a beneficio della parte rinunciante (cfr. Cass. Civ. n. 2268/1999).
Pertanto, vista la natura disponibile del diritto in questione, in quanto meramente patrimoniale, la materia del contendere deve ritenersi cessata.
Quanto alla decisione sulla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che questa non si basa sul principio della soccombenza virtuale;
nell'ipotesi in esame, infatti, la cessazione della materia del contendere è conseguenza diretta della rinuncia al diritto controverso e,
pertanto, va equiparata ad una pronuncia di rigetto.
Le spese di lite seguono quindi la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022) per lo scaglione “indeterminabile - complessità bassa”, non potendosi far riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto, in mancanza di alcun accertamento a riguardo, e considerando per metà la fase istruttoria - avendo le parti depositato le memorie di cui all'art. 183, co. VI c.p.c. ma non avendo svolto alcuna attività istruttoria in udienza.
Così deciso in Agrigento, in data 24 gennaio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/01/2025, tenuta mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate dalle parti in data 10/12/2024 e 21/01/2025, con cui hanno discusso e hanno chiesto che la causa venga decisa
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro
nella causa iscritta al n. 308 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CANGEMI VITO, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CALOGERO VETRO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte opposta -
oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito.
ha pronunciato il seguente
1 DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
DICHIARA cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte di CP_1
[...]
CONDANNA l'opposta a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio che liquida in € 1.900,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa, se dovuti e come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1160/2021 emesso dal Tribunale di Agrigento in data
07.12.2021, e depositato il 14.12.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 60.000,00 in forza dei rapporti e delle vicende negoziali Controparte_1
di cui al ricorso e delle spese del procedimento.
A sostegno della propria domanda, preliminarmente, l'opponente ha formalmente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata non autenticata di ricognizione del debito,
sulla base della quale era stata concessa la tutela monitoria in favore di nel Controparte_1
merito, ha dedotto l'estinzione del debito per intervenuto pagamento a saldo. Ha quindi chiesto la revoca del d.i. opposto con condanna di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Tempestivamente costituita, ha contestato quanto dedotto da Controparte_1
controparte, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto,
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie.
In data 8.6.2022 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria, all'udienza del 4.12.2024, il procuratore di parte opposta ha dichiarato di rinunciare all'azione e il procuratore di parte opponente ha preso atto di tale rinuncia.
La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 22.01.2025.
2 Con le note depositate in data 21.1.2025 parte opposta ha depositato atto di rinuncia all'azione debitamente sottoscritto e parte opponente ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ciò detto in punto di fatto, appare necessario rilevare che la rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e non richiede l'espressa accettazione della controparte;
infatti, diversamente dalla rinuncia agli atti disciplinata dall'art. 306 c.p.c., cui consegue l'estinzione del processo con la possibilità di riproporre il giudizio, la rinuncia all'intera pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere per effetto di una definitiva volontà abdicativa da parte del titolare del diritto controverso (cfr. Cassazione
n. 18255/2004). Conseguentemente, è preclusa ogni ulteriore tutela giurisdizionale a beneficio della parte rinunciante (cfr. Cass. Civ. n. 2268/1999).
Pertanto, vista la natura disponibile del diritto in questione, in quanto meramente patrimoniale, la materia del contendere deve ritenersi cessata.
Quanto alla decisione sulla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che questa non si basa sul principio della soccombenza virtuale;
nell'ipotesi in esame, infatti, la cessazione della materia del contendere è conseguenza diretta della rinuncia al diritto controverso e,
pertanto, va equiparata ad una pronuncia di rigetto.
Le spese di lite seguono quindi la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022) per lo scaglione “indeterminabile - complessità bassa”, non potendosi far riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto, in mancanza di alcun accertamento a riguardo, e considerando per metà la fase istruttoria - avendo le parti depositato le memorie di cui all'art. 183, co. VI c.p.c. ma non avendo svolto alcuna attività istruttoria in udienza.
Così deciso in Agrigento, in data 24 gennaio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3