Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05267/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5267 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Imperlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-notificato il 11.10.2022 (giusta nota del Comune di Massalubrense, prot. -OMISSIS-del 27.09.2022) con cui la Soprintendenza ha espresso parere di non compatibilità paesaggistica relativamente alla pratica edilizia n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa NG NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza ha reso parere negativo sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio realizzato sine titulo dalla ricorrente, in quanto la stessa ha posto in essere opere che consistono nella realizzazione di nuovi volumi tecnici e, dunque, sono insuscettibili di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d. lgs 42 del 2004.
2. Le opere, in particolare, hanno ad oggetto la costruzione di: 1) doccia esterna sulla corte pavimentata del fabbricato, mediante la sopraelevazione di un muretto dell’area cortilizia e il montaggio di un infisso esterno; 2) locale tecnico (caldaia) dell’altezza pari a mt. 1.80 ricavato all’interno di terrapieno lato est; 3) locale tecnico dell’altezza pari a mt. 1.80 a servizio della piscina e dell’abitazione, ricavato in fondazione tra le strutture esistenti della piscina e della muratura di contenimento, assentite con il deposito sismico prot. -OMISSIS- e agli atti del comune; 4) alcuni interventi eseguiti nell’area di pertinenza dell’unità immobiliare (camminamenti, modifica delle aiuole, scala esterna di accesso al locale tecnico, muretti, livellamento del giardino con sistemazione a verde) non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici; (opere rientranti anche nell’allegato A del DPR 31/2017); 5) Modifica della muratura retrostante la tettoia sul lato Nord della proprietà, consistente nella non apposizione della ringhiera in ferro di recinzione, modifica della conformazione precedentemente a scaloni; (opere rientranti anche nell’allegato A del DPR 31/2017); 6) Inserimento di una trave in legno laterale la tettoia per motivi strutturali.
3. Con articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere è dedotta la illegittimità del richiamato parere e ne è chiesto l’annullamento.
Secondo la ricorrente si tratterebbe di piccole opere di manutenzione ordinaria e sistemazione esterna e, dunque, riconducibili alle categorie di cui all’allegato A, D.P.R. n. 31/2017, pertanto escluse dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, ex art. 2 del medesimo D.P.R.
In ogni caso, il parere sarebbe tardivo: il Comune ha trasmesso tutti gli atti alla competente Soprintendenza, in data 5.05.2022 e solo in data 1 settembre è stato espresso il parere impugnato; esso sarebbe anche illegittimo, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, della legge n, 241 del 1990 in quanto nelle more si era già formato il silenzio assenso sulla istanza di autorizzazione paesaggistica.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per violazione delle garanzie partecipative: ove chiamata nel procedimento, la ricorrente avrebbe potuto rappresentare le ragioni tecniche che consentono, per la peculiare caratteristica volumetrica dei manufatti, il rilascio del parere favorevole.
4. Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo che il ricorso sia respinto.
Si è costituito ad opponendum il signor -OMISSIS-
L’interveniente è nudo proprietario, in quota parte del 50%, di una unità immobiliare posta immediatamente al piano superiore alla proprietà della ricorrente il quale si dice pregiudicato nel godimento del panorama, dalla esistenza delle opere abusivamente realizzate dalla vicina.
Egli ha eccepito la improcedibilità del ricorso rappresentando che la ricorrente ha presentato una nuova SCIA in sanatoria, in data 3.10.2022 con richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4 D. Lgs. 42/04 .
Nel merito ha chiesto che il ricorso sia respinto.
4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La presentazione di una nuova SCIA con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica, determina l’avvio di un nuovo procedimento il cui esito determina una modifica dell’assetto di interessi che ha determinato l’impugnativa in esame.
Ed infatti, ove tale procedimento dovesse esitare favorevolmente per l’interessata, quest’ultima vedrebbe pienamente soddisfatto il suo interesse in sede amministrativa; ove il procedimento dovesse concludersi con un nuovo esito negativo, la ricorrente dovrà impugnarlo con un nuovo ricorso.
5. La definizione in rito della controversia consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC Di TA, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
NG NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NT | UC Di TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.