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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5123/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 9886 - 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del
G.U. dott. Paola Odorino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9886 - 2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Usufrutto”.
TRA
(P.I.: , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante il sindaco p.t. avv. , domiciliato per la CP_1 carica presso la ed elettivamente presso l'Avvocatura CP_2
Civica, rappresentato e difeso dall' avv.to dal Dirigente e avvocato Alida di Napoli del servizio medesimo, in virtù della procura generale alle liti rilasciata dal Notaio - dott.ssa (rep. 2736), in Persona_1 sostituzione dell'avv. Antonietta Rubino.
OPPONENTE IN
RICONVENZIONALE
E
, nella Controparte_3 qualità di Parroco e legale rappresentante della
[...]
(C.F.: , Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla Via Pio XII n.114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cresci, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
1 R.G. 5123/2019
All'udienza cartolare del 26.05.2025, i procuratori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni e fornivano i chiarimenti richiesti dal
G.I., giusta note in sostituzione di udienza, qui richiamate per relationem.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il
[...] in persona del Sindaco p.t. citava in giudizio la Parte_2
Controparte_5
, in persona del Preposito Curato Rev.do
[...] CP_3
, sulla premessa che: - l'opposto notificava in data 22.07.2022, ad
[...] esso opponente, decreto ingiuntivo n. 2454/2022 del 20.06.2022 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Dott.ssa Monica Marrazzo, per la somma di € 10.891,00 oltre interessi e spese, per mancato pagamento del compenso per dei tre quadrimestri dell'anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre del corrente anno per complessivi € 10.891,71 di cui € 6.535,03 per l'anno 2021 ed € 4.356,68 per il primo e secondo quadrimestre 2022 derivanti dalla Convenzione - Rep. n. 95 del
25.09.1978 - tra il e esso ricorrente, registrata a Parte_1
Napoli – Ufficio registro Atti pubblici in data 6 novembre 1970 al n.
10703/2.
Pertanto, chiedeva, in via preliminare:
- previo accertamento della insussistenza di capacità processuale della , dichiarare la carenza di legittimazione attiva della CP_5
Controparte_5
in persona del Preposito Curato rev.do
[...] Controparte_3
e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel merito, accogliere la presente opposizione e, previa declaratoria della infondatezza della pretesa fatta valere dalla opposta, revocare il decreto ingiuntivo;
2 R.G. 5123/2019
- per le ragioni di cui alla parte espositiva dell'atto in opposizione, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, laddove nel corso del giudizio fosse chiesta da controparte;
- accertare la nullità del contratto per carenza di legittimazione ad agire e della causa del contratto;
- condannare in via riconvenzionale al pagamento di € 65.350,30 per la restituzione di quanto indebitamente versato negli ultimi 10 anni dal a favore della;
Parte_1 CP_5
- condannare, in ogni caso, l'opposta, in persona del Preposito curato pro tempore, alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio il Preposito Curato Rev.do don CP_3 nella qualità di Parroco e legale rappresentante della
[...] in , il quale impugnava e Controparte_4 Pt_1 contestava l'opposizione del decreto ingiuntivo proposta dal
[...] perché infondata in fatto ed in diritto e concludeva Parte_2 chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c., quantificato in una somma pari al quintuplo delle spese di lite ovvero alla diversa somma che il Tribunale vorrà equitativamente determinare;
- condannare, l'opponente Pt_2 al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 09.01.2023, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e rinviava la causa al 11.07.2023.
A detta udienza il G.I. rinviava la causa al 05.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
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Quivi, parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta note in sostituzione di udienza, qui richiamate per relationem. Il G.I. quindi rinviava in prosieguo conclusioni all'udienza del 20.05.2024.
Successivamente, in data 16.09.2024 a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc, ridotti della metà.
Successivamente, con ordinanza di remissione istruttoria del
06.05.20205, la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata al 26.05.2025 in modalità cartolare.
Il G.I., lette le note di deposito dei rispettivi procuratori ed assunti i chiarimenti richiesti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è pienamente fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario
(art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
Orbene, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass.,
n. 5071/2011 e Cass., n. 5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n.
16340/2009; Cass., n. 12765/2007; Cass., n. 2421/2006; Cass., n.
24815/2005; Cass., n. 14556/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., Sez.
4 R.G. 5123/2019
Un., n. 7448/1993), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ.
15026/05; 15186/03; 6663/02).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
§§§ §§ §§§
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che sia infondata l'opposizione proposta da – parte opponente. Parte_1
Preliminarmente, in applicazione dei principi enunciati, è superata la sollevata eccezione di parte opponente circa la legittimazione attiva di parte opposta, con il deposito, da parte di quest'ultima, del documento a firma del Cancelliere arcivescovile dell'Arcidiocesi di Napoli del
15.05.2025 - prot. n. 1215 – 17 – 2025 CAN, con cui viene attestato che la “Insigne Collegiale e Parrocchiale Chiesa di San Mauro Abate” e la
“ , sita in al vico III San Controparte_6 Parte_2
Mauro, n. 3 identificano il medesimo soggetto giuridico, va osservato che nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Va ora esaminata la pretesa creditoria di parte opposta cristallizzata nel decreto ingiuntivo n. 2454/2022 emesso da Codesto
Tribunale – dott.ssa Monica Marrazzo e notificato in data 22.07.2022.
Dalla lettura degli atti depositati, si evince che con la convenzione del 15.12.1925, stipulata tra le parti in causa, veniva riconosciuto in capo al il diritto di custodire ed amministrare i beni con Parte_1 obbligo sancito dalla legge eversiva e dalla sentenza di Cassazione di devolverne l'intera rendita al Parroco pro tempore di San Mauro.
5 R.G. 5123/2019
Dal citato documento si ricava che: - che i beni in discorso a seguito della legge eversiva del 1867 furono incamerati dallo Stato;
- che, in particolare, tali beni sono stati rivendicati in proprietà dal e che, Pt_2
a seguito di un lungo contezioso, con sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 12.8.1874 la domanda venne accolta;
- che, riconosciuto il diritto di proprietà del sui citati beni, l'ente riconobbe il proprio Pt_2 obbligo di adempimento degli oneri di culto, di cui i beni erano gravati;
- che, quindi, con atto del 18.10.1911 per notar Stabile veniva prefissata la rendita netta dei beni rivendicati per la soddisfazione degli oneri di culto obbligatori, somma soggetta a rivalutazione;
- che tuttavia la determinazione della somma da corrispondere in favore del Preposito debba essere determinata annualmente in base alla rendita netta che i beni posseduti dal Comune producono e produrranno per il futuro;
- che tale atto poi impugnato dal Preposito Curato don e - Persona_2 riconosciuta la legittimità dell'impugnativa - in data 15 dicembre 1925 fu definitivamente stipulato l'atto per notar con il quale si Persona_3 riconosceva al il diritto di custodire ed amministrare i beni con Pt_2 obbligo sancito dalla legge eversiva e dalla sentenza di Cassazione di devolverne l'intera rendita al Parroco pro tempore di San Mauro;
- infine, con verbale del 6 luglio 1933, giusta quanto disposto dalla deliberazione
Podestarile del 14.11.1932, il Podestà del Comune di , Comm. Pt_1
affidava al Parroco della Chiesa di San Mauro Persona_4
l'amministrazione dei detti beni.
Venendo all'esame della convenzione del 25.09.1978 si legge che il
, dovendo provvedere alla costruzione degli edifici da Parte_1 destinare alla Pretura e alla Caserma dei carabinieri, conveniva con la quanto segue: in forza detto atto (art. 2) la Prepositura cedeva CP_5 in favore del il diritto di superficie in perpetuo ed a Parte_1 titolo oneroso allo stato in proprietà del stesso ed in usufrutto Pt_2
Co atipico, in quanto perpetuo, della Chiesa collegiale e parrocchiale di
Mauro Abate;
per effetto della cessione, il (art. 3) si obbligava a Pt_2 corrispondere in favore dell'usufruttuario di San Mauro, quale CP_3 compenso per la cessione, la somma di lire 3.027.775.
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In sintesi, il si è reso cessionario, dietro pagamento di un Pt_2 corrispettivo, del diritto di superficie in perpetuo ed a titolo oneroso sui fondi in oggetto per ragioni di interesse pubblico, riconoscendo, per altra via, in favore del Preposito il diritto ad esigere le rendite per destinarle a scopo di culto, similmente al diritto di usufrutto atipico, in quanto perpetuo.
Proprio in forza di tale atto l'opposto ha agito in via monitoria per il pagamento della somma pattuita a titolo compenso annuo per la cessione del diritto di superficie sulla citata area di mq. 5.553, per un importo annuale pari allo stato ad € 6.535,03, obbligo rimasto inadempiuto per i tre quadrimestri dell'anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre dell'anno 2022, complessivi € 10.891,71 di cui € 6.535,03 per l'anno 2021 ed € 4.356,68 per il primo e secondo quadrimestre 2022.
Di contra, parte opponente si è opposta all'accoglimento di tale domanda, evidenziando di essere legittima proprietaria di tali bene mentre, per altro verso, l'opposta non ha fornito alcune prova della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
§§§ §§ §§§
Ora, la citata convenzione del 25.09.1978 deve essere letta ed interpretata alla luce dei provvedimenti che l'hanno preceduta ed in particolare in base alla convenzione del 1925 (che espressamente attribuiva al l'onere di compiere sui beni in Parte_1 discussione tutti gli atti dominicali di amministrazione di sua spettanza) ed alla sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 12.8.1874 (che accolse la domanda di rivendicazione proposta dal . Pt_2
Non è quindi certamente un caso che con verbale del 6 luglio 1933 si è provveduto alla cessione in favore dell'opposta del solo diritto all'amministrazione dei citati beni, per un periodo di tempo peraltro limitato.
Si è detto quindi che con la convenzione del 1978 è stato riconosciuto in favore del Comune un diritto reale (di superficie) di carattere perpetuo, così come è stato concesso in favore di parte opposta il diritto di usufrutto atipico, in quanto non avente limiti di durata.
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Ciò sul presupposto, tuttavia, della definitiva acquisizione dei beni di cui si discute al patrimonio del il quale ne dispose nel tempo, Pt_2 alienandoli o concedendoli in locazione/fitto come dimostrato dal predetto verbale, non potendo revocarsi in dubbio il titolo (di proprietà) da riconoscere in capo al Pt_2
Sarà utile una breve digressione normativa per comprendere tale ultimo profilo, pur contestato da parte opposta.
In linea generale, deve essere rimarcato che in materia di beni di appartenenza pubblica, il codice civile opera una classificazione incentrata sulla distinzione tra beni demaniali (artt. 822 ss.) e beni patrimoniali (art. 826), sostanzialmente basata sul criterio di individuazione tipologica dei primi e sul criterio funzionale del momento destinatorio per i secondi (art. 828). In negativo, la mancata inclusione all'interno dei beni demaniali e l'assenza di destinazione a pubblico servizio qualifica, per contro, beni patrimoniali in senso esclusivamente soggettivo, caratterizzati dalla mera titolarità pubblica (tali da concretare, sotto il profilo funzionale, beni pubblici di interesse oggettivamente privato): per tali beni, stante l'assenza di un profilo destinatorio idoneo ad attrarli al regime propriamente pubblicistico, è invalsa la tradizionale denominazione di beni patrimoniali disponibili (Cass. n. 6019/2016; S.U.
n. 14865/2006; S.U. n. 391/1999; Cons. di Stato, sez. V n.596/2019).
La l. 15 agosto 1867 n. 3848, sulla soppressione di enti ecclesiastici, nel privare del riconoscimento come enti morali dei capitoli delle chiese collegiate, dispone lo svincolo dei loro beni, al fine di rimetterli in circolazione e sottrarli al vincolo della manomorta, ma fa salvo l'adempimento dei pesi come di diritto (art. 5), e, pertanto, non spiega effetto estintivo del diritto di percepire rendite dei beni medesimi, ovvero di farne uso, che sia stato costituito dal fondatore (Cass. civ.,
04/02/1986, n. 678 in Dir. eccl. 1986, II, 389). Avuto riguardo al testo ed alla ratio delle disposizioni, si desume che lo scopo perseguito era quello di eliminare enti di culto ritenuti non accessori - nel senso di togliere agli stessi la personalità giuridica - e di rimettere in circolazione i beni sottraendoli al vincolo della manomorta, senza annullare però la volontà dei fondatori e lasciando sopravvivere i pesi “sì e come di diritto”.
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Lo svincolo in concreto operato dal si inserisce quindi nella Pt_2 previsione della norma citata senza estinguere le prestazioni a carico del patrono.
Nella specie, gli immobili di cui si controverte sono stati appresi al demanio dello Stato in esito alla legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico (R.D.
7.7.1866 n.3036).
Al riguardo, tuttavia, afferma la Suprema Corte, “deve escludersi che detti beni siano di diritto entrati a far parte del demanio pubblico indipendentemente dalla loro concreta destinazione ad una pubblica funzione non essendo in tal senso indicative le disposizioni degli artt. 2 del citato R.D. n. 3848 ed 11 del citato R.D. n. 3036, che, nel prevedere la devoluzione al «demanio» dello Stato dei beni dei soppressi enti morali, si sono riferite al patrimonio dello Stato seguendo il linguaggio del tempo, in cui il predetto sostantivo indicava il complesso dei beni appartenenti allo
Stato o agli altri enti pubblici territoriali, nell'ambito del quale si distingueva il demanio pubblico dal demanio privato (fiscale o patrimoniale) a seconda della destinazione del bene e del regime della proprietà (pubblica o privata)
a cui questo veniva concretamente assoggettato” (Cass. civ. n.
10253/1997).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, per circostanza pacifica in quanto incontestata, i terreni di cui si discute dovevano essere destinati al soddisfacimento del pubblico interesse, ossia in particolare alla costruzione da parte del degli edifici da destinare alla Parte_1
Pretura ed alla Caserma dei Carabinieri, ragion per cui tali beni possono dirsi utilmente acquisiti al patrimonio dell'ente locale.
Non può pertanto essere avallata la tesi di parte opposta, secondo cui “il non è affatto proprietario di quei beni ma ne ha ottenuto la Pt_2 rivendica quale patrono laicale ai sensi della legge n. 3848/1867 …” proprio per la contraddittorietà di tale affermazione, non potendosi ammettere il riconoscimento – operato con la legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, in forza della quale tutti i beni appartenenti agli enti morali soppressi sono devoluti al dello Stato – di un diritto CP_7 di proprietà in favore del ed al contempo negarlo, Parte_1 senza peraltro nessuna ragione giustificatrice a supporto.
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Ed allora, il rapporto intessuto tra le parti deve inquadrarsi nell'ambito del diritto di usufrutto.
§§§ §§ §§§
Secondo quanto previsto dall'art. 981 c.c., l'usufrutto consiste nel diritto dell'usufruttuario di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica impressa dal proprietario.
Si tratta di diritto reale di godimento che, perciò, comprime il potere di godimento che normalmente spetta al proprietario.
Proprio per evitare una compressione totale del diritto del proprietario,
l'art. 979 c.c. enuncia il fondamentale principio della temporaneità dell'usufrutto, per cui anche qualora le parti nulla abbiano previsto sul punto, nel caso di costituzione in favore di persone fisiche esso va limitato alla durata della vita dell'usufruttuario (e, peraltro, la morte dello stesso
è comunque causa di estinzione dell'usufrutto) mentre per le persone giuridiche o enti non personificati la durata dell'usufrutto non può eccedere il trentennio.
L'usufrutto deve quindi sempre avere una durata predeterminata, perché altrimenti non avrebbe alcuna utilità pratica per il concedente che si vedrebbe definitivamente privato del bene di sua proprietà.
In definitiva, il diritto di usufrutto (come anche l'uso) istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio, non essendo compatibile con l'ordinamento la ipotizzabilità di un diritto perpetuo di natura obbligatoria a favore di un soggetto, nè che un tal diritto possa privare del tutto d'utilità la proprietà, dando vita a un diritto reale incompatibile con l'ordinamento vigente
(Cass. civ., sez. II, 09/01/2020, n. 193 in Riv. not., 2020, 4, II, 687).
Lo stesso deve dirsi per il diritto di usufrutto perpetuo su beni immobili costituito prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942.
Tale istituto non è più previsto dall'ordinamento vigente, in base al quale l'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (art. 979 c.c., comma 2).
Per effetto della disciplina di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., la quale preclude la possibilità di ritenere che l'usufrutto come caratterizzato dal previgente ordinamento possieda una sorta di
10 R.G. 5123/2019
ultrattività e si possa protrarre con le medesime caratteristiche pur dopo l'entrata in vigore del c.c. del 1942., si deve quindi ritenere che l'istituto dell'usufrutto perpetuo abbia perso la caratteristica della perpetuità e sia diventato temporaneo, essendo sottoposto al limite di durata trentennale di cui all'art. 979 c.c., comma 2, nel caso in cui titolare del diritto sia una persona giuridica, e quindi sino alla data del 28 ottobre 1971.
Da tale data, ove l'esercizio del diritto abbia continuato a manifestarsi con le medesime modalità, deve ritenersi sia iniziato a decorrere il termine ventennale per l'usucapione dell'anzidetto diritto di usufrutto temporaneo;
acquisto che deve ritenersi perfezionato alla data del 28 ottobre 1991 in assenza di atti interruttivi. (art. 979, comma 2,
c.c.) (Cass. civ., sez. II, 12/05/2011, n. 10453 in Riv. not., 2011, 6, 1412, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame).
Deve dunque ritenersi affetto da invalidità - sia pure sotto la figura dell'obbligato propter rem - un rapporto obbligatorio che disintegri in perpetuo il diritto di proprietà dal suo contenuto economico (Cass. civ.,
Sez. 2, Sent. n. 1056 del 20/04/1950), come nella fattispecie verificatosi.
Avendo la norma succitata imposto un limite, inderogabile, alla durata temporale dell'usufrutto, ancorché stabilito prima dell'entrata in vigore del codice civile del 42, la clausola che stabilisca un limite superiore deve ritenersi affetta da nullità per l'eccedenza.
Nella fattispecie in esame è stato infatti previsto un diritto di usufrutto perpetuo in favore del
[...]
Controparte_8
, che va conseguentemente dichiarato nullo per l'eccedenza e va
[...] dichiarato estinto alla data del 28 ottobre 1971, con la conseguenza che alcunché deve essere riconosciuto in suo favore.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto deve essere revocato, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
§§§ §§ §§§
Non può tuttavia accogliersi la domanda avanzata in via riconvenzionale da parte opponente, in difetto di prova degli esborsi di cui si è chiesto, in questa sede, la restituzione.
11 R.G. 5123/2019
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti ed eccezionali motivi ex art. 92 co. 2° c.c. per dichiarare le spese di lite del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Va infine rigettata la domanda proposta da parte opposta ex art. 96
c.p.c. per difetto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 9886 - 2022 proposta dal (P.I.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante il sindaco p.t. P.IVA_1 avv. e, nei confronti della CP_1 [...]
(C.F.: Controparte_4
), in persona in persona del Preposito Curato Rev.do Don P.IVA_2
Mauro , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, CP_3 così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dal e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2454/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 16.06.2022 e pubblicato il
20.06.2022.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
.
[...]
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
Controparte_8
.
[...]
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola
Odorino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
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Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del
G.U. dott. Paola Odorino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9886 - 2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Usufrutto”.
TRA
(P.I.: , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante il sindaco p.t. avv. , domiciliato per la CP_1 carica presso la ed elettivamente presso l'Avvocatura CP_2
Civica, rappresentato e difeso dall' avv.to dal Dirigente e avvocato Alida di Napoli del servizio medesimo, in virtù della procura generale alle liti rilasciata dal Notaio - dott.ssa (rep. 2736), in Persona_1 sostituzione dell'avv. Antonietta Rubino.
OPPONENTE IN
RICONVENZIONALE
E
, nella Controparte_3 qualità di Parroco e legale rappresentante della
[...]
(C.F.: , Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla Via Pio XII n.114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cresci, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
1 R.G. 5123/2019
All'udienza cartolare del 26.05.2025, i procuratori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni e fornivano i chiarimenti richiesti dal
G.I., giusta note in sostituzione di udienza, qui richiamate per relationem.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il
[...] in persona del Sindaco p.t. citava in giudizio la Parte_2
Controparte_5
, in persona del Preposito Curato Rev.do
[...] CP_3
, sulla premessa che: - l'opposto notificava in data 22.07.2022, ad
[...] esso opponente, decreto ingiuntivo n. 2454/2022 del 20.06.2022 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Dott.ssa Monica Marrazzo, per la somma di € 10.891,00 oltre interessi e spese, per mancato pagamento del compenso per dei tre quadrimestri dell'anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre del corrente anno per complessivi € 10.891,71 di cui € 6.535,03 per l'anno 2021 ed € 4.356,68 per il primo e secondo quadrimestre 2022 derivanti dalla Convenzione - Rep. n. 95 del
25.09.1978 - tra il e esso ricorrente, registrata a Parte_1
Napoli – Ufficio registro Atti pubblici in data 6 novembre 1970 al n.
10703/2.
Pertanto, chiedeva, in via preliminare:
- previo accertamento della insussistenza di capacità processuale della , dichiarare la carenza di legittimazione attiva della CP_5
Controparte_5
in persona del Preposito Curato rev.do
[...] Controparte_3
e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel merito, accogliere la presente opposizione e, previa declaratoria della infondatezza della pretesa fatta valere dalla opposta, revocare il decreto ingiuntivo;
2 R.G. 5123/2019
- per le ragioni di cui alla parte espositiva dell'atto in opposizione, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, laddove nel corso del giudizio fosse chiesta da controparte;
- accertare la nullità del contratto per carenza di legittimazione ad agire e della causa del contratto;
- condannare in via riconvenzionale al pagamento di € 65.350,30 per la restituzione di quanto indebitamente versato negli ultimi 10 anni dal a favore della;
Parte_1 CP_5
- condannare, in ogni caso, l'opposta, in persona del Preposito curato pro tempore, alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio il Preposito Curato Rev.do don CP_3 nella qualità di Parroco e legale rappresentante della
[...] in , il quale impugnava e Controparte_4 Pt_1 contestava l'opposizione del decreto ingiuntivo proposta dal
[...] perché infondata in fatto ed in diritto e concludeva Parte_2 chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c., quantificato in una somma pari al quintuplo delle spese di lite ovvero alla diversa somma che il Tribunale vorrà equitativamente determinare;
- condannare, l'opponente Pt_2 al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 09.01.2023, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e rinviava la causa al 11.07.2023.
A detta udienza il G.I. rinviava la causa al 05.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
3 R.G. 5123/2019
Quivi, parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta note in sostituzione di udienza, qui richiamate per relationem. Il G.I. quindi rinviava in prosieguo conclusioni all'udienza del 20.05.2024.
Successivamente, in data 16.09.2024 a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc, ridotti della metà.
Successivamente, con ordinanza di remissione istruttoria del
06.05.20205, la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata al 26.05.2025 in modalità cartolare.
Il G.I., lette le note di deposito dei rispettivi procuratori ed assunti i chiarimenti richiesti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è pienamente fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario
(art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
Orbene, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass.,
n. 5071/2011 e Cass., n. 5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n.
16340/2009; Cass., n. 12765/2007; Cass., n. 2421/2006; Cass., n.
24815/2005; Cass., n. 14556/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., Sez.
4 R.G. 5123/2019
Un., n. 7448/1993), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ.
15026/05; 15186/03; 6663/02).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
§§§ §§ §§§
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che sia infondata l'opposizione proposta da – parte opponente. Parte_1
Preliminarmente, in applicazione dei principi enunciati, è superata la sollevata eccezione di parte opponente circa la legittimazione attiva di parte opposta, con il deposito, da parte di quest'ultima, del documento a firma del Cancelliere arcivescovile dell'Arcidiocesi di Napoli del
15.05.2025 - prot. n. 1215 – 17 – 2025 CAN, con cui viene attestato che la “Insigne Collegiale e Parrocchiale Chiesa di San Mauro Abate” e la
“ , sita in al vico III San Controparte_6 Parte_2
Mauro, n. 3 identificano il medesimo soggetto giuridico, va osservato che nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Va ora esaminata la pretesa creditoria di parte opposta cristallizzata nel decreto ingiuntivo n. 2454/2022 emesso da Codesto
Tribunale – dott.ssa Monica Marrazzo e notificato in data 22.07.2022.
Dalla lettura degli atti depositati, si evince che con la convenzione del 15.12.1925, stipulata tra le parti in causa, veniva riconosciuto in capo al il diritto di custodire ed amministrare i beni con Parte_1 obbligo sancito dalla legge eversiva e dalla sentenza di Cassazione di devolverne l'intera rendita al Parroco pro tempore di San Mauro.
5 R.G. 5123/2019
Dal citato documento si ricava che: - che i beni in discorso a seguito della legge eversiva del 1867 furono incamerati dallo Stato;
- che, in particolare, tali beni sono stati rivendicati in proprietà dal e che, Pt_2
a seguito di un lungo contezioso, con sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 12.8.1874 la domanda venne accolta;
- che, riconosciuto il diritto di proprietà del sui citati beni, l'ente riconobbe il proprio Pt_2 obbligo di adempimento degli oneri di culto, di cui i beni erano gravati;
- che, quindi, con atto del 18.10.1911 per notar Stabile veniva prefissata la rendita netta dei beni rivendicati per la soddisfazione degli oneri di culto obbligatori, somma soggetta a rivalutazione;
- che tuttavia la determinazione della somma da corrispondere in favore del Preposito debba essere determinata annualmente in base alla rendita netta che i beni posseduti dal Comune producono e produrranno per il futuro;
- che tale atto poi impugnato dal Preposito Curato don e - Persona_2 riconosciuta la legittimità dell'impugnativa - in data 15 dicembre 1925 fu definitivamente stipulato l'atto per notar con il quale si Persona_3 riconosceva al il diritto di custodire ed amministrare i beni con Pt_2 obbligo sancito dalla legge eversiva e dalla sentenza di Cassazione di devolverne l'intera rendita al Parroco pro tempore di San Mauro;
- infine, con verbale del 6 luglio 1933, giusta quanto disposto dalla deliberazione
Podestarile del 14.11.1932, il Podestà del Comune di , Comm. Pt_1
affidava al Parroco della Chiesa di San Mauro Persona_4
l'amministrazione dei detti beni.
Venendo all'esame della convenzione del 25.09.1978 si legge che il
, dovendo provvedere alla costruzione degli edifici da Parte_1 destinare alla Pretura e alla Caserma dei carabinieri, conveniva con la quanto segue: in forza detto atto (art. 2) la Prepositura cedeva CP_5 in favore del il diritto di superficie in perpetuo ed a Parte_1 titolo oneroso allo stato in proprietà del stesso ed in usufrutto Pt_2
Co atipico, in quanto perpetuo, della Chiesa collegiale e parrocchiale di
Mauro Abate;
per effetto della cessione, il (art. 3) si obbligava a Pt_2 corrispondere in favore dell'usufruttuario di San Mauro, quale CP_3 compenso per la cessione, la somma di lire 3.027.775.
6 R.G. 5123/2019
In sintesi, il si è reso cessionario, dietro pagamento di un Pt_2 corrispettivo, del diritto di superficie in perpetuo ed a titolo oneroso sui fondi in oggetto per ragioni di interesse pubblico, riconoscendo, per altra via, in favore del Preposito il diritto ad esigere le rendite per destinarle a scopo di culto, similmente al diritto di usufrutto atipico, in quanto perpetuo.
Proprio in forza di tale atto l'opposto ha agito in via monitoria per il pagamento della somma pattuita a titolo compenso annuo per la cessione del diritto di superficie sulla citata area di mq. 5.553, per un importo annuale pari allo stato ad € 6.535,03, obbligo rimasto inadempiuto per i tre quadrimestri dell'anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre dell'anno 2022, complessivi € 10.891,71 di cui € 6.535,03 per l'anno 2021 ed € 4.356,68 per il primo e secondo quadrimestre 2022.
Di contra, parte opponente si è opposta all'accoglimento di tale domanda, evidenziando di essere legittima proprietaria di tali bene mentre, per altro verso, l'opposta non ha fornito alcune prova della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
§§§ §§ §§§
Ora, la citata convenzione del 25.09.1978 deve essere letta ed interpretata alla luce dei provvedimenti che l'hanno preceduta ed in particolare in base alla convenzione del 1925 (che espressamente attribuiva al l'onere di compiere sui beni in Parte_1 discussione tutti gli atti dominicali di amministrazione di sua spettanza) ed alla sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 12.8.1874 (che accolse la domanda di rivendicazione proposta dal . Pt_2
Non è quindi certamente un caso che con verbale del 6 luglio 1933 si è provveduto alla cessione in favore dell'opposta del solo diritto all'amministrazione dei citati beni, per un periodo di tempo peraltro limitato.
Si è detto quindi che con la convenzione del 1978 è stato riconosciuto in favore del Comune un diritto reale (di superficie) di carattere perpetuo, così come è stato concesso in favore di parte opposta il diritto di usufrutto atipico, in quanto non avente limiti di durata.
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Ciò sul presupposto, tuttavia, della definitiva acquisizione dei beni di cui si discute al patrimonio del il quale ne dispose nel tempo, Pt_2 alienandoli o concedendoli in locazione/fitto come dimostrato dal predetto verbale, non potendo revocarsi in dubbio il titolo (di proprietà) da riconoscere in capo al Pt_2
Sarà utile una breve digressione normativa per comprendere tale ultimo profilo, pur contestato da parte opposta.
In linea generale, deve essere rimarcato che in materia di beni di appartenenza pubblica, il codice civile opera una classificazione incentrata sulla distinzione tra beni demaniali (artt. 822 ss.) e beni patrimoniali (art. 826), sostanzialmente basata sul criterio di individuazione tipologica dei primi e sul criterio funzionale del momento destinatorio per i secondi (art. 828). In negativo, la mancata inclusione all'interno dei beni demaniali e l'assenza di destinazione a pubblico servizio qualifica, per contro, beni patrimoniali in senso esclusivamente soggettivo, caratterizzati dalla mera titolarità pubblica (tali da concretare, sotto il profilo funzionale, beni pubblici di interesse oggettivamente privato): per tali beni, stante l'assenza di un profilo destinatorio idoneo ad attrarli al regime propriamente pubblicistico, è invalsa la tradizionale denominazione di beni patrimoniali disponibili (Cass. n. 6019/2016; S.U.
n. 14865/2006; S.U. n. 391/1999; Cons. di Stato, sez. V n.596/2019).
La l. 15 agosto 1867 n. 3848, sulla soppressione di enti ecclesiastici, nel privare del riconoscimento come enti morali dei capitoli delle chiese collegiate, dispone lo svincolo dei loro beni, al fine di rimetterli in circolazione e sottrarli al vincolo della manomorta, ma fa salvo l'adempimento dei pesi come di diritto (art. 5), e, pertanto, non spiega effetto estintivo del diritto di percepire rendite dei beni medesimi, ovvero di farne uso, che sia stato costituito dal fondatore (Cass. civ.,
04/02/1986, n. 678 in Dir. eccl. 1986, II, 389). Avuto riguardo al testo ed alla ratio delle disposizioni, si desume che lo scopo perseguito era quello di eliminare enti di culto ritenuti non accessori - nel senso di togliere agli stessi la personalità giuridica - e di rimettere in circolazione i beni sottraendoli al vincolo della manomorta, senza annullare però la volontà dei fondatori e lasciando sopravvivere i pesi “sì e come di diritto”.
8 R.G. 5123/2019
Lo svincolo in concreto operato dal si inserisce quindi nella Pt_2 previsione della norma citata senza estinguere le prestazioni a carico del patrono.
Nella specie, gli immobili di cui si controverte sono stati appresi al demanio dello Stato in esito alla legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico (R.D.
7.7.1866 n.3036).
Al riguardo, tuttavia, afferma la Suprema Corte, “deve escludersi che detti beni siano di diritto entrati a far parte del demanio pubblico indipendentemente dalla loro concreta destinazione ad una pubblica funzione non essendo in tal senso indicative le disposizioni degli artt. 2 del citato R.D. n. 3848 ed 11 del citato R.D. n. 3036, che, nel prevedere la devoluzione al «demanio» dello Stato dei beni dei soppressi enti morali, si sono riferite al patrimonio dello Stato seguendo il linguaggio del tempo, in cui il predetto sostantivo indicava il complesso dei beni appartenenti allo
Stato o agli altri enti pubblici territoriali, nell'ambito del quale si distingueva il demanio pubblico dal demanio privato (fiscale o patrimoniale) a seconda della destinazione del bene e del regime della proprietà (pubblica o privata)
a cui questo veniva concretamente assoggettato” (Cass. civ. n.
10253/1997).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, per circostanza pacifica in quanto incontestata, i terreni di cui si discute dovevano essere destinati al soddisfacimento del pubblico interesse, ossia in particolare alla costruzione da parte del degli edifici da destinare alla Parte_1
Pretura ed alla Caserma dei Carabinieri, ragion per cui tali beni possono dirsi utilmente acquisiti al patrimonio dell'ente locale.
Non può pertanto essere avallata la tesi di parte opposta, secondo cui “il non è affatto proprietario di quei beni ma ne ha ottenuto la Pt_2 rivendica quale patrono laicale ai sensi della legge n. 3848/1867 …” proprio per la contraddittorietà di tale affermazione, non potendosi ammettere il riconoscimento – operato con la legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, in forza della quale tutti i beni appartenenti agli enti morali soppressi sono devoluti al dello Stato – di un diritto CP_7 di proprietà in favore del ed al contempo negarlo, Parte_1 senza peraltro nessuna ragione giustificatrice a supporto.
9 R.G. 5123/2019
Ed allora, il rapporto intessuto tra le parti deve inquadrarsi nell'ambito del diritto di usufrutto.
§§§ §§ §§§
Secondo quanto previsto dall'art. 981 c.c., l'usufrutto consiste nel diritto dell'usufruttuario di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica impressa dal proprietario.
Si tratta di diritto reale di godimento che, perciò, comprime il potere di godimento che normalmente spetta al proprietario.
Proprio per evitare una compressione totale del diritto del proprietario,
l'art. 979 c.c. enuncia il fondamentale principio della temporaneità dell'usufrutto, per cui anche qualora le parti nulla abbiano previsto sul punto, nel caso di costituzione in favore di persone fisiche esso va limitato alla durata della vita dell'usufruttuario (e, peraltro, la morte dello stesso
è comunque causa di estinzione dell'usufrutto) mentre per le persone giuridiche o enti non personificati la durata dell'usufrutto non può eccedere il trentennio.
L'usufrutto deve quindi sempre avere una durata predeterminata, perché altrimenti non avrebbe alcuna utilità pratica per il concedente che si vedrebbe definitivamente privato del bene di sua proprietà.
In definitiva, il diritto di usufrutto (come anche l'uso) istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio, non essendo compatibile con l'ordinamento la ipotizzabilità di un diritto perpetuo di natura obbligatoria a favore di un soggetto, nè che un tal diritto possa privare del tutto d'utilità la proprietà, dando vita a un diritto reale incompatibile con l'ordinamento vigente
(Cass. civ., sez. II, 09/01/2020, n. 193 in Riv. not., 2020, 4, II, 687).
Lo stesso deve dirsi per il diritto di usufrutto perpetuo su beni immobili costituito prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942.
Tale istituto non è più previsto dall'ordinamento vigente, in base al quale l'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (art. 979 c.c., comma 2).
Per effetto della disciplina di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., la quale preclude la possibilità di ritenere che l'usufrutto come caratterizzato dal previgente ordinamento possieda una sorta di
10 R.G. 5123/2019
ultrattività e si possa protrarre con le medesime caratteristiche pur dopo l'entrata in vigore del c.c. del 1942., si deve quindi ritenere che l'istituto dell'usufrutto perpetuo abbia perso la caratteristica della perpetuità e sia diventato temporaneo, essendo sottoposto al limite di durata trentennale di cui all'art. 979 c.c., comma 2, nel caso in cui titolare del diritto sia una persona giuridica, e quindi sino alla data del 28 ottobre 1971.
Da tale data, ove l'esercizio del diritto abbia continuato a manifestarsi con le medesime modalità, deve ritenersi sia iniziato a decorrere il termine ventennale per l'usucapione dell'anzidetto diritto di usufrutto temporaneo;
acquisto che deve ritenersi perfezionato alla data del 28 ottobre 1991 in assenza di atti interruttivi. (art. 979, comma 2,
c.c.) (Cass. civ., sez. II, 12/05/2011, n. 10453 in Riv. not., 2011, 6, 1412, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame).
Deve dunque ritenersi affetto da invalidità - sia pure sotto la figura dell'obbligato propter rem - un rapporto obbligatorio che disintegri in perpetuo il diritto di proprietà dal suo contenuto economico (Cass. civ.,
Sez. 2, Sent. n. 1056 del 20/04/1950), come nella fattispecie verificatosi.
Avendo la norma succitata imposto un limite, inderogabile, alla durata temporale dell'usufrutto, ancorché stabilito prima dell'entrata in vigore del codice civile del 42, la clausola che stabilisca un limite superiore deve ritenersi affetta da nullità per l'eccedenza.
Nella fattispecie in esame è stato infatti previsto un diritto di usufrutto perpetuo in favore del
[...]
Controparte_8
, che va conseguentemente dichiarato nullo per l'eccedenza e va
[...] dichiarato estinto alla data del 28 ottobre 1971, con la conseguenza che alcunché deve essere riconosciuto in suo favore.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto deve essere revocato, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
§§§ §§ §§§
Non può tuttavia accogliersi la domanda avanzata in via riconvenzionale da parte opponente, in difetto di prova degli esborsi di cui si è chiesto, in questa sede, la restituzione.
11 R.G. 5123/2019
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti ed eccezionali motivi ex art. 92 co. 2° c.c. per dichiarare le spese di lite del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Va infine rigettata la domanda proposta da parte opposta ex art. 96
c.p.c. per difetto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 9886 - 2022 proposta dal (P.I.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante il sindaco p.t. P.IVA_1 avv. e, nei confronti della CP_1 [...]
(C.F.: Controparte_4
), in persona in persona del Preposito Curato Rev.do Don P.IVA_2
Mauro , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, CP_3 così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dal e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2454/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 16.06.2022 e pubblicato il
20.06.2022.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
.
[...]
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
Controparte_8
.
[...]
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola
Odorino
12