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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10546 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24122/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
24122/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LABADESSA VALERIA (c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ). CP_1 C.F._3
- Appellato contumace
E
C.F. P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Angelo Giulio Balsamo, C.F.
, elett.te domiciliata in Afragola (NA) alla Via Cesare Battisti n. 11, C.F._4
presso e nello studio dell'anzidetto avvocato.
-Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17 novembre 2023 (cfr. pec alla all'appellata compagnia) ed in data 30 maggio 2025 (cfr. a mani proprie, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 cpc il 5 giugno 2025, nei confronti dell'appellato contumace
[...]
[...
[...] [...]
all'esito di ordine di rinnovazione disposto all'udienza del 14/4/2025), il sig. CP_3
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli n. 19607/23, in persona della dott.ssa Olga Rossella Barone, pubblicata il
18/04/23 e non notificata, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento per i danni asseritamente subiti dal motociclo Yamaha T-Max targato DY14896, di proprietà del signor quantificati nella misura di € 4.280,26, in conseguenza di Parte_1
un presunto sinistro occorso il giorno 30/01/2018 alle ore 19:20 circa in Napoli al Corso
San Giovanni a Teduccio.
Secondo la narrazione di parte appellante, in tale occasione, il conducente dell'au- tovettura Fiat Panda targata FK791TF, di proprietà del convenuto ed CP_1
assicurata con la nel percorrere il suddetto tratto di strada, effet- Controparte_4
tuava una manovra di sorpasso per effetto della quale urtava il motociclo Yamaha al lato sinistro, provocandone la caduta al suolo sul suo lato destro.
A seguito dell'evento dannoso, il motociclo dell'istante riportava danni su entrambi i lati, così come meglio quantificati ed indicati nelle foto e nella perizia tecnica allegate alla produzione di parte.
Il Giudice di Pace, nel rigettare la domanda, ha – innanzitutto - evidenziato che parte attrice non aveva offerto prova in ordine alla titolarità attiva dell'azione esperita, essendosi limitata a depositare la mera fotocopia del libretto di circolazione attestante un passaggio di proprietà in suo favore alla data del 25.03.2014, senza fornire alcuna prova, invece, circa l'effettiva proprietà alla data del sinistro (30/01/2018); oltretutto, essendo entrambe le parti convenute rimaste contumaci, non poteva trovare applica- zione il principio di non contestazione, gravando su parte attorea l'onere probatorio.
Il Giudice di primo grado, inoltre, non ha ritenuto neppure provato il pregiudizio economico subito dall'odierno appellante nella propria sfera patrimoniale, non avendo a tal fine alcuna valenza probatoria l'elaborato peritale prodotto.
In ultimo, ha rilevato la mancata produzione di documentazione idonea a provare la legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa che - all'epoca del sinistro – garantiva per RCA il veicolo del presunto responsabile civile Fiat Panda targata
FK791TF.
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I motivi di appello hanno investito i seguenti capi della sentenza:
➢ erroneità dell'assunto in ordine alla titolarità attiva dell'azione esperita, alla luce dell'idoneità della prodotta documentazione (come da orientamenti giurisprudenziali richiamati) nonché della totale assenza di contestazione proveniente dalla controparte la quale, peraltro, aveva finanche disposto perizia di stima;
➢ erroneità dell'assunto di ritenere non provato il pregiudizio economico subito dall'istante a seguito del sinistro alla luce dell'idoneità della perizia tecnica prodotta
(come da orientamenti giurisprudenziali richiamati) nonché della espletata prova testimoniale;
➢ erroneità dell'assunto di ritenere non provata la legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa alla luce dell'idoneità della documentazione prodot- ta (invito a perizia della incaricata dalla Quixa Ass.ni). Pt_2
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, sostenendo CP_4
l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello ed ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata.
Restava contumace il sig. . CP_1
****
L'appello risulta infondato e deve essere rigettato, per i motivi che seguono.
Preliminarmente bisogna esaminare quanto statuito dal giudice di prime cure lad- dove rigetta la domanda attorea perché ritiene che “non sia stata fornita la prova della titolarità attiva dell'azione stante la scarna documentazione prodotta”.
Nella fattispecie de quo, l'attore - appellante non ha offerto prova certa del primo fondamentale presupposto dell'azione proposta, rappresentato dalla titolarità del diritto di proprietà sul motociclo danneggiato, affidandosi alla sola produzione in giudizio di copia del libretto di circolazione.
All'uopo, è opportuno riportare un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis 27.06.2011 n. 14177) secondo cui "la titolarità della situazione giuridica sostanziale, sia essa attiva o passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”. Ed infatti, mentre la semplice affermazione dell'at-
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tore di essere titolare del diritto azionato è sufficiente a ritenere integrato il requisito della legittimazione ad agire, passando all'esame del merito della lite, tale deduzione attorea non varrà di per sé sola a dimostrare l'elemento dell'effettiva titolarità di quel diritto, essendo onerato lo stesso attore, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, di quei fatti che ricollegano quel determinato diritto alla sua persona, fondandone la titolarità.
La prova della titolarità del diritto di proprietà su un veicolo, quale presupposto per l'azione di risarcimento danni derivante da sinistro stradale, deve essere fornita dall'at- tore con elementi idonei a dimostrare l'avvenuto acquisto e la permanenza della titolarità all'epoca del sinistro, non essendo sufficiente la mera produzione di una copia del libretto di circolazione.
Tale titolarità può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità o, ancora, mediante la mancata contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c.
Diversa, tuttavia, è la considerazione del silenzio quando la parte convenuta sia rima- sta contumace;
il principio di non contestazione, infatti, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori;
in sostanza, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nel giudizio di primo grado, non solo non ha trovato applicazione il principio sopra richiamato stante la contumacia della ma, altresì, l'appellante non ha CP_2
offerto alcuna prova certa che, all'epoca del sinistro (e, quindi, non solo e non tanto in epoca antecedente), il motociclo Yamaha T-Max targato DY14896 fosse effettivamente ancora di sua proprietà.
Si vuole, cioè, evidenziare che non è stata raggiunta sul punto una concordanza di elementi idonei tali da consentire di ritenere dimostrato, con sufficiente certezza,
l'avvenuto acquisto del motociclo da parte di chi se ne dichiari proprietario e la perma-
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nenza in capo allo stesso di detta titolarità anche all'epoca dell'incidente de quo.
Tale necessario rigore probatorio è mancato del tutto anche alla luce del fatto che il teste escusso in primo grado nulla ha detto in ordine a tale presupposto;
tale assoluta genericità, oltre che l'assenza di qualsivoglia ulteriore concordante riscontro probatorio, non consentono in alcun modo a questo Giudice di poter ritenere che sussistano elementi sufficienti per accertare con la necessaria autonomia di giudizio la titolarità del bene (motociclo Yamaha T-Max targato DY14896) all'epoca del sinistro per cui è causa.
Ciò premesso, la domanda risarcitoria non può trovare, in ogni caso, accoglimento per le ulteriori ragioni che si vanno ad evidenziare e che hanno funzione integrativa della statuizione di rigetto adottata all'esito del giudizio di primo grado.
Parte appellante in sede di appello ha prodotto il certificato cronologico depositato motociclo Yamaha T-Max targato DY14896, asseritamente coinvolto nel sinistro verifica- tosi in data 30 gennaio 2018; esso, per quanto integri documentazione tardiva ai fini della prova della titolarità del bene alla data del sinistro, vale a confermare quanto affermato dal Giudice di prime cure in ordine al difetto di prova di un pregiudizio economico.
Da esso emerge che il motociclo è stato acquistato dal in data 19 marzo Pt_1
2014 (per un importo di euro 6.500,00) ed è stato dallo stesso alienato al signor
in data 5 aprile 2018 (per un importo di euro 5.000,00 e poco più di Controparte_5
due mesi dopo il sinistro).
A conforto ed integrazione di quanto già affermato dal giudice di prime cure in ordine al difetto di prova di un pregiudizio economico, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminu- zione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimo-
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nio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg- giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, nel caso in esame l'appellante, con l'instaurando giudizio, non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui sostenute al fine di riparare il motociclo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento di una somma di denaro asseritamente necessaria alla riparazione dello stesso, somma quantificata in citazione mediante richiamo ad una perizia tecnica a firma del c.t. , contenente l'indicazione Persona_1
del costo dei pezzi di ricambio occorrenti e della manodopera per gli interventi riparativi
(cfr. perizia con data 20 marzo 2018, 16 giorni prima dell'alienazione) per un totale di euro 5.221,92, ridotto in citazione ad euro 5.200,00.
La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Napoli,
Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore, attuale appellante, non ha mai allegato di aver riparato il motociclo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte e/o preven- tivo di riparazione.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato è stato aliena- to in data 5 aprile 2018 (dopo circa due mesi dal sinistro e 16 giorni dopo la perizia), per cui l'appellante chiede il riconoscimento di spese che non potrà più sostenere.
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Orbene, non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico del e man- Pt_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento va, in ogni caso, rigettata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”; anzi, dal certificato cronologico prodotto, emerge che il motociclo è stato alienato a terzi per una cifra pari ad € 5.000,00.
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbe- ne non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento;
trattasi, invero, della diversa questione (risolta positivamente) afferente alla possibilità di ottenere la condanna al ristoro dei danni pur in difetto di prova della riparazione.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conseguenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare.
In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pub- blicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362;
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Giudice di pace Torino, 10- 10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma,
06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret.
Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie, parte appellante non ha in alcun modo indicato quale fosse il valo- re di mercato del proprio motociclo al momento del sinistro ed al momento della vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno "svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova e, certamente, non può ritenersi tale l'allegazione dei prezzi di acqui- sto/alienazione e la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato dei motoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pro- nunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura inciden- tata, in assenza di riparazione, ad un valore finanche superiore a quello di mercato;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito sarebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (asseritamen- te circa 4000 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita. Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora
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non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le suesposte considerazioni impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 19607/23, emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, dott.ssa Barone, nella causa iscritta al n. R.G. 74809/2018, depositata e resa pubblica in data 18.04.2023, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarci- mento.
Quanto, infine, alla mancata produzione di documentazione idonea a provare la legit- timazione passiva della convenuta all'uopo, si osserva che, in sede di CP_2
legittimità, quando la domanda attorea si fonda su documenti, l'istante ha l'onere di indicarli in modo specifico, trascrivendone il contenuto o riassumendoli in modo esaustivo, indicando la fase processuale in cui siano stati prodotti e precisandone la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ebbene, dall'esame del foliario della produzione di primo grado di parte attorea si evince una mera annotazione a penna di “invito a perizia della priva di data e Pt_2
senza l'attestazione della cancelleria;
allo stesso modo, dall'esame dei verbali di causa prodotti, non vi è traccia alcuna di tale deposito né tantomeno è dato sapere il periodo temporale in cui esso è avvenuto, per capire se fosse intervenuta o meno una preclusio- ne.
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali inadempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova ed al
Giudice di merito di esaminarli, sempre che la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamen- te, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempe- stiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa
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successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del princi- pio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare.
Le considerazioni di cui sopra conducono a non poter utilizzare, quale elemento di prova dell'esistenza della copertura assicurativa, l'atto di convocazione a perizia, trattandosi di atto che, nella contumacia degli appellati, parte appellante non ha provato di aver ritualmente e tempestivamente depositato nel giudizio di primo grado.
Quindi, in mancanza dell'assolvimento dei citati oneri probatori, la sentenza di primo grado va senz'altro confermata e l'appello de quo rigettato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soc- combenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_1
➢ rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 19607/2023, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Baro- ne, nella causa iscritta al n. R.G. 74809/2018, depositata e resa pubblica in da- ta 18.04.2023;
➢ condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata che si liquidano in euro 1.200,00, ol- Controparte_2
tre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese gene- rali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sus- sistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Pt_1
dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 14 novembre 2025
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Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Pierluigi
SE OP in tirocinio presso lo scrivente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
24122/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LABADESSA VALERIA (c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ). CP_1 C.F._3
- Appellato contumace
E
C.F. P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Angelo Giulio Balsamo, C.F.
, elett.te domiciliata in Afragola (NA) alla Via Cesare Battisti n. 11, C.F._4
presso e nello studio dell'anzidetto avvocato.
-Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17 novembre 2023 (cfr. pec alla all'appellata compagnia) ed in data 30 maggio 2025 (cfr. a mani proprie, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 cpc il 5 giugno 2025, nei confronti dell'appellato contumace
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[...] [...]
all'esito di ordine di rinnovazione disposto all'udienza del 14/4/2025), il sig. CP_3
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli n. 19607/23, in persona della dott.ssa Olga Rossella Barone, pubblicata il
18/04/23 e non notificata, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento per i danni asseritamente subiti dal motociclo Yamaha T-Max targato DY14896, di proprietà del signor quantificati nella misura di € 4.280,26, in conseguenza di Parte_1
un presunto sinistro occorso il giorno 30/01/2018 alle ore 19:20 circa in Napoli al Corso
San Giovanni a Teduccio.
Secondo la narrazione di parte appellante, in tale occasione, il conducente dell'au- tovettura Fiat Panda targata FK791TF, di proprietà del convenuto ed CP_1
assicurata con la nel percorrere il suddetto tratto di strada, effet- Controparte_4
tuava una manovra di sorpasso per effetto della quale urtava il motociclo Yamaha al lato sinistro, provocandone la caduta al suolo sul suo lato destro.
A seguito dell'evento dannoso, il motociclo dell'istante riportava danni su entrambi i lati, così come meglio quantificati ed indicati nelle foto e nella perizia tecnica allegate alla produzione di parte.
Il Giudice di Pace, nel rigettare la domanda, ha – innanzitutto - evidenziato che parte attrice non aveva offerto prova in ordine alla titolarità attiva dell'azione esperita, essendosi limitata a depositare la mera fotocopia del libretto di circolazione attestante un passaggio di proprietà in suo favore alla data del 25.03.2014, senza fornire alcuna prova, invece, circa l'effettiva proprietà alla data del sinistro (30/01/2018); oltretutto, essendo entrambe le parti convenute rimaste contumaci, non poteva trovare applica- zione il principio di non contestazione, gravando su parte attorea l'onere probatorio.
Il Giudice di primo grado, inoltre, non ha ritenuto neppure provato il pregiudizio economico subito dall'odierno appellante nella propria sfera patrimoniale, non avendo a tal fine alcuna valenza probatoria l'elaborato peritale prodotto.
In ultimo, ha rilevato la mancata produzione di documentazione idonea a provare la legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa che - all'epoca del sinistro – garantiva per RCA il veicolo del presunto responsabile civile Fiat Panda targata
FK791TF.
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I motivi di appello hanno investito i seguenti capi della sentenza:
➢ erroneità dell'assunto in ordine alla titolarità attiva dell'azione esperita, alla luce dell'idoneità della prodotta documentazione (come da orientamenti giurisprudenziali richiamati) nonché della totale assenza di contestazione proveniente dalla controparte la quale, peraltro, aveva finanche disposto perizia di stima;
➢ erroneità dell'assunto di ritenere non provato il pregiudizio economico subito dall'istante a seguito del sinistro alla luce dell'idoneità della perizia tecnica prodotta
(come da orientamenti giurisprudenziali richiamati) nonché della espletata prova testimoniale;
➢ erroneità dell'assunto di ritenere non provata la legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa alla luce dell'idoneità della documentazione prodot- ta (invito a perizia della incaricata dalla Quixa Ass.ni). Pt_2
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, sostenendo CP_4
l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello ed ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata.
Restava contumace il sig. . CP_1
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L'appello risulta infondato e deve essere rigettato, per i motivi che seguono.
Preliminarmente bisogna esaminare quanto statuito dal giudice di prime cure lad- dove rigetta la domanda attorea perché ritiene che “non sia stata fornita la prova della titolarità attiva dell'azione stante la scarna documentazione prodotta”.
Nella fattispecie de quo, l'attore - appellante non ha offerto prova certa del primo fondamentale presupposto dell'azione proposta, rappresentato dalla titolarità del diritto di proprietà sul motociclo danneggiato, affidandosi alla sola produzione in giudizio di copia del libretto di circolazione.
All'uopo, è opportuno riportare un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis 27.06.2011 n. 14177) secondo cui "la titolarità della situazione giuridica sostanziale, sia essa attiva o passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”. Ed infatti, mentre la semplice affermazione dell'at-
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tore di essere titolare del diritto azionato è sufficiente a ritenere integrato il requisito della legittimazione ad agire, passando all'esame del merito della lite, tale deduzione attorea non varrà di per sé sola a dimostrare l'elemento dell'effettiva titolarità di quel diritto, essendo onerato lo stesso attore, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, di quei fatti che ricollegano quel determinato diritto alla sua persona, fondandone la titolarità.
La prova della titolarità del diritto di proprietà su un veicolo, quale presupposto per l'azione di risarcimento danni derivante da sinistro stradale, deve essere fornita dall'at- tore con elementi idonei a dimostrare l'avvenuto acquisto e la permanenza della titolarità all'epoca del sinistro, non essendo sufficiente la mera produzione di una copia del libretto di circolazione.
Tale titolarità può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità o, ancora, mediante la mancata contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c.
Diversa, tuttavia, è la considerazione del silenzio quando la parte convenuta sia rima- sta contumace;
il principio di non contestazione, infatti, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori;
in sostanza, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nel giudizio di primo grado, non solo non ha trovato applicazione il principio sopra richiamato stante la contumacia della ma, altresì, l'appellante non ha CP_2
offerto alcuna prova certa che, all'epoca del sinistro (e, quindi, non solo e non tanto in epoca antecedente), il motociclo Yamaha T-Max targato DY14896 fosse effettivamente ancora di sua proprietà.
Si vuole, cioè, evidenziare che non è stata raggiunta sul punto una concordanza di elementi idonei tali da consentire di ritenere dimostrato, con sufficiente certezza,
l'avvenuto acquisto del motociclo da parte di chi se ne dichiari proprietario e la perma-
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nenza in capo allo stesso di detta titolarità anche all'epoca dell'incidente de quo.
Tale necessario rigore probatorio è mancato del tutto anche alla luce del fatto che il teste escusso in primo grado nulla ha detto in ordine a tale presupposto;
tale assoluta genericità, oltre che l'assenza di qualsivoglia ulteriore concordante riscontro probatorio, non consentono in alcun modo a questo Giudice di poter ritenere che sussistano elementi sufficienti per accertare con la necessaria autonomia di giudizio la titolarità del bene (motociclo Yamaha T-Max targato DY14896) all'epoca del sinistro per cui è causa.
Ciò premesso, la domanda risarcitoria non può trovare, in ogni caso, accoglimento per le ulteriori ragioni che si vanno ad evidenziare e che hanno funzione integrativa della statuizione di rigetto adottata all'esito del giudizio di primo grado.
Parte appellante in sede di appello ha prodotto il certificato cronologico depositato motociclo Yamaha T-Max targato DY14896, asseritamente coinvolto nel sinistro verifica- tosi in data 30 gennaio 2018; esso, per quanto integri documentazione tardiva ai fini della prova della titolarità del bene alla data del sinistro, vale a confermare quanto affermato dal Giudice di prime cure in ordine al difetto di prova di un pregiudizio economico.
Da esso emerge che il motociclo è stato acquistato dal in data 19 marzo Pt_1
2014 (per un importo di euro 6.500,00) ed è stato dallo stesso alienato al signor
in data 5 aprile 2018 (per un importo di euro 5.000,00 e poco più di Controparte_5
due mesi dopo il sinistro).
A conforto ed integrazione di quanto già affermato dal giudice di prime cure in ordine al difetto di prova di un pregiudizio economico, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminu- zione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimo-
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nio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg- giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, nel caso in esame l'appellante, con l'instaurando giudizio, non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui sostenute al fine di riparare il motociclo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento di una somma di denaro asseritamente necessaria alla riparazione dello stesso, somma quantificata in citazione mediante richiamo ad una perizia tecnica a firma del c.t. , contenente l'indicazione Persona_1
del costo dei pezzi di ricambio occorrenti e della manodopera per gli interventi riparativi
(cfr. perizia con data 20 marzo 2018, 16 giorni prima dell'alienazione) per un totale di euro 5.221,92, ridotto in citazione ad euro 5.200,00.
La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Napoli,
Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore, attuale appellante, non ha mai allegato di aver riparato il motociclo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte e/o preven- tivo di riparazione.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato è stato aliena- to in data 5 aprile 2018 (dopo circa due mesi dal sinistro e 16 giorni dopo la perizia), per cui l'appellante chiede il riconoscimento di spese che non potrà più sostenere.
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Orbene, non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico del e man- Pt_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento va, in ogni caso, rigettata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”; anzi, dal certificato cronologico prodotto, emerge che il motociclo è stato alienato a terzi per una cifra pari ad € 5.000,00.
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbe- ne non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento;
trattasi, invero, della diversa questione (risolta positivamente) afferente alla possibilità di ottenere la condanna al ristoro dei danni pur in difetto di prova della riparazione.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conseguenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare.
In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pub- blicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362;
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Giudice di pace Torino, 10- 10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma,
06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret.
Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie, parte appellante non ha in alcun modo indicato quale fosse il valo- re di mercato del proprio motociclo al momento del sinistro ed al momento della vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno "svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova e, certamente, non può ritenersi tale l'allegazione dei prezzi di acqui- sto/alienazione e la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato dei motoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pro- nunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura inciden- tata, in assenza di riparazione, ad un valore finanche superiore a quello di mercato;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito sarebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (asseritamen- te circa 4000 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita. Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora
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non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le suesposte considerazioni impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 19607/23, emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, dott.ssa Barone, nella causa iscritta al n. R.G. 74809/2018, depositata e resa pubblica in data 18.04.2023, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarci- mento.
Quanto, infine, alla mancata produzione di documentazione idonea a provare la legit- timazione passiva della convenuta all'uopo, si osserva che, in sede di CP_2
legittimità, quando la domanda attorea si fonda su documenti, l'istante ha l'onere di indicarli in modo specifico, trascrivendone il contenuto o riassumendoli in modo esaustivo, indicando la fase processuale in cui siano stati prodotti e precisandone la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ebbene, dall'esame del foliario della produzione di primo grado di parte attorea si evince una mera annotazione a penna di “invito a perizia della priva di data e Pt_2
senza l'attestazione della cancelleria;
allo stesso modo, dall'esame dei verbali di causa prodotti, non vi è traccia alcuna di tale deposito né tantomeno è dato sapere il periodo temporale in cui esso è avvenuto, per capire se fosse intervenuta o meno una preclusio- ne.
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali inadempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova ed al
Giudice di merito di esaminarli, sempre che la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamen- te, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempe- stiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa
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successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del princi- pio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare.
Le considerazioni di cui sopra conducono a non poter utilizzare, quale elemento di prova dell'esistenza della copertura assicurativa, l'atto di convocazione a perizia, trattandosi di atto che, nella contumacia degli appellati, parte appellante non ha provato di aver ritualmente e tempestivamente depositato nel giudizio di primo grado.
Quindi, in mancanza dell'assolvimento dei citati oneri probatori, la sentenza di primo grado va senz'altro confermata e l'appello de quo rigettato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soc- combenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_1
➢ rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 19607/2023, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Baro- ne, nella causa iscritta al n. R.G. 74809/2018, depositata e resa pubblica in da- ta 18.04.2023;
➢ condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata che si liquidano in euro 1.200,00, ol- Controparte_2
tre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese gene- rali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sus- sistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Pt_1
dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 14 novembre 2025
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Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Pierluigi
SE OP in tirocinio presso lo scrivente.
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