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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 28/01/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1025/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il 3178/1961 Parte_1
e ivi residente in C/da Pietra Bianca n 27 c.f. C.F._1
in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di nato a [...] il [...] c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Patti via Trieste C.F._2
n 16 presso lo studio dell'Avv. Tindaro Giusto, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall' Avv. Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in
Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Mancato pagamento omologa CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, in data 04.07.2018, Decreto di Omologa relativo al procedimento iscritto al n. 2359/2012 R.G. di codesto Tribunale di
Patti, con il quale al dante causa Sig Parte_3
era stato riconosciuto il requisito sanitario necessario al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, dal gennaio 2014 fino al decesso avvenuto il 18/1/15; che il suddetto Decreto era stato notificato all' in data CP_1
21.07.2019 e che era stato altresì inviato il modello AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione richiesta.
L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere l'indennità ed i relativi arretrati già maturati.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal gennaio 2014 fino al decesso del dante causa (18/1/2015) e che l' fosse condannata al pagamento CP_1
di tutte le somme dovute per i ratei maturati e non riscossi relativi al beneficio richiesto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
L' , costituendosi in giudizio con memoria depositata in data CP_1
22.09.23, eccepiva che, a seguito della presentazione del decreto di omologa e del modello AP-70, aveva provveduto a determinare l'importo (euro 6.556,33) dovuto al de cuius a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo compreso tra il gennaio 2014 e la data del decesso – 18 gennaio 2015 Tuttavia, stante la mancata presentazione dell'istanza di rate maturate da parte degli eredi
(mediante il modello ap-23) non aveva proceduto alla liquidazione
2 delle somme spettanti. Di conseguenza, l' riteneva che non CP_2
potesse essergli imputato alcun ritardo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Dalla documentazione in atti (v. decreto di omologa) emerge la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2014 fino alla data del decesso (18/1/2015).
Il suddetto decreto è stato notificato all' e ricevuto in data CP_1
21.05.2019.
L'art. 445 bis recita che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Nessuna liquidazione risulta in favore dei ricorrenti.
Orbene, date le premesse è necessario innanzitutto individuare la quota spettante ai ricorrenti.
Invero, gli stessi hanno depositato documentazione che appare idonea ad escludere che vi siano altri eredi (né, anche in assenza di dichiarazione di successione, sarebbe possibile affermare che sugli stessi incomba l'onere della prova di un fatto negativo quale l'assenza di un eventuale testamento).
3 Dunque, la domanda è correttamente volta ad ottenere l'intera quota spettante al dante causa.
Con riferimento all'eccezione sollevata dall' in relazione alla CP_1
mancanza di domanda AP23 si deve evidenziare quanto segue.
Ciò costituirebbe un'ipotesi di domanda priva dei documenti necessari al suo esame e dunque, nel caso, di specie, di documenti necessari per individuare la persona del creditore-erede, non è esaminabile in via amministrativa. Detto divieto opera però solo in via amministrativa.
Infatti, il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto.
Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A. (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 2166 del 01/02/2021).
Ancora, altra giurisprudenza (Tribunale di Cremona, sentenza del 16 gennaio 2025) esclude che nelle ipotesi di liquidazione di prestazioni ex art. 445 bis c.p.c. ulteriori condizioni di procedibilità dell'azione
(modello AP23 o modello AP70) che non siano espressamente previsti dalla legge. Ciò anche in ossequio al decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, che all'articolo 38 , comma
5, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici delegando “gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici” senza però attribuire all' CP_2
un potere di creazione di procedimenti amministrativi condizionanti l'erogazione della prestazione quale requisito ulteriore rispetto al dato normativo.
4 Eppure, nel caso di specie vi è una circostanza dirimente rispetto anche ai contrasti giurisprudenziali che possono trovarsi nelle diverse pronunce di merito.
Parte ricorrente ha inviato pec di richiesta della prestazione (come provato dalla documentazione ) in data 21 aprile del 2019. Tale CP_1
circostanza va ritenuta non contestata proprio in virtù della sua produzione documentale a cura di parte resistente.
Non risulta che, da detta domanda del 2019, vi siano state risposte dell' in merito alla completezza o eventuale irritualità della CP_2 stessa (ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c.).
Ancora, il modello AP23 richiede la compilazione di alcune informazioni (quali ad esempio la categoria ed il numero di pensione) che possono essere riscontrate solo a seguito di invio del modello
TE08 da parte dell' : invio che, tuttavia, è avvenuto solo in data CP_1
29 giugno 2023 (data, in realtà, di formazione del documento, non essendovi in atti alcuna prova di detto invio). Il ricorso giudiziario, invece, è stato depositato in data 30 marzo 2023, ben tre mesi prima della formazione del TE08. Ciò impedendo una formale e completa compilazione del modello AP23 (vedasi Tribunale di Roma, 12 dicembre 2024).
Nonostante tutti gli elementi indicati, dunque, non risulta liquidata alcuna prestazione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in data Parte_1
30/03/2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
5 rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Condanna l' a corrispondere in favore degli eredi, pro quota, la CP_1 prestazione dell'indennità di accompagnamento come da decreto di omologa n. 122/2018 con decorrenza ivi indicata fino al decesso del dante causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi € 1865,00 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 28.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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