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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3979/2024 promossa con ricorso in data 11.6.2024 da:
(C.F. a Cernusco Sul Naviglio (MI), il Parte_1 CodiceFiscale_1
31.5.1980, residente in [...], titolo di studio – scuola media secondaria indirizzo Ragioneria
Professione – Impiegata statale
Attività lavorativa svolta attualmente – impiegata amministrativa presso Università degli Studi Milano
Bicocca – Piazza dell'Ateneo n.
1 - Milano rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Elisabetta Sarcina (C.F.:
del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente C.F._2 procedimento, presso il suo Studio in Monza, Via Vittorio Emanuele II, n.
1. L'Avv. Sarcina dichiara, ai sensi dell'art. 176, co. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F. ) residente in Cologno Monzese (MI), Controparte_1 C.F._3 Viale Papa Giovanni XXIII n. 27, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mandato (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cologno Monzese (MI), C.F._4
Via Visconti n. 9, con PEC: e fax n. 02/254.91.349 a cui inviare gli Email_2 avvisi e le comunicazioni ex artt.136 e segg. c.p.c., giusta procura alle liti telematica ai sensi dell'art. 83, 3° co. c.p.c. in atti resistente
Con l'intervento del P.M. sede
pagina 1 di 7 OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE la SI.ra e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Controparte_1 chiedono all'Ill.ma Autorità Giudiziaria del Tribunale di Monza di accogliere le seguenti conclusioni congiuntamente formulate nella presente istanza congiunta di conversione del rito da giudiziale a consensuale con conseguente istanza di omologa della separazione delle condizioni infra rassegnate.
Decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Istano, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia, Codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1/12/1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- L'abitazione coniugale, sita in Cologno Monzese (MI), via Papa Giovanni XXIII n. 27, di proprietà in ragione del 50% ciascuno di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla SI.ra , che ci vivrà con la LI NO . Parte_1 Per_1
Il SI. provvederà ad asportare eventuali propri beni personali, rimasti presso l'abitazione CP_1 familiare.
- Stabilire che il resistente versi entro il 15 di ogni mese alla SI.ra la propria quota del 50% relativa al mutuo dell'abitazione. Pt_1
- Disporre l'affido condiviso della LI NO , secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Cologno Monzese, via Papa Giovanni XXIII n. 27.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della LI, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Quest'ultima manterrà ampia libertà di frequentazione del genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e le eSIenze di studio e di svago della LI, previo accordo con il genitore collocatario.
pagina 2 di 7 I genitori si consulteranno ed assumeranno concordemente tutte le decisioni relative a quelle di maggior interesse, riguardanti la cura, crescita ed istruzione della LI, stabilendo, altresì in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni delle stesse, previo comune accordo (scelte di istruzione e relativi istituti da frequentare, di intervento medico chirurgico, di attività sportive, di attività sociali, di inserimento della NO in sodalizi di sorte, di indirizzo religioso, di viaggi, vacanze, di eventuali persone incaricate di accudire temporaneamente la NO per eSIenze contingenti etc..).
La NO starà con il padre due giorni infrasettimanali, dall'uscita dalla palestra di ginnastica artistica alle 19.00 sino alle 22.00, con possibilità di pernottare, qualora lo desideri, presso l'abitazione dello stesso, ed a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 22.00.
In funzione delle rispettive eSIenze lavorative, i genitori potranno usufruire, qualora si renda necessario, della collaborazione e dell'appoggio dei nonni.
Il tutto tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e di relazione della NO e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori, salvo diversi e migliori accordi assunti direttamente dai genitori concordemente tra loro.
Il padre potrà contattare la LI NO con qualsiasi mezzo e così la madre quando sarà con il Per_1 padre.
Resta inteso l'obbligo e l'impegno del genitore collocatario di favorire ed agevolare e far rispettare l'incontro genitore – LI e così l'obbligo e l'impegno del genitore non collocatario, nei periodi di affido, di favorire e agevolare e far rispettare il rientro presso il genitore collocatario negli orari e modalità concordate.
I genitori si impegnano altresì a non fare mai commenti negativi nei confronti dell'altro genitore, preservando così una crescita armoniosa ed un corretto rapporto genitori – LI.
Le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise tra i due coniugi in parti uguali – indicativamente il primo dal 22 dicembre al 31 dicembre ed il secondo dal 1° gennaio al 7 gennaio – che la bambina trascorrerà con i genitori secondo il principio di alternanza.
La LI, per lo scambio dei regali, trascorrerà ad anni alterni la vigilia con un genitore, mentre il pranzo di Natale con l'altro genitore.
La bambina, inoltre, trascorrerà le vacanze di carnevale e la settimana di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore ed i periodi dei cosiddetti “ponti”, saranno suddivisi alternativamente tra i genitori.
Per quanto riguarda il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà ad anni alterni con uno e Per_1 l'altro genitore e, nel caso fossero disponibili, anche con entrambi.
Le vacanze estive verranno ripartite tra i genitori in modo che la LI possa trascorrere due settimane, anche non consecutive, con il padre a decorrere dalla fine del periodo scolastico e sino all'inizio dello stesso.
Tali periodi dovranno essere individuati d'accordo tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno e, sempre entro il medesimo termine, i SI.ri e si comunicheranno reciprocamente Pt_1 CP_1 l'indirizzo ed il luogo di villeggiatura, Qualora il genitore cui spetta scegliere per primo il periodo di pagina 3 di 7 vacanza non lo faccia nel su indicato termine, perderà il diritto di prelazione che passerà all'altro genitore. La perdita del diritto di prima scelta non muterà, in ogni caso, il regime dell'alternanza.
Eventuale dotazione alla NO di smartphone, tablet o consolle per videogiochi dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori.
- Disporre che il SI. versi alla SI.ra CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della NO, la somma di € 400,00 (quattrocento//00) Pt_1 mensili, per 12 mensilità, da versare entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, contributo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
fino al raggiungimento della maggiore età della LI e comunque fino alla completa indipendenza economica della stessa. Il versamento di tale cifra dovrà essere calcolato a decorrere dal mese di gennaio 2025 data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale.
- Ciascun genitore continuerà a contribuire nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario per la LI , così determinate per Per_1 semplicità e praticità secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Monza e nel rispetto, più in generale, di quanto stabilito dal ConSIlio Nazionale Forense.
I coniugi indicheranno nella loro dichiarazione dei redditi la LI NO a carico nella misura del
50% e scaricheranno, sempre al 50%, le spese sostenute congiuntamente in favore della stessa. Le spese sostenute integralmente da uno solo dei coniugi saranno scaricate nella misura del 100% dal genitore che le ha sostenute.
Gli assegni familiari relativi alla NO saranno riconosciuti interamente alla IG.ra . Pt_1
- Per quanto riguarda le spese per le quali non
è necessario un preventivo accordo, si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi,
a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
d. Spese mediche urgenti;
e. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
pagina 4 di 7 h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
j. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- Le modalità con cui verrà richiesto e prestato il consenso a tali spese, dovranno essere tali da equilibrare le eSIenze di celerità e certezza nell'azione del genitore, con quella di consentire un'adeguata interlocuzione dell'altro (v. anche Cass. 26.09.2011 n. 19607).
Dovrà dunque prevedersi che la richiesta di consenso sia inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp…), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere espressamente quantificati gli oneri derivanti dall'attività.
L'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, indicando specificamente le motivazioni alla base dello stesso, entro sette giorni dalla comunicazione. In mancanza, la spesa si intenderà approvata. Entro il medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Indipendentemente dalla necessità di consenso, in un'ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, anche al fine di consentire un'adeguata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione.
Ogni spesa per la quale si richiede il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità o meno di consenso, dovrà essere idoneamente documentata.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente a cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tale fine il genitore anticipatario è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp…), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario, in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre a tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e, a sua volta mettere a disposizione dell'altro, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
pagina 5 di 7 Dare atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
Le parti prestano sin da ora il loro assenso a richiedere o rinnovare la carta di identità, il passaporto ed i documenti equipollenti per la LI NO.
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiede il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE E MODALITÀ DI
ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare –e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Le parti prestano fino da ora il loro assenso a richiedere o a rinnovare la carta di identità, il passaporto ed i documenti equipollenti per i figli minori.
Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere all'annotazione sull'atto di matrimonio.
Il IG. riconosce alla IG.ra un contributo alle spese legali pari ad € 1500,00 CP_1 Parte_1 che verranno rimborsate € 100,00 al mese mediante bonifico unitamente al mantenimento dovuto per la NO, con ultima tranche pari ad € 400,00, salva diversa e maggiore disponibilità del IG. a CP_1 liquidare in un'unica soluzione l'importo dovuto.
La IG.ra presta il proprio consenso affinchè il IG. possa ricoverare il proprio Pt_1 CP_1 scooter nel box di proprietà di entrambi i coniugi ubicato in Cologno Monzese alla via Papa Giovanni
XXIII n. 27.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
pagina 6 di 7 Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data
4.12.2008 a Cologno Monzese e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 15.1.2025.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della LI NO , nata in [...], il [...] e per la restante Persona_2 parte relative a diritti disponibili. III. I coniugi devono essere autorizzati a vivere separati. la SI.ra e Parte_1 [...] ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono all'Ill.ma Autorità Controparte_1
Giudiziaria del Tribunale di Monza di accogliere le seguenti conclusioni congiuntamente formulate nella presente istanza congiunta di conversione del rito da giudiziale a consensuale con conseguente istanza di omologa della separazione delle condizioni infra rassegnate. IV. Decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
V. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dal 16.1.2025.
VI. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
III. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
IV. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile di COLOGNO MONZESE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
V. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio del 16.1.2025
Il Presidente rel est.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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