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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1883/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in via Libertà n. 159, presso lo studio dell'avv. Salvatore Vitrano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato, in via Emilio Murdolo n. 4, presso lo studio dell'avv. Aurelio
D'Amico, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili;
conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2022, , premettendo di avere contratto il Parte_1
2.7.1980 a Palermo matrimonio concordatario con - trascritto nel Registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 487, parte II, serie A, dell'anno 1980 - dal quale, il 29.1.1985 è nato il figlio deceduto il 4.6.2020, ha domandato al Persona_1 Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo di non avere più intrattenuto alcun rapporto con la controparte dalla data comparizione innanzi al presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione personale tra i coniugi (R.G. n. 5332/1987).
Sotto il profilo economico, allegava l'indipendenza economica di entrambi i coniugi, non facendo valere alcuna pretesa nei confronti del resistente.
Nella memoria di costituzione depositata in data 5.6.2023, si è associato CP_1 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non formulando ulteriori richieste.
Con ordinanza del 20.1.2020, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i coniugi e l'assenza di domande diverse dalla pronuncia sullo status, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.56.2025 la ricorrente ha dato conto del decesso della controparte in data 18.4.2025, comprovato dal certificato di morte depositato telematicamente.
Con ordinanza del 3.6.2025 la causa è stata dunque assunta in decisione.
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Così ricostruiti i fatti di causa, è utile osservare che secondo la Corte di Cassazione:
“La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato” (cfr. Cassazione civile, n. 26489/2017).
Invero, “nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015,
n. 16051, non tutte massimate) […]” (in questo senso, Cass. n. 31358/2019; cfr. inoltre, Cass.
n. 20495/2022).
Nel caso di specie, in seguito al decesso del resistente – comprovato dal certificato di morte prodotto – ha domandato la cessazione della materia del contendere. Parte_1
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta.
L'esito della controversia depone nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.