Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/03/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29424 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sauro Parte_1 CodiceFiscale_1
Muccioli;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Controparte_1 P.IVA_1
Gamba e dall'avv.ta Cristina Giovannini;
OPPOSTA
Oggetto: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo.
Per l'opposta:
Rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
In subordine, condannare in ogni caso al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma capitale complessiva di € 11.205,45 oltre ad interessi contrattuali di mora ex D.
[...]
L.vo 231/2002e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
Tribunale di Milano in data 17.05.2024 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
11.205,45 oltre interessi e spese, in favore di per il mancato pagamento Controparte_1
dei canoni di noleggio dei mesi di settembre, novembre e dicembre del 2022, della penale di estinzione anticipata e delle ulteriori somme dovute per i danni subiti dall'auto e per l'addebito di alcune multe del veicolo AUDI Q2 targato FY755WV, deducendone l'illegittimità in quanto non aveva sub- noleggiato il mezzo ma bensì concesso legittimamente l'utilizzo al proprio collaboratore
[...]
, senza ricevere alcun corrispettivo in ossequio all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, Pt_2
non ricorrevano le condizioni per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18, lett. a), delle condizioni generali di noleggio invocato dalla società concedente atteso che la vicenda ricadeva nella previsione dell'art. 17 che disciplina il caso di definitiva indisponibilità del veicolo in conseguenza di furto totale, termine utilizzato in senso atecnico, avendo chiesto la restituzione del veicolo in data
10.08.2022 e sporto denuncia per appropriazione indebita in data 14.09.2022, per cui non essendo stato ritrovato nei trenta giorni successivi dalla richiesta in data 10.09.2022 il contratto si era risolto di diritto, non erano dovuti i canoni maturati da settembre 2022, era nulla la clausola risolutiva espressa contenuta nell'18 per assoluta indeterminatezza della stessa, ed era quindi illegittima la richiesta di pagamento della penale di estinzione anticipata, non essendo peraltro ravvisabile alcun inadempimento da parte sua, non erano dovute le somme richieste a titolo di rivalsa per i danni subiti dal veicolo per l'appropriazione indebita e per multe poiché causate da soggetti terzi durante la consumazione del reato di appropriazione indebita di cui era vittima, e conveniva pertanto in Controparte_1
giudizio per dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa.
eccepiva l'infondatezza dell'opposizione sul rilievo che non ricorrevano Controparte_1
gli estremi di cui all'art. 15 delle condizioni generali, in quanto la cessione del 2.07.2022 era avvenuta in violazione della previsione contrattuale di cui all'art. 21, atteso che aveva ritenuto e Parte_1
dichiarato di spogliarsi da ogni responsabilità rispetto al rapporto di noleggio e al relativo veicolo, del quale volontariamente aveva perso ogni disponibilità e il non era un suo stretto collaboratore né Pt_2
un parente o convivente ma probabilmente il fidanzato dell'epoca, non era applicabile l'art 17 delle
2 condizioni generali di contratto in quanto non si era verificata indisponibilità del veicolo in conseguenza di furto non avendo la conduttrice la disponibilità del veicolo per effetto della precedente cessione all'epoca in cui si era verificata la diversa fattispecie dell'appropriazione indebita, la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 18, lettera a) delle condizioni generali di contratto invocata era valida ed efficace, con l'ulteriore conseguenza che era altresì dovuto l'importo azionato a titolo di penale, erano legittimi gli addebiti per rivalsa danni subiti e spese amministrative di riaddebito multe atteso che l'utilizzatrice era responsabile dei fatti all'origine della perdita di disponibilità del veicolo considerati gli obblighi di custodia del mezzo.
All'udienza del 19.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, ed il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III
comma c.p.c..
La pretesa creditoria azionata da è fondata per quanto di ragione e Controparte_1
dev'essere accolta nei modi e termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi pacifica la stipula in data 09 dicembre 2019 tra le parti del Parte_3
di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente (cd. renting), al quale era collegato il sotto-
rapporto n. 201427627/A avente ad oggetto l'autoveicolo AUDI Q2 telaio WAUZZZGA4LA025382
targato FY755WV della durata originaria di 36 mesi poi prorogata a 60 mesi, con canoni mensili inizialmente di € 792,00 oltre IVA, poi (dal marzo 2021) di € 685,60 oltre IVA e con una percorrenza chilometrica massima stabilita in origine in 135.000 Km, poi 150.000 Km per l'intera durata del rapporto di noleggio.
Tanto premesso, dev'essere disattesa la prima censura, atteso con atto redatto in data 02.07.2022
ha autorizzato ad utilizzare per un anno il veicolo con trasferimento a Parte_1 Parte_2
quest'ultimo di ogni responsabilità, senza indicare la qualità di collaboratore di quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, comunque non avrebbe comportato il venir meno della responsabilità in capo all'utilizzatore.
Tale assunto trova un conforto nel contenuto della mail del 30.06.2022 con cui ha Parte_1
chiesto alla VWL “se è possibile avere autorizzazione per far guidare la macchina al mio fidanzato,
3 così almeno viene utilizzata” sul presupposto che avendo cambiato lavoro, avrebbe avuto a disposizione una macchina aziendale per cui l'Audi sarebbe rimasta ferma.
La richiesta di autorizzazione unitamente al trasferimento di ogni responsabilità su che Parte_2
viene indicato come fidanzato e non già come collaboratore, e la stipula di un atto scritto di concessione in uso del mezzo per un anno, depongono nel senso della non riconducibilità della fattispecie all'art. 15 delle condizioni generali che ha un ambito delimitato alle ipotesi ivi indicate e richiamate nella mail di riscontro del locatore, non contempla alcuna autorizzazione da parte di quest'ultimo tant'è che non esonera da responsabilità la conduttrice e non prevede vincoli di durata.
Anche l'ulteriore eccezione dev'essere rigettata, in difetto del presupposto stabilito dall'art. 17 costituito dalla “definitiva indisponibilità del veicolo in caso di furto totale”, atteso che la ha Pt_1
perso la disponibilità dell'Audi in conseguenza dell'autorizzazione in uso sotto sua responsabilità a del 02.27.2022, che peraltro non è stato oggetto di furto bensì di appropriazione indebita Parte_2
che presuppone il possesso del bene da parte dell'autore del reato, per cui la fattispecie in oggetto non rientra nell'ipotesi disciplinata dalla citata disposizione.
Nel caso di specie, infatti, la conduttrice non avendo più bisogno del veicolo locato in quanto,
cambiando lavoro, avrebbe avuto a disposizione una macchina aziendale, ed essendo consapevole di dovere corrispondere una penale molto elevata, ha deciso nel luglio del 2022 di stipulare un accordo avente ad oggetto la concessione in godimento dell'Audi (“così almeno viene utilizzata”) per un anno ad una terza persona, titolare di autofficina dove si noleggiano veicoli, così perdendone il possesso, per come peraltro dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna nella denuncia per intervenuta appropriazione indebita del mezzo del 14.09.2022, così violando l'art. 21 delle condizioni generali che, al di fuori dei casi di cui all'art. 15, vieta il compimento di atti di disposizione che ne comporti il trasferimento della detenzione, come avvenuto con l'atto scritto del 2.07.2022.
Dev'essere rigettata l'eccezione di nullità dell'art. 18 delle condizioni generali in quanto la clausola prevede la risoluzione ipso iure del contratto in caso di inadempimento di una serie di obblighi specificamente determinati, tra cui rientra il caso sub a) di “mancato pagamento alla data di esigibilità anche
4 di un solo canone per ciascun veicolo” per cui deve ritenersi legittima la comunicazione del 18.11.2022
di risoluzione del contratto.
Pertanto, considerato che il credito per canoni di noleggio maturati e non pagati ammonta ad €
1.895,91, cui vanno aggiunti € 8.908,14 dovuti a titolo di penale di estinzione anticipata ai sensi dell'articolo da ultimo citato che prevede un importo pari ad un terzo dei canoni a scadere in ipotesi di risoluzione esercitata dal tredicesimo mese e conguaglio chilometrico ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, l'opponente dev'essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 10.804,05, oltre interessi come da domanda, previa revoca del decreto ingiuntivo,
non essendo dovute le somme azionate a titolo di contravvenzioni e rivalsa addebiti da attese CP_2
le contestazioni mosse sul punto ed in difetto di prova dell'effettivo esborso delle somme indicate da parte di VWL, pur essendo gravata dal relativo onere, trattandosi di azione di ripetizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre dev'essere disattesa la richiesta di risarcimento per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
10.804,05, oltre interessi come da domanda, previa revoca del decreto ingiuntivo, nonché al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 9 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
5