Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 6649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 6649/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, piazza G. Bovio, n. 8 presso lo studio dell'avv.
Pasquale LIPARDI, che la rappresenta e difende per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
c o n t r o
(C.F. ) in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio
Maurizio GRECO in forza di procura generale alle liti del per procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma ed elettivamente domiciliato ex lege nell'Ufficio legale Distrettuale di
Torino via Arcivescovado, n. 9
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Per l' : dichiarare cessata la materia del contendere. Spese CP_1 compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
l' ha liquidato in favore della ricorrente la prestazione oggetto della CP_1 domanda (indennità di accompagnamento), riconoscendone
1
esplicitamente la fondatezza: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti.
2. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite
(liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore (pari ad €
7.378,25 come dichiarato nel ricorso) e della complessità della controversia, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022) debbono essere poste a carico dell'ente convenuto
(e distratte in favore dell'avvocato antistatario), posto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
Dichiara cessata la materia del contendere fra le parti.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta alla refusione in CP_1 favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €
1.865,00 per compensi professionali, oltre a 15% rimborso forfetario spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Pasquale LIPARDI, che si è dichiarato antistatario ex art. 93
c.p.c.
Così deciso in Torino, lì 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Lorenzo AUDISIO
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