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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 667/2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto, promossa da:
, con sede in VIA FRANCESCO CRISPI 16 98044 Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CAMI PIETRO, Parte_1 P.IVA_1
c.f. , domiciliato in VIA SANTA MARIA ALEMANNA,25 98122 C.F._1
MESSINA
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
COSENZ 51 98047 MILAZZO ITALIA, c.f. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 29/5/2024 il proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificato in data 6/5/2024 dall'avv. in virtù della sentenza CP_1
n. 2101/2023 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, avente ad oggetto la condanna del primo al pagamento in suo favore, quale procuratore distrattario di CP_2
, e , della somma di € 18.634,13 per spese legali. Deduceva, in
[...] CP_3 Per_1 Per_2
particolare, la violazione degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c., stante che “Nel caso di specie, non risulta che sia stata notificata la sentenza quale titolo esecutivo, poiché nessuna notifica è pervenuta al ed in via gradata, ove mai dimostrasse parte avversa di averla fatta (e non si vede come), Pt_1 certamente non è stata notificata nella forma prevista dall'articolo 479 c.p.c. (e peraltro come si speiegherà infra sarebbe stato impossibile notificare la sentenza come titolo esecutivo). Per
l'effetto non essendo stata la notifica del precetto preceduta dalla notifica del titolo esecutivo è evidente che il precetto è da ritenere nullo e/o inesistente” (pag. 3); deduceva, inoltre, la nullità del precetto “poiché l'articolo 14, comma 1, del d.l.n.669/96, convertito con legge n.30/97 pone a carico dei creditori delle pubbliche amministrazioni un preciso obbligo. Difatti, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica dell'atto di precetto, prima che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Pertanto, qualora non si sia notificato prima il titolo esecutivo e non siano decorsi 120 giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto è inammissibile procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di specie, il titolo esecutivo non è stato notificato ciò rende nullo il precetto e/o annullabile il precetto e/o comunque, rende inammissibile l'esecuzione forzata;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine all'inesistenza del diritto dei precettanti di procedere ad esecuzione forzata” (pag. 4). Rilevava, ancora, la non esecutività della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Chiedeva, dunque, la l'inesistenza del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata per i motivi spiegati, con vittoria di spese e compensi.
Nonostante la notifica a mezzo pec avvenuta in data 20/05/2024, parte opposta ometteva di costituirsi rimanendo contumace.
All'udienza del 19/11/2024 l'opponente dichiarava l'avvenuta rinuncia della controparte all'atto di precetto, insistendo nella condanna della stessa al pagamento delle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Va, anzitutto, dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
L'odierno opponente ha dato atto della rinuncia della controparte agli effetti del precetto notificato e, difatti, ha chiesto “la condanna di controparte alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale” (cfr. nota del 4/6/2025).
In coerenza a ciò, tenuto conto delle conclusioni formulate, va dichiarata cessata in parte qua la materia del contendere.
Le spese di lite, tenuto conto della specifica richiesta in tal senso formulata, vanno delibate alla luce del principio invocato dall'odierna parte attrice.
L'opposizione, in effetti, risulta (virtualmente) fondata, anche tenuto conto della mancata costituzione del creditore opposto e, dunque, dell'assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso incombente.
È pacifico che trattasi di precetto afferente al credito accertato da una sentenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia (cfr. precetto allegato) e, a fronte di ciò, correttamente parte opponente ha invocato l'art. 205 r.d. 1775/1933 per escluderne l'esecutività ope legis, a differenza di quanto ivi prescritto per le sente emesse dal medesimo Tribunale in grado d'appello (cfr. art. 205, co. 3) e, in generale, dall'art. 282 c.p.c. per le sentenze emesse dal giudice ordinario (dunque sotto tale profilo non applicabile: cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n.
101/2006 richiamata da parte opponente).
A fronte di ciò, l'odierno convenuto non ha inteso costituirsi e, dunque, ha omesso di dedurre elementi idonei a smentire le avverse deduzioni, allegando la sentenza, documentandone la relativa notifica (anch'essa contestata, quale violazione dell'art. 479 c.p.c.) e, in generale, fornendo ogni ulteriore elemento assertivo o probatorio idoneo a rivelare l'eventuale infondatezza dei motivi di opposizione formulati.
Ne viene che, dunque, l'opposizione risulta – allo stato – passibile di accoglimento, con conseguente condanna della parte convenuta contumace al pagamento delle spese di lite, in linea peraltro con il criterio distributivo delle spese di lite fissato dall'art. 306 c.p.c. in caso di rinuncia agli atti del giudizio.
Tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, nonché della rinuncia documentata già alla prima udienza, le spese vanno dichiarate irripetibili quanto alla fase decisionale (anche considerata l'assenza di memorie conclusive e della reiterazione nelle note ex art. 127 ter c.p.c. delle difese già spiegate), vanno escluse con riferimento alla fase istruttoria (non espletata) e, quanto a quelle delle fasi introduttive, vanno liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, alla luce del valore della causa dichiarato in seno all'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 667/2024, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento nei confronti del delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per spese e in € 849,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 667/2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto, promossa da:
, con sede in VIA FRANCESCO CRISPI 16 98044 Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CAMI PIETRO, Parte_1 P.IVA_1
c.f. , domiciliato in VIA SANTA MARIA ALEMANNA,25 98122 C.F._1
MESSINA
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
COSENZ 51 98047 MILAZZO ITALIA, c.f. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 29/5/2024 il proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificato in data 6/5/2024 dall'avv. in virtù della sentenza CP_1
n. 2101/2023 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, avente ad oggetto la condanna del primo al pagamento in suo favore, quale procuratore distrattario di CP_2
, e , della somma di € 18.634,13 per spese legali. Deduceva, in
[...] CP_3 Per_1 Per_2
particolare, la violazione degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c., stante che “Nel caso di specie, non risulta che sia stata notificata la sentenza quale titolo esecutivo, poiché nessuna notifica è pervenuta al ed in via gradata, ove mai dimostrasse parte avversa di averla fatta (e non si vede come), Pt_1 certamente non è stata notificata nella forma prevista dall'articolo 479 c.p.c. (e peraltro come si speiegherà infra sarebbe stato impossibile notificare la sentenza come titolo esecutivo). Per
l'effetto non essendo stata la notifica del precetto preceduta dalla notifica del titolo esecutivo è evidente che il precetto è da ritenere nullo e/o inesistente” (pag. 3); deduceva, inoltre, la nullità del precetto “poiché l'articolo 14, comma 1, del d.l.n.669/96, convertito con legge n.30/97 pone a carico dei creditori delle pubbliche amministrazioni un preciso obbligo. Difatti, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica dell'atto di precetto, prima che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Pertanto, qualora non si sia notificato prima il titolo esecutivo e non siano decorsi 120 giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto è inammissibile procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di specie, il titolo esecutivo non è stato notificato ciò rende nullo il precetto e/o annullabile il precetto e/o comunque, rende inammissibile l'esecuzione forzata;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine all'inesistenza del diritto dei precettanti di procedere ad esecuzione forzata” (pag. 4). Rilevava, ancora, la non esecutività della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Chiedeva, dunque, la l'inesistenza del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata per i motivi spiegati, con vittoria di spese e compensi.
Nonostante la notifica a mezzo pec avvenuta in data 20/05/2024, parte opposta ometteva di costituirsi rimanendo contumace.
All'udienza del 19/11/2024 l'opponente dichiarava l'avvenuta rinuncia della controparte all'atto di precetto, insistendo nella condanna della stessa al pagamento delle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Va, anzitutto, dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
L'odierno opponente ha dato atto della rinuncia della controparte agli effetti del precetto notificato e, difatti, ha chiesto “la condanna di controparte alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale” (cfr. nota del 4/6/2025).
In coerenza a ciò, tenuto conto delle conclusioni formulate, va dichiarata cessata in parte qua la materia del contendere.
Le spese di lite, tenuto conto della specifica richiesta in tal senso formulata, vanno delibate alla luce del principio invocato dall'odierna parte attrice.
L'opposizione, in effetti, risulta (virtualmente) fondata, anche tenuto conto della mancata costituzione del creditore opposto e, dunque, dell'assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso incombente.
È pacifico che trattasi di precetto afferente al credito accertato da una sentenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia (cfr. precetto allegato) e, a fronte di ciò, correttamente parte opponente ha invocato l'art. 205 r.d. 1775/1933 per escluderne l'esecutività ope legis, a differenza di quanto ivi prescritto per le sente emesse dal medesimo Tribunale in grado d'appello (cfr. art. 205, co. 3) e, in generale, dall'art. 282 c.p.c. per le sentenze emesse dal giudice ordinario (dunque sotto tale profilo non applicabile: cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n.
101/2006 richiamata da parte opponente).
A fronte di ciò, l'odierno convenuto non ha inteso costituirsi e, dunque, ha omesso di dedurre elementi idonei a smentire le avverse deduzioni, allegando la sentenza, documentandone la relativa notifica (anch'essa contestata, quale violazione dell'art. 479 c.p.c.) e, in generale, fornendo ogni ulteriore elemento assertivo o probatorio idoneo a rivelare l'eventuale infondatezza dei motivi di opposizione formulati.
Ne viene che, dunque, l'opposizione risulta – allo stato – passibile di accoglimento, con conseguente condanna della parte convenuta contumace al pagamento delle spese di lite, in linea peraltro con il criterio distributivo delle spese di lite fissato dall'art. 306 c.p.c. in caso di rinuncia agli atti del giudizio.
Tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, nonché della rinuncia documentata già alla prima udienza, le spese vanno dichiarate irripetibili quanto alla fase decisionale (anche considerata l'assenza di memorie conclusive e della reiterazione nelle note ex art. 127 ter c.p.c. delle difese già spiegate), vanno escluse con riferimento alla fase istruttoria (non espletata) e, quanto a quelle delle fasi introduttive, vanno liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, alla luce del valore della causa dichiarato in seno all'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 667/2024, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento nei confronti del delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per spese e in € 849,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano