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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/09/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 579 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “divorzio- cessazione effetti civili”
D A
- difesa e rappresentata dall'Avv. Sammarco Parte_1
Domenico E
- difeso e rappresentato dall'avv. Parlatano Parte_2
Davide
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/02/2025 la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio il sig. deducendo quanto segue: Parte_2 che in data 28 dicembre 2000 in Manduria, aveva contratto matrimonio concordatario, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Manduria dell'anno 2001 alla parte 2, serie A, numero 1, con il sig. Parte_2 che dalla loro unione erano nati due figli nato in [...] il Persona_1
15.03.2022, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e nato in [...] il [...]; Persona_2
che a seguito di reciproche incomprensioni l'unione coniugale era venuta meno, tanto che i coniugi si erano separati consensualmente, giusta decreto di omologa del 05.11.2021. Tanto premesso, la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. In data 07.06.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente.
Va rilevato che all'udienza del 08/07/2025, istauratosi il contraddittorio, le parti dichiaravano di voler definire il giudizio in via conciliativa, chiedendo la trasformazione del giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto, chiedendo che l'udienza del 16/09/2025 si svolgesse con le modalità della trattazione scritta.
Questo Giudice fissava pertanto l'udienza a trattazione scritta in data 16/09/2025 assegnando alle parti termine fino alla data dell'udienza ore 09.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti.
Con note depositate il 15 09 2025 per l'udienza a trattazione scritta del 16/09/2025 le parti congiuntamente chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nell'allegato accordo depositato per l'udienza del
16/06/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Questo Tribunale preso atto delle note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate in data 15 09 2025,rileva che ricorre, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Si rileva, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui alle note difensive e all' accordo depositate in data 15 09
2025 per l'udienza del 16/09/2025 tenutasi con le modalita' della trattazione scritta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di così dispone: Parte_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Manduria il 28/12/2000 da , nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio in Manduria il 28/12/2000 trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Manduria dell'anno 2001 alla parte 2, serie A, numero 1.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note difensive e all'accordo depositate dalle parti in data 15 09 2025 per l' udienza del 16/09/2025, tenutasi con le modalita' della trattazione scritta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, 16 settembre 2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 579 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “divorzio- cessazione effetti civili”
D A
- difesa e rappresentata dall'Avv. Sammarco Parte_1
Domenico E
- difeso e rappresentato dall'avv. Parlatano Parte_2
Davide
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/02/2025 la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio il sig. deducendo quanto segue: Parte_2 che in data 28 dicembre 2000 in Manduria, aveva contratto matrimonio concordatario, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Manduria dell'anno 2001 alla parte 2, serie A, numero 1, con il sig. Parte_2 che dalla loro unione erano nati due figli nato in [...] il Persona_1
15.03.2022, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e nato in [...] il [...]; Persona_2
che a seguito di reciproche incomprensioni l'unione coniugale era venuta meno, tanto che i coniugi si erano separati consensualmente, giusta decreto di omologa del 05.11.2021. Tanto premesso, la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. In data 07.06.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente.
Va rilevato che all'udienza del 08/07/2025, istauratosi il contraddittorio, le parti dichiaravano di voler definire il giudizio in via conciliativa, chiedendo la trasformazione del giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto, chiedendo che l'udienza del 16/09/2025 si svolgesse con le modalità della trattazione scritta.
Questo Giudice fissava pertanto l'udienza a trattazione scritta in data 16/09/2025 assegnando alle parti termine fino alla data dell'udienza ore 09.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti.
Con note depositate il 15 09 2025 per l'udienza a trattazione scritta del 16/09/2025 le parti congiuntamente chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nell'allegato accordo depositato per l'udienza del
16/06/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Questo Tribunale preso atto delle note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate in data 15 09 2025,rileva che ricorre, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Si rileva, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui alle note difensive e all' accordo depositate in data 15 09
2025 per l'udienza del 16/09/2025 tenutasi con le modalita' della trattazione scritta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di così dispone: Parte_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Manduria il 28/12/2000 da , nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio in Manduria il 28/12/2000 trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Manduria dell'anno 2001 alla parte 2, serie A, numero 1.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note difensive e all'accordo depositate dalle parti in data 15 09 2025 per l' udienza del 16/09/2025, tenutasi con le modalita' della trattazione scritta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, 16 settembre 2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi