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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 7.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11005/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Paternò, via L. da Vinci, n. 15, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Oliveri, che la rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, giusta procura generale alle liti per atto notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 22.11.2025,
[...]
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei Parte_1 requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 1 l. n. 222/1984, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis
c.p.c., deducendo che il CTU aveva sottovalutato l'incidenza invalidante delle patologie riportate da essa ricorrente.
1 Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della prestazione ingiustamente denegata;
2) Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.».
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la improponibilità e la inammissibilità CP_1
della domanda e contestandone, nel merito, la fondatezza.
Sostituita l'udienza dell'8.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa successivamente al giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
2. Il ricorso deve essere respinto per infondatezza e per difetto di specifici motivi di contestazione delle conclusioni formulate dal CTU nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c.
I motivi di opposizione sono infatti del tutto generici ed assertivi e non fornisco concreti elementi atti a far ritenere necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio.
2.1. Il tenore letterale del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. è chiaro nel senso di escludere che il giudice possa disporre la rinnovazione della consulenza tecnica a fronte di una contestazione generica, consistente nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico oppure ancora di una diversa interpretazione delle certificazioni mediche.
2.2. Se, infatti è vero che il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. non può essere assimilato ad un giudizio di impugnazione, tanto che allo stesso non si applicano le norme che disciplinano le impugnazioni in generale, è altrettanto vero che detto giudizio presenta un requisito di ammissibilità consistente nella specificità dei motivi di contestazione alla CTU, analogo a quello che era richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere motivi specifici.
2.3. Stante l'identità del concetto di motivi specifici, può quindi trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione in ordine alla necessità del rinnovo della consulenza tecnica vada effettuata alla luce del tenore delle censure mosse da chi la contesta, dovendo
2 esse essere idonee a palesare la necessità del rinnovo della consulenza tecnica in ragione dei vizi della medesima.
Dall'applicazione di tale principio deriva, inevitabilmente, che la richiesta di rinnovazione della CTU deve essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale (v., tra le altre, Cass. n. 20188/2011; Cass. n. 17318/2004;
Cass. n. 21594/2004; Cass. n. 7341/2004; Cass. n. 10552/2003; Cass. n. 11467/2002).
2.4. Nel caso di specie, parte ricorrente, si è limitata nel ricorso introduttivo ad asserire, senza argomentare, che «il CTU nominato, non ha valutato, in modo adeguato, le patologie di cui soffre la ricorrente.
Orbene, analizzando, attentamente, la relazione nel suo complesso si può osservare che;
1) La spondilodiscoatrtrosi, ad alta incidenza funzionale, in soggetto con ernia del disco
L5-S1 e artrodesi L5-S1 ed impossibilità alla stazione eretta prolungata e al sollevamento pesi, tenuto anche conto delle c.d. occupazioni confacenti, risulta scarsamente valutata e conseguentemente sottostimata;
2) La sindrome ansiosa depressiva, in soggetto con cefalea persistente, non risulta valutata sebbene documentata in atti.
Giova ricordare che le varie patologie, in comorbidità, nel tempo hanno stabilizzato il quadro clinico della Sig.ra risolvendosi in unicum stato Parte_1 patologico in cui l'una patologia prevale sull'altra giustificando il riconoscimento dello stato di invalidità, ex Legge n°222/84, con conseguente diritto a pensione e/o assegno mensile ingiustamente denegati».
3. Ciò premesso, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATPO appare invece esauriente, avendo l'ausiliare valutato in maniera analitica anche le patologie in thesi non adeguatamente esaminate, e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Ora, nel caso di specie, il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. Persona_2
medico legale, ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico ed anamnestico della perizianda, prendendo in esame tutta la documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente.
In particolare, il CTU nominato nella fase di ATPO, esaminata la suddetta documentazione, ha effettuato un accurato esame clinico e provveduto all'anamnesi patologica, riportando nella relazione di consulenza le patologie da cui parte ricorrente è affetta, che di seguito si evidenziano: «Ernia del disco L5-S1 già trattata con tecnica
3 microchirugica ed artrodesi L5-S1, con residuato disturbo algico-disfunzionale di moderata entità – Riferita sindrome ansiosodepressiva».
Quanto alla spondilodiscoatrtrosi in soggetto con ernia del disco L5-S1 e artrodesi L5-S1, il CTU ha analiticamente osservato che «Come illustrato dalla documentazione sanitaria presente in atti, l'odierna periziata è stata di recente sottoposta a trattamento chirurgico di ernia del disco L5-S1. Procedura consistita nella effettuazione di erniectomia e foraminectomia, con successiva artrodesi L5-S1. Alla suddetta procedura chirurgica, è residuato un disturbo algicodisfunzionale di moderata entità, con movimenti della cerniera lombosacrale limitati di un quarto circa rispetto al normale e debole positività bilaterale del segno di Lasegue».
Per quanto concerne la riferita sindrome ansiosodepressiva, il CTU ha correttamente evidenziato che «è documentata da singola certificazione specialistica neurologica
l'attualità di una sindrome ansioso-depressiva, che, per quanto emerso dall'odierno accertamento sanitario, appare di lieve entità. Valutazione, quest'ultima, implicitamente confermata dalla mancata assunzione di specifica terapia farmacologica e dalla esiguità
(singola certificazione specialistica) della documentazione sanitaria presente in atti».
L'ausiliare, valutate le patologie lamentate e riportate dalla ricorrente, singolarmente e complessivamente considerate, ed esaminata la documentazione medica in atti, ha appurato, con valutazione medico-legale che trova riscontro in quanto già osservato dalla
CP_ Commissione-medica dell' che dette patologie non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Tali conclusioni trovano peraltro conferma nelle risultanze dell'esame obiettivo, tenuto che nel corso del medesimo è emerso che i movimenti della cerniera lombo-sacrale apparivano globalmente limitati di un quarto circa rispetto al normale, che liberi e completi erano i movimenti degli altri distretti articolari presi in esame e che i passaggi posturali, che i trasferimenti principali e la deambulazione erano autonomamente possibili senza difficoltà.
Il Tribunale condivide, quindi, la diagnosi effettuata dal CTU, che ha ritenuto che a fronte del superiore complesso patologico la ricorrente non presenta in atto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto la stessa non risulta in atto affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
4 3.1. Né d'altra parte le conclusioni del CTU sono state contestate dalle parti, che hanno omesso di trasmettere ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c. le proprie osservazioni alle risultanze della bozza peritale.
4.Ora, a fronte del quadro tracciato dal CTU nominato nella precedente fase di ATPO, la ricorrente non ha – con il ricorso di opposizione oggetto del presente giudizio – fornito concreti elementi atti a far ritenere sussistente la necessità di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, atteso che lo stesso si è limitato ad una generica contestazione delle conclusioni del CTU, che sostanzialmente si appunta sulla non condivisione delle conclusioni medico-legali cui è giunto il professionista nominato dal
Tribunale.
Aggiunge il Tribunale che la parte ricorrente non ha allegato e dimostrato un mutamento nel quadro patologico da cui è affetta, limitandosi a fare leva sulle asserite – ma non esistenti – lacune della CTU, senza produrre alcuna documentazione medica sopravvenuta, avendo parte ricorrente versato in atti i medesimi certificati già prodotti nella fase di ATPO
e già presi in esame dall'ausiliare nominato nella fase di ATPO.
Inoltre, l'istante non ha evidenziato alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal CTU nominato nella precedente fase, neppure motivando le ragioni dell'asserita non fondatezza scientifica delle conclusioni del dott. con precipuo Per_2
riguardo alla capacità lavorativa specifica e alle attività confacenti le attitudini professionali, neppure esplicitate.
Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici (essendo del tutto apodittiche e non argomentate e come tali) idonee a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del CTU.
Si tratta, pertanto, di un dissenso normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal CTU, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., n. 7341/2004; Cass., n.20188/2011).
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., stante la presenza in atti della relativa dichiarazione.
5 CP_ Le spese di CTU relative alla fase di ATPO sono poste a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda.
b) dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ c) pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto.
Catania, l'8 aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
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