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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2398/2022 R.G. TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Bruno Cantone, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. E4,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentate e difese dall'avv. V. Di Maio, come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' già Controparte_2 Controparte_3
in persona del rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to P.
[...] CP_4
D'Alessandro, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n.071202119018849536000 notificata in data 21.02.2022, con la quale l' di CP_1
Caserta chiedeva il pagamento dell'importo di euro 13.279,61 a titolo di Modello DM 10/V dell'anno 1990 relativa alla cartella n.07120020021373631000 notificata in data 05.11.2002. Deduceva parte opponente, tra gli altri motivi, la prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Tanto premesso, parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). CP_1
Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 1.4.2022 è tempestivo ai sensi ai sensi del d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_3
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_3 [...]
per le cartelle di pagamento e anche dell' in quanto titolare Controparte_5 CP_1 del rapporto obbligatorio di natura previdenziale. Venendo al merito, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti. Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Tale norma dispone che le contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria – e quindi i crediti per cui è causa si prescrivono nel termine di 5 anni in assenza di atti interruttivi. CP_1
Il successivo comma 10 sancisce “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. È ovvio che nel caso in esame, trattandosi di contributi D.M.10 relativi all'anno 1990, trova applicazione il comma 10 dell'art. 3 della L. 335/1995, con la conseguenza che – in assenza di atti interruttivi – il termine di prescrizione è di cinque anni piuttosto che dieci. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_6
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Applicando tali principi al caso in esame, appare evidente che, a prescindere dalla prova della notifica della cartella esattoriale n.07120020021373631000 avvenuta nel 5.11.2002, al momento della formazione della cartella il credito, risalente all'anno 1990, era già prescritto in quanto la diffida depositata dall' (cfr. prod. risulta notificata in data 14.5.1996 e dunque oltre il CP_1 CP_1 termine di prescrizione quinquennale. Di talché i successivi atti indicati come notificati da nella memoria difensiva (cartella CP_7 esattoriale n.07120020021373631000 notificata il 5.11.2002; intimazione di pagamento n. 07120059022881984000 notificata il 15 febbraio 2007 a mani di addetto alla ricezione, (doc. 4); intimazione di pagamento n. 07120169024981864, notificata a mezzo pec il 18 marzo 2016; (doc. 5); la notificazione della intimazione di pagamento n. 07120209025771480 000 a mezzo pec non andata a buon fine (doc. 6) non risultano validi atti interruttivi in quanto anche laddove pervenuti era evidentemente già trascorso il termine quinquennale: pertanto, gli atti successivi e l'intimazione in questa sede impugnata non hanno alcuna valenza interruttiva dal momento che i crediti in esame erano già prescritti al momento della notifica cartella n.07120020021373631000. In particolare, a parte che in atti non vi è alcun documento corrispondente all'intimazione n. 07120059022881984000, ma solo una racc. notificata il 15 febbraio 2007 senza il relativo atto di riferimento, in ogni caso tra quest'ultima notifica e l'intimazione di pagamento n. 07120169024981864, notificata a mezzo pec il 18 marzo 2016, sono trascorsi oltre 9 anni. Tanto rilevato, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute le somme portate dalla cartella n.07120020021373631000 e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 071202119018849536000 nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nella cartella di pagamento n n.07120020021373631000 per intervenuta prescrizione
2) condanna ciascuna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 900,00 a carico di ognuna, oltre spese, Iva e Cpa come per legge, se dovute, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 9.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Bruno Cantone, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. E4,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentate e difese dall'avv. V. Di Maio, come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' già Controparte_2 Controparte_3
in persona del rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to P.
[...] CP_4
D'Alessandro, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n.071202119018849536000 notificata in data 21.02.2022, con la quale l' di CP_1
Caserta chiedeva il pagamento dell'importo di euro 13.279,61 a titolo di Modello DM 10/V dell'anno 1990 relativa alla cartella n.07120020021373631000 notificata in data 05.11.2002. Deduceva parte opponente, tra gli altri motivi, la prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Tanto premesso, parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). CP_1
Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 1.4.2022 è tempestivo ai sensi ai sensi del d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_3
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_3 [...]
per le cartelle di pagamento e anche dell' in quanto titolare Controparte_5 CP_1 del rapporto obbligatorio di natura previdenziale. Venendo al merito, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti. Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Tale norma dispone che le contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria – e quindi i crediti per cui è causa si prescrivono nel termine di 5 anni in assenza di atti interruttivi. CP_1
Il successivo comma 10 sancisce “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. È ovvio che nel caso in esame, trattandosi di contributi D.M.10 relativi all'anno 1990, trova applicazione il comma 10 dell'art. 3 della L. 335/1995, con la conseguenza che – in assenza di atti interruttivi – il termine di prescrizione è di cinque anni piuttosto che dieci. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_6
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Applicando tali principi al caso in esame, appare evidente che, a prescindere dalla prova della notifica della cartella esattoriale n.07120020021373631000 avvenuta nel 5.11.2002, al momento della formazione della cartella il credito, risalente all'anno 1990, era già prescritto in quanto la diffida depositata dall' (cfr. prod. risulta notificata in data 14.5.1996 e dunque oltre il CP_1 CP_1 termine di prescrizione quinquennale. Di talché i successivi atti indicati come notificati da nella memoria difensiva (cartella CP_7 esattoriale n.07120020021373631000 notificata il 5.11.2002; intimazione di pagamento n. 07120059022881984000 notificata il 15 febbraio 2007 a mani di addetto alla ricezione, (doc. 4); intimazione di pagamento n. 07120169024981864, notificata a mezzo pec il 18 marzo 2016; (doc. 5); la notificazione della intimazione di pagamento n. 07120209025771480 000 a mezzo pec non andata a buon fine (doc. 6) non risultano validi atti interruttivi in quanto anche laddove pervenuti era evidentemente già trascorso il termine quinquennale: pertanto, gli atti successivi e l'intimazione in questa sede impugnata non hanno alcuna valenza interruttiva dal momento che i crediti in esame erano già prescritti al momento della notifica cartella n.07120020021373631000. In particolare, a parte che in atti non vi è alcun documento corrispondente all'intimazione n. 07120059022881984000, ma solo una racc. notificata il 15 febbraio 2007 senza il relativo atto di riferimento, in ogni caso tra quest'ultima notifica e l'intimazione di pagamento n. 07120169024981864, notificata a mezzo pec il 18 marzo 2016, sono trascorsi oltre 9 anni. Tanto rilevato, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute le somme portate dalla cartella n.07120020021373631000 e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 071202119018849536000 nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nella cartella di pagamento n n.07120020021373631000 per intervenuta prescrizione
2) condanna ciascuna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 900,00 a carico di ognuna, oltre spese, Iva e Cpa come per legge, se dovute, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 9.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)