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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3912/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3912/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Parte_1 C.F._1
ST
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERO GIANLUCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi e il cui matrimonio civile è stato Parte_1 CP_1 contratto in Fanano (MO), in regime di separazione dei beni.
2) Ordinare al Comune di Fanano (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fanano (MO) al num.2, p.1, Serie A, anno 2021.
3) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Il sig. continuerà ad abitare nella casa familiare, sita in Fanano (MO), Via Parte_1
Sabattini n.5, piano 1°, mentre la sig.ra si trasferirà nell'immobile di cui ha CP_1
l'usufrutto, sito in Fanano (MO), Via Sabattini n.5, piano 2°, dove trasferirà anche la propria residenza;
5) Il sig. si impegna a corrispondere a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 500,00 (cinquecento,00) mensili a titolo di mantenimento da versarsi sul conto corrente intestato alla stessa, avente IBAN: IT15 X 05387 6674 000 000 2255663, entro il giorno
15 di ogni mese a fare data dal momento in cui la moglie uscirà dalla casa familiare e si trasferirà nell'appartamento di cui ha l'usufrutto. Le parti convengono che l'assegno di mantenimento permarrà per il periodo della permanenza dello stato di separazione personale e non comporta, né potrà comportare, alcun riconoscimento automatico di assegno divorzile.
6) Le parti dichiarano di avere già diviso tutti i beni in comune e, pertanto, nulla più avranno a pretendere l'una dall'altra.
7) Le spese legali della presente procedura di separazione personale consensuale saranno integralmente compensate tra le parti, sicché ognuna provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
8) I coniugi danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
9) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MO) il 04/12/1956 e nata in [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fanano di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno2021 , atto n.2, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3912/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Parte_1 C.F._1
ST
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERO GIANLUCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi e il cui matrimonio civile è stato Parte_1 CP_1 contratto in Fanano (MO), in regime di separazione dei beni.
2) Ordinare al Comune di Fanano (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fanano (MO) al num.2, p.1, Serie A, anno 2021.
3) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Il sig. continuerà ad abitare nella casa familiare, sita in Fanano (MO), Via Parte_1
Sabattini n.5, piano 1°, mentre la sig.ra si trasferirà nell'immobile di cui ha CP_1
l'usufrutto, sito in Fanano (MO), Via Sabattini n.5, piano 2°, dove trasferirà anche la propria residenza;
5) Il sig. si impegna a corrispondere a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 500,00 (cinquecento,00) mensili a titolo di mantenimento da versarsi sul conto corrente intestato alla stessa, avente IBAN: IT15 X 05387 6674 000 000 2255663, entro il giorno
15 di ogni mese a fare data dal momento in cui la moglie uscirà dalla casa familiare e si trasferirà nell'appartamento di cui ha l'usufrutto. Le parti convengono che l'assegno di mantenimento permarrà per il periodo della permanenza dello stato di separazione personale e non comporta, né potrà comportare, alcun riconoscimento automatico di assegno divorzile.
6) Le parti dichiarano di avere già diviso tutti i beni in comune e, pertanto, nulla più avranno a pretendere l'una dall'altra.
7) Le spese legali della presente procedura di separazione personale consensuale saranno integralmente compensate tra le parti, sicché ognuna provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
8) I coniugi danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
9) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MO) il 04/12/1956 e nata in [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fanano di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno2021 , atto n.2, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale