TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/08/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3347/2023 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
nata a [...] il [...], (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
in Leinì (TO), via Provana n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Marchese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leinì (TO), via Provana n. 49;
- Ricorrente -
, nato Roccaforzata (TA) il 17/05/1964, (c.f. ), Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Carrirolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Roosevelt 8/a Settimo To.se (TO).
- -resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni delle parti
PER PARTE RICORRENTE:
“■ In ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma:
dichiarare il sig. tenuto a corrispondere, in favore della Sig.ra un assegno, Pt_2 Pt_1
quale contributo alimentare, dell'importo di euro 150,00 mensili (euro centocinquanta//00),
pagina 1 di 9 importo rivalutabile annualmente su base ISTAT, mediante accredito su carta prepagata Poste
Pay intestata alla signora entro il giorno dieci di ogni mese;
Pt_1
■ pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Signor Pt_1 Pt_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
■ affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il Persona_1
regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con esercizio separato della potestà riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
■ Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_
■ In considerazione dell'età del figlio , 16 anni, non si ritiene necessario stabilire specifiche modalità di visita con il padre il quale lo potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio e salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e comunque secondo i periodi di seguito indicati da intendersi quale contenuto minimo del diritto di visita:
2 giorni infrasettimanali dal rientro dal lavoro del signor sino alle ore 21,30 circa;
Pt_2
un fine settimana alternato;
un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni da concordarsi preventivamente entro il mese
di giugno;
le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali ed il giorno del compleanno, in alternanza tra
padre e madre;
Per_
■ Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Pt_2
pari ad euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta//00) mensili, quale contributo al mantenimento di quest ultimo, mediante accredito su carta prepagata Poste Pay intestata alla signora Pt_1
entro il giorno dieci di ogni mese, importo rivalutabile annualmente su base ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN o straordinarie, nonché di quelle scolastiche, sportive, e ricreative preventivamente concordate o comunque necessitate e documentate;
pagina 2 di 9 Per_
■ Il figlio sarà fiscalmente a carico della sola signora al 100% così da consentirLe Pt_1
di poter accedere ai bonus e agevolazioni;
Per_
■ La signora percepirà l'assegno unico erogato dall'INPS in favore del figlio nella Pt_1
misura del 100% facendone direttamente richiesta al sud-
■ Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Pt_1 dell'importo di euro 250,00 mensili (euro duecentocinquanta// 00), importo rivalutabile annualmente su base ISTAT, da porsi a carico del Sig. mediante accredito su carta Pt_2
prepagata Poste Pay intestata alla signora entro il giorno dieci di ogni mese;
Pt_1
■ Assegnare la casa di proprietà del signor da quest'ultimo acquistata in sostituzione Pt_2
Per_ della casa coniugale e attualmente occupata dalla ricorrente e dal figlio , sita in Leinì (TO) alla via Provana n.35 alla Sig. ra così come già concordato in sede di separazione in Pt_1 quanto rispondente all'interesse della prole;
In via subordinata
■ Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che l'assegno unico corrisposto Per_ dall'INPS in favore del figlio minore dovrà essere percepito dai genitori nella misura del Per_ 50%, disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio versando un Pt_2
importo pari ad euro 550,00 (euro cinquecentocinquanta//00) mensili, così come peraltro già concordato in sede di separazione, mediante accredito su carta prepagata Poste Pay intestata alla signora entro il giorno dieci di ogni mese, importo rivalutabile annualmente su base Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN o straordinarie, nonché di quelle scolastiche, sportive, e ricreative preventivamente concordate o comunque necessitate e documentate.”
PER PARTE CONVENUTA: “PRONUNCIARE, in ogni caso, sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere con l'annotazione della sentenza;
IN VIA PRINCIPALE Per_ DISPORSI l'affidamento condiviso del minore , con residenza e collocazione del medesimo presso la madre.
DISPORSI ampia facoltà di visite padre-figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e degli impegni lavorativi del padre o diversa modalità disposta in corso di causa;
Per_ DISPORRE, un contributo per il mantenimento di non superiore ad € 450,00, oltre al 100% dell'assegno unico, oltre al 50% delle spese necessitate e concordate;
pagina 3 di 9 RESPINGERSI la richiesta di assegno divorzile per i motivi sopra esposti;
RESPINGERSI la richiesta di assegnazione della casa di via Provana, in quanto non casa coniugale, ma abitazione concessa in comodato d'uso gratuito sino al 2031 a favore della sig.ra
Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare precisare
e formulare ulteriori istanze istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali o oneri di legge.
Per il P.M.: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.11.2023, Parte_1 evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse Parte_2
lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29 aprile 2006 presso il Comune di Leinì (TO), iscritto al registro degli atti dello Stato Civile, parte I, n.6, dell'anno 2006;
- dall'unione dei coniugi è nato il figlio a Chivasso (TO) l'11.10.2007; Per_1
- i coniugi si sono consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea in data 19.06.2020, omologato il 2.07.2020;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio con affido condiviso del figlio e collocazione presso la madre con regolamentazione dei tempi di permanenza del medesimo con il padre. La ricorrente ha chiesto inoltre l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per se stessa di 250,00 euro mensili oltre ISTAT, inoltre, assegno di mantenimento per il figlio di 450,00 euro mensili, oltre ISTAT, concorso spese straordinarie, assegno unico e fiscalità interamente a proprio favore.
Il convenuto si è costituito in giudizio nulla opponendo alla pronuncia sul vincolo e sull'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre, richiedendo però libertà nei tempi di permanenza del figlio. Il padre ha inoltre dato disponibilità a versare l'assegno di mantenimento per il figlio di euro 450,00 mensili, oltre ISTAT, concorso spese straordinarie, assegno unico interamente a favore della madre. Il convenuto ha invece chiesto il rigetto delle domande di controparte relative a casa familiare e assegno per la moglie.
pagina 4 di 9 All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 7 maggio
2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno insistito per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con provvedimento presidenziale dell'8.5.2024 è stato così disposto: Per_
“° Dispone l'affido condiviso del minore in capo ad i genitori e Parte_1
con collocazione presso la madre;
Parte_2
° dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il gradimento di questo ultimo:
° dispone che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio, versando, entro il giorno 18 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento e fermo il pregresso, la somma di euro 450,00, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico e detrazioni fiscali per la prole come per legge;
° dispone che il debba contribuire al mantenimento della versando, entro il Pt_2 Pt_1
giorno 18 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, la somma di euro 125,00, oltre ISTAT.”
Con il medesimo provvedimento, previo deposito della documentazione relativa ai redditi e patrimoni delle parti, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 4.03.2025), il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda relativa al vincolo va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano dinanzi al Presidente del pagina 5 di 9 Tribunale di Ivrea il 19 giugno 2020, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 2.07.2020.
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno concordato sull'affido del minore con collocazione presso la madre, come disposto del resto con il citato provvedimento presidenziale. Nel successivo corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a far ritenere che il detto assetto possa essere di pregiudizio per il figlio che del resto, essendo nato in data [...] è prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Pertanto, va confermato il provvedimento presidenziale anche relativamente alla libera organizzazione degli incontri tra padre e figlio, secondo le esigenze e i desideri di quest'ultimo.
I genitori sono anche concordi circa il quantum del contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del padre, individuando come congruo l'importo di 450,00 euro, già previsto con il provvedimento presidenziale sopra indicato. Il Collegio ritiene pertanto di confermare quanto stabilito sul punto con il provvedimento presidenziale indicato, non essendo peraltro emersi nel successivo corso del giudizio elementi idonei a far ritenere tale misura di contribuzione non più adeguata nell'interesse del figlio. Analogamente, va confermata la misura paritaria di contribuzione dei genitori alle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento a quanto stabilito nel Protocollo siglato da Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea in data
24.6.2016.
L'Assegno Unico relativo al figlio sarà percepito interamente dalla madre come richiesto da entrambi i genitori.
La casa familiare va assegnata alla madre in quanto convivente con prole minorenne (come già ritenuto nell'ordinanza presidenziale più volte citata).
Le parti non hanno trovato l'accordo per l'assegno divorzile che la ricorrente richiede nell'importo di € 250,00, il convenuto ritiene non essere dovuto e che è stata stabilito nell'importo di € 125,00 con ordinanza presidenziale dell'8.5.2024 (che non risulta reclamata). Nella parte motiva del detto provvedimento si riporta:
“Rilevato che la ricorrente convive con un compagno per come da lei stessa dichiarato al medico dell'Ospedale di Ciriè in data 27.2.23, secondo quanto risulta dal doc. 14 che, inoltre, certifica
pagina 6 di 9 un'ansia eccedente i limiti (anche tale condizione avrebbe impedito il reperimento di attività lavorativa;
cfr. pag. 5 del ricorso);
Ritenuto, anche alla luce del divario delle posizioni reddituali e pure tenendo conto del vantaggio patrimoniale conseguito dalla ricorrente con l'assegnazione della casa familiare, del periodo di tempo intercorso tra la data del matrimonio (29.4.06), la separazione consensuale (2.7.20) e la proposizione della domanda di divorzio (20.11.23), dell'età della ricorrente (n. 29.4.68) e del convenuto (n. 17.5.64), che l'assegno di mantenimento possa essere determinato in euro 125,00, oltre ISTAT, da pagarsi entro il giorno 18 di ogni mese con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.”
Nel successivo corso del giudizio le parti non hanno documento né tantomeno è emerso che la situazione reddituale e patrimoniale rappresentata nel detto provvedimento possa ritenersi significativamente modificata. All'udienza presidenziale del 7.5.2024, la moglie ha dichiarato:
“Non lavoro più dal 2017 quando avevo lavorato come rappresentante di prodotti per la cucina;
questo lavoro l'ho fatto all'incirca dal 2014 a 2018; prima del 2014 non lavoravo;
avevo smesso di lavorare come titolare di lavanderia nel 2005; prima di sposarci abbiamo convissuto.
Oggi non percepisco alcun reddito.
Non sono titolare di immobili. Nel 2021 ho ricevuto in eredità con mia sorella un alloggio in
Andora che è stato venduto nello stesso anno per complessivi euro 125.000,00 che, per la mia quota, mi sono serviti per pagare molte spese. Per_ Nella separazione consensuale del 2020 è previsto un assegno di mantenimento per il figlio che oggi ammonta ad euro 550,00 mensili, oltre concorso spese straordinarie (in un primo tempo
l'assegno era minore); nella separazione consensuale era anche previso un assegno di mantenimento per la moglie di euro 250,00 mensili per 30 mensilità”
Il resistente a dichiarato: Parte_2
“Vivo a Leinì con mio padre che è pensionato. La casa è di mio padre;
io ne ho una quota ereditaria con mio fratello.
Ho anche una quota di un terreno edificabile in Puglia e la casa in cui vive mia moglie.
Sono lavoratore dipendente con uno stipendio mensile di euro 1800-2000 a seconda delle trasferte. Si tratta di somme depurate dalla trattenuta del quinto dello stipendio. Per_ Percepisco per intero l'assegno unico per il figlio che ammonta ad euro 90-100 mensili.”
Su richiesta del giudice di aggiornamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno, la ricorrente ha prodotto autocertificazione, riferendo di un reddito di € 6.300 per il 2022, di €
8.100,00 per il 2023 e di € 5.050,00+1.365,00 (Assegno Unico) per il 2024.
pagina 7 di 9 Il resistente ha invece prodotto documentazione attestante per il 2021 un reddito di € 28.300,00, per il 2022 di € 29.745,00 e per il 2023 di € 30.208,00.
Alla luce dei dati sopra riportati, valutata la capacità professionale anche pregressa delle parti, le differenze reddituali e patrimoniali tra i coniugi, la durata del matrimonio e tenuto conto che alla moglie è stata assegnata la casa coniugale e l'intero assegno unico, oltre che del contributo al mantenimento che il padre versa per il figlio alla madre, si ritiene di poter confermare l'entità dell'assegno divorzile stabilito in sede di separazione.
La ricorrente nelle sue conclusioni ha riportato anche l'istanza di provvedimenti indifferibili già rigettata con apposito sub-procedimento; nulla va disposto pertanto in relazione ad essa.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti alla luce dell'esito complessivo del giudizio
(caratterizzato dalla comune domanda sul vincolo dalle congiunte richieste dei genitori su molti punti, e per il resto dall'accoglimento solo parziale delle altre richieste delle stesse), in assenza di prevalente soccombenza di una delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il
P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 Parte_2
in data 29 aprile 2006 presso il Comune di Leinì (TO), iscritto al registro degli atti dello
[...]
Stato Civile, parte I, n.6, dell'anno 2006; ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dispone l'affido condiviso del minore in capo ad i genitori e Per_1 Parte_1
con collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
Parte_2
3. dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il gradimento di questo ultimo;
4. dispone che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio, versando, entro il giorno 18 di ogni mese, con decorrenza come fissata con provvedimento presidenziale del giorno 8.5.2024, la somma di euro 450,00, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Ivrea del 24.6.2016.
Assegno unico interamente in favore dell madre detrazioni fiscali per la prole come per legge;
pagina 8 di 9 5. dispone che il debba contribuire al mantenimento della versando, entro Pt_2 Pt_1
il giorno 18 di ogni mese, con decorrenza come fissata con provvedimento presidenziale del giorno 8.52024, la somma di euro 125,00, oltre ISTAT;
6. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 luglio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3347/2023 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
nata a [...] il [...], (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
in Leinì (TO), via Provana n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Marchese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leinì (TO), via Provana n. 49;
- Ricorrente -
, nato Roccaforzata (TA) il 17/05/1964, (c.f. ), Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Carrirolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Roosevelt 8/a Settimo To.se (TO).
- -resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni delle parti
PER PARTE RICORRENTE:
“■ In ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma:
dichiarare il sig. tenuto a corrispondere, in favore della Sig.ra un assegno, Pt_2 Pt_1
quale contributo alimentare, dell'importo di euro 150,00 mensili (euro centocinquanta//00),
pagina 1 di 9 importo rivalutabile annualmente su base ISTAT, mediante accredito su carta prepagata Poste
Pay intestata alla signora entro il giorno dieci di ogni mese;
Pt_1
■ pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Signor Pt_1 Pt_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
■ affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il Persona_1
regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con esercizio separato della potestà riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
■ Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_
■ In considerazione dell'età del figlio , 16 anni, non si ritiene necessario stabilire specifiche modalità di visita con il padre il quale lo potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio e salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e comunque secondo i periodi di seguito indicati da intendersi quale contenuto minimo del diritto di visita:
2 giorni infrasettimanali dal rientro dal lavoro del signor sino alle ore 21,30 circa;
Pt_2
un fine settimana alternato;
un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni da concordarsi preventivamente entro il mese
di giugno;
le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali ed il giorno del compleanno, in alternanza tra
padre e madre;
Per_
■ Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Pt_2
pari ad euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta//00) mensili, quale contributo al mantenimento di quest ultimo, mediante accredito su carta prepagata Poste Pay intestata alla signora Pt_1
entro il giorno dieci di ogni mese, importo rivalutabile annualmente su base ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN o straordinarie, nonché di quelle scolastiche, sportive, e ricreative preventivamente concordate o comunque necessitate e documentate;
pagina 2 di 9 Per_
■ Il figlio sarà fiscalmente a carico della sola signora al 100% così da consentirLe Pt_1
di poter accedere ai bonus e agevolazioni;
Per_
■ La signora percepirà l'assegno unico erogato dall'INPS in favore del figlio nella Pt_1
misura del 100% facendone direttamente richiesta al sud-
■ Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Pt_1 dell'importo di euro 250,00 mensili (euro duecentocinquanta// 00), importo rivalutabile annualmente su base ISTAT, da porsi a carico del Sig. mediante accredito su carta Pt_2
prepagata Poste Pay intestata alla signora entro il giorno dieci di ogni mese;
Pt_1
■ Assegnare la casa di proprietà del signor da quest'ultimo acquistata in sostituzione Pt_2
Per_ della casa coniugale e attualmente occupata dalla ricorrente e dal figlio , sita in Leinì (TO) alla via Provana n.35 alla Sig. ra così come già concordato in sede di separazione in Pt_1 quanto rispondente all'interesse della prole;
In via subordinata
■ Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che l'assegno unico corrisposto Per_ dall'INPS in favore del figlio minore dovrà essere percepito dai genitori nella misura del Per_ 50%, disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio versando un Pt_2
importo pari ad euro 550,00 (euro cinquecentocinquanta//00) mensili, così come peraltro già concordato in sede di separazione, mediante accredito su carta prepagata Poste Pay intestata alla signora entro il giorno dieci di ogni mese, importo rivalutabile annualmente su base Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN o straordinarie, nonché di quelle scolastiche, sportive, e ricreative preventivamente concordate o comunque necessitate e documentate.”
PER PARTE CONVENUTA: “PRONUNCIARE, in ogni caso, sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere con l'annotazione della sentenza;
IN VIA PRINCIPALE Per_ DISPORSI l'affidamento condiviso del minore , con residenza e collocazione del medesimo presso la madre.
DISPORSI ampia facoltà di visite padre-figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e degli impegni lavorativi del padre o diversa modalità disposta in corso di causa;
Per_ DISPORRE, un contributo per il mantenimento di non superiore ad € 450,00, oltre al 100% dell'assegno unico, oltre al 50% delle spese necessitate e concordate;
pagina 3 di 9 RESPINGERSI la richiesta di assegno divorzile per i motivi sopra esposti;
RESPINGERSI la richiesta di assegnazione della casa di via Provana, in quanto non casa coniugale, ma abitazione concessa in comodato d'uso gratuito sino al 2031 a favore della sig.ra
Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare precisare
e formulare ulteriori istanze istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali o oneri di legge.
Per il P.M.: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.11.2023, Parte_1 evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse Parte_2
lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29 aprile 2006 presso il Comune di Leinì (TO), iscritto al registro degli atti dello Stato Civile, parte I, n.6, dell'anno 2006;
- dall'unione dei coniugi è nato il figlio a Chivasso (TO) l'11.10.2007; Per_1
- i coniugi si sono consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea in data 19.06.2020, omologato il 2.07.2020;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio con affido condiviso del figlio e collocazione presso la madre con regolamentazione dei tempi di permanenza del medesimo con il padre. La ricorrente ha chiesto inoltre l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per se stessa di 250,00 euro mensili oltre ISTAT, inoltre, assegno di mantenimento per il figlio di 450,00 euro mensili, oltre ISTAT, concorso spese straordinarie, assegno unico e fiscalità interamente a proprio favore.
Il convenuto si è costituito in giudizio nulla opponendo alla pronuncia sul vincolo e sull'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre, richiedendo però libertà nei tempi di permanenza del figlio. Il padre ha inoltre dato disponibilità a versare l'assegno di mantenimento per il figlio di euro 450,00 mensili, oltre ISTAT, concorso spese straordinarie, assegno unico interamente a favore della madre. Il convenuto ha invece chiesto il rigetto delle domande di controparte relative a casa familiare e assegno per la moglie.
pagina 4 di 9 All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 7 maggio
2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno insistito per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con provvedimento presidenziale dell'8.5.2024 è stato così disposto: Per_
“° Dispone l'affido condiviso del minore in capo ad i genitori e Parte_1
con collocazione presso la madre;
Parte_2
° dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il gradimento di questo ultimo:
° dispone che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio, versando, entro il giorno 18 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento e fermo il pregresso, la somma di euro 450,00, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico e detrazioni fiscali per la prole come per legge;
° dispone che il debba contribuire al mantenimento della versando, entro il Pt_2 Pt_1
giorno 18 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, la somma di euro 125,00, oltre ISTAT.”
Con il medesimo provvedimento, previo deposito della documentazione relativa ai redditi e patrimoni delle parti, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 4.03.2025), il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda relativa al vincolo va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano dinanzi al Presidente del pagina 5 di 9 Tribunale di Ivrea il 19 giugno 2020, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 2.07.2020.
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno concordato sull'affido del minore con collocazione presso la madre, come disposto del resto con il citato provvedimento presidenziale. Nel successivo corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a far ritenere che il detto assetto possa essere di pregiudizio per il figlio che del resto, essendo nato in data [...] è prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Pertanto, va confermato il provvedimento presidenziale anche relativamente alla libera organizzazione degli incontri tra padre e figlio, secondo le esigenze e i desideri di quest'ultimo.
I genitori sono anche concordi circa il quantum del contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del padre, individuando come congruo l'importo di 450,00 euro, già previsto con il provvedimento presidenziale sopra indicato. Il Collegio ritiene pertanto di confermare quanto stabilito sul punto con il provvedimento presidenziale indicato, non essendo peraltro emersi nel successivo corso del giudizio elementi idonei a far ritenere tale misura di contribuzione non più adeguata nell'interesse del figlio. Analogamente, va confermata la misura paritaria di contribuzione dei genitori alle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento a quanto stabilito nel Protocollo siglato da Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea in data
24.6.2016.
L'Assegno Unico relativo al figlio sarà percepito interamente dalla madre come richiesto da entrambi i genitori.
La casa familiare va assegnata alla madre in quanto convivente con prole minorenne (come già ritenuto nell'ordinanza presidenziale più volte citata).
Le parti non hanno trovato l'accordo per l'assegno divorzile che la ricorrente richiede nell'importo di € 250,00, il convenuto ritiene non essere dovuto e che è stata stabilito nell'importo di € 125,00 con ordinanza presidenziale dell'8.5.2024 (che non risulta reclamata). Nella parte motiva del detto provvedimento si riporta:
“Rilevato che la ricorrente convive con un compagno per come da lei stessa dichiarato al medico dell'Ospedale di Ciriè in data 27.2.23, secondo quanto risulta dal doc. 14 che, inoltre, certifica
pagina 6 di 9 un'ansia eccedente i limiti (anche tale condizione avrebbe impedito il reperimento di attività lavorativa;
cfr. pag. 5 del ricorso);
Ritenuto, anche alla luce del divario delle posizioni reddituali e pure tenendo conto del vantaggio patrimoniale conseguito dalla ricorrente con l'assegnazione della casa familiare, del periodo di tempo intercorso tra la data del matrimonio (29.4.06), la separazione consensuale (2.7.20) e la proposizione della domanda di divorzio (20.11.23), dell'età della ricorrente (n. 29.4.68) e del convenuto (n. 17.5.64), che l'assegno di mantenimento possa essere determinato in euro 125,00, oltre ISTAT, da pagarsi entro il giorno 18 di ogni mese con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.”
Nel successivo corso del giudizio le parti non hanno documento né tantomeno è emerso che la situazione reddituale e patrimoniale rappresentata nel detto provvedimento possa ritenersi significativamente modificata. All'udienza presidenziale del 7.5.2024, la moglie ha dichiarato:
“Non lavoro più dal 2017 quando avevo lavorato come rappresentante di prodotti per la cucina;
questo lavoro l'ho fatto all'incirca dal 2014 a 2018; prima del 2014 non lavoravo;
avevo smesso di lavorare come titolare di lavanderia nel 2005; prima di sposarci abbiamo convissuto.
Oggi non percepisco alcun reddito.
Non sono titolare di immobili. Nel 2021 ho ricevuto in eredità con mia sorella un alloggio in
Andora che è stato venduto nello stesso anno per complessivi euro 125.000,00 che, per la mia quota, mi sono serviti per pagare molte spese. Per_ Nella separazione consensuale del 2020 è previsto un assegno di mantenimento per il figlio che oggi ammonta ad euro 550,00 mensili, oltre concorso spese straordinarie (in un primo tempo
l'assegno era minore); nella separazione consensuale era anche previso un assegno di mantenimento per la moglie di euro 250,00 mensili per 30 mensilità”
Il resistente a dichiarato: Parte_2
“Vivo a Leinì con mio padre che è pensionato. La casa è di mio padre;
io ne ho una quota ereditaria con mio fratello.
Ho anche una quota di un terreno edificabile in Puglia e la casa in cui vive mia moglie.
Sono lavoratore dipendente con uno stipendio mensile di euro 1800-2000 a seconda delle trasferte. Si tratta di somme depurate dalla trattenuta del quinto dello stipendio. Per_ Percepisco per intero l'assegno unico per il figlio che ammonta ad euro 90-100 mensili.”
Su richiesta del giudice di aggiornamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno, la ricorrente ha prodotto autocertificazione, riferendo di un reddito di € 6.300 per il 2022, di €
8.100,00 per il 2023 e di € 5.050,00+1.365,00 (Assegno Unico) per il 2024.
pagina 7 di 9 Il resistente ha invece prodotto documentazione attestante per il 2021 un reddito di € 28.300,00, per il 2022 di € 29.745,00 e per il 2023 di € 30.208,00.
Alla luce dei dati sopra riportati, valutata la capacità professionale anche pregressa delle parti, le differenze reddituali e patrimoniali tra i coniugi, la durata del matrimonio e tenuto conto che alla moglie è stata assegnata la casa coniugale e l'intero assegno unico, oltre che del contributo al mantenimento che il padre versa per il figlio alla madre, si ritiene di poter confermare l'entità dell'assegno divorzile stabilito in sede di separazione.
La ricorrente nelle sue conclusioni ha riportato anche l'istanza di provvedimenti indifferibili già rigettata con apposito sub-procedimento; nulla va disposto pertanto in relazione ad essa.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti alla luce dell'esito complessivo del giudizio
(caratterizzato dalla comune domanda sul vincolo dalle congiunte richieste dei genitori su molti punti, e per il resto dall'accoglimento solo parziale delle altre richieste delle stesse), in assenza di prevalente soccombenza di una delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il
P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 Parte_2
in data 29 aprile 2006 presso il Comune di Leinì (TO), iscritto al registro degli atti dello
[...]
Stato Civile, parte I, n.6, dell'anno 2006; ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dispone l'affido condiviso del minore in capo ad i genitori e Per_1 Parte_1
con collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
Parte_2
3. dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il gradimento di questo ultimo;
4. dispone che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio, versando, entro il giorno 18 di ogni mese, con decorrenza come fissata con provvedimento presidenziale del giorno 8.5.2024, la somma di euro 450,00, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Ivrea del 24.6.2016.
Assegno unico interamente in favore dell madre detrazioni fiscali per la prole come per legge;
pagina 8 di 9 5. dispone che il debba contribuire al mantenimento della versando, entro Pt_2 Pt_1
il giorno 18 di ogni mese, con decorrenza come fissata con provvedimento presidenziale del giorno 8.52024, la somma di euro 125,00, oltre ISTAT;
6. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 luglio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 9 di 9