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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7053/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA
Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI
Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI
Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7.053/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il 6 Parte_1 C.F._1 marzo 1979, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano CERA e Linda ZULLO ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Bologna, via Morandi n.4,
ATTORE contro
(C.F.: ) nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Loreno MAGNI ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Bologna, Via Castiglione n. 37, CONVENUTA nella qualità di curatrice speciale di (C.F.: CP_2 Controparte_3
) nata a [...], il [...] C.F._3
P.M. INTERVENUTI
***** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 18 dicembre 2024:
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRINCIPALE
- confermare l'affido della minore ai servizi sociali territorialmente competenti conferendo CP_3 loro incarico di valutare in via esclusiva l'ampliamento del calendario paterno e l'eventuale inserimento dei pernotti, nonché di assumere ogni scelta riguardante le questioni sanitarie ed educative della minore;
- confermare il calendario di frequentazione paterna con la minore disposto all'esito dell'udienza del
10 giugno 2024;
- Confermare in capo al sig. il versamento, quale contributo al mantenimento ordinario Parte_1 della minore , della somma mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
CP_3
- Vinte le spese”
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 18 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così valutare e decidere nel merito
1) per il benessere psico/fisico della minore e nel rispetto delle risultanze delle conclusioni cui è giunta la CTU, affidare la minore alla madre con collocamento presso la medesima;
2) nel caso in cui il giudicante ritenga diversamente, considerare la possibilità di una nomina del coordinatore genitoriale, qualora entrambe le parti siano d'accordo;
3) in caso contrario, qualora l'accordo in tal senso non fosse trovato, affidare ai servizi sociali CP_3 per un anno ancora, disponendo relazioni semestrali da parte degli stessi, ma sempre con collocazione della bambina c/o la madre;
4) disporre le frequentazioni paterne e con la famiglia del sig. viste le criticità rilevate e Parte_1 documentate nel contesto paterno, con affiancamento almeno per 6 mesi di un educatore che sia presente durante il periodo di tempo in cui è con il padre e con i nonni paterni;
Ciò con un CP_3 duplice obiettivo: a) facilitare la relazione padre/figlia e garantire la possibilità per di CP_3 reintegrarsi in modo graduale nel nucleo familiare paterno con un approccio di sostegno educativo;
b) al tempo stesso, svolgere una funzione di monitoraggio (come da previsione e consiglio del CTU, pag.42, della consulenza).
5) liberalizzare gli incontri solo a seguito di valutazione dei Servizi Sociali che relazioneranno al
Tribunale; 6)assegnare la casa già familiare sita in Valsamoggia, via Samoggia 76, alla IG che CP_1 continuerà ad abitarla con la figlia;
4)considerate le esigenze della minore, le rispettive posizioni patrimoniali e reddituali, porre a carico del padre il versamento della somma di euro 400 mese, quale contributo al mantenimento ordinario di
, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna, CP_3 nella misura del 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre;
5)con vittoria di spese e compensi di causa. Rigettare ogni ulteriore richiesta del ricorrente”
La curatrice speciale nell'interesse della minore ha concluso come da Controparte_3 foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 20 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza reietta: Affidare la minore al Servizio Sociale per un periodo di 3-4 anni, con limitazioni alla responsabilità genitoriale.
Confermare la collocazione della minore presso la madre e, conseguentemente, assegnare la casa famigliare alla sig.ra CP_1
Prevedere che il padre possa tenere la minore presso di sé due pomeriggi a settimana, prelevandola da scuola (o dal centro estivo) o nel caso non frequenti tali luoghi dalle 17:00 alle 21:00 provvedendo pagina 2 di 13 quindi ad andarla a prendere e a riportarla dalla madre dopo cena (o al diverso orario concordato con il Servizio Sociale), nonché alla giornata del sabato o della domenica secondo il calendario concordato dal Servizio sociale dalle ore 10:30 alle ore 20:30 provvedendo ad andarla a prendere ed
a riportarla a casa della madre dopo cena.
Prevedere che ogni genitore possa decidere sulle questioni di ordinaria amministrazione quando ha con sé la minore;
per ogni altra decisione (vacanze, compleanni, sport) ogni genitore deve far riferimento al Servizio Sociale, fatto salvo il caso in cui sia il Servizio Sociale ad invitare i genitori a raggiungere un accordo su una determina e specifica decisione. Entrambi i genitori devono rispettare i momenti di visita/permanenza presso l'uno o presso l'altra organizzati dal Servizio Sociale e gli orari indicati (con un minimo di tolleranza per eventuali / occasionali ritardi dovuti al traffico, ma che non possono essere costanti).
La frequentazione della minore con il padre non prevede la possibilità acchè il sig. affidi la Parte_1 minore ai nonni paterni senza la sua presenza;
in tal caso la minore dovrà restare con la madre. Prevedere in capo al Servizio Sociale l'attivazione del progetto “Famiglia Accogliente” che ha già visto l'adesione esplicita della madre e l'opposizione del padre;
pertanto, laddove permanga detta opposizione precisare che il Servizio sociale possa attivare questo progetto anche contro la volontà dei genitori. Laddove il comportamento di un genitore dovesse essere di ostacolo al citato progetto- riferire immediatamente al Tribunale di Bologna.
Prevedere in capo al Servizio Sociale la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in corso con la psicologa del Servizio Sociale dott.ssa Santonastaso.
Prevedere in capo al Servizio Sociale la possibilità di attivare un monitoraggio educativo nel contesto paterno o materno se ritenuto opportuno. Prevedere in capo al Servizio Sociale un monitoraggio del percorso scolastico di ed il suo CP_3 inserimento in un'attività sportiva di gruppo o altro contesto socio-ambientale nel quale poter favorire lo sviluppo di capacità di interazione e di comunicazione della minore.
Prevedere che il Servizio Sociale relazioni al Tribunale di Bologna ogni 3 mesi dall'attivazione del progetto “Famiglia Accogliente” e, dopo un anno dall'attivazione di detto progetto, ogni 6 mesi, affinchè sia possibile valutare la cessazione dell'affidamento al Servizio Sociale con limitazione della responsabilità genitoriale.
Non ci si oppone, come indicato in sede di CTU;
laddove vi sia la concorde volontà delle parti, all'eventuale ipotesi di nomina del coordinatore Genitoriale nominato dal Giudice come esperto su richiesta delle parti, a cui spetteranno le seguenti funzioni:
- monitoraggio circa l'attuazione del piano genitoriale e le condizioni dell'affidamento, per verificare che non vi siano difficoltà
- una funzione educativa, quella di aiutare i genitori a comprendere i bisogni della figlia, suggerire le difficoltà che questa possa incontrare
- porsi come strumento di comunicazione tra i genitori nonché insegnare ai genitori come comunicare efficacemente
- la gestione del conflitto, mediante le tecniche di negoziazione, di mediazione e di arbitrato
- coordinamento vero e proprio tra tutte le figure professionali coinvolte
Sempre nel merito, porre a carico del padre il versamento a favore della madre di un contributo al mantenimento per la minore pari ad euro 350,00 mensili e/o quella diversa somma che verrà ritenuta, in ogni caso idonea a permettere alla minore di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori, oltre rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna.
Prevedere che l'assegno unico venga percepito dalla madre integralmente.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del procedimento cautelare e con la richiesta di liquidazione delle spese di lite in relazione all'ammissione della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in merito alle quali la scrivente difesa si riserva di presentare specifica istanza.”
pagina 3 di 13 Il P.M. ha concluso “riserva le conclusioni”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
25 novembre 2015 nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO). Dalla loro unione è nata il [...]. CP_3
La famiglia è altresì composta da due figli che la sig.ra ha avuto CP_1 da una precedente relazione: nato nel 2000 e el 2007. Per_1 Per_2
La coppia si è separata di fatto nel 2020.
Il presente giudizio si inserisce in quadro di plurimi procedimenti giudiziari istaurati davanti a organi diversi che si ritiene opportuno sinteticamente richiamare:
- avanti al Tribunale di Bologna la sig.ra ha istaurato proc. ex art. 342 CP_1 bis c.c. con ricorso depositato in data 1° febbraio 2022, a seguito del quale è stato emesso un ordine di protezione a favore della stessa. Nel provvedimento sono state ritenute esistenti condotte minacciose, ingiuriose e violente poste in essere dal signor ei confronti dell'intero nucleo familiare;
Parte_1
- innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, su ricorso del PM, è stato istaurato, ai sensi dell'art. 330 c.c., il procedimento iscritto al n. 1185/2022 V.G., nell'ambito del quale è stato adottato decreto provvisorio che ha disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali e la nomina quale curatore speciale dell'avv. CP_2 con decreto definitivo adottato il 7 novembre 2022 il Tribunale per i
[...]
Minorenni ha confermato le statuizione adottate in via provvisoria e ha trasmesso gli atti al Tribunale ordinario;
- davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna è stato promosso dai nonni paterni un procedimento ex art. 317 bis c.c., nell'ambito del quale la suddetta Autorità Giudiziaria con decreto del 19 dicembre 2022 ha rilevato l'insussistenza delle condizioni affinché i rapporti tra avi e la minore potessero svolgersi in forma libera, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione degli stessi secondo tempi e modalità ritenuti più adeguati;
- pende attualmente avanti il Tribunale Ordinario di Bologna, un procedimento penale per il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. a carico del sig. Parte_1
2. Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il 13 giugno 2022 da il quale ha chiesto che: a) sia pronunciata la separazione Parte_1 personale tra i coniugi;
b) sia affidata ai servizi sociali territorialmente CP_3 competenti;
c) sia regolamentato il diritto di visita del padre secondo le modalità protette con calendarizzazione disposta dai Servizi Sociali e supervisione degli stessi;
d) sia disposto a suo carico il pagamento a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. La convenuta si è costituita con memoria depositata il 30 settembre 2022 associandosi alle istanze di controparte sul vincolo e sulle modalità di incontro della minore con il padre. Si è invece opposta alle ulteriori richieste domandando che: a) la pagina 4 di 13 figlia le sia affidata in maniera esclusiva con collocamento presso di lei;
b) le sia assegnata la casa familiare;
c) sia disposto in capo al ricorrente l'obbligo di corrisponderle mensilmente 250,00 euro come contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria del 4 dicembre 2022 si è costituita la minore Controparte_3 rappresentata e difesa dal curatore speciale Avv. che ha chiesto che CP_2 siano confermate le prescrizioni previste dal decreto provvisorio del 18 agosto 2022 pronunciato dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, e precisamente che: a) la bambina sia affidata al servizio sociale competente per territorio con i compiti di mantenerla collocata con la madre;
di regolamentare i rapporti col padre nelle forme anche protette più opportune e se desiderato dalla minore;
offrire a quest'ultima ogni sostegno utile, anche predisponendo interventi domiciliari;
valutare le capacità genitoriali e le risorse educative e affettive dei genitori, indirizzandoli ai percorsi di sostegno ritenuti necessari;
esplorare la rete famigliare ed accertare l'esistenza di parenti adeguati e disponibili a fornire ausilio alla minore e al nucleo;
b) sia precisato che le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione dovranno essere assunte in via esclusiva dalla IG , presso la quale è collocata c) sia posto a carico del CP_1 CP_3 padre il versamento alla madre di un contributo al mantenimento per la figlia di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza di comparizione la Presidente delegata con ordinanza del 7 dicembre 2022:
- ha nominato l'Avv. curatrice speciale della minore CP_2 [...] el presente procedimento;
CP_3
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato la figlia ai Servizi Sociali;
- ha collocato presso la madre alla quale per l'effetto ha assegnato a CP_3 quest'ultima la casa coniugale;
- ha disposto che il padre possa vedere la minore in forma protetta e con cadenza settimanale, attribuendo ai servizi di aumentare o ridure la frequenza degli incontri, di cambiarne la modalità a seconda dell'esito delle visite, o anche di sospenderli qualora si rivelino disturbanti per la bambina;
- ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
- ha posto a carico del signor 'obbligo di corrispondere alla IG Parte_1
per il mantenimento di la somma di 250,00 euro;
CP_1 CP_3
- ha posto a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia;
- ha dato mandato ai Servizi Sociali di supervisionare la situazione familiare e relazionare in merito. Con sentenza n. 513/23 pubblicata il 7 marzo 2023 è stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi e con ordinanza emessa lo stesso giorno la causa è stata rimessa sul ruolo.
pagina 5 di 13 All'udienza 19 dicembre 2024 la causa -istruita con l'acquisizione di documenti, assunzione di testimonianze, con l'interrogatorio libero delle parti e l'interpello della convenuta, nonché tramite C.T.U.- è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte al Collegio.
3a. Prima di passare alla valutazione delle domande sull'affidamento, collocamento e visite della minore è opportuno riportare brevemente le osservazioni e le conclusioni della C.T.U., dr.ssa Persona_3
In particolare:
“La minore ha una buona rappresentazione interna di entrambi i genitori e CP_3
l'esplorazione non rimanda ad alcune difficoltà specifica afferente al rapporto con la figura paterna;
è nata e cresciuta in un sistema di dinamiche disfunzionali che i genitori non sono riusciti a sanare, a causa delle diversità linguistico-culturali e di una povertà di risorse, e tale esposizione precoce alla conflittualità famigliare ha predisposto la minore ad una maggiore vulnerabilità evolutiva con vissuti interni di stampo aggressivo e vuoti affettivi. La minore ha iniziato il primo anno di scuola Elementare e le insegnanti hanno evidenziato difficoltà scolastiche: “nel corso del secondo quadrimestre le sue valutazioni risultano ancora appena sufficienti in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Nonostante i numerosi incontri e scambi con i genitori, che hanno accolto le indicazioni delle docenti, non si evidenziano cambiamenti positivi nella cura del materiale scolastico, nella cura della persona, nell'esecuzione, ancora grossolana, dei compiti svolti a casa, che non vengono eseguiti con regolarità”. I genitori sono in difficoltà nel mettere da parte le reciproche recriminazioni passate e non sono sufficientemente protettivi nei confronti di esponendola al conflitto CP_3 genitoriale;
inoltre, entrambi i genitori presentano difficoltà educative che necessitano di un intervento di sostegno da parte del Servizio Sociale. Nel contesto materno, i figli e della IG sono eccessivamente coinvolti e questo crea un clima di Per_1 Per_2 profonda sfiducia nei confronti del signor che rischia di adombrare anche il Parte_1 rapporto padre-figlia. Nel contesto paterno, si ritiene che le figure dei nonni paterni necessitino di un sostegno educativo per monitorare e fornire indicazioni rispetto alle modalità attraverso le quali svolgere attività e giochi con la nipote. Alla luce di quanto sopra esposto la C.T.U. con riferimento all'affido ha concluso che: “si ritiene maggiormente tutelante l'affido della minore al Servizio Sociale CP_3 per un periodo di 3-4 anni e il collocamento presso l'abitazione materna;
ogni genitore potrà decidere sulle questioni di ordinaria amministrazione quando ha con sé la minore;
per ogni altra decisione (vacanze, compleanni, attività sportive) ogni genitore deve far riferimento al Servizio Sociale, fatto salvo che non sia il Servizio Sociale a consigliare loro di mettersi d'accordo su quella specifica decisione;
entrambi i genitori devono rispettare i momenti di visita organizzati dal Servizio Sociale, anche nel caso in
pagina 6 di 13 cui la IG dovesse aver bisogno di una firma del padre, ad esempio, deve necessariamente passare la comunicazione attraverso il Servizio Sociale. Si ritiene necessario: la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in corso con la psicologa del Servizio Sociale dott.ssa Santonastaso, un monitoraggio educativo nel contesto paterno, l'invio della IG ad un corso di italiano, monitoraggio CP_1 del percorso scolastico di e il suo inserimento in un'attività sportiva di gruppo. CP_3
Riguardo alla frequentazione paterna ha così concluso: “si ritiene praticabile una liberalizzazione degli incontri senza inserire i pernottamenti: il padre potrebbe prendere la figlia da scuola due pomeriggi a settimana e tenerla fino a dopo cena, riportandola a casa della madre, e la giornata del sabato o della domenica;
in caso di riscontro positivo, il Servizio Sociale potrebbe inserire gradualmente i pernottamenti.” La dott.ssa ha dato altresì atto che i C.T.P. dott.ssa (parte Per_3 Persona_4
e dott.ssa (parte ) hanno condiviso la Parte_1 Persona_5 CP_1 metodologia utilizzata e le conclusioni a cui è pervenuta. 3b. Nel processo sono state acquisite varie relazioni dei servizi sociali. Nell'unica depositata successivamente alla conclusione delle operazioni peritali, i servizi sociali incaricati dal Tribunale hanno concluso come segue:
“Nonostante sia evidente il legame affettivo tra la minore e la madre e la minore e il padre risulta ancora evidente la necessità di supporto per entrambi i genitori nella gestione della figlia. Infatti, per entrambe le figure genitoriali risulta di difficile applicazione a un contesto educativo in cui vengano fissate delle chiare regole per la minore e degli accordi definiti per la sua gestione.
Se il padre tende a imporsi con la madre e a decidere come e cosa deve fare la minore, la madre risulta ambivalente sulla adeguatezza del padre dichiarando di non fidarsi dell'uomo per poi affidarsi a lui nel caso di difficoltà organizzative con . CP_3
Nel corso del colloquio avvenuto nel mese di novembre lo scrivente servizio proponeva ai genitori l'attivazione di una famiglia accogliente tale progettualità permetterebbe ai genitori di ricevere supporto per la minore da una famiglia esterna che potrebbe occuparsi di per alcune ore alla settimana e contestualmente provvedere CP_3 all'accoglimento, per esempio, all'attività sportiva. La madre aveva accettato di buon grado tale proposta mentre il padre si era detto contrario. Altresì all'interno della consulenza multidisciplinare beh con il Centro Specialistico di secondo livello il Faro avvenuta in tre diverse equipe (30/05, 20/06, 28/11) le professioniste dell'equipe hanno indicato al Servizio l'opportunità di riattivare un intervento educativo sulla minore per poter osservare e monitorare il contesto familiare e il benessere della minore stessa che tuttora si trova coinvolta nel rapporto conflittuale tra i due genitori. Il Servizio scrivente ritiene necessario il mantenimento dell'affido in capo al servizio stesso per poter supportare entrambi i genitori nell'esercizio di una più corretta genitorialità e per poter prontamente intervenire in caso di difficoltà il pregiudizio nei confronti della minore stessa la coppia genitoriale ha allo stato attuale non risulta
pagina 7 di 13 essersi sintonizzata con i bisogni di la minore pertanto vive in un contesto che CP_3 non presenta regole ben definite inoltre non appare integrata in gruppi di socializzazione al di fuori del contesto scolastico motivo per cui sarebbe fondamentale che proseguisse nella frequentazione di un'attività sportiva.”. 3c. Tanto premesso, con riferimento all'affido, si deve ritenere che la minore debba essere affidata al servizio sociale. La C.T.U. infatti ha motivatamente dato atto dell'inadeguatezza di entrambi i genitori ad assolvere autonomamente ai propri doveri genitoriali. Gli stessi presentano gravi carenze nella genitorialità e risultano non essere in grado di garantire alla figlia serene condizioni di vita e di armonioso sviluppo della personalità. Il Tribunale ritiene condivisibile le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa Per_3 siccome formulate all'esito di esaustive operazioni peritali e adeguatamente argomentate, oltre che condivise dai consulenti di parte. Del resto, le valutazioni della C.T.U. sono convergenti con quelle dai servizi sociali, né dagli atti e dall'istruttoria sono emersi elementi in senso contrario. È comunque opportuno evidenziare i principali elementi che depongono a favore del mantenimento dell'affidamento in capo ai Servizi Sociali con limitazione della responsabilità genitoriale. In particolare:
- nella C.T.U. si dà atto che la bambina è cresciuta in una famiglia con un alto tasso di conflittualità caratterizzata da dinamiche relazionali disfunzionali che le ha causato maggiore vulnerabilità che si è manifesta in “vissuti interni di stampo aggressivo e vuoti affettivi”;
- il padre ha più volte manifestato un'indole violenta, minacciosa e ingiuriosa nell'ambito del contesto familiare, come emerso nei vari procedimenti sopra richiamati;
- entrambi i genitori, come emerso dalla C.T.U. e dalle relazioni dei servizi sociali, non riescono a mettere da parte le reciproche recriminazioni passate e ciò impendisce loro di concentrarsi sui bisogni della minore e comporta che si dimostrano incapaci di essere “protettivi nei confronti di esponendola al conflitto genitoriale” (pag. 42, CP_3 relazione CTU). I Servizi Sociali nell'esercizio dell'affido si dovranno attenere alle prescrizioni meglio precisate in dispositivo. 3d. Ciò posto sull'affido, in ordine al collocamento deve essere confermata la statuizione disposta con ordinanza del 7 dicembre 2022 con cui è stato stabilita l'allocazione di presso la IG . CP_3 CP_1
Non sono, invero, emersi nuovi elementi tali da mettere in dubbio la decisione precedente presa e tutt'ora quindi rispondente all'interesse della minore. Da ciò deriva la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra
. CP_1
3e. Le visite paterne vanno regolate secondo lo schema suggerito nella relazione peritale.
pagina 8 di 13 In particolare, va stabilito che il padre possa prendere la figlia da scuola due pomeriggi a settimana e tenerla fino a dopo l'orario di cena;
che nei fine settimana le visite potranno avvenire per l'intera giornata, sempre escluso allo stato il pernottamento, del sabato o della domenica. 3f. Passando alla determinazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, si deve preliminarmente evidenziare che ai sensi dell'art. 316 bis comma I c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, va osservato che il signor Parte_1
- risiede nell'abitazione dei genitori e quindi non sostiene alcuna spesa abitativa;
- è dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'aeroporto Marconi di Bologna dal 1° marzo 2009;
- dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili emerge la seguente situazione economica: nel 2021 ha percepito redditi annuali netti di 23.227,00 euro (pari a 1.936,00 mensili), nel 2022 di 24.688,00 euro (2.057,00 mensili) e nel 2023 di 26.776,00 euro (2.231,00 mensili);
- sta inoltre onorando il mutuo contratto il 20 settembre 2019, che prevede rate variabili da euro 635,00 previsti per l'anno 2022 sino ed euro 1.011,00 per l'anno 2023. La IG , dal canto suo: CP_1
- abita nella ex casa familiare di proprietà del signor senza sostenere Parte_1 spese di locazione o di mutuo;
- lavora a tempo parziale presso varie imprese di pulizie;
- dalle ultime dichiarazioni fiscali disponibili risulta che nel 2021 ha percepito redditi annuali netti di 7.980,00 euro (685,00 mensili), nel 2022 di 6.256,00 euro (521,00 mensili) e nel 2023 di 9.466,00 euro (789,00 mensili);
- percepisce interamente l'assegno unico per un importo di euro 400, riferibile ad entrambi i figli minori ( e . CP_3 Per_2
Ai fini della determinazione del contributo si deve tenere conto -oltre che delle sopra esposte emergenze- anche della circostanza che il sig contribuisce Parte_1 significativamente al mantenimento ordinario della minore essendo gravato dal pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, assegnata alla madre. Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati si reputa congruo ed equo porre a carico del signor un contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento Parte_1 ordinario di oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. CP_3
3f. Sebbene il Tribunale non abbia il potere per imporre a persona adulte di seguire percorsi terapeutici, nondimeno entrambe le parti vanno invitate a farlo, onde superare i loro contrasti nell'interesse della prole, tenuto anche conto delle sofferenze che il loro atteggiamento provoca a CP_3
4. Le spese di C.T.U. debbono essere liquidate in via definitiva come da provvedimento della Giudice istruttrice del 7 giugno 2024, ponendole a carico dei signor in solido tra loro. Parte_1 CP_1
pagina 9 di 13 Le spese processuali tra l'attore e la convenuta debbono essere compensate nella misura del 50% e per la restante quota, liquidata come in dispositivo, debbono essere poste a carico della IG , prevalentemente soccombente. CP_1
In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. 55/2014 e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra quelli minimo e medio per tutte e quattro le fasi. Gli onorari della curatrice speciale debbono essere invece posti a carico dei signori e in solido tra loro, avendo entrambi dato causa, con il Parte_1 CP_1 loro comportamento inadeguato, alla nomina della stessa. Essendo la curatrice speciale stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi della curatrice speciale debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 attualmente in vigore (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 17405/12; conf. Cass., Sez. 6
– 3, ordinanza 13628/15), tenendo conto della media complessità della controversia. Pertanto, i compensi vanno determinati in un valore ricompreso tra quelli minimo e medio dello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro e liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinta,
1) affida ai servizi sociali territorialmente competenti per il Controparte_3 periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) conferisce ai servizi sociali il seguente mandato:
pagina 10 di 13 - monitorare l'andamento delle condizioni della minore, offrendole ogni sostegno utile ed eventualmente attivando per la stessa un percorso di sostegno psicologico;
- stabilire l'eventuale periodo delle ferie (in estate e, in aggiunta al calendario dettato nel punto 4 del presente dispositivo, nei periodi natalizio e pasquale) che il signor uò trascorrere con Parte_1 CP_3
- ove dalla stessa accettato, inserire la bambina in un contesto sportivo di gruppo allo scopo di favorirne la socializzazione;
- facilitare i rapporti tra i genitori, favorendone il dialogo nell'interesse della figlia;
- coadiuvare i genitori nell'assunzione delle decisioni da adottare nell'interesse della figlia (es. scuola, scelte sanitarie ecc.), con precisazione che i signori e Parte_1
debbono fare riferimento ai servizi sociali per qualunque decisione di CP_1 straordinaria amministrazione;
- qualora lo ritengano opportuno, attivare il progetto “Famiglia Accogliente”;
- segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio in danno di CP_3
3) dispone che i genitori, quando sono con la figlia, possano assumere le decisioni di ordinaria amministrazione che la riguardano anche autonomamente;
4) colloca presso la madre e per l'effetto assegna alla sig.ra la casa CP_3 CP_1 familiare;
5) dispone che il padre possa incontrare la figlia:
- due pomeriggi infrasettimanali, dall' uscita da scuola fino alle ore 21:00, provvedendo a riaccompagnarla a casa della madre dopo avere cenato con lei;
- tutti i sabati o le domeniche dalle ore 9:00 alle ore 21:00, provvedendo ad andarla a prendere a casa della IG e a riaccompagnarvela dopo avere cenato CP_1 con lei;
- ad anni alterni il 25 dicembre e il 6 gennaio o il 26 dicembre e il 1° gennaio, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; 6) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di Parte_1
'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al
[...] CP_1 mantenimento di la somma mensile complessiva di 300,00 euro, annualmente CP_3 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie in misura pari al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo pagina 11 di 13 scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
ogni mese;
8) nomina curatrice speciale di l'Avv. alla quale sono attribuiti i CP_3 CP_2 compiti di mantenersi in contatto con i servizi affidatari e di assumere, d'intesa con questi ultimi, le decisioni più rilevanti in ambito scolastico ed extrascolastico, come la scelta delle attività educative di supporto, sportive e ludiche, ivi comprese quelle da pagina 12 di 13 svolgere in periodi festivi ed estivi;
9) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza annuale (a decorrere dalla mensilità successiva a quella della pubblicazione della presente sentenza);
10) invita entrambe le parti a intraprendere con la massima possibile celerità un percorso di sostegno psicologico che consenta loro di superare i loro contrasti nell'interesse della prole;
11) pone a carico dei signori in solido tra loro le spese di Parte_1 CP_1
C.T.U. che liquida in via definitiva come da decreto 7 giugno 2024 della Giudice Istruttrice;
12) pone a carico dei signor in solido tra loro l'obbligo Parte_1 CP_1 di rifondere all'Erario gli onorari della curatrice speciale, avv. che CP_2 liquida in complessivi 5.100,00 euro, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
13) compensa le spese processuali tra i signori e nella Parte_1 CP_1 quota del 50%;
14) condanna la resistente a rifondere a controparte la restante porzione del 50% delle spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi 5.100,00 euro, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio tenuta il 12 marzo 2025.
Il Giudice est.
dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA
Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI
Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI
Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7.053/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il 6 Parte_1 C.F._1 marzo 1979, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano CERA e Linda ZULLO ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Bologna, via Morandi n.4,
ATTORE contro
(C.F.: ) nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Loreno MAGNI ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Bologna, Via Castiglione n. 37, CONVENUTA nella qualità di curatrice speciale di (C.F.: CP_2 Controparte_3
) nata a [...], il [...] C.F._3
P.M. INTERVENUTI
***** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 18 dicembre 2024:
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRINCIPALE
- confermare l'affido della minore ai servizi sociali territorialmente competenti conferendo CP_3 loro incarico di valutare in via esclusiva l'ampliamento del calendario paterno e l'eventuale inserimento dei pernotti, nonché di assumere ogni scelta riguardante le questioni sanitarie ed educative della minore;
- confermare il calendario di frequentazione paterna con la minore disposto all'esito dell'udienza del
10 giugno 2024;
- Confermare in capo al sig. il versamento, quale contributo al mantenimento ordinario Parte_1 della minore , della somma mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
CP_3
- Vinte le spese”
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 18 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così valutare e decidere nel merito
1) per il benessere psico/fisico della minore e nel rispetto delle risultanze delle conclusioni cui è giunta la CTU, affidare la minore alla madre con collocamento presso la medesima;
2) nel caso in cui il giudicante ritenga diversamente, considerare la possibilità di una nomina del coordinatore genitoriale, qualora entrambe le parti siano d'accordo;
3) in caso contrario, qualora l'accordo in tal senso non fosse trovato, affidare ai servizi sociali CP_3 per un anno ancora, disponendo relazioni semestrali da parte degli stessi, ma sempre con collocazione della bambina c/o la madre;
4) disporre le frequentazioni paterne e con la famiglia del sig. viste le criticità rilevate e Parte_1 documentate nel contesto paterno, con affiancamento almeno per 6 mesi di un educatore che sia presente durante il periodo di tempo in cui è con il padre e con i nonni paterni;
Ciò con un CP_3 duplice obiettivo: a) facilitare la relazione padre/figlia e garantire la possibilità per di CP_3 reintegrarsi in modo graduale nel nucleo familiare paterno con un approccio di sostegno educativo;
b) al tempo stesso, svolgere una funzione di monitoraggio (come da previsione e consiglio del CTU, pag.42, della consulenza).
5) liberalizzare gli incontri solo a seguito di valutazione dei Servizi Sociali che relazioneranno al
Tribunale; 6)assegnare la casa già familiare sita in Valsamoggia, via Samoggia 76, alla IG che CP_1 continuerà ad abitarla con la figlia;
4)considerate le esigenze della minore, le rispettive posizioni patrimoniali e reddituali, porre a carico del padre il versamento della somma di euro 400 mese, quale contributo al mantenimento ordinario di
, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna, CP_3 nella misura del 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre;
5)con vittoria di spese e compensi di causa. Rigettare ogni ulteriore richiesta del ricorrente”
La curatrice speciale nell'interesse della minore ha concluso come da Controparte_3 foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 20 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza reietta: Affidare la minore al Servizio Sociale per un periodo di 3-4 anni, con limitazioni alla responsabilità genitoriale.
Confermare la collocazione della minore presso la madre e, conseguentemente, assegnare la casa famigliare alla sig.ra CP_1
Prevedere che il padre possa tenere la minore presso di sé due pomeriggi a settimana, prelevandola da scuola (o dal centro estivo) o nel caso non frequenti tali luoghi dalle 17:00 alle 21:00 provvedendo pagina 2 di 13 quindi ad andarla a prendere e a riportarla dalla madre dopo cena (o al diverso orario concordato con il Servizio Sociale), nonché alla giornata del sabato o della domenica secondo il calendario concordato dal Servizio sociale dalle ore 10:30 alle ore 20:30 provvedendo ad andarla a prendere ed
a riportarla a casa della madre dopo cena.
Prevedere che ogni genitore possa decidere sulle questioni di ordinaria amministrazione quando ha con sé la minore;
per ogni altra decisione (vacanze, compleanni, sport) ogni genitore deve far riferimento al Servizio Sociale, fatto salvo il caso in cui sia il Servizio Sociale ad invitare i genitori a raggiungere un accordo su una determina e specifica decisione. Entrambi i genitori devono rispettare i momenti di visita/permanenza presso l'uno o presso l'altra organizzati dal Servizio Sociale e gli orari indicati (con un minimo di tolleranza per eventuali / occasionali ritardi dovuti al traffico, ma che non possono essere costanti).
La frequentazione della minore con il padre non prevede la possibilità acchè il sig. affidi la Parte_1 minore ai nonni paterni senza la sua presenza;
in tal caso la minore dovrà restare con la madre. Prevedere in capo al Servizio Sociale l'attivazione del progetto “Famiglia Accogliente” che ha già visto l'adesione esplicita della madre e l'opposizione del padre;
pertanto, laddove permanga detta opposizione precisare che il Servizio sociale possa attivare questo progetto anche contro la volontà dei genitori. Laddove il comportamento di un genitore dovesse essere di ostacolo al citato progetto- riferire immediatamente al Tribunale di Bologna.
Prevedere in capo al Servizio Sociale la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in corso con la psicologa del Servizio Sociale dott.ssa Santonastaso.
Prevedere in capo al Servizio Sociale la possibilità di attivare un monitoraggio educativo nel contesto paterno o materno se ritenuto opportuno. Prevedere in capo al Servizio Sociale un monitoraggio del percorso scolastico di ed il suo CP_3 inserimento in un'attività sportiva di gruppo o altro contesto socio-ambientale nel quale poter favorire lo sviluppo di capacità di interazione e di comunicazione della minore.
Prevedere che il Servizio Sociale relazioni al Tribunale di Bologna ogni 3 mesi dall'attivazione del progetto “Famiglia Accogliente” e, dopo un anno dall'attivazione di detto progetto, ogni 6 mesi, affinchè sia possibile valutare la cessazione dell'affidamento al Servizio Sociale con limitazione della responsabilità genitoriale.
Non ci si oppone, come indicato in sede di CTU;
laddove vi sia la concorde volontà delle parti, all'eventuale ipotesi di nomina del coordinatore Genitoriale nominato dal Giudice come esperto su richiesta delle parti, a cui spetteranno le seguenti funzioni:
- monitoraggio circa l'attuazione del piano genitoriale e le condizioni dell'affidamento, per verificare che non vi siano difficoltà
- una funzione educativa, quella di aiutare i genitori a comprendere i bisogni della figlia, suggerire le difficoltà che questa possa incontrare
- porsi come strumento di comunicazione tra i genitori nonché insegnare ai genitori come comunicare efficacemente
- la gestione del conflitto, mediante le tecniche di negoziazione, di mediazione e di arbitrato
- coordinamento vero e proprio tra tutte le figure professionali coinvolte
Sempre nel merito, porre a carico del padre il versamento a favore della madre di un contributo al mantenimento per la minore pari ad euro 350,00 mensili e/o quella diversa somma che verrà ritenuta, in ogni caso idonea a permettere alla minore di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori, oltre rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna.
Prevedere che l'assegno unico venga percepito dalla madre integralmente.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del procedimento cautelare e con la richiesta di liquidazione delle spese di lite in relazione all'ammissione della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in merito alle quali la scrivente difesa si riserva di presentare specifica istanza.”
pagina 3 di 13 Il P.M. ha concluso “riserva le conclusioni”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
25 novembre 2015 nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO). Dalla loro unione è nata il [...]. CP_3
La famiglia è altresì composta da due figli che la sig.ra ha avuto CP_1 da una precedente relazione: nato nel 2000 e el 2007. Per_1 Per_2
La coppia si è separata di fatto nel 2020.
Il presente giudizio si inserisce in quadro di plurimi procedimenti giudiziari istaurati davanti a organi diversi che si ritiene opportuno sinteticamente richiamare:
- avanti al Tribunale di Bologna la sig.ra ha istaurato proc. ex art. 342 CP_1 bis c.c. con ricorso depositato in data 1° febbraio 2022, a seguito del quale è stato emesso un ordine di protezione a favore della stessa. Nel provvedimento sono state ritenute esistenti condotte minacciose, ingiuriose e violente poste in essere dal signor ei confronti dell'intero nucleo familiare;
Parte_1
- innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, su ricorso del PM, è stato istaurato, ai sensi dell'art. 330 c.c., il procedimento iscritto al n. 1185/2022 V.G., nell'ambito del quale è stato adottato decreto provvisorio che ha disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali e la nomina quale curatore speciale dell'avv. CP_2 con decreto definitivo adottato il 7 novembre 2022 il Tribunale per i
[...]
Minorenni ha confermato le statuizione adottate in via provvisoria e ha trasmesso gli atti al Tribunale ordinario;
- davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna è stato promosso dai nonni paterni un procedimento ex art. 317 bis c.c., nell'ambito del quale la suddetta Autorità Giudiziaria con decreto del 19 dicembre 2022 ha rilevato l'insussistenza delle condizioni affinché i rapporti tra avi e la minore potessero svolgersi in forma libera, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione degli stessi secondo tempi e modalità ritenuti più adeguati;
- pende attualmente avanti il Tribunale Ordinario di Bologna, un procedimento penale per il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. a carico del sig. Parte_1
2. Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il 13 giugno 2022 da il quale ha chiesto che: a) sia pronunciata la separazione Parte_1 personale tra i coniugi;
b) sia affidata ai servizi sociali territorialmente CP_3 competenti;
c) sia regolamentato il diritto di visita del padre secondo le modalità protette con calendarizzazione disposta dai Servizi Sociali e supervisione degli stessi;
d) sia disposto a suo carico il pagamento a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. La convenuta si è costituita con memoria depositata il 30 settembre 2022 associandosi alle istanze di controparte sul vincolo e sulle modalità di incontro della minore con il padre. Si è invece opposta alle ulteriori richieste domandando che: a) la pagina 4 di 13 figlia le sia affidata in maniera esclusiva con collocamento presso di lei;
b) le sia assegnata la casa familiare;
c) sia disposto in capo al ricorrente l'obbligo di corrisponderle mensilmente 250,00 euro come contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria del 4 dicembre 2022 si è costituita la minore Controparte_3 rappresentata e difesa dal curatore speciale Avv. che ha chiesto che CP_2 siano confermate le prescrizioni previste dal decreto provvisorio del 18 agosto 2022 pronunciato dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, e precisamente che: a) la bambina sia affidata al servizio sociale competente per territorio con i compiti di mantenerla collocata con la madre;
di regolamentare i rapporti col padre nelle forme anche protette più opportune e se desiderato dalla minore;
offrire a quest'ultima ogni sostegno utile, anche predisponendo interventi domiciliari;
valutare le capacità genitoriali e le risorse educative e affettive dei genitori, indirizzandoli ai percorsi di sostegno ritenuti necessari;
esplorare la rete famigliare ed accertare l'esistenza di parenti adeguati e disponibili a fornire ausilio alla minore e al nucleo;
b) sia precisato che le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione dovranno essere assunte in via esclusiva dalla IG , presso la quale è collocata c) sia posto a carico del CP_1 CP_3 padre il versamento alla madre di un contributo al mantenimento per la figlia di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza di comparizione la Presidente delegata con ordinanza del 7 dicembre 2022:
- ha nominato l'Avv. curatrice speciale della minore CP_2 [...] el presente procedimento;
CP_3
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato la figlia ai Servizi Sociali;
- ha collocato presso la madre alla quale per l'effetto ha assegnato a CP_3 quest'ultima la casa coniugale;
- ha disposto che il padre possa vedere la minore in forma protetta e con cadenza settimanale, attribuendo ai servizi di aumentare o ridure la frequenza degli incontri, di cambiarne la modalità a seconda dell'esito delle visite, o anche di sospenderli qualora si rivelino disturbanti per la bambina;
- ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
- ha posto a carico del signor 'obbligo di corrispondere alla IG Parte_1
per il mantenimento di la somma di 250,00 euro;
CP_1 CP_3
- ha posto a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia;
- ha dato mandato ai Servizi Sociali di supervisionare la situazione familiare e relazionare in merito. Con sentenza n. 513/23 pubblicata il 7 marzo 2023 è stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi e con ordinanza emessa lo stesso giorno la causa è stata rimessa sul ruolo.
pagina 5 di 13 All'udienza 19 dicembre 2024 la causa -istruita con l'acquisizione di documenti, assunzione di testimonianze, con l'interrogatorio libero delle parti e l'interpello della convenuta, nonché tramite C.T.U.- è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte al Collegio.
3a. Prima di passare alla valutazione delle domande sull'affidamento, collocamento e visite della minore è opportuno riportare brevemente le osservazioni e le conclusioni della C.T.U., dr.ssa Persona_3
In particolare:
“La minore ha una buona rappresentazione interna di entrambi i genitori e CP_3
l'esplorazione non rimanda ad alcune difficoltà specifica afferente al rapporto con la figura paterna;
è nata e cresciuta in un sistema di dinamiche disfunzionali che i genitori non sono riusciti a sanare, a causa delle diversità linguistico-culturali e di una povertà di risorse, e tale esposizione precoce alla conflittualità famigliare ha predisposto la minore ad una maggiore vulnerabilità evolutiva con vissuti interni di stampo aggressivo e vuoti affettivi. La minore ha iniziato il primo anno di scuola Elementare e le insegnanti hanno evidenziato difficoltà scolastiche: “nel corso del secondo quadrimestre le sue valutazioni risultano ancora appena sufficienti in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Nonostante i numerosi incontri e scambi con i genitori, che hanno accolto le indicazioni delle docenti, non si evidenziano cambiamenti positivi nella cura del materiale scolastico, nella cura della persona, nell'esecuzione, ancora grossolana, dei compiti svolti a casa, che non vengono eseguiti con regolarità”. I genitori sono in difficoltà nel mettere da parte le reciproche recriminazioni passate e non sono sufficientemente protettivi nei confronti di esponendola al conflitto CP_3 genitoriale;
inoltre, entrambi i genitori presentano difficoltà educative che necessitano di un intervento di sostegno da parte del Servizio Sociale. Nel contesto materno, i figli e della IG sono eccessivamente coinvolti e questo crea un clima di Per_1 Per_2 profonda sfiducia nei confronti del signor che rischia di adombrare anche il Parte_1 rapporto padre-figlia. Nel contesto paterno, si ritiene che le figure dei nonni paterni necessitino di un sostegno educativo per monitorare e fornire indicazioni rispetto alle modalità attraverso le quali svolgere attività e giochi con la nipote. Alla luce di quanto sopra esposto la C.T.U. con riferimento all'affido ha concluso che: “si ritiene maggiormente tutelante l'affido della minore al Servizio Sociale CP_3 per un periodo di 3-4 anni e il collocamento presso l'abitazione materna;
ogni genitore potrà decidere sulle questioni di ordinaria amministrazione quando ha con sé la minore;
per ogni altra decisione (vacanze, compleanni, attività sportive) ogni genitore deve far riferimento al Servizio Sociale, fatto salvo che non sia il Servizio Sociale a consigliare loro di mettersi d'accordo su quella specifica decisione;
entrambi i genitori devono rispettare i momenti di visita organizzati dal Servizio Sociale, anche nel caso in
pagina 6 di 13 cui la IG dovesse aver bisogno di una firma del padre, ad esempio, deve necessariamente passare la comunicazione attraverso il Servizio Sociale. Si ritiene necessario: la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in corso con la psicologa del Servizio Sociale dott.ssa Santonastaso, un monitoraggio educativo nel contesto paterno, l'invio della IG ad un corso di italiano, monitoraggio CP_1 del percorso scolastico di e il suo inserimento in un'attività sportiva di gruppo. CP_3
Riguardo alla frequentazione paterna ha così concluso: “si ritiene praticabile una liberalizzazione degli incontri senza inserire i pernottamenti: il padre potrebbe prendere la figlia da scuola due pomeriggi a settimana e tenerla fino a dopo cena, riportandola a casa della madre, e la giornata del sabato o della domenica;
in caso di riscontro positivo, il Servizio Sociale potrebbe inserire gradualmente i pernottamenti.” La dott.ssa ha dato altresì atto che i C.T.P. dott.ssa (parte Per_3 Persona_4
e dott.ssa (parte ) hanno condiviso la Parte_1 Persona_5 CP_1 metodologia utilizzata e le conclusioni a cui è pervenuta. 3b. Nel processo sono state acquisite varie relazioni dei servizi sociali. Nell'unica depositata successivamente alla conclusione delle operazioni peritali, i servizi sociali incaricati dal Tribunale hanno concluso come segue:
“Nonostante sia evidente il legame affettivo tra la minore e la madre e la minore e il padre risulta ancora evidente la necessità di supporto per entrambi i genitori nella gestione della figlia. Infatti, per entrambe le figure genitoriali risulta di difficile applicazione a un contesto educativo in cui vengano fissate delle chiare regole per la minore e degli accordi definiti per la sua gestione.
Se il padre tende a imporsi con la madre e a decidere come e cosa deve fare la minore, la madre risulta ambivalente sulla adeguatezza del padre dichiarando di non fidarsi dell'uomo per poi affidarsi a lui nel caso di difficoltà organizzative con . CP_3
Nel corso del colloquio avvenuto nel mese di novembre lo scrivente servizio proponeva ai genitori l'attivazione di una famiglia accogliente tale progettualità permetterebbe ai genitori di ricevere supporto per la minore da una famiglia esterna che potrebbe occuparsi di per alcune ore alla settimana e contestualmente provvedere CP_3 all'accoglimento, per esempio, all'attività sportiva. La madre aveva accettato di buon grado tale proposta mentre il padre si era detto contrario. Altresì all'interno della consulenza multidisciplinare beh con il Centro Specialistico di secondo livello il Faro avvenuta in tre diverse equipe (30/05, 20/06, 28/11) le professioniste dell'equipe hanno indicato al Servizio l'opportunità di riattivare un intervento educativo sulla minore per poter osservare e monitorare il contesto familiare e il benessere della minore stessa che tuttora si trova coinvolta nel rapporto conflittuale tra i due genitori. Il Servizio scrivente ritiene necessario il mantenimento dell'affido in capo al servizio stesso per poter supportare entrambi i genitori nell'esercizio di una più corretta genitorialità e per poter prontamente intervenire in caso di difficoltà il pregiudizio nei confronti della minore stessa la coppia genitoriale ha allo stato attuale non risulta
pagina 7 di 13 essersi sintonizzata con i bisogni di la minore pertanto vive in un contesto che CP_3 non presenta regole ben definite inoltre non appare integrata in gruppi di socializzazione al di fuori del contesto scolastico motivo per cui sarebbe fondamentale che proseguisse nella frequentazione di un'attività sportiva.”. 3c. Tanto premesso, con riferimento all'affido, si deve ritenere che la minore debba essere affidata al servizio sociale. La C.T.U. infatti ha motivatamente dato atto dell'inadeguatezza di entrambi i genitori ad assolvere autonomamente ai propri doveri genitoriali. Gli stessi presentano gravi carenze nella genitorialità e risultano non essere in grado di garantire alla figlia serene condizioni di vita e di armonioso sviluppo della personalità. Il Tribunale ritiene condivisibile le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa Per_3 siccome formulate all'esito di esaustive operazioni peritali e adeguatamente argomentate, oltre che condivise dai consulenti di parte. Del resto, le valutazioni della C.T.U. sono convergenti con quelle dai servizi sociali, né dagli atti e dall'istruttoria sono emersi elementi in senso contrario. È comunque opportuno evidenziare i principali elementi che depongono a favore del mantenimento dell'affidamento in capo ai Servizi Sociali con limitazione della responsabilità genitoriale. In particolare:
- nella C.T.U. si dà atto che la bambina è cresciuta in una famiglia con un alto tasso di conflittualità caratterizzata da dinamiche relazionali disfunzionali che le ha causato maggiore vulnerabilità che si è manifesta in “vissuti interni di stampo aggressivo e vuoti affettivi”;
- il padre ha più volte manifestato un'indole violenta, minacciosa e ingiuriosa nell'ambito del contesto familiare, come emerso nei vari procedimenti sopra richiamati;
- entrambi i genitori, come emerso dalla C.T.U. e dalle relazioni dei servizi sociali, non riescono a mettere da parte le reciproche recriminazioni passate e ciò impendisce loro di concentrarsi sui bisogni della minore e comporta che si dimostrano incapaci di essere “protettivi nei confronti di esponendola al conflitto genitoriale” (pag. 42, CP_3 relazione CTU). I Servizi Sociali nell'esercizio dell'affido si dovranno attenere alle prescrizioni meglio precisate in dispositivo. 3d. Ciò posto sull'affido, in ordine al collocamento deve essere confermata la statuizione disposta con ordinanza del 7 dicembre 2022 con cui è stato stabilita l'allocazione di presso la IG . CP_3 CP_1
Non sono, invero, emersi nuovi elementi tali da mettere in dubbio la decisione precedente presa e tutt'ora quindi rispondente all'interesse della minore. Da ciò deriva la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra
. CP_1
3e. Le visite paterne vanno regolate secondo lo schema suggerito nella relazione peritale.
pagina 8 di 13 In particolare, va stabilito che il padre possa prendere la figlia da scuola due pomeriggi a settimana e tenerla fino a dopo l'orario di cena;
che nei fine settimana le visite potranno avvenire per l'intera giornata, sempre escluso allo stato il pernottamento, del sabato o della domenica. 3f. Passando alla determinazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, si deve preliminarmente evidenziare che ai sensi dell'art. 316 bis comma I c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, va osservato che il signor Parte_1
- risiede nell'abitazione dei genitori e quindi non sostiene alcuna spesa abitativa;
- è dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'aeroporto Marconi di Bologna dal 1° marzo 2009;
- dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili emerge la seguente situazione economica: nel 2021 ha percepito redditi annuali netti di 23.227,00 euro (pari a 1.936,00 mensili), nel 2022 di 24.688,00 euro (2.057,00 mensili) e nel 2023 di 26.776,00 euro (2.231,00 mensili);
- sta inoltre onorando il mutuo contratto il 20 settembre 2019, che prevede rate variabili da euro 635,00 previsti per l'anno 2022 sino ed euro 1.011,00 per l'anno 2023. La IG , dal canto suo: CP_1
- abita nella ex casa familiare di proprietà del signor senza sostenere Parte_1 spese di locazione o di mutuo;
- lavora a tempo parziale presso varie imprese di pulizie;
- dalle ultime dichiarazioni fiscali disponibili risulta che nel 2021 ha percepito redditi annuali netti di 7.980,00 euro (685,00 mensili), nel 2022 di 6.256,00 euro (521,00 mensili) e nel 2023 di 9.466,00 euro (789,00 mensili);
- percepisce interamente l'assegno unico per un importo di euro 400, riferibile ad entrambi i figli minori ( e . CP_3 Per_2
Ai fini della determinazione del contributo si deve tenere conto -oltre che delle sopra esposte emergenze- anche della circostanza che il sig contribuisce Parte_1 significativamente al mantenimento ordinario della minore essendo gravato dal pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, assegnata alla madre. Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati si reputa congruo ed equo porre a carico del signor un contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento Parte_1 ordinario di oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. CP_3
3f. Sebbene il Tribunale non abbia il potere per imporre a persona adulte di seguire percorsi terapeutici, nondimeno entrambe le parti vanno invitate a farlo, onde superare i loro contrasti nell'interesse della prole, tenuto anche conto delle sofferenze che il loro atteggiamento provoca a CP_3
4. Le spese di C.T.U. debbono essere liquidate in via definitiva come da provvedimento della Giudice istruttrice del 7 giugno 2024, ponendole a carico dei signor in solido tra loro. Parte_1 CP_1
pagina 9 di 13 Le spese processuali tra l'attore e la convenuta debbono essere compensate nella misura del 50% e per la restante quota, liquidata come in dispositivo, debbono essere poste a carico della IG , prevalentemente soccombente. CP_1
In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. 55/2014 e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra quelli minimo e medio per tutte e quattro le fasi. Gli onorari della curatrice speciale debbono essere invece posti a carico dei signori e in solido tra loro, avendo entrambi dato causa, con il Parte_1 CP_1 loro comportamento inadeguato, alla nomina della stessa. Essendo la curatrice speciale stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi della curatrice speciale debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 attualmente in vigore (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 17405/12; conf. Cass., Sez. 6
– 3, ordinanza 13628/15), tenendo conto della media complessità della controversia. Pertanto, i compensi vanno determinati in un valore ricompreso tra quelli minimo e medio dello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro e liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinta,
1) affida ai servizi sociali territorialmente competenti per il Controparte_3 periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) conferisce ai servizi sociali il seguente mandato:
pagina 10 di 13 - monitorare l'andamento delle condizioni della minore, offrendole ogni sostegno utile ed eventualmente attivando per la stessa un percorso di sostegno psicologico;
- stabilire l'eventuale periodo delle ferie (in estate e, in aggiunta al calendario dettato nel punto 4 del presente dispositivo, nei periodi natalizio e pasquale) che il signor uò trascorrere con Parte_1 CP_3
- ove dalla stessa accettato, inserire la bambina in un contesto sportivo di gruppo allo scopo di favorirne la socializzazione;
- facilitare i rapporti tra i genitori, favorendone il dialogo nell'interesse della figlia;
- coadiuvare i genitori nell'assunzione delle decisioni da adottare nell'interesse della figlia (es. scuola, scelte sanitarie ecc.), con precisazione che i signori e Parte_1
debbono fare riferimento ai servizi sociali per qualunque decisione di CP_1 straordinaria amministrazione;
- qualora lo ritengano opportuno, attivare il progetto “Famiglia Accogliente”;
- segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio in danno di CP_3
3) dispone che i genitori, quando sono con la figlia, possano assumere le decisioni di ordinaria amministrazione che la riguardano anche autonomamente;
4) colloca presso la madre e per l'effetto assegna alla sig.ra la casa CP_3 CP_1 familiare;
5) dispone che il padre possa incontrare la figlia:
- due pomeriggi infrasettimanali, dall' uscita da scuola fino alle ore 21:00, provvedendo a riaccompagnarla a casa della madre dopo avere cenato con lei;
- tutti i sabati o le domeniche dalle ore 9:00 alle ore 21:00, provvedendo ad andarla a prendere a casa della IG e a riaccompagnarvela dopo avere cenato CP_1 con lei;
- ad anni alterni il 25 dicembre e il 6 gennaio o il 26 dicembre e il 1° gennaio, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; 6) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di Parte_1
'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al
[...] CP_1 mantenimento di la somma mensile complessiva di 300,00 euro, annualmente CP_3 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie in misura pari al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo pagina 11 di 13 scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
ogni mese;
8) nomina curatrice speciale di l'Avv. alla quale sono attribuiti i CP_3 CP_2 compiti di mantenersi in contatto con i servizi affidatari e di assumere, d'intesa con questi ultimi, le decisioni più rilevanti in ambito scolastico ed extrascolastico, come la scelta delle attività educative di supporto, sportive e ludiche, ivi comprese quelle da pagina 12 di 13 svolgere in periodi festivi ed estivi;
9) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza annuale (a decorrere dalla mensilità successiva a quella della pubblicazione della presente sentenza);
10) invita entrambe le parti a intraprendere con la massima possibile celerità un percorso di sostegno psicologico che consenta loro di superare i loro contrasti nell'interesse della prole;
11) pone a carico dei signori in solido tra loro le spese di Parte_1 CP_1
C.T.U. che liquida in via definitiva come da decreto 7 giugno 2024 della Giudice Istruttrice;
12) pone a carico dei signor in solido tra loro l'obbligo Parte_1 CP_1 di rifondere all'Erario gli onorari della curatrice speciale, avv. che CP_2 liquida in complessivi 5.100,00 euro, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
13) compensa le spese processuali tra i signori e nella Parte_1 CP_1 quota del 50%;
14) condanna la resistente a rifondere a controparte la restante porzione del 50% delle spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi 5.100,00 euro, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio tenuta il 12 marzo 2025.
Il Giudice est.
dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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