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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/03/2024, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1890/2023 avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
Promossa da:
, nata alla Spezia il 20.09.1977 ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Angela Quattrone
- RICORRENTE –
Nei confronti di:
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Andrea Maggiari
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti: "Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis pronunciare lo scioglimento del matrimonio intercorso in data 23.12.1993, in La Spezia, tra i signori
, nato a [...], il [...] e , nata a [...], il [...], CP_1 Parte_1 alle seguenti condizioni: – le figlie minorenni e sono affidate in maniera condivisa Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre , nella casa ad essa Parte_1 assegnata da in La Spezia, via Roma, 176; – in conformità al piano genitoriale depositato da Org_1
parte ricorrente, il padre potrà vedere le figlie ogni volta che vorrà e tenerle con sé CP_1
almeno due pomeriggi la settimana, nonché a fine settimana e festività alternate, con pernotto presso
l'abitazione dello stesso e rientro la domenica sera alle ore 19,00 e, comunque, compatibilmente con le esigenze e le volontà delle minori, considerata l'età delle stesse;
– il signor CP_1 corrisponderà un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 200,00 per ciascuna di esse, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità alle Linee Guida stabilite dal Tribunale della
Spezia in accordo con il COA in data 13.12.2018. Spese compensate"
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso del 23.10.2023, con il quale ha dedotto: di Pt_1 aver contratto in data 23.12.1993, alla Spezia, matrimonio civile con l'odierno convenuto (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1993, numero 126, parte I); che dall'unione sono nati tre figli, (22.12.1993), (24.07.2009) e Persona_3 Persona_4 Per_5
(29.10.2010); di essersi separata dal marito nel 2020, consensualmente (a seguito di accordo
[...]
raggiunto nella fase presidenziale del relativo giudizio); che da allora tra i coniugi non vi è stata più riconciliazione né convivenza alcuna;
di essere assegnataria di nuovo alloggio di Arte, sito in La
Spezia Via Roma 176, immobile ove risiede insieme alle figlie, studentesse;
che il figlio maggiore lavora ed è autonomo economicamente;
di lavorare dal 28.01.2023 alle dipendenze CP_2
, a tempo determinato, su chiamata, percependo una remunerazione variabile, come
[...]
documentata nelle buste paga prodotte.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio in oggetto: confermando l'affido condiviso di e e la loro collocazione presso di sé; prevedendo Per_1 Per_2
che il padre possa vedere le figlie almeno due pomeriggi la settimana e a week end e festività alternati, con rientro la sera alle ore 19, senza pernottamento (in assenza di idoneo alloggio); disponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante corresponsione di assegno mensile di € 400,00 complessivamente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituto aderendo alle domande formulate dalla ricorrente, ad eccezione dell'esclusione del pernottamento delle figlie presso la sua abitazione nei fine settimana di spettanza, essendosi munito di adeguato alloggio, a seguito dell'avvio dell'attività di lavoro dipendente dal mese di maggio 2023.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 31.01.2024, precisate congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 21 u.c. c.p.c.
Il convenuto ha da ultimo depositato la documentazione integrative richiesta (dichiarazioni dei redditi e ultime buste paga).
Tanto premesso, si ritiene nel merito che sussistano i presupposti di legge per la pronuncia richiesta in punto status.
L'opposizione alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo dalla ricorrente, nonché l'impossibilità di una riconciliazione fra i coniugi rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n.2) lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data di comparizione del ricorrente innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda nel presente giudizio.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto del figlio minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e nel luogo e Parte_1 CP_1
nella data e iscritto nei registri dello Stato civile di cui in narrativa, alle seguenti condizioni: le figlie minorenni e sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre , nella casa ad essa assegnata da in La Spezia, Parte_1 Org_1
via Roma, 176; in conformità al piano genitoriale depositato da parte ricorrente, il padre potrà vedere CP_1
le figlie ogni volta che vorrà e tenerle con sé almeno due pomeriggi la settimana, nonché a fine settimana e festività alternate, con pernotto presso l'abitazione dello stesso e rientro la domenica sera alle ore 19,00 e, comunque, compatibilmente con le esigenze e le volontà delle minori, considerata l'età delle stesse;
il signor corrisponderà un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 200,00 CP_1
per ciascuna di esse, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità alle Linee Guida stabilite dal Tribunale della Spezia in accordo con il COA in data 13.12.2018.
Spese compensate
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 14.3.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1890/2023 avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
Promossa da:
, nata alla Spezia il 20.09.1977 ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Angela Quattrone
- RICORRENTE –
Nei confronti di:
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Andrea Maggiari
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti: "Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis pronunciare lo scioglimento del matrimonio intercorso in data 23.12.1993, in La Spezia, tra i signori
, nato a [...], il [...] e , nata a [...], il [...], CP_1 Parte_1 alle seguenti condizioni: – le figlie minorenni e sono affidate in maniera condivisa Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre , nella casa ad essa Parte_1 assegnata da in La Spezia, via Roma, 176; – in conformità al piano genitoriale depositato da Org_1
parte ricorrente, il padre potrà vedere le figlie ogni volta che vorrà e tenerle con sé CP_1
almeno due pomeriggi la settimana, nonché a fine settimana e festività alternate, con pernotto presso
l'abitazione dello stesso e rientro la domenica sera alle ore 19,00 e, comunque, compatibilmente con le esigenze e le volontà delle minori, considerata l'età delle stesse;
– il signor CP_1 corrisponderà un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 200,00 per ciascuna di esse, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità alle Linee Guida stabilite dal Tribunale della
Spezia in accordo con il COA in data 13.12.2018. Spese compensate"
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso del 23.10.2023, con il quale ha dedotto: di Pt_1 aver contratto in data 23.12.1993, alla Spezia, matrimonio civile con l'odierno convenuto (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1993, numero 126, parte I); che dall'unione sono nati tre figli, (22.12.1993), (24.07.2009) e Persona_3 Persona_4 Per_5
(29.10.2010); di essersi separata dal marito nel 2020, consensualmente (a seguito di accordo
[...]
raggiunto nella fase presidenziale del relativo giudizio); che da allora tra i coniugi non vi è stata più riconciliazione né convivenza alcuna;
di essere assegnataria di nuovo alloggio di Arte, sito in La
Spezia Via Roma 176, immobile ove risiede insieme alle figlie, studentesse;
che il figlio maggiore lavora ed è autonomo economicamente;
di lavorare dal 28.01.2023 alle dipendenze CP_2
, a tempo determinato, su chiamata, percependo una remunerazione variabile, come
[...]
documentata nelle buste paga prodotte.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio in oggetto: confermando l'affido condiviso di e e la loro collocazione presso di sé; prevedendo Per_1 Per_2
che il padre possa vedere le figlie almeno due pomeriggi la settimana e a week end e festività alternati, con rientro la sera alle ore 19, senza pernottamento (in assenza di idoneo alloggio); disponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante corresponsione di assegno mensile di € 400,00 complessivamente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituto aderendo alle domande formulate dalla ricorrente, ad eccezione dell'esclusione del pernottamento delle figlie presso la sua abitazione nei fine settimana di spettanza, essendosi munito di adeguato alloggio, a seguito dell'avvio dell'attività di lavoro dipendente dal mese di maggio 2023.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 31.01.2024, precisate congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 21 u.c. c.p.c.
Il convenuto ha da ultimo depositato la documentazione integrative richiesta (dichiarazioni dei redditi e ultime buste paga).
Tanto premesso, si ritiene nel merito che sussistano i presupposti di legge per la pronuncia richiesta in punto status.
L'opposizione alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo dalla ricorrente, nonché l'impossibilità di una riconciliazione fra i coniugi rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n.2) lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data di comparizione del ricorrente innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda nel presente giudizio.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto del figlio minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e nel luogo e Parte_1 CP_1
nella data e iscritto nei registri dello Stato civile di cui in narrativa, alle seguenti condizioni: le figlie minorenni e sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre , nella casa ad essa assegnata da in La Spezia, Parte_1 Org_1
via Roma, 176; in conformità al piano genitoriale depositato da parte ricorrente, il padre potrà vedere CP_1
le figlie ogni volta che vorrà e tenerle con sé almeno due pomeriggi la settimana, nonché a fine settimana e festività alternate, con pernotto presso l'abitazione dello stesso e rientro la domenica sera alle ore 19,00 e, comunque, compatibilmente con le esigenze e le volontà delle minori, considerata l'età delle stesse;
il signor corrisponderà un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 200,00 CP_1
per ciascuna di esse, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità alle Linee Guida stabilite dal Tribunale della Spezia in accordo con il COA in data 13.12.2018.
Spese compensate
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 14.3.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI