TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
RG 935/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emiliano Valerio Alfonso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alghero, Via La Marmora n. 21;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso cui è elettivamente domiciliato in
Cagliari, Via Dante n. 23;
CONVENUTO
OGGETTO: lavoro penitenziario
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.7.2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, al fine di sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate. Controparte_1
2. Parte ricorrente, in stato di reclusione dal luglio 2008, ha dedotto lo svolgimento delle seguenti attività lavorative:
1) piantone da luglio 2008 a settembre 2008 presso la Casa Circondariale di Cagliari;
2) porta vitto da novembre 2008 a dicembre 2008 presso la Casa Circondariale di Cagliari;
3) spesino da marzo 2009 a ottobre 2013 presso la Casa Circondariale di Cagliari;
4) piantone nell'ottobre 2010 presso la Casa Circondariale di Cagliari;
5) scopino a maggio 2014 presso la Casa Circondariale di Sassari;
6) spesino, scopino e porta vitto nell'agosto 2014 presso la Casa Circondariale di Sassari;
7) spesino e scopino da settembre 2014 a novembre 2014 presso la Casa Circondariale di
Sassari;
8) spesino da dicembre 2014 a settembre 2015 presso la Casa Circondariale di Sassari;
9) spesino da ottobre 2016 a maggio 2019 presso la Casa di Reclusione di Alghero.
3. In relazione al lavoro prestato, il Sig. ha allegato di aver ricevuto la Pt_1
retribuzione come da buste paga depositate agli atti (docs.
1-9 fasc. ricorrente), per le ore e i giorni lavorati, senza che tali prospetti paga riportassero alcun riferimento al CCNL applicato.
4. Il ricorrente ha lamentato che tale retribuzione fosse inferiore al minimo stabilito per legge e dalla contrattazione collettiva, non essendo rispettosa dei parametri di cui all'art. 22 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto non più aggiornati dal 1993.
5. In tal senso, parte attrice ha rivendicato l'applicazione del CCNL Lavoro Domestico per lo svolgimento delle mansioni di piantone, porta vitto, spesino e scopino.
6. Tenendo in considerazione gli orari indicati nelle buste paga e la riduzione di 1/3, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“• ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione respinta;
• accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le mansioni specificate tra e il Ministero della Giustizia, applicare il C.C.N.L. Parte_1
invocato e l'inquadramento retributivo nel livello dedotto ovvero quello ritenuto di
Giustizia anche alla luce delle risultanze della richiesta consulenza tecnica d'ufficio;
• condannare, per le ragioni di cui all'espositiva e per i titoli per cui è controversia, il
al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma che verrà accertata in corso di causa anche all'esito dell'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'integrale soddisfo;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
7. Si è costituito il , eccependo in via preliminare la Controparte_1
2 nullità del ricorso e l'inammissibilità della domanda azionata, nella misura in cui il ricorrente avrebbe allegato genericamente i fatti costitutivi della propria pretesa, senza specificare i tempi e le modalità di lavoro prestato, né le mansioni concretamente svolte.
8. Nel merito, il convenuto ha eccepito il maturare della prescrizione rispetto alle richieste avanzate in ricorso, quantomeno con riferimento alle mercedi afferenti al quinquennio antecedente alla notifica degli atti introduttivi del presente giudizio.
9. In ogni caso, parte convenuta ha poi sostenuto l'infondatezza del ricorso, siccome la controparte sarebbe stata sempre retribuita conformemente a quanto previsto dai contratti collettivi.
10. Mutata la persona del giudice e disposti plurimi rinvii per consentire alle parti di addivenire a una soluzione bonaria della controversia, quest'ultima è stata poi istruita con consulenza tecnica d'ufficio.
11. La decisione viene dunque assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
13. Difatti, dal ricorso emergono chiaramente tanto la causa petendi quanto il petitum, agendo parte ricorrente per le differenze retributive maturate in virtù del lavoro reso presso i vari istituti penitenziari, sulla base delle mansioni e degli orari indicati nelle buste paga depositate nel presente giudizio.
14. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
15. Il lavoro penitenziario è regolato dalla legge n. 354 del 1975, ed è documentale che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa all'interno della Casa Circondariale di Cagliari tra il 2008 e il 2014, della Casa Circondariale di Sassari dal 2014 al 2015 e della Casa di reclusione di Alghero dal 2016 al 2019, secondo quanto risulta dai prospetti paga prodotti in atti (docs.
1-9 fasc. ricorrente).
16. Nel presente giudizio, il ricorrente domanda la corresponsione delle differenze retributive relative ai periodi sopra indicati, mediante applicazione del contratto collettivo Lavoro
Domestico con riferimento alle differenti mansioni svolte e sopra indicate.
17. Appare anzitutto opportuno occuparsi dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte del convenuto;
quest'ultima, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, deve essere respinta.
3 18. Difatti, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui il detenuto è in attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto (Cass. civ., n. 5510 del 2025; n. 19007 del 2024; n. 19005 del 2024; n. 19004 del 2024; n. 17484 del 2024; n. 17478 del 2024 e n. 17476 del 2024).
19. Nella più recente sentenza sopra richiamata, si è così ricostruito a livello sistematico: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, con riferimento al lavoro carcerario, non rilevano, ai fini della prescrizione, le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi, piuttosto, come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione, che non dipende dalla volontà del recluso o internato, il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da Cass., Sez. L, n.
396 del 5 gennaio 2024, la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore
4 inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus
(Cass., Sez. L, n. 17484 del 25 giugno 2024; Cass., Sez. L, n. 19007 dell'11 luglio 2024, non massimate). Risulta, allora, onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro, sostanzialmente unico, debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione e, a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come, ad esempio, l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). La decorrenza della prescrizione non va collegata, quindi, alla data di cessazione dello stato di detenzione (in conformità con i plurimi precedenti di questa S.C. sopra ricordati), ma al momento del venire meno, per ragioni obiettivamente valutabili, del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
20. Nel caso di specie, la parte convenuta non ha fornito siffatti elementi a sostegno della sollevata eccezione di prescrizione, non avendo allegato e provato la cesura del rapporto di lavoro, da ritenersi dunque unico a decorrere dal luglio 2008. Né, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa erariale, spettava al ricorrente sostenere e dimostrare tale unicità del rapporto, ciò comportando altrimenti un'inversione dell'onere della prova.
21. Ne consegue il rigetto di tale eccezione, non essendo ancora spirato il termine quinquennale per rivendicare le differenze retributive oggetto della controversia.
22. Giungendo al cuore della vertenza, in tema di retribuzione del lavoro penitenziario, il giudicante ritiene di aderire al percorso motivazionale delineato dal Tribunale Roma, sez. lav., sentenza n. 5010 del 16/05/2023, ove si è così affermato: “secondo quanto condivisibilmente affermato anche dalla Corte d'Appello di Roma (v., ad es., sentenza
25.3.2014, Pres. Est. Torrice):"In diritto questa Corte territoriale osserva che la remunerazione del lavoro carcerario è regolata dall'art. 22 della legge n. 354/1975
(legge sull'ordinamento penitenziario) che, sul punto, stabilisce: “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di
5 lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal Direttore generale degli istituti di pena che la presiede, dal direttore dell'ufficio lavoro dei detenuti e internati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ... . Va, inoltre, considerato che in tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge
26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (Corte Costituzionale, sentenza n. 1087/1988, Cass. Sez. penale 36250/2004)”.
Più di recente: “in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 1087/1988, Cass. Pen. n. 36250/2004 nella cui motivazione si legge: Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che, in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione)”. (Corte
Appello Roma, sez. lav., 22.3.2019 n. 1254)”.
23. Applicando tali principi al caso di specie, con riferimento ai conteggi delle spettanze retributive dovute al ricorrente per l'attività lavorativa prestata nei vari istituti penitenziari, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
24. Anzitutto, con riferimento alla contrattazione collettiva applicabile, nonché ai livelli di inquadramento cui sussumere le differenti mansioni svolte dal ricorrente, nella CTU, con
6 riferimento alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia n.
2294/4748 del 9 marzo 1976, si è osservato che “pare di poter mutuare un'altra indicazione della stessa circolare ministeriale, che soccorre con riferimento alla particolarità di alcune mansioni prestate all'interno delle case circondariali;
l'attività di
“scopino” o di “porta vitto” che sembrano riferibili, nella circolare citata, al CCNL del lavoro domestico, con inquadramento nella 3^ categoria, ora in categoria A a seguito della riclassificazione contrattuale.
Trattasi, naturalmente, di figure che nei rinnovi successivi della contrattazione collettiva di riferimento non sono più rinvenibili;
ad esempio, nella 3^ categoria del lavoro domestico, nella versione in vigore nei periodi lavorati dal ricorrente, riscontriamo:
“(…) Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica;
ad es.: addetto esclusivamente alle pulizie (...).
Diversamente inquadrabili appaiono le mansioni di “spesino” e di “piantone”; pur non risultando espressamente nella declaratoria della contrattazione collettiva del lavoro domestico, secondo quanto rilevabile dagli stessi prospetti delle mercedi l'inquadramento appare più congruo nella categoria 2^, ora in B a seguito della riclassificazione contrattuale.
Dunque, in sintesi,
- mansioni di scopino e porta vitto: riferimento al CCNL per il lavoro domestico, con inquadramento nella (allora esistente) 3^ categoria;
inquadramento che, con il rinnovo contrattuale del 16.2.2007, è riclassificato in categoria A;
- mansioni di piantone e scopino [da leggersi spesino come puntualmente motivato sopra]: riferibili alla categoria 2^, ora classificabile in categoria B.
Si riscontra, nei prospetti di paga presenti in atti, un sensibile incremento della retribuzione riconosciuta dal mese di ottobre 2017, il ché farebbe pensare ad un riferimento ad altro contratto collettivo, pur non richiamato in ricorso;
conforta tale tesi anche il fatto che nei prospetti di paga compare la voce “14.ma mensilità”, che non è istituto retributivo proprio del CCNL del lavoro domestico, ma neppure degli altri contratti citati nella Circolare Ministeriale 2294/4748.
Le memorie di costituzione del , ad opera dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, fanno riferimento alle “tabelle in uso”, richiamando la circolare
483041/10 del 1993 e la circolare GDAP PU 0282390 del 6.9.2017, di adeguamento delle
7 retribuzioni dei lavoratori detenuti.
Con quest'ultima, in particolare, si è previsto un aumento di circa l'80% delle retribuzioni, che erano rimaste ancora “ancorate” ai minimi retributivi del 1994.
Resta da definire, tuttavia, la questione principale;
ovvero, quella di stabilire quale sia (e quale sia stato, soprattutto), dall'ottobre 2017, nel concreto, la contrattazione collettiva applicata per le mansioni esercitate dai lavoratori detenuti, specialmente in mancanza di più preciso riferimento da parte del Ministero della Giustizia.
Come già eseguito in relazioni peritali analoghe alla presente, disposte dal Tribunale di
Sassari, il riferimento sarà eseguito sulla base del CCNL dei settori “Turismo” e
“Pubblici esercizi” con inquadramento al livello 6°Super della classificazione contrattuale (inquadramento, peraltro, espressamente indicato dal resistente CP_1
nei prospetti delle mercedi) con applicazione dei relativi valori tabellari.
Per i periodi ottobre 2017 e sino al 2019, ultimo periodo considerato in ricorso, per le considerazioni sopra esposte si espone dunque lo schema di calcolo della retribuzione del
CCNL “Turismo”, codice univoco contratto H052, e CCNL “Pubblici Esercizi”, codice univoco contratto H05Y”.
25. Il dott. ha quindi così proseguito l'analisi: “Si evidenzia che, per le mansioni di Pt_2
carattere più generico attinenti al CCNL del lavoro domestico, (quali ad esempio quelle
“spesino” o di “porta vitto”), per le quali la circolare citata (e lo stesso ricorso introduttivo del giudizio) fa riferimento al CCNL per il lavoro domestico, la retribuzione erogata effettivamente appare superiore a quella spettante;
non può non mettersi in evidenza come il trattamento economico base previsto nello stesso CCNL sia, notoriamente assai ridotto;
e sono, ovviamente, ulteriormente ribassate per effetto della riduzione ai 2/3 del dovuto.
Per tali periodi, dunque, non si sono dunque rilevate differenze a favore del lavoratore ricorrente, e le differenze negative sono state ricondotte, nella tabella, a zero.
Parimenti, non si riscontrano differenze dal mese di ottobre 2017, con l'applicazione dei
CCNL “Turismo” e “Pubblici Esercizi”.
Si rilevano differenze, invece, per le mansioni di scopino e di piantone, le cui tariffe della contrattazione collettiva nazionale appaiono superiori a quelle utilizzate dal Ministero della Giustizia per remunerare le prestazioni del ricorrente”.
26. Sulla base di quanto posto in rilievo, il CTU ha concluso nel senso che “al lavoratore
8 ricorrente spettino, dopo la rettifica eseguita a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni formulate da parte resistente, differenze retributive per € 3.805,46, al lordo delle ritenute a carico dello stesso prestatore”.
27. Ebbene, condividendo anzitutto l'analisi del CTU in ordine alla contrattazione collettiva applicabile e al livello di inquadramento da riconoscersi al sig. si deve Pt_1
tuttavia osservare che quest'ultimo non abbia chiesto l'applicazione del CCNL Turismo –
Pubblici esercizi ai fini della determinazione delle differenze retributive per il lavoro svolto negli istituti penitenziari. Difatti, in ricorso si domanda solamente l'applicazione del CCNL Lavoro Domestico per quanto riguarda le mansioni di piantone, porta vitto, spesino e scopino.
28. Pertanto, essendo applicato al rapporto di lavoro, a partire dall'ottobre 2017, un diverso
CCNL da quello invocato, non può mutuarsi la disciplina del contratto collettivo Turismo
– Pubblici esercizi per la determinazione delle differenze retributive, risolvendosi altrimenti la pronuncia in un'extrapetizione.
29. Da ciò, peraltro, si ricava che il CCNL Lavoro Domestico, il cui trattamento viene invocato da parte del ricorrente per fondare le differenze retributive per il periodo in cui ha svolto le mansioni di addetto alla spesa, non è in concreto applicabile nel lasso temporale successivo all'ottobre 2017.
30. Invero, contrariamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, la puntuale allegazione e individuazione del contratto collettivo del cui trattamento viene richiesta concreta applicazione spettava allo stesso ricorrente, in virtù dell'applicazione dell'art. 2967 c.c.; né è mai stato invece invocato l'adeguamento retributivo ai sensi dell'art. 36 Cost., ma per l'appunto solamente la diretta applicazione del trattamento minimo previsto dal contratto collettivo.
31. In ogni eventualità, il consulente tecnico d'ufficio, sul punto recependo le osservazioni mosse dalla CTP del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (“Di maggior rilievo, invece,
l'osservazione riguardante il calcolo della tariffa oraria per gli anni 2017-2018-2019, secondo i CCNL Turismo e Pubblici Esercizi;
nella prima bozza trasmessa, il sottoscritto
CTU ha commesso un errore di trascinamento della formula di calcolo, qui prontamente rettificata. La retribuzione oraria, rivista come sopra, rimane comunque non conforme
(addirittura lievemente inferiore) rispetto a quella calcolata dalla resistente;
anche se, ad ogni modo, dopo la rettifica eseguita, per i periodi da ottobre 2017 a maggio 2019, non si
9 rilevano più differenze dovute”), conclude l'accertamento nel senso che dall'ottobre 2017 in poi, ovverosia successivamente alla circolare GDAP PU 0282390 del 6.9.2017, il ricorrente è stato retribuito in misura maggiore rispetto alla retribuzione minima indicata dal contratto collettivo (tenuto altresì conto della riduzione di 1/3).
32. Sicché, per tale periodo non è dovuta al sig. lcuna differenza retributiva. Pt_1
33. Allo stesso modo, per quanto concerne le attività di scopino e porta vitto svolte dal luglio
2008 al settembre 2017, da inquadrare nella categoria 3, ora A, il dott. ha accertato la Pt_2
corresponsione di una mercede superiore al minimo stabilito dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che alcun credito ha maturato l'odierno ricorrente.
34. All'opposto, per le mansioni di spesino e piantone ricoperte nel medesimo lasso temporale, e per le quali è da riconoscersi la categoria 2, ora B, al sig. deve Pt_1
riconoscersi un credito lordo pari a € 3.805,46.
35. Tale importo è stato puntualmente identificato e giustificato dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle tabelle allegate alla relazione tecnica, distinte per mese, anno e per mansione eseguita, tenendo analitico conto delle ore lavorate, secondo quanto emerge dai prospetti paga prodotti in atti da ambo i contendenti, e calcolato secondo i criteri di legge in combinato con i criteri contrattuali.
36. Sul punto, si deve osservare che alcuna contestazione è stata mossa nelle osservazioni alla
CTU da parte del convenuto con riferimento al periodo precedente al 2017, CP_1
appuntandosi le contestazioni all'ultimo triennio qui in rilievo. In tali osservazioni si sostiene che tra il 2017 e il 2019 il sig. avrebbe maturato un credito di € Pt_1
704,16.
37. Tuttavia, il dott. , accogliendo in parte le osservazioni del CTP, osserva che da ottobre Pt_2
2017 nessuna differenza retributiva è dovuta, mentre per i primi nove mesi dell'anno computa il minor importo di € 299,47; sicché è quest'ultimo da prendere quale riferimento, anche tenendo in considerazione le tabelle retributive allegate all'elaborato peritale.
38. Pertanto, sul punto le conclusioni della CTU sono inferiori rispetto a quanto evidenziato dalla parte resistente.
39. Per il resto, alcuna censura è stata mossa avverso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, né con riferimento agli elementi contrattuali posti alla base della valutazione demandata, né in ordine ai criteri ed elementi di calcolo impiegati, secondo l'analitica
10 tabella allegata alla relazione peritale.
40. Sicché, quanto emerge dalla CTU deve essere integralmente condiviso dal giudicante e posto alla base della decisione.
41. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
42. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a versare al ricorrente l'importo lordo di € 3.805,46, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle obbligazioni al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da versarsi a favore dello Stato;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Sassari, 28/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
11
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emiliano Valerio Alfonso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alghero, Via La Marmora n. 21;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso cui è elettivamente domiciliato in
Cagliari, Via Dante n. 23;
CONVENUTO
OGGETTO: lavoro penitenziario
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.7.2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, al fine di sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate. Controparte_1
2. Parte ricorrente, in stato di reclusione dal luglio 2008, ha dedotto lo svolgimento delle seguenti attività lavorative:
1) piantone da luglio 2008 a settembre 2008 presso la Casa Circondariale di Cagliari;
2) porta vitto da novembre 2008 a dicembre 2008 presso la Casa Circondariale di Cagliari;
3) spesino da marzo 2009 a ottobre 2013 presso la Casa Circondariale di Cagliari;
4) piantone nell'ottobre 2010 presso la Casa Circondariale di Cagliari;
5) scopino a maggio 2014 presso la Casa Circondariale di Sassari;
6) spesino, scopino e porta vitto nell'agosto 2014 presso la Casa Circondariale di Sassari;
7) spesino e scopino da settembre 2014 a novembre 2014 presso la Casa Circondariale di
Sassari;
8) spesino da dicembre 2014 a settembre 2015 presso la Casa Circondariale di Sassari;
9) spesino da ottobre 2016 a maggio 2019 presso la Casa di Reclusione di Alghero.
3. In relazione al lavoro prestato, il Sig. ha allegato di aver ricevuto la Pt_1
retribuzione come da buste paga depositate agli atti (docs.
1-9 fasc. ricorrente), per le ore e i giorni lavorati, senza che tali prospetti paga riportassero alcun riferimento al CCNL applicato.
4. Il ricorrente ha lamentato che tale retribuzione fosse inferiore al minimo stabilito per legge e dalla contrattazione collettiva, non essendo rispettosa dei parametri di cui all'art. 22 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto non più aggiornati dal 1993.
5. In tal senso, parte attrice ha rivendicato l'applicazione del CCNL Lavoro Domestico per lo svolgimento delle mansioni di piantone, porta vitto, spesino e scopino.
6. Tenendo in considerazione gli orari indicati nelle buste paga e la riduzione di 1/3, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“• ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione respinta;
• accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le mansioni specificate tra e il Ministero della Giustizia, applicare il C.C.N.L. Parte_1
invocato e l'inquadramento retributivo nel livello dedotto ovvero quello ritenuto di
Giustizia anche alla luce delle risultanze della richiesta consulenza tecnica d'ufficio;
• condannare, per le ragioni di cui all'espositiva e per i titoli per cui è controversia, il
al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma che verrà accertata in corso di causa anche all'esito dell'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'integrale soddisfo;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
7. Si è costituito il , eccependo in via preliminare la Controparte_1
2 nullità del ricorso e l'inammissibilità della domanda azionata, nella misura in cui il ricorrente avrebbe allegato genericamente i fatti costitutivi della propria pretesa, senza specificare i tempi e le modalità di lavoro prestato, né le mansioni concretamente svolte.
8. Nel merito, il convenuto ha eccepito il maturare della prescrizione rispetto alle richieste avanzate in ricorso, quantomeno con riferimento alle mercedi afferenti al quinquennio antecedente alla notifica degli atti introduttivi del presente giudizio.
9. In ogni caso, parte convenuta ha poi sostenuto l'infondatezza del ricorso, siccome la controparte sarebbe stata sempre retribuita conformemente a quanto previsto dai contratti collettivi.
10. Mutata la persona del giudice e disposti plurimi rinvii per consentire alle parti di addivenire a una soluzione bonaria della controversia, quest'ultima è stata poi istruita con consulenza tecnica d'ufficio.
11. La decisione viene dunque assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
13. Difatti, dal ricorso emergono chiaramente tanto la causa petendi quanto il petitum, agendo parte ricorrente per le differenze retributive maturate in virtù del lavoro reso presso i vari istituti penitenziari, sulla base delle mansioni e degli orari indicati nelle buste paga depositate nel presente giudizio.
14. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
15. Il lavoro penitenziario è regolato dalla legge n. 354 del 1975, ed è documentale che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa all'interno della Casa Circondariale di Cagliari tra il 2008 e il 2014, della Casa Circondariale di Sassari dal 2014 al 2015 e della Casa di reclusione di Alghero dal 2016 al 2019, secondo quanto risulta dai prospetti paga prodotti in atti (docs.
1-9 fasc. ricorrente).
16. Nel presente giudizio, il ricorrente domanda la corresponsione delle differenze retributive relative ai periodi sopra indicati, mediante applicazione del contratto collettivo Lavoro
Domestico con riferimento alle differenti mansioni svolte e sopra indicate.
17. Appare anzitutto opportuno occuparsi dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte del convenuto;
quest'ultima, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, deve essere respinta.
3 18. Difatti, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui il detenuto è in attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto (Cass. civ., n. 5510 del 2025; n. 19007 del 2024; n. 19005 del 2024; n. 19004 del 2024; n. 17484 del 2024; n. 17478 del 2024 e n. 17476 del 2024).
19. Nella più recente sentenza sopra richiamata, si è così ricostruito a livello sistematico: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, con riferimento al lavoro carcerario, non rilevano, ai fini della prescrizione, le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi, piuttosto, come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione, che non dipende dalla volontà del recluso o internato, il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da Cass., Sez. L, n.
396 del 5 gennaio 2024, la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore
4 inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus
(Cass., Sez. L, n. 17484 del 25 giugno 2024; Cass., Sez. L, n. 19007 dell'11 luglio 2024, non massimate). Risulta, allora, onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro, sostanzialmente unico, debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione e, a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come, ad esempio, l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). La decorrenza della prescrizione non va collegata, quindi, alla data di cessazione dello stato di detenzione (in conformità con i plurimi precedenti di questa S.C. sopra ricordati), ma al momento del venire meno, per ragioni obiettivamente valutabili, del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
20. Nel caso di specie, la parte convenuta non ha fornito siffatti elementi a sostegno della sollevata eccezione di prescrizione, non avendo allegato e provato la cesura del rapporto di lavoro, da ritenersi dunque unico a decorrere dal luglio 2008. Né, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa erariale, spettava al ricorrente sostenere e dimostrare tale unicità del rapporto, ciò comportando altrimenti un'inversione dell'onere della prova.
21. Ne consegue il rigetto di tale eccezione, non essendo ancora spirato il termine quinquennale per rivendicare le differenze retributive oggetto della controversia.
22. Giungendo al cuore della vertenza, in tema di retribuzione del lavoro penitenziario, il giudicante ritiene di aderire al percorso motivazionale delineato dal Tribunale Roma, sez. lav., sentenza n. 5010 del 16/05/2023, ove si è così affermato: “secondo quanto condivisibilmente affermato anche dalla Corte d'Appello di Roma (v., ad es., sentenza
25.3.2014, Pres. Est. Torrice):"In diritto questa Corte territoriale osserva che la remunerazione del lavoro carcerario è regolata dall'art. 22 della legge n. 354/1975
(legge sull'ordinamento penitenziario) che, sul punto, stabilisce: “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di
5 lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal Direttore generale degli istituti di pena che la presiede, dal direttore dell'ufficio lavoro dei detenuti e internati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ... . Va, inoltre, considerato che in tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge
26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (Corte Costituzionale, sentenza n. 1087/1988, Cass. Sez. penale 36250/2004)”.
Più di recente: “in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 1087/1988, Cass. Pen. n. 36250/2004 nella cui motivazione si legge: Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che, in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione)”. (Corte
Appello Roma, sez. lav., 22.3.2019 n. 1254)”.
23. Applicando tali principi al caso di specie, con riferimento ai conteggi delle spettanze retributive dovute al ricorrente per l'attività lavorativa prestata nei vari istituti penitenziari, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
24. Anzitutto, con riferimento alla contrattazione collettiva applicabile, nonché ai livelli di inquadramento cui sussumere le differenti mansioni svolte dal ricorrente, nella CTU, con
6 riferimento alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia n.
2294/4748 del 9 marzo 1976, si è osservato che “pare di poter mutuare un'altra indicazione della stessa circolare ministeriale, che soccorre con riferimento alla particolarità di alcune mansioni prestate all'interno delle case circondariali;
l'attività di
“scopino” o di “porta vitto” che sembrano riferibili, nella circolare citata, al CCNL del lavoro domestico, con inquadramento nella 3^ categoria, ora in categoria A a seguito della riclassificazione contrattuale.
Trattasi, naturalmente, di figure che nei rinnovi successivi della contrattazione collettiva di riferimento non sono più rinvenibili;
ad esempio, nella 3^ categoria del lavoro domestico, nella versione in vigore nei periodi lavorati dal ricorrente, riscontriamo:
“(…) Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica;
ad es.: addetto esclusivamente alle pulizie (...).
Diversamente inquadrabili appaiono le mansioni di “spesino” e di “piantone”; pur non risultando espressamente nella declaratoria della contrattazione collettiva del lavoro domestico, secondo quanto rilevabile dagli stessi prospetti delle mercedi l'inquadramento appare più congruo nella categoria 2^, ora in B a seguito della riclassificazione contrattuale.
Dunque, in sintesi,
- mansioni di scopino e porta vitto: riferimento al CCNL per il lavoro domestico, con inquadramento nella (allora esistente) 3^ categoria;
inquadramento che, con il rinnovo contrattuale del 16.2.2007, è riclassificato in categoria A;
- mansioni di piantone e scopino [da leggersi spesino come puntualmente motivato sopra]: riferibili alla categoria 2^, ora classificabile in categoria B.
Si riscontra, nei prospetti di paga presenti in atti, un sensibile incremento della retribuzione riconosciuta dal mese di ottobre 2017, il ché farebbe pensare ad un riferimento ad altro contratto collettivo, pur non richiamato in ricorso;
conforta tale tesi anche il fatto che nei prospetti di paga compare la voce “14.ma mensilità”, che non è istituto retributivo proprio del CCNL del lavoro domestico, ma neppure degli altri contratti citati nella Circolare Ministeriale 2294/4748.
Le memorie di costituzione del , ad opera dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, fanno riferimento alle “tabelle in uso”, richiamando la circolare
483041/10 del 1993 e la circolare GDAP PU 0282390 del 6.9.2017, di adeguamento delle
7 retribuzioni dei lavoratori detenuti.
Con quest'ultima, in particolare, si è previsto un aumento di circa l'80% delle retribuzioni, che erano rimaste ancora “ancorate” ai minimi retributivi del 1994.
Resta da definire, tuttavia, la questione principale;
ovvero, quella di stabilire quale sia (e quale sia stato, soprattutto), dall'ottobre 2017, nel concreto, la contrattazione collettiva applicata per le mansioni esercitate dai lavoratori detenuti, specialmente in mancanza di più preciso riferimento da parte del Ministero della Giustizia.
Come già eseguito in relazioni peritali analoghe alla presente, disposte dal Tribunale di
Sassari, il riferimento sarà eseguito sulla base del CCNL dei settori “Turismo” e
“Pubblici esercizi” con inquadramento al livello 6°Super della classificazione contrattuale (inquadramento, peraltro, espressamente indicato dal resistente CP_1
nei prospetti delle mercedi) con applicazione dei relativi valori tabellari.
Per i periodi ottobre 2017 e sino al 2019, ultimo periodo considerato in ricorso, per le considerazioni sopra esposte si espone dunque lo schema di calcolo della retribuzione del
CCNL “Turismo”, codice univoco contratto H052, e CCNL “Pubblici Esercizi”, codice univoco contratto H05Y”.
25. Il dott. ha quindi così proseguito l'analisi: “Si evidenzia che, per le mansioni di Pt_2
carattere più generico attinenti al CCNL del lavoro domestico, (quali ad esempio quelle
“spesino” o di “porta vitto”), per le quali la circolare citata (e lo stesso ricorso introduttivo del giudizio) fa riferimento al CCNL per il lavoro domestico, la retribuzione erogata effettivamente appare superiore a quella spettante;
non può non mettersi in evidenza come il trattamento economico base previsto nello stesso CCNL sia, notoriamente assai ridotto;
e sono, ovviamente, ulteriormente ribassate per effetto della riduzione ai 2/3 del dovuto.
Per tali periodi, dunque, non si sono dunque rilevate differenze a favore del lavoratore ricorrente, e le differenze negative sono state ricondotte, nella tabella, a zero.
Parimenti, non si riscontrano differenze dal mese di ottobre 2017, con l'applicazione dei
CCNL “Turismo” e “Pubblici Esercizi”.
Si rilevano differenze, invece, per le mansioni di scopino e di piantone, le cui tariffe della contrattazione collettiva nazionale appaiono superiori a quelle utilizzate dal Ministero della Giustizia per remunerare le prestazioni del ricorrente”.
26. Sulla base di quanto posto in rilievo, il CTU ha concluso nel senso che “al lavoratore
8 ricorrente spettino, dopo la rettifica eseguita a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni formulate da parte resistente, differenze retributive per € 3.805,46, al lordo delle ritenute a carico dello stesso prestatore”.
27. Ebbene, condividendo anzitutto l'analisi del CTU in ordine alla contrattazione collettiva applicabile e al livello di inquadramento da riconoscersi al sig. si deve Pt_1
tuttavia osservare che quest'ultimo non abbia chiesto l'applicazione del CCNL Turismo –
Pubblici esercizi ai fini della determinazione delle differenze retributive per il lavoro svolto negli istituti penitenziari. Difatti, in ricorso si domanda solamente l'applicazione del CCNL Lavoro Domestico per quanto riguarda le mansioni di piantone, porta vitto, spesino e scopino.
28. Pertanto, essendo applicato al rapporto di lavoro, a partire dall'ottobre 2017, un diverso
CCNL da quello invocato, non può mutuarsi la disciplina del contratto collettivo Turismo
– Pubblici esercizi per la determinazione delle differenze retributive, risolvendosi altrimenti la pronuncia in un'extrapetizione.
29. Da ciò, peraltro, si ricava che il CCNL Lavoro Domestico, il cui trattamento viene invocato da parte del ricorrente per fondare le differenze retributive per il periodo in cui ha svolto le mansioni di addetto alla spesa, non è in concreto applicabile nel lasso temporale successivo all'ottobre 2017.
30. Invero, contrariamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, la puntuale allegazione e individuazione del contratto collettivo del cui trattamento viene richiesta concreta applicazione spettava allo stesso ricorrente, in virtù dell'applicazione dell'art. 2967 c.c.; né è mai stato invece invocato l'adeguamento retributivo ai sensi dell'art. 36 Cost., ma per l'appunto solamente la diretta applicazione del trattamento minimo previsto dal contratto collettivo.
31. In ogni eventualità, il consulente tecnico d'ufficio, sul punto recependo le osservazioni mosse dalla CTP del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (“Di maggior rilievo, invece,
l'osservazione riguardante il calcolo della tariffa oraria per gli anni 2017-2018-2019, secondo i CCNL Turismo e Pubblici Esercizi;
nella prima bozza trasmessa, il sottoscritto
CTU ha commesso un errore di trascinamento della formula di calcolo, qui prontamente rettificata. La retribuzione oraria, rivista come sopra, rimane comunque non conforme
(addirittura lievemente inferiore) rispetto a quella calcolata dalla resistente;
anche se, ad ogni modo, dopo la rettifica eseguita, per i periodi da ottobre 2017 a maggio 2019, non si
9 rilevano più differenze dovute”), conclude l'accertamento nel senso che dall'ottobre 2017 in poi, ovverosia successivamente alla circolare GDAP PU 0282390 del 6.9.2017, il ricorrente è stato retribuito in misura maggiore rispetto alla retribuzione minima indicata dal contratto collettivo (tenuto altresì conto della riduzione di 1/3).
32. Sicché, per tale periodo non è dovuta al sig. lcuna differenza retributiva. Pt_1
33. Allo stesso modo, per quanto concerne le attività di scopino e porta vitto svolte dal luglio
2008 al settembre 2017, da inquadrare nella categoria 3, ora A, il dott. ha accertato la Pt_2
corresponsione di una mercede superiore al minimo stabilito dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che alcun credito ha maturato l'odierno ricorrente.
34. All'opposto, per le mansioni di spesino e piantone ricoperte nel medesimo lasso temporale, e per le quali è da riconoscersi la categoria 2, ora B, al sig. deve Pt_1
riconoscersi un credito lordo pari a € 3.805,46.
35. Tale importo è stato puntualmente identificato e giustificato dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle tabelle allegate alla relazione tecnica, distinte per mese, anno e per mansione eseguita, tenendo analitico conto delle ore lavorate, secondo quanto emerge dai prospetti paga prodotti in atti da ambo i contendenti, e calcolato secondo i criteri di legge in combinato con i criteri contrattuali.
36. Sul punto, si deve osservare che alcuna contestazione è stata mossa nelle osservazioni alla
CTU da parte del convenuto con riferimento al periodo precedente al 2017, CP_1
appuntandosi le contestazioni all'ultimo triennio qui in rilievo. In tali osservazioni si sostiene che tra il 2017 e il 2019 il sig. avrebbe maturato un credito di € Pt_1
704,16.
37. Tuttavia, il dott. , accogliendo in parte le osservazioni del CTP, osserva che da ottobre Pt_2
2017 nessuna differenza retributiva è dovuta, mentre per i primi nove mesi dell'anno computa il minor importo di € 299,47; sicché è quest'ultimo da prendere quale riferimento, anche tenendo in considerazione le tabelle retributive allegate all'elaborato peritale.
38. Pertanto, sul punto le conclusioni della CTU sono inferiori rispetto a quanto evidenziato dalla parte resistente.
39. Per il resto, alcuna censura è stata mossa avverso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, né con riferimento agli elementi contrattuali posti alla base della valutazione demandata, né in ordine ai criteri ed elementi di calcolo impiegati, secondo l'analitica
10 tabella allegata alla relazione peritale.
40. Sicché, quanto emerge dalla CTU deve essere integralmente condiviso dal giudicante e posto alla base della decisione.
41. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
42. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a versare al ricorrente l'importo lordo di € 3.805,46, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle obbligazioni al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da versarsi a favore dello Stato;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Sassari, 28/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
11