Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 15/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
EN IA e NA IS MA – con Avv.ti
GIANNINI TOMMASO e PREITE ELENA GIOVANNA ANGELA;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – con il Funzionario dott.
CASTELNUOVO ADAMO;
oggi 03/04/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente gli Avv.ti GIANNINI e PREITE;
per la parte resistente la dott.ssa DESY COLOMBRITA, munita di delega agli atti telematici.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
I procuratori concludono come da rispettivi atti e dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 15/2025, avente per oggetto “abusiva reiterazione di contratti a termine ”, promossa
DA
EN IA (c.f. ) e NA IS MA C.F._1
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti TOMMASO GIANNINI e C.F._2
ELENA PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. – con il P.IVA_1
Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 6.1.2025, EN IA e NA IS
MA hanno allegato di lavorare alle dipendenze del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO come supplenti, avendo entrambe stipulato diversi contratti annuali di docenza su organico di diritto con scadenza al 31 agosto di ogni anno, ed in particolare:
EN IA, dal 19.09.2017 al 31.08.2018 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo di Bosisio Parini - dal 13.09.2018 al 31.08.2019 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo TA VI NT di Missaglia - dal 7.9.2019 al
31.08.2020 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo TA VI
NT di Missaglia - dal 12.9.2020 al 31.08.2021 come docente supplente annuale presso 2 l'Istituto comprensivo di Missaglia - dal 12.9.2022 al 31.08.2023 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo di Barzanò - dal 1.9.2023 al 31.8.2024 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo di Barzanò e Valmadrera - dal 1.9.2024 al
31.8.2025 come docente supplente annuale presso l'Istituto superiore bachelet di Oggion
NA IS MA: - dal 20.09.2016 al 31.08.2017 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo di Bosisio Parini - dal 12.09.2018 al 31.08.2019 come docente supplente annuale presso l'Istituto TA VI NT di Missaglia - dal 11.9.2019 al
31.08.2020 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo TA VI
NT di Missaglia - dal 15.9.2020 al 31.08.2021 come docente supplente annuale presso l'Istituto TA VI NT di Missaglia - dal 6.9.2021 al 31.08.2022 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo di Bosisio Parini - dal 12.9.2022 al 31.08.2023 come docente supplente annuale presso il Centro provinciale per l'istruzione De DR di
Lecco - dal 18.9.2023 al 31.8.2024 come docente supplente annuale presso il Centro provinciale per l'istruzione De DR di Lecco - dal 1.9.2024 al 31.8.2025 come docente supplente annuale presso l'Istituto comprensivo di Bosisio Parini
Le ricorrenti, assumendo di essere state assunte per lo svolgimento di mansioni che rientrano nei compiti istituzionali del Ministero dell'Istruzione, censurano il reiterato utilizzo dei contratti a tempo determinato tra le parti, in violazione della disciplina nazionale e comunitaria;
chiedono perciò l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente per i motivi esposti in narrativa, nella parte in cui violano le norme che regolano l'apposizione del termine e la successione dei contratti a tempo determinato (superamento 36 mesi) e per ben 82 mesi (7 anni) per EM e 92 mesi (8 anni) per CI o per quelle ulteriori e diverse motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare;
2. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento del danno comunitario per abuso reiterato per un periodo superiore a 36 mesi e precisamente 82 mesi per EM e 92 mesi per CI e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione all'indennità risarcitoria di cui all'art. 12 del D.L. 131/2024 per EM nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a € 2541,50 mensili (comprensiva del rateo di 13.ma) per un importo complessivo di € 30458,00 e per CI nella misura di 13 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del
3 trattamento di fine rapporto pari a € 2420,00 mensili (comprensiva del rateo di 13.ma) per un importo complessivo di € 31.461,18 ovvero in subordine ai sensi dell'art 32, comma 5, della legge 183/2010 e/o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace,
2. Come affermato dai giudici di legittimità nelle sentenze dalla n. 22552 (personale ata) e n.
22553 (docenti) alla n. 22558, tutte in data 7.11.2016, che qui si richiamano per relationem ex art. 118 disp. att. cpc, è complesso il quadro normativo nel quale si colloca la presente controversia (da ultimo ord. Cass. n. 9861/2018).
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il quadro normativo di rifermento e ribadito – dando continuità all'orientamento già espresso dalla Corte con sentenza 10127/2012, che “la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA , costituisce un “ corpus normativo completo e speciale “ (punto 13 della sentenza); dopo avere richiamato le pronunce intervenute in materia della CGCE e della Corte Costituzionale ( in particolare sentenza CGCE del 26 /11/2014, AS ed altri;
sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016) ha ritenuto
-nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofilachia- di dover individuare canoni idonei ad assicurare il continuum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto dell'Unione Europea.
Tali canoni interpretativi sono dedotti nella sentenza ai punti da 118 a 125, che appare opportuno riportare di seguito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att. c.p.c.:
118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, , che ad essa attribuisce un connotato di specialità".
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della citata L. n. 124 del 1990, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
4 120. C. "Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma
5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione". 121. D. "Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla stessa L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109".
122. E. "Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali".
123. F. "Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi stabiliti dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli eliminati per effetto dell'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza".
124. G. "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratesi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016".
5 125. H. "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva in argomento, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima".
3. In applicazione di tali principi, la domanda di risarcimento proposta dalle ricorrenti, correlata alla illegittimità dei termini apposti ai contratti di cui è causa, può essere accolta, posto che è pacifico che esse abbiano prestato servizio sempre in supplenze temporanee cosiddette su
“organico di diritto”, con scadenza al 31 agosto.
Vero è che l'art. 1, co. 131, legge n. 107 del 2015, che stabiliva il limite dei 36 mesi (a decorrere dal 1 settembre 2016) per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili)- è stato abrogato dall'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), come convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Tuttavia l'art. 19 d.lgs.vo n. 81/2015, al comma 5 bis, inserito dal DL 4.5.2023, convertito in legge 3.7.2023, oggi prevede che ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 87/2018, sicchè è da intendersi nuovamente in vigore il limite dei 36 mesi.
In ogni caso, la citata giurisprudenza di legittimità ha enunciato, tra gli altri, anche il principio per cui “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n.
124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della citata L. n. 124 del 1990, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
3.1. Contrariamente a quanto dedotto dal MINISTERO, ai fini della sussistenza della violazione dell'Accordo quadro e, quindi, dell'abuso qui censurato, sono irrilevanti le circostanze relative
6 all'indizione ed espletamento di varie procedure concorsuali (cui le ricorrenti potevano prendere parte) e ciò per l'evidente ragione che l'espletamento delle stesse non ha consentito e non consente l'accesso ai posti “permanenti” del personale vincitore dei concorsi, tanto che detti posti sono ancora “coperti” mediante ricorso alla reiterazione di contratti a termine.
In assenza di stabilizzazione delle lavoratrici, ovvero di certezza di una loro (futura) stabilizzazione, deve quindi disporsi il risarcimento del danno.
Tale conclusione è corroborata dalle considerazioni spese dalla Corte di Giustizia del 19 marzo
2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-429/18, EZ UI e NA EZ, nella quale si legge si legge, ai punti 100 e 101: «100. Del resto, per quanto riguarda la circostanza che
l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso. Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro». 31. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare
l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti. 32. In caso di concorsi riservati
l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da
7 questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.>> (Corte di
Cassazione sentenza 27.5.2021 n. 14815)
3.2. In definitiva, in assenza di stabilizzazione, le ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
5072/2016, che ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010
(ora art. 28, comma 2, decreto legislativo 81/2015), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
Sotto il profilo normativo e con riferimento alla quantificazione del danno, va ulteriormente considerato che il recente D.L. n. 131 del 16.9.2024 ha introdotto nel comma 5 dell'art. 36
d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le 24 mensilità, da ciò traendosi conferma della fondatezza dell'odierna domanda. La norma -senz'altro applicabile al caso di specie in cui l'abusiva reiterazione dei contratti era ed è ancora in essere alla data di entrata in vigore della novella- risulta ora così formulata: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per
8 il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Il danno va quindi determinato sulla base della gravità della violazione, da valutare “anche” in rapporto al numero dei contratti a tempo determinato ed alla loro durata.
Appare congruo nel caso di specie determinare la misura del risarcimento in una mensilità per ogni contratto stipulato dopo i primi trentasei mesi e quindi in 4 mensilità per la ricorrente
EN e 5 mensilità per la ricorrente NA.
Tenuto conto che il MINISTERO convenuto non ha contestato la misura della retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, indicata dalla difesa attorea per EN nella misura di € 2.541,50 e per NA nella misura di € 2.420,00,
l'amministrazione resistente va condannata a corrispondere alla prima la somma di € 10.166,00 ed alla seconda la somma di € 12.100,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da EN
IA e NA IS MA nei confronti di MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per più di 36 mesi;
condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al risarcimento del danno in favore delle ricorrenti, quantificato in € 10.166,00 per EN IA e € 12.100,00 per
NA IS MA, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna
9 il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, € 379,50 oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 7 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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