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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2688/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2688/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTAGALLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI EINAUDI 3/D
65129 PESCARA presso il difensore avv. CANTAGALLO GIUSEPPE
ATTORE/I
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI PAOLO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CONTRADA S.VITTORIA, 20/C PENNE presso il difensore avv. BIANCHINI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.4.2024 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate. pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20/01/2022 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la dinanzi al Giudice di Pace di Pescara per sentir dichiarare Controparte_2
la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti, nonché per domandare la restituzione degli acconti versati ed il risarcimento del danno connesso all'inadempimento dell'appaltatrice.
Dichiarata la propria incompetenza da parte del Giudice di Pace, la causa proseguiva, a seguito di riassunzione, dinanzi a questo Tribunale.
L'attore riferisce di essere proprietario di un immobile, una palazzina composta da n. 7 appartamenti, sito in Penne (PE) in località San Rocco e che con contratto di appalto del 25 maggio 2015 aveva affidato alla convenuta
[...]
con sede in Loreto Aprutino (PE), l'esecuzione dei lavori di Controparte_3
messa in sicurezza delle scarpate del predetto immobile per un corrispettivo pari ad
€ 24.000,00 oltre Iva, del quale venivano versati soltanto due acconti di € 1.000,00 ciascuno, a mezzo bonifico bancario, rispettivamente in data 25.05.2015 (alla sottoscrizione del predetto contratto) e in data 19.06.2015 (cfr. doc. in atti);
Il CA lamenta che, nonostante il pagamento dei suddetti acconti e i numerosi solleciti, la non abbia mai dato inizio ai lavori (cfr. diffida inviata Controparte_2
via pec in data 01 luglio 2021 a firma avv. Giuseppe CA alla CP_2 per l'intimazione della risoluzione contrattuale per inadempimento e
[...]
l'immediata restituzione degli acconti percepiti, doc n. 3).
La convenuta eccepisce come la mancata esecuzione dei lavori previsti CP_2
nel contratto di appalto sia dipesa da una la scelta unilaterale del sig.
[...]
che, per motivi economici, ha rinunciato all'avvio delle opere Parte_1
commissionate ed ha opposto il proprio diniego alle numerose richieste dell'impresa di poter accedere presso i terreni per impiantare il cantiere, nonché dalla circostanza per cui dovevano essere risolte prima delle questioni con il proprietario del fondo pagina 2 di 5 confinante, atteso che lo scavo e le opere di contenimento della scarpata avrebbero dovuto essere eseguite a ridosso della linea di confine di un terreno di proprietà di terzi.
Ritiene questo Giudice che, ferma restando la correttezza della questione di competenza così come risolta dal Giudice di Pace, la domanda principale, volta alla dichiarazione della risoluzione del contratto, non contestata dalla convenuta, vada accolta, poiché l'accordo non è stato eseguito da entrambi i contraenti, il committente non avendo versato l'intero prezzo pattuito per l'acconto iniziale
(stabilito nel contratto nella misura del 30% del corrispettivo totale) e l'appaltatrice non avendo iniziato lo svolgimento dei lavori.
Consegue alla dichiarazione di risoluzione del contratto, l'obbligo restitutorio relativo alle somme versate da parte dell'attore, pari ad euro 2.000,00, oltre interessi legali dall'1.7.2021, data della presa d'atto della risoluzione tra le parti contenuta nella diffida, sino al saldo.
Con riguardo alla domanda risarcitoria, essa va rigettata per il principio della ragione più liquida, posto che anche in caso di accertamento della sussistenza di un inadempimento da parte della società convenuta, tuttavia non è stata allegata alcuna prova del danno, l'attore essendosi limitato ad allegare l'esigenza di un ristoro equitativo, quantificato nell'ammontare di € 1.500,00 (cfr. sull'applicabilità di detto principio alla fattispecie in oggetto, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 693 del
09/01/2024, secondo cui <L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia>>).
pagina 3 di 5 In ogni caso, quanto emerso nella fase istruttoria lascerebbe comunque ampi dubbi in ordine alla configurazione dell'allegato inadempimento della convenuta, dal momento che i testi chiamati dalla hanno chiarito che “il committente CP_2 sollecitato a completare il pagamento dell'acconto all'impresa per potere dare inizio ai lavori, comunicava a me e all'ing. che si doveva aspettare Controparte_4
perché non poteva, al momento, pagare questo acconto”, nonché che il CA si doveva accordare con il proprietario del fondo confinante sull'esatta dimensione e ubicazione dei muretti rispetto al confine e sulla ripartizione dei relativi costi di costruzione (cfr. testimonianza di , disegnatore e collaboratore del Testimone_1
progettista delle opere appaltate). Quest'ultima circostanza, costituita dalla problematica dei muretti da costruire a confine con la proprietà di un confinante, è stata confermata sia dal teste , escusso a prova contraria, sia Testimone_2
dal teste Ing. Controparte_4
Anche il teste titolare della ditta contattata per fornire i Testimone_3
pannelli prefabbricati per realizzare le opere stabilite nel contratto di appalto, ha affermato di aver saputo dal titolare della che non gli era stato versato CP_2
l'acconto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'accoglimento della domanda restitutoria attorea, bilanciato dal rigetto della domanda risarcitoria, valutati altresì il sostanziale accordo sulla risoluzione e l'errata individuazione del giudice adito con l'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto del 25.5.2015;
2) condanna alla restituzione della somma di € 2.000,00, oltre Controparte_2
interessi legali dall'1.7.2021 sino al saldo;
3) rigetta la domanda risarcitoria;
pagina 4 di 5 compensa le spese di giudizio.
Pescara, 03/03/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2688/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTAGALLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI EINAUDI 3/D
65129 PESCARA presso il difensore avv. CANTAGALLO GIUSEPPE
ATTORE/I
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI PAOLO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CONTRADA S.VITTORIA, 20/C PENNE presso il difensore avv. BIANCHINI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.4.2024 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate. pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20/01/2022 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la dinanzi al Giudice di Pace di Pescara per sentir dichiarare Controparte_2
la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti, nonché per domandare la restituzione degli acconti versati ed il risarcimento del danno connesso all'inadempimento dell'appaltatrice.
Dichiarata la propria incompetenza da parte del Giudice di Pace, la causa proseguiva, a seguito di riassunzione, dinanzi a questo Tribunale.
L'attore riferisce di essere proprietario di un immobile, una palazzina composta da n. 7 appartamenti, sito in Penne (PE) in località San Rocco e che con contratto di appalto del 25 maggio 2015 aveva affidato alla convenuta
[...]
con sede in Loreto Aprutino (PE), l'esecuzione dei lavori di Controparte_3
messa in sicurezza delle scarpate del predetto immobile per un corrispettivo pari ad
€ 24.000,00 oltre Iva, del quale venivano versati soltanto due acconti di € 1.000,00 ciascuno, a mezzo bonifico bancario, rispettivamente in data 25.05.2015 (alla sottoscrizione del predetto contratto) e in data 19.06.2015 (cfr. doc. in atti);
Il CA lamenta che, nonostante il pagamento dei suddetti acconti e i numerosi solleciti, la non abbia mai dato inizio ai lavori (cfr. diffida inviata Controparte_2
via pec in data 01 luglio 2021 a firma avv. Giuseppe CA alla CP_2 per l'intimazione della risoluzione contrattuale per inadempimento e
[...]
l'immediata restituzione degli acconti percepiti, doc n. 3).
La convenuta eccepisce come la mancata esecuzione dei lavori previsti CP_2
nel contratto di appalto sia dipesa da una la scelta unilaterale del sig.
[...]
che, per motivi economici, ha rinunciato all'avvio delle opere Parte_1
commissionate ed ha opposto il proprio diniego alle numerose richieste dell'impresa di poter accedere presso i terreni per impiantare il cantiere, nonché dalla circostanza per cui dovevano essere risolte prima delle questioni con il proprietario del fondo pagina 2 di 5 confinante, atteso che lo scavo e le opere di contenimento della scarpata avrebbero dovuto essere eseguite a ridosso della linea di confine di un terreno di proprietà di terzi.
Ritiene questo Giudice che, ferma restando la correttezza della questione di competenza così come risolta dal Giudice di Pace, la domanda principale, volta alla dichiarazione della risoluzione del contratto, non contestata dalla convenuta, vada accolta, poiché l'accordo non è stato eseguito da entrambi i contraenti, il committente non avendo versato l'intero prezzo pattuito per l'acconto iniziale
(stabilito nel contratto nella misura del 30% del corrispettivo totale) e l'appaltatrice non avendo iniziato lo svolgimento dei lavori.
Consegue alla dichiarazione di risoluzione del contratto, l'obbligo restitutorio relativo alle somme versate da parte dell'attore, pari ad euro 2.000,00, oltre interessi legali dall'1.7.2021, data della presa d'atto della risoluzione tra le parti contenuta nella diffida, sino al saldo.
Con riguardo alla domanda risarcitoria, essa va rigettata per il principio della ragione più liquida, posto che anche in caso di accertamento della sussistenza di un inadempimento da parte della società convenuta, tuttavia non è stata allegata alcuna prova del danno, l'attore essendosi limitato ad allegare l'esigenza di un ristoro equitativo, quantificato nell'ammontare di € 1.500,00 (cfr. sull'applicabilità di detto principio alla fattispecie in oggetto, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 693 del
09/01/2024, secondo cui <L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia>>).
pagina 3 di 5 In ogni caso, quanto emerso nella fase istruttoria lascerebbe comunque ampi dubbi in ordine alla configurazione dell'allegato inadempimento della convenuta, dal momento che i testi chiamati dalla hanno chiarito che “il committente CP_2 sollecitato a completare il pagamento dell'acconto all'impresa per potere dare inizio ai lavori, comunicava a me e all'ing. che si doveva aspettare Controparte_4
perché non poteva, al momento, pagare questo acconto”, nonché che il CA si doveva accordare con il proprietario del fondo confinante sull'esatta dimensione e ubicazione dei muretti rispetto al confine e sulla ripartizione dei relativi costi di costruzione (cfr. testimonianza di , disegnatore e collaboratore del Testimone_1
progettista delle opere appaltate). Quest'ultima circostanza, costituita dalla problematica dei muretti da costruire a confine con la proprietà di un confinante, è stata confermata sia dal teste , escusso a prova contraria, sia Testimone_2
dal teste Ing. Controparte_4
Anche il teste titolare della ditta contattata per fornire i Testimone_3
pannelli prefabbricati per realizzare le opere stabilite nel contratto di appalto, ha affermato di aver saputo dal titolare della che non gli era stato versato CP_2
l'acconto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'accoglimento della domanda restitutoria attorea, bilanciato dal rigetto della domanda risarcitoria, valutati altresì il sostanziale accordo sulla risoluzione e l'errata individuazione del giudice adito con l'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto del 25.5.2015;
2) condanna alla restituzione della somma di € 2.000,00, oltre Controparte_2
interessi legali dall'1.7.2021 sino al saldo;
3) rigetta la domanda risarcitoria;
pagina 4 di 5 compensa le spese di giudizio.
Pescara, 03/03/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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