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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/08/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 375/2025 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
nato l'[...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Giulia Ferrari e Marco Infusino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Roma, via D. De
Dominicis n. 24;
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, di nazionalità argentina, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da , nato a [...] Persona_1
(CB) il 3.9.1870, successivamente emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
pagina 1 di 3 Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, non si CP_1
è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 15 luglio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione argentina del sig. , unitamente agli ulteriori Persona_1 certificati di nascita e di matrimonio dei discendenti, sino all'odierno ricorrente.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Il ricorrente ha, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Consolato Generale d'Italia in
Buenos Aires (Argentina) - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per la parte ricorrente, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare. Il ricorrente si è anche recato da un Notaio affinché attestasse i tentativi di prenotazione effettuati presso il sito online del (come da atto notarile del 21.11.2024, in atti). Parte_2
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
pagina 2 di 3 In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché il ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato
Generale d'Italia in Buenos Aires (Argentina) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 9 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 375/2025 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
nato l'[...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Giulia Ferrari e Marco Infusino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Roma, via D. De
Dominicis n. 24;
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, di nazionalità argentina, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da , nato a [...] Persona_1
(CB) il 3.9.1870, successivamente emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
pagina 1 di 3 Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, non si CP_1
è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 15 luglio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione argentina del sig. , unitamente agli ulteriori Persona_1 certificati di nascita e di matrimonio dei discendenti, sino all'odierno ricorrente.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Il ricorrente ha, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Consolato Generale d'Italia in
Buenos Aires (Argentina) - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per la parte ricorrente, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare. Il ricorrente si è anche recato da un Notaio affinché attestasse i tentativi di prenotazione effettuati presso il sito online del (come da atto notarile del 21.11.2024, in atti). Parte_2
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
pagina 2 di 3 In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché il ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato
Generale d'Italia in Buenos Aires (Argentina) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 9 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 3 di 3