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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3041/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 gennaio 2020 , lamentando l'ingiusta revoca Parte_1
a seguito della visita di revisione, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 197/2020 r.g.). Nella resistenza dell' CP_2 veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 7 giugno 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 6 novembre 2025 dal deposito telematico CP_1 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
2.1.- Quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito al giudicato esterno valevole in questa sede in forza del precedente decreto di omologa del 23 maggio 2018 (n.
5642/2016 r.g.) che ha accertato la sussistenza del requisito per l'assegno ordinario di invalidità dal marzo 2016, è sufficiente rilevare che la definitività del decreto di omologa va intesa rebus sic stantibus.
Invero è la legge ad imporre all'amministrazione, senza alcuna discrezionalità nella scelta, di operare verifiche periodiche sulla persistenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare della prestazione assistenziale in godimento.
A tal proposito è utile ricordare che le prestazioni di invalidità civile si configurano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di subire modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che modifichino i requisiti costitutivi del diritto.
Con la legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014 è stato previsto che la
Commissione medica all'atto dell'accertamento dei requisiti sanitari, se ritiene che le minorazioni riconosciute siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo, indica nello stesso verbale la data entro cui l'invalido è tenuto ad effettuare una visita di revisione. Mentre con il D.M. 2 agosto
2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministro della salute sono state individuate patologie non rivedibili (cfr. art. 25 comma 8).
Accanto a dette verifiche c.d. ordinarie vi sono, poi, le verifiche demandate all' CP_1 nell'ambito dei «piani di verifica» straordinari promossi annualmente dal legislatore per reprimere abusi e contenere la spesa (v. così Cass. n. 14561/2022).
3.- Ciò posto, il c.t.u. nominato in ATP ha accertato che il ricorrente è affetto da “Disturbo di personalità Sai in soggetto con tratti depressivi. Cardiopatia ipertensiva in fase di compenso.
2 OSAS di grado lieve in soggetto con broncostenosi in soggetto in buone condizioni cliniche generali” sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo, dr. , anche alla luce delle più Persona_1 recenti certificazioni sanitarie prodotte da parte ricorrente, ha diagnosticato “cardiopatia ipertensiva in classe NYHA II-III – epatite cronica attiva HCV correlata – sindrome ansioso depressiva reattiva grave – esiti di artrodesi L5-S1 – ipoacusia bilaterale – broncopatia cronica con dispnea da sforzo – OSAS – esiti di lesione bicipite brachiale a sn – poliartrosi e discopatie multiple al rachide cervicale e lombo sacrale a notevole incidenza funzionale – gonartrosi ginocchio sinistro ad elevata incidenza funzionale”, precisando che “Le affezioni riscontrate, infatti, con particolare riferimento alla patologia riguardante l'apparato neurolocomotorio e
l'apparato cardiorespiratorio in riferimento all'attività lavorativa, rivestono un notevole peso invalidante, e pongono il periziato nella impossibilità di avere una normale vita sociale, riducendone la capacità lavorativa a meno di 1/3.
Notevole importanza rivestono, infatti, i referti clinici richiesti ed allegati, con la descrizione delle patologie accertate.
E' di rilevante importanza, ai fini del quesito postomi, formulare le seguenti considerazioni:
1)Per protrusione discale si intende una deformazione del disco intervertebrale, che arriva
a comprimere i nervi, favorendo una sintomatologia dolorosa.
… 2)Facendo riferimento al referto della visita ortopedica del 24-2-2020, ed alla CTU del dott. depositata il 18-3-2018, in atti allegata, appare evidente che tale patologia Persona_2 fosse presente alla data di revoca del beneficio, e cioè al 6-8-2019.
… l' attività di operaio con attività di sostituzione e riparazione di pneumatici, comporta tutta una serie di adempimenti che includono un'attività fisica con notevole sollecitazione alle strutture muscolari ed articolari .
4)Questo ctu si discosta dalle conclusioni formulate dal precedente CTU, in fase di ATP, dott. perché ritiene che tali patologie, documentate abbondantemente, oltre ad Persona_3 essere presenti precedentemente alla data di revoca, non siano state valutate complessivamente ai fini di accertare non già la generica capacità di lavoro del periziato, bensì quella specifica in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in riferimento all' età, ad un pregresso intervento chirurgico di discectomia ed artrodesi per ernia discale L4-L5, gonartrosi al ginocchio sinistro, esiti di rottura del tendine distale del muscolo bicipite brachiale, cardiopatia ipertensiva con dispnea da sforzo e broncopatia cronico ostruttiva.”.
3 Ha quindi concluso che trattasi di patologie che nel complesso ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini dalla data di revoca (6 agosto 2019).
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e Persona_1 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non è stato contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario per l'assegno da tale data.
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per 1/3 delle spese di questa fase del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano unitamente a quelle dell'ATP (1.528) in 4.619 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste, inoltre, a definitivo carico dell' le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità dal 6 agosto 2019;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente le spese dell'ATP e CP_1 due terzi di quelle dell'opposizione, liquidati complessivamente in 4.619 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 7.11.2025
Il Giudice del lavoro
LE AR
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