Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1346 /2025
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1346 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da parte ricorrente, difesa ed assistita dall'Avv. DE PACE ANNAMARIA Parte_1
e SI EB
E
, parte resistente, difesa ed assistita dall'Avv. MISSAGLIA DANIELA Controparte_1
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1) Confermare l'affidamento condiviso dei minori, e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e all'orientamento religioso dei figli, nonché quella relativa alla loro residenza, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ai quali i genitori si impegnano a garantire pari opportunità sotto ogni punto di vista. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dai genitori nei periodi di rispettiva pertinenza.
2) Confermare il collocamento prevalente dei minori presso la madre a Savona (SV) in Via Davide Caminati n. 3.
a) a week-end alternati, il primo dal giovedì dall'uscita da scuola alla domenica sera, mentre il secondo dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera. Per due/tre fine settimana l'anno sarà il padre a recarsi a Savona per trascorrere il week-end di propria spettanza con i figli;
b) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre e ad anni alterni rispetto alle vacanze natalizie (durante le vacanze di Pasqua del 2026 i minori staranno con la madre);
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, per l'intero periodo, salvo diversi accordi (durante il periodo natalizio 2025 i minori staranno con il padre);
d) durante le vacanze estive, a partire dal 2026, dal termine delle lezioni scolastiche, i genitori suddivideranno al 50% i mesi di giugno e settembre. Durante i mesi di luglio e agosto, il padre terrà con sé i figli per cinque settimane consecutive, mentre il restante periodo lo trascorreranno con la madre.
Le parti concorderanno i rispettivi periodi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
e) durante i ponti scolastici e la settimana bianca, in via alternata con la madre.
4) Disporre che, per quanto concerne gli spostamenti dei minori di cui alla clausola 3a), tenuto conto che il Signor CP_1 si è trasferito in Veneto, la madre si occuperà dei viaggi Savona-Milano, Milano-Savona, il Signor , invece, di CP_1 quelli San Giorgio in Bosco-Milano, Milano-San Giorgio in Bosco. L'incontro a Milano, sia il giovedì sia il venerdì, avverrà alle ore 17:30. Mentre nella giornata di domenica, i genitori si incontreranno a Milano alle ore 16.30. Per quanto concerne gli spostamenti di cui alle clausole 3 b, c, d, e, i genitori, salvo diversi accordi, applicheranno la medesima regola di considerare Milano la città dove incontrarsi per il prelievo e il riaccompagnamento dei minori. I genitori potranno avvalersi di persone di propria fiducia per i trasferimenti da uno all'altro.
5) Disporre che le predette modalità del diritto di visita padre-figli inizieranno a decorrere dal 10 giugno 2025.
6) Confermare che il Signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla RA a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma di € 1.478,00 (ossia € 739,00 per ciascun figlio); somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat (indice base giugno 2023 – prima rivalutazione giugno 2024).
7) Confermare che i genitori dividano tra loro al 50% ciascuno le spese extra-assegno per i figli, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Milano, che si intende qui integralmente richiamato, comprensive delle rette degli istituti privati frequentati dai figli.
8) Confermare che le parti sono economicamente indipendenti. 9) Confermare che i genitori si autorizzano sin d'ora, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo di qualsiasi documento necessario ai figli minori, incluso quelli necessari per l'espatrio.
10) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 della legge professionale”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo