Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto AR Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 36/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti, che la rappresentano e difendono, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NONCHE' DA
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Busto AR in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Carlo Nocerino
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore Sig. con sede legale in Gallarate (VA), Piazza San Lorenzo n. 4, e Controparte_2 domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti Paolo Senaldi e M. Cristina Marrapodi che la rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti di . Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Premesso che:
• con ricorso depositato il 25.2.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
;
[...]
• fissata udienza di comparizione al 8.4.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 28.2.2025, mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese;
• analogo ricorso è stato depositato in data 17.3.2025 dal Pubblico Ministero ex art. 38 CCII, a seguito di segnalazione effettuata ai sensi del secondo comma di tale norma in considerazione dell'ingente debito erariale accumulato dalla convenuta. Anche tale ricorso è stato regolarmente notificato alla debitrice, con le medesime modalità sopra indicate;
• la parte resistente si è regolarmente costituita in giudizio ed ha evidenziato come, a partire dall'esercizio 2020, i ricavi della propria attività (produzione e vendita di abiti da sposa) siano calati drasticamente a causa delle restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19, determinando pesanti perdite anche nelle annualità successive e l'incapacità dell'impresa di pagare regolarmente i debiti fiscali e previdenziali. Ha dedotto che la società ha tentato di avviare un procedimento di ristrutturazione aziendale e che a tal fine, in data 29/12/2023, ha stipulato un contratto di affitto dell'intera azienda con la società Hymen Wedding Srl anche allo scopo di salvaguardare la manodopera aziendale. Tuttavia, nel corso del 2024 tutti i beni della società – ivi compresi quelli facenti parte dell'azienda affittata - sono stati sottoposti a pignoramento e venduti dall'Agente della Riscossione, circostanza questa che ha fatto cessare anticipatamente l'affitto con conseguente predisposizione del bilancio finale di liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese;
• all'udienza del 8.3.2025 il creditore procedente ed il Pubblico Ministero hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e la debitrice si è rimessa alla decisione del Tribunale;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Gallarate (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercitava attività commerciale in forma di società di capitali e non è stata cancellata dal registro delle imprese da più di un anno (data cancellazione: 29.1.2025).
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 49/2025 del
10/02/2025 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto AR (doc.1 fascicolo ricorrente). Sussiste inoltre la legittimazione del Pubblico Ministero intervenuto ai sensi degli artt. art 37 e 38 CCII.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 18.062,78, e risultano affidati al Concessionario della riscossione ( ) crediti erariali per € 624.911,92. Controparte_4
Tali crediti sono stati solo in minima parte soddisfatti all'esito della procedura di espropriazione mobiliare promossa da , nell'ambito Controparte_4
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
della quale sono stati pignorati beni per un valore stimato di € 26.950,00 (doc. 3 fascicolo resistente).
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dal bilancio relativo all'esercizio 2022 risulta un attivo patrimoniale annuo di € 341.573,00 ed emergono ricavi lordi per € 256.799,00. Inoltre, sulla base dei dati sopra riportati si può affermare che l'indebitamento complessivo è superiore ad € 500.000,00.
• Sussiste inoltre il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. Sul punto è opportuno sinteticamente ricordare che, per giurisprudenza costante formatasi nella vigenza della legge fallimentare ed applicabile anche alle disposizioni dettate dal
Codice della Crisi di Impresa, in caso di società in liquidazione (o addirittura, come nel caso di specie, di società cancellate dal registro delle imprese) la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento – ed ora della apertura della liquidazione giudiziale - richiede che gli elementi attivi del patrimonio aziendale, ancorché illiquidi o immobilizzati, non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 28193 del 10/12/2020; Cass. 30/05/2013 n. 13644, Cass. 14/10/2009 n. 21834;Cass. 06/09/2006 n. 19141). Tale accertamento implica una valutazione di tipo “statico”, trattandosi di società che non si propongono di rimanere sul mercato ma fisiologicamente destinate alla cessazione dell'attività ed al pagamento dei debiti (mentre, al contrario, nelle ipotesi di società ancora attive ed operative la prognosi è di tipo “dinamico”, dovendosi apprezzare la sussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della propria attività commerciale ed fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte).
Nella fattispecie in esame la società resistente, già posta in liquidazione volontaria con atto del 22.7.2024, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.1.2025 e non possiede alcun attivo, come si evince dal bilancio finale di liquidazione e confermato anche dalla stessa resistente costituitasi in giudizio. E' evidente quindi che l'impresa non dispone di alcuna risorsa per pagare gli ingenti debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo. Lo squilibrio patrimoniale determinato dalla definitiva eccedenza del passivo sull'attivo integra quindi lo stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 2 comma I lett. b) c.c.i.i.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
, ].
[...] P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.
NOMINA Curatore la Dott.ssa con studio in Busto AR, Via F.lli D'Italia Persona_1
n. 5. ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 22 luglio 2025 alle ore 11:00 , innanzi al Giudice Delegato.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto AR, nella Camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
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