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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 30.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 3946/2023 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(MB,) alla via Comasinella, n. 28, nella qualità di erede legittimo del de cuius Per_1
, nato il [...], a [...] e deceduto in Sessa Aurunca (CE), il
[...]
14/09/2020, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido e Giandomenico LOMBARDO, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla via F. Renella, n. 32, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
, nata il [...] a [...] e residente in Casale CP_1 Parte_2 di NO (CE), alla via Giardinetto, n. 19,
, nato il [...] a [...] e residente in [...],
, nata il [...] a [...] e residente in [...]del Massico Parte_3
(CE), alla via Galilei a Valle (lott. Manica), tutti nella qualità di eredi legittimi del de cuius , nato il [...], Persona_1
a NO (CE) e deceduto in Sessa Aurunca (CE), il 14/09/2020,
LITISCONSORTI NECESSARI NON COSTITUITI
CONTRO
in persona Controparte_3 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ATPO ex art. 445 bis co.6 c.p.c. R.G. n. 2237/2018 – indennità di accompagnamento e handicap con connotazione di gravità.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il Sig. proponeva, Persona_1 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni per l'indennità di accompagnamento e lo status di handicappato grave, rappresentando che la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, previa domanda del 12/07/2017, lo aveva riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età L. 509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%” e “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1”, senza riconoscergli quanto richiesto. Nel corso del giudizio, in data 14.09.2020, il ricorrente decedeva e gli eredi Persona_1 legittimi del decuius, , , e si Persona_2 Parte_1 CP_2 Parte_3 sono costituiti in prosecuzione per fare valere i propri diritti in qualità di eredi nei confronti dell' CP_3
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott.ssa , depositava in data Persona_3
20/03/2023 perizia sugli atti, nella quale concludeva che: “il signor era affetto da Persona_1 insufficienza renale acuta su cronica in soggetto con rabdomiolisi, cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata, diabete mellito tipo 2, vasculopatia cerebrale cronica. […] Tali affezioni inducevano una permanente inabilità ed irrecuperabilità. Inoltre, il signor era invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – di grado medio - grave con in validità 67%-99 % dal 12/07/2017 al 28/07/2020 ed invalido civile al 100% + accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dal 29/07/2020”. I ricorrenti hanno formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso la Sig. ai sensi e per gli effetti di cui al IV Parte_1 comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.06.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto (“accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare con sentenza lo stato del sig. n. il 05/10/1941 a NO Persona_1
(CE) e deceduto in Sessa Aurunca (CE) il 14/09/2020, di inabile civile al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, comunque, bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, ovvero, in subordine, fin da almeno due anni prima del decesso (14/09/2020) e, dunque, fin dal mese di settembre 2018). Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio e contestava con svariate argomentazioni le CP_3 prospettazioni attoree, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Svolti i controlli preliminari ex art. 183 c.p.c., rilevato che la parte ricorrente ha agito n.q. di erede legittimo del de cuius , per il riconoscimento – non in quota parte, Persona_1 ma per l'intero – della provvigione richiesta dal padre, nelle more del giudizio per ATPO deceduto, preso atto che dal certificato storico di famiglia, depositato dalla stessa attrice in allegato telematico alle note in sostituzione d'udienza del 18.12.2023, emergeva la presenza di altri eredi legittimi (cfr. doc. alleg.), nei cui confronti integrare il contraddittorio quali litisconsorti necessari ai sensi dell'art 102 c.p.c., veniva disposta, con ordinanza del 27.03.2024, la notifica agli altri soggetti indicati in epigrafe. Parte ricorrente effettuava le notifiche agli altri eredi (cfr. allegato alla nota depositata il 14.05.2024), che preferivano non costituirsi.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, non si è ritenuto opportuno in questa sede qualsiasi altro approfondimento istruttorio. Previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 2237/2018, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
La ricorrente essenzialmente lamentava che la decorrenza della prestazione riconosciuta dal CTU vada retrodatata ai due anni antecedenti al decesso del padre. Affidava il ricorso ai seguenti motivi di contestazione in sede di opposizione: erronea valutazione dell'incidenza negativa delle patologie di cui il decuius era affetto (“ipertensione arteriosa. cardiopatia sclero-ipertensiva. cardiopatia ischemica. turbe del ritmo. diabete mellito in trattamento misto. vasculopatia cerebrale cronica, pregresso tia nel mese di aprile 2017 ricovero per rettorragia in soggetto con diverticolite. marcata ipoacusia bilaterale, protesizzato. deficit visivo. artrosi polidistrettuale con avanzata coxo-gonartrosi bilaterale, limitazione dei movimenti articolari, deambulazione difficoltata e con bastone. psicosi schizofrenica con valenze deliranti, turbe socio- relazionali, scarsa cura della propria persona”) sulla qualità della vita quotidiana ed autosufficienza: “le condizioni del sig. lo ponevano nella condizione di essere riconosciuto invalido con totale e Persona_1 permanente inabilità lavorativa 100% avente diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza FIN DA ALMENO DUE ANNI PRIMA DEL DECESSO (14/09/2020) e, dunque, FIN DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 (come espressamente dichiarato nell'allegata relazione del dott.
”. Persona_4
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Tra l'altro, l'elaborato peritale innanzitutto non è stato fatto oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub-procedimento di cui all'art. 195 c.p.c., avendo sprecato la Difesa la valida occasione che l'ordinamento mette a disposizione delle parti in causa per chiarire eventualmente i punti di frizione in contraddittorio a scapito dell'economia processuale, e da tale contegno processuale possono trarsi argomenti di convincimento, atteso che le contestazioni sono giunte soltanto con l'atto di opposizione a mezzo di una consulenza tecnica di parte che pare descrivere una situazione sanitaria diametralmente opposta a quella obiettivata dal CTU.
Il CTU, svolta la perizia sugli atti, dopo aver precisato di aver compiutamente esaminato con attenzione tutta la documentazione clinica allegata (cfr. pag. 5) e di aver ritenuto di farsi esibire il certificato di morte, ha osservato:
“Il signor era affetto da “Insufficienza renale acuta su cronica in soggetto con rabdomiolisi, Persona_1 cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata, diabete mellito tipo 2, vasculopatia cerebrale cronica”. L'insufficienza renale cronica è una condizione clinica che si determina quando i reni sono danneggiati ed è irrimediabilmente compromessa la loro capacità funzionale (depurazione, rimozione dei liquidi e produzione di ormoni), indipendentemente dalla malattia che ne è stata la causa. Nel caso di specie su tale condizione si è determinata una grave condizione acuta che ha comportato squilibrio elettrolitico, compromissione dello stato di coscienza, severa iperpotassiemia ed iponatriemia e condizioni vitali estremamente compromesse tanto da determinarsi l'exitus nel giro di giorni. Per quanto attiene la patologia cardiaca – cardiopatia ischemica rivascolarizzata – sebbene abbia comportato la necessità di rivascolarizzazione – PTCa + stent (2017) e restenosi con nuova PTCA + stent (2020) era da ritenere, come si evince dagli atti, in discreto compenso. Il diabete mellito ha sicuramente concorso all'aggravamento della patologia renale ed a quella cardiaca, ma dagli atti, non si evince scompenso clinico metabolico di esso nel tempo. La vasculopatia cerebrale cronica è patologia presente solo nella Cartella Clinica del settembre 2020, assenza di visite geriatriche, neurologiche o test di autosufficienza per cui è impossibile stabilirne il grado. Pertanto è da ritenere che il signor era da considerare Invalido con totale e permanente Persona_1 inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ai sensi della legge 18/80, 508/88 e successive modifiche ed integrazioni dal 29/07/2020, in quanto già nella cartella agli atti era presente l'insufficienza renale cronica che, nonostante di media gravità, associata alle affezioni cardiache e diabete, è precipitata in una situazione di acuzia tale da determinare la non autosufficienza del soggetto ed Invalido Civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – di grado medio- grave con invalidità 67%-99% dal 12/07/2017 al 28/07/2020 così come voluto dalla legge 118/71, 18/80, 508/88.” Ha, dunque, così concluso:
“Al I quesito ritengo di poter rispondere che il signor era affetto da “Insufficienza renale Persona_1 acuta su cronica in soggetto con rabdomiolisi, cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata, diabete mellito tipo 2, vasculopatia cerebrale cronica.” Tali affezioni inducevano una permanente inabilità ed irrecuperabilità. Al II quesito ritengo di poter rispondere che il signor Era Invalido Civile Persona_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – di grado medio- grave con invalidità 67%-99% dal 12/07/2017 al 28/07/2020 ed Invalido Civile al 100%+Accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dal 29/07/2020”.
Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha preso in considerazione esattamente le patologie per come emerse dalla documentazione clinica di supporto, fornendo una spiegazione scientifica delle stesse;
per giungere a tali conclusioni, ha dettagliatamente esaminato le allegate certificazioni (cfr. pagg. 4 e 5 perizia), tenendo in considerazione le date delle certificazioni al fine di ricostruire compiutamente il decorso evolutivo delle malattie sofferte dal de cuius e la storia clinica globalmente considerata, l'evoluzione clinica e la stabilizzazione delle patologie.
Difatti, non risulta documentazione clinica probante uno stato grave, in grado di incidere sulla residua autonomia del soggetto, di data antecedente alla lettera (indicato al n. 2 della documentazione esaminata) di dimissioni del P.O. di Sessa Aurunca del 7.8.2020, con diagnosi di “Ima non Q (NSTEMI) cardiopatia ischemica cronica. Restenosi intrastent. Diabete mellito. Cardiopatia ipertensiva. Insufficienza renale di grado medio”, attestante il ricovero del 29.7.2020; le altre certificazioni, risalenti al 2017 (indicate ai nn. 3, 4 e 5), attestano la cardiopatia ipertensiva, il diabete mellito e la dislipidemia e non le altre patologie che avrebbero potuto porsi quali causa efficiente della necessità di assistenza continua da parte del soggetto. Per cui, dall'attenta analisi della documentazione esibita ed esaminata dal CTU, non è dato rinvenirsi alcuna motivazione, scientificamente suffragata, per retrodatare il riconoscimento dei requisiti di legge per accedere all'accompagnamento al 2018, anno a cui non fa alcuno specifico riferimento alcuna documentazione sanitaria e in cui non risulta si siano verificati eventi acuti di “scadimento” delle condizioni di salute dell' ; di talché tale pretesa si appalesa quale mera petizione di principio, sguarnita di dimostrazione, laddove avrebbe dovuto essere, invece, oggetto di prova puntuale e rigorosa. Nemmeno la CTP è dirimente sul punto;
anzi, essa nemmeno tenta di fornire una risposta all'interrogativo circa le ragioni in virtù delle quali agganciare la non autosufficienza proprio al 2018, in assenza di documentazione clinica di supporto. Va anche evidenziato che né in ricorso né nella allegata CTP vi è indicazione di quali fossero i profili di non autonomia da rilevare già nel 2018. Non si discorre di impossibilità di deambulazione, né di incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita, in relazione ai quali, nello specifico, è utile fare una distinzione tra quelli elementari e quelli strumentali: i primi sono rappresentati dalla capacità di vestirsi, nutrirsi, provvedere all'igiene personale e all'espletamento dei bisogni fisiologici in maniera autonoma;
mentre gli atti strumentali sono rappresentati dalla capacità di utilizzare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto e di essere responsabili nell'uso dei farmaci. Dunque, per quel che concerne in generale gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra- domiciliare;
il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe infatti ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale.
Le conclusioni cui giunge il CTU sono perfettamente in linea con quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” La circolare n. 500/6 Ag 927/58 del Min. della Sanità, inoltre, chiariva tali concetti precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici e che per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto di età corrispondente e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole di assistenza continua”. La citata circolare ministeriale, informa altresì che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente”. L'espletamento di tali atti implica la padronanza e l'interazione di funzioni vegetative e funzioni di relazione. Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente queste minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi..., e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato, come già ampiamente esplicato. Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, ancora, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, l'assumere farmaci, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è stata esclusa dal CTU.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi.
La necessità di assistenza continua si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Il quesito se il diritto all'indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della Sanità (circolare prot. 500.6 del 17 marzo 1986), in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l'autonomia dell'individuo. D'altra parte, perché sorga il diritto all'indennità la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato il rapporto concreto con la realtà quotidiana. Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521).
L' con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i CP_3
Dirigenti regionali fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”, attraverso le CP_3 quali recita:
“È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Come già sottolineato in proposito, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. Interpretazione, questa, che arriva ad escludere dal beneficio anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.
Ancora, “Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra-domiciliare. Il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale”. Gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi, come già posto in luce.
La allegata CTP si limita a contrapporre una valutazione divergente a quella effettuata dal CTU, e – si badi bene – non contesta il modus procedendi dell'ausiliario del Giudice, né censura mancanze/omissioni, nullità, errori rilevati su base scientifica. Al riguardo, ed in via generale, si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza condurre in autonomia la propria analisi e persino optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti. Anzi, il CTU nelle proprie conclusioni esplicita in maniera chiara le ragioni documentali per le quali ha ritenuto di fissare una determinata decorrenza. È evidente, allora, che l'ausiliario del Giudice ha esaminato tutta la documentazione allegata, ne ha dato la corretta interpretazione in relazione alla gravità degli stati patologici certificati, ha ricostruito la storia clinica del ricorrente nella sua globalità e ritenuto che prima del 2020 non vi fossero i requisiti per aver accesso alla provvigione richiesta. La consulenza è puntuale nella diagnosi e nella descrizione di cosa comporti “la malattia” in astratto e di come, invece, abbia inciso – in maniera comunque ridotta - sulla salute “del malato”, inteso quale periziato, nel caso specifico, prima del 2020. L'ausiliario del Giudice ha correttamente verificato – proprio sulla base della storia clinica per come fotografata nella documentazione medica - che non vi erano limitazioni funzionali di sorta che potessero in qualche modo compromettere la capacità del soggetto, a tal punto da determinarne la necessità di assistenza continua.
A provare la fondatezza dell'esito della consulenza d'ufficio è proprio la stessa documentazione offerta in comunicazione da parte istante già in fase sommaria di accertamento tecnico preventivo.
Per tutte queste ragioni, non si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della CTU in quanto la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata è inidonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame;
v'è più che il decesso del soggetto invalido non consente di ripetere un nuovo esame obiettivo, costringendoci ad un esame su quanto è già agli atti. In tali fattispecie, infatti, contrapporre a tale valutazione i diversi esiti a cui è pervenuto il CTP – fondati, tra l'altro, sulle medesime considerazioni e valutazioni medico-legali della CTU – è una divergenza di giudizio che rientra nell'alveo del mero dissenso diagnostico. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, perché si limitano a dedurre una generica sottostima da parte del CTU delle patologie. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Quindi, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé incombente di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, conclusivamente il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta “dalla data della domanda amministrativa, ovvero, in subordine, fin da almeno due anni prima del decesso (14/09/2020) e, dunque, fin dal mese di settembre 2018”.
In definitiva, non emerge dalle motivazioni dell'opposizione e dalle conclusioni rassegnate alcunché che possa indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per tutte le ragioni espresse, la domanda va integralmente rigettata.
Le spese di giudizio, previa compensazione nella misura di 1/3 - atteso il riconoscimento della prestazione con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa e a all'instaurazione del giudizio di ATPO – per i restanti due terzi seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della ricorrente.
Spese di CTU liquidate in separato decreto a carico dell' e della ricorrente in solido CP_3
(v. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Riconosce al de cuius la sussistenza dei requisiti per l'indennità di Persona_1 accompagnamento a far data dal 29.7.2020 e sino al decesso avvenuto il 14.9.2020;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna la ricorrente soccombente alla refusione in favore Parte_1 dell' dei 2/3 delle spese di lite, che liquida in € 600,00 oltre IVA, CPA e spese CP_3 generali come per legge, se dovute, disponendo la compensazione del restante terzo tra le parti;
d) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell' e della CP_3 ricorrente in solido.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 30.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 3946/2023 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(MB,) alla via Comasinella, n. 28, nella qualità di erede legittimo del de cuius Per_1
, nato il [...], a [...] e deceduto in Sessa Aurunca (CE), il
[...]
14/09/2020, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido e Giandomenico LOMBARDO, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla via F. Renella, n. 32, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
, nata il [...] a [...] e residente in Casale CP_1 Parte_2 di NO (CE), alla via Giardinetto, n. 19,
, nato il [...] a [...] e residente in [...],
, nata il [...] a [...] e residente in [...]del Massico Parte_3
(CE), alla via Galilei a Valle (lott. Manica), tutti nella qualità di eredi legittimi del de cuius , nato il [...], Persona_1
a NO (CE) e deceduto in Sessa Aurunca (CE), il 14/09/2020,
LITISCONSORTI NECESSARI NON COSTITUITI
CONTRO
in persona Controparte_3 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ATPO ex art. 445 bis co.6 c.p.c. R.G. n. 2237/2018 – indennità di accompagnamento e handicap con connotazione di gravità.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il Sig. proponeva, Persona_1 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni per l'indennità di accompagnamento e lo status di handicappato grave, rappresentando che la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, previa domanda del 12/07/2017, lo aveva riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età L. 509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%” e “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1”, senza riconoscergli quanto richiesto. Nel corso del giudizio, in data 14.09.2020, il ricorrente decedeva e gli eredi Persona_1 legittimi del decuius, , , e si Persona_2 Parte_1 CP_2 Parte_3 sono costituiti in prosecuzione per fare valere i propri diritti in qualità di eredi nei confronti dell' CP_3
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott.ssa , depositava in data Persona_3
20/03/2023 perizia sugli atti, nella quale concludeva che: “il signor era affetto da Persona_1 insufficienza renale acuta su cronica in soggetto con rabdomiolisi, cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata, diabete mellito tipo 2, vasculopatia cerebrale cronica. […] Tali affezioni inducevano una permanente inabilità ed irrecuperabilità. Inoltre, il signor era invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – di grado medio - grave con in validità 67%-99 % dal 12/07/2017 al 28/07/2020 ed invalido civile al 100% + accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dal 29/07/2020”. I ricorrenti hanno formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso la Sig. ai sensi e per gli effetti di cui al IV Parte_1 comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.06.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto (“accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare con sentenza lo stato del sig. n. il 05/10/1941 a NO Persona_1
(CE) e deceduto in Sessa Aurunca (CE) il 14/09/2020, di inabile civile al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, comunque, bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, ovvero, in subordine, fin da almeno due anni prima del decesso (14/09/2020) e, dunque, fin dal mese di settembre 2018). Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio e contestava con svariate argomentazioni le CP_3 prospettazioni attoree, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Svolti i controlli preliminari ex art. 183 c.p.c., rilevato che la parte ricorrente ha agito n.q. di erede legittimo del de cuius , per il riconoscimento – non in quota parte, Persona_1 ma per l'intero – della provvigione richiesta dal padre, nelle more del giudizio per ATPO deceduto, preso atto che dal certificato storico di famiglia, depositato dalla stessa attrice in allegato telematico alle note in sostituzione d'udienza del 18.12.2023, emergeva la presenza di altri eredi legittimi (cfr. doc. alleg.), nei cui confronti integrare il contraddittorio quali litisconsorti necessari ai sensi dell'art 102 c.p.c., veniva disposta, con ordinanza del 27.03.2024, la notifica agli altri soggetti indicati in epigrafe. Parte ricorrente effettuava le notifiche agli altri eredi (cfr. allegato alla nota depositata il 14.05.2024), che preferivano non costituirsi.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, non si è ritenuto opportuno in questa sede qualsiasi altro approfondimento istruttorio. Previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 2237/2018, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
La ricorrente essenzialmente lamentava che la decorrenza della prestazione riconosciuta dal CTU vada retrodatata ai due anni antecedenti al decesso del padre. Affidava il ricorso ai seguenti motivi di contestazione in sede di opposizione: erronea valutazione dell'incidenza negativa delle patologie di cui il decuius era affetto (“ipertensione arteriosa. cardiopatia sclero-ipertensiva. cardiopatia ischemica. turbe del ritmo. diabete mellito in trattamento misto. vasculopatia cerebrale cronica, pregresso tia nel mese di aprile 2017 ricovero per rettorragia in soggetto con diverticolite. marcata ipoacusia bilaterale, protesizzato. deficit visivo. artrosi polidistrettuale con avanzata coxo-gonartrosi bilaterale, limitazione dei movimenti articolari, deambulazione difficoltata e con bastone. psicosi schizofrenica con valenze deliranti, turbe socio- relazionali, scarsa cura della propria persona”) sulla qualità della vita quotidiana ed autosufficienza: “le condizioni del sig. lo ponevano nella condizione di essere riconosciuto invalido con totale e Persona_1 permanente inabilità lavorativa 100% avente diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza FIN DA ALMENO DUE ANNI PRIMA DEL DECESSO (14/09/2020) e, dunque, FIN DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 (come espressamente dichiarato nell'allegata relazione del dott.
”. Persona_4
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Tra l'altro, l'elaborato peritale innanzitutto non è stato fatto oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub-procedimento di cui all'art. 195 c.p.c., avendo sprecato la Difesa la valida occasione che l'ordinamento mette a disposizione delle parti in causa per chiarire eventualmente i punti di frizione in contraddittorio a scapito dell'economia processuale, e da tale contegno processuale possono trarsi argomenti di convincimento, atteso che le contestazioni sono giunte soltanto con l'atto di opposizione a mezzo di una consulenza tecnica di parte che pare descrivere una situazione sanitaria diametralmente opposta a quella obiettivata dal CTU.
Il CTU, svolta la perizia sugli atti, dopo aver precisato di aver compiutamente esaminato con attenzione tutta la documentazione clinica allegata (cfr. pag. 5) e di aver ritenuto di farsi esibire il certificato di morte, ha osservato:
“Il signor era affetto da “Insufficienza renale acuta su cronica in soggetto con rabdomiolisi, Persona_1 cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata, diabete mellito tipo 2, vasculopatia cerebrale cronica”. L'insufficienza renale cronica è una condizione clinica che si determina quando i reni sono danneggiati ed è irrimediabilmente compromessa la loro capacità funzionale (depurazione, rimozione dei liquidi e produzione di ormoni), indipendentemente dalla malattia che ne è stata la causa. Nel caso di specie su tale condizione si è determinata una grave condizione acuta che ha comportato squilibrio elettrolitico, compromissione dello stato di coscienza, severa iperpotassiemia ed iponatriemia e condizioni vitali estremamente compromesse tanto da determinarsi l'exitus nel giro di giorni. Per quanto attiene la patologia cardiaca – cardiopatia ischemica rivascolarizzata – sebbene abbia comportato la necessità di rivascolarizzazione – PTCa + stent (2017) e restenosi con nuova PTCA + stent (2020) era da ritenere, come si evince dagli atti, in discreto compenso. Il diabete mellito ha sicuramente concorso all'aggravamento della patologia renale ed a quella cardiaca, ma dagli atti, non si evince scompenso clinico metabolico di esso nel tempo. La vasculopatia cerebrale cronica è patologia presente solo nella Cartella Clinica del settembre 2020, assenza di visite geriatriche, neurologiche o test di autosufficienza per cui è impossibile stabilirne il grado. Pertanto è da ritenere che il signor era da considerare Invalido con totale e permanente Persona_1 inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ai sensi della legge 18/80, 508/88 e successive modifiche ed integrazioni dal 29/07/2020, in quanto già nella cartella agli atti era presente l'insufficienza renale cronica che, nonostante di media gravità, associata alle affezioni cardiache e diabete, è precipitata in una situazione di acuzia tale da determinare la non autosufficienza del soggetto ed Invalido Civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – di grado medio- grave con invalidità 67%-99% dal 12/07/2017 al 28/07/2020 così come voluto dalla legge 118/71, 18/80, 508/88.” Ha, dunque, così concluso:
“Al I quesito ritengo di poter rispondere che il signor era affetto da “Insufficienza renale Persona_1 acuta su cronica in soggetto con rabdomiolisi, cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata, diabete mellito tipo 2, vasculopatia cerebrale cronica.” Tali affezioni inducevano una permanente inabilità ed irrecuperabilità. Al II quesito ritengo di poter rispondere che il signor Era Invalido Civile Persona_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – di grado medio- grave con invalidità 67%-99% dal 12/07/2017 al 28/07/2020 ed Invalido Civile al 100%+Accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dal 29/07/2020”.
Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha preso in considerazione esattamente le patologie per come emerse dalla documentazione clinica di supporto, fornendo una spiegazione scientifica delle stesse;
per giungere a tali conclusioni, ha dettagliatamente esaminato le allegate certificazioni (cfr. pagg. 4 e 5 perizia), tenendo in considerazione le date delle certificazioni al fine di ricostruire compiutamente il decorso evolutivo delle malattie sofferte dal de cuius e la storia clinica globalmente considerata, l'evoluzione clinica e la stabilizzazione delle patologie.
Difatti, non risulta documentazione clinica probante uno stato grave, in grado di incidere sulla residua autonomia del soggetto, di data antecedente alla lettera (indicato al n. 2 della documentazione esaminata) di dimissioni del P.O. di Sessa Aurunca del 7.8.2020, con diagnosi di “Ima non Q (NSTEMI) cardiopatia ischemica cronica. Restenosi intrastent. Diabete mellito. Cardiopatia ipertensiva. Insufficienza renale di grado medio”, attestante il ricovero del 29.7.2020; le altre certificazioni, risalenti al 2017 (indicate ai nn. 3, 4 e 5), attestano la cardiopatia ipertensiva, il diabete mellito e la dislipidemia e non le altre patologie che avrebbero potuto porsi quali causa efficiente della necessità di assistenza continua da parte del soggetto. Per cui, dall'attenta analisi della documentazione esibita ed esaminata dal CTU, non è dato rinvenirsi alcuna motivazione, scientificamente suffragata, per retrodatare il riconoscimento dei requisiti di legge per accedere all'accompagnamento al 2018, anno a cui non fa alcuno specifico riferimento alcuna documentazione sanitaria e in cui non risulta si siano verificati eventi acuti di “scadimento” delle condizioni di salute dell' ; di talché tale pretesa si appalesa quale mera petizione di principio, sguarnita di dimostrazione, laddove avrebbe dovuto essere, invece, oggetto di prova puntuale e rigorosa. Nemmeno la CTP è dirimente sul punto;
anzi, essa nemmeno tenta di fornire una risposta all'interrogativo circa le ragioni in virtù delle quali agganciare la non autosufficienza proprio al 2018, in assenza di documentazione clinica di supporto. Va anche evidenziato che né in ricorso né nella allegata CTP vi è indicazione di quali fossero i profili di non autonomia da rilevare già nel 2018. Non si discorre di impossibilità di deambulazione, né di incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita, in relazione ai quali, nello specifico, è utile fare una distinzione tra quelli elementari e quelli strumentali: i primi sono rappresentati dalla capacità di vestirsi, nutrirsi, provvedere all'igiene personale e all'espletamento dei bisogni fisiologici in maniera autonoma;
mentre gli atti strumentali sono rappresentati dalla capacità di utilizzare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto e di essere responsabili nell'uso dei farmaci. Dunque, per quel che concerne in generale gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra- domiciliare;
il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe infatti ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale.
Le conclusioni cui giunge il CTU sono perfettamente in linea con quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” La circolare n. 500/6 Ag 927/58 del Min. della Sanità, inoltre, chiariva tali concetti precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici e che per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto di età corrispondente e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole di assistenza continua”. La citata circolare ministeriale, informa altresì che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente”. L'espletamento di tali atti implica la padronanza e l'interazione di funzioni vegetative e funzioni di relazione. Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente queste minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi..., e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato, come già ampiamente esplicato. Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, ancora, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, l'assumere farmaci, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è stata esclusa dal CTU.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi.
La necessità di assistenza continua si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Il quesito se il diritto all'indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della Sanità (circolare prot. 500.6 del 17 marzo 1986), in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l'autonomia dell'individuo. D'altra parte, perché sorga il diritto all'indennità la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato il rapporto concreto con la realtà quotidiana. Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521).
L' con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i CP_3
Dirigenti regionali fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”, attraverso le CP_3 quali recita:
“È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Come già sottolineato in proposito, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. Interpretazione, questa, che arriva ad escludere dal beneficio anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.
Ancora, “Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra-domiciliare. Il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale”. Gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi, come già posto in luce.
La allegata CTP si limita a contrapporre una valutazione divergente a quella effettuata dal CTU, e – si badi bene – non contesta il modus procedendi dell'ausiliario del Giudice, né censura mancanze/omissioni, nullità, errori rilevati su base scientifica. Al riguardo, ed in via generale, si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza condurre in autonomia la propria analisi e persino optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti. Anzi, il CTU nelle proprie conclusioni esplicita in maniera chiara le ragioni documentali per le quali ha ritenuto di fissare una determinata decorrenza. È evidente, allora, che l'ausiliario del Giudice ha esaminato tutta la documentazione allegata, ne ha dato la corretta interpretazione in relazione alla gravità degli stati patologici certificati, ha ricostruito la storia clinica del ricorrente nella sua globalità e ritenuto che prima del 2020 non vi fossero i requisiti per aver accesso alla provvigione richiesta. La consulenza è puntuale nella diagnosi e nella descrizione di cosa comporti “la malattia” in astratto e di come, invece, abbia inciso – in maniera comunque ridotta - sulla salute “del malato”, inteso quale periziato, nel caso specifico, prima del 2020. L'ausiliario del Giudice ha correttamente verificato – proprio sulla base della storia clinica per come fotografata nella documentazione medica - che non vi erano limitazioni funzionali di sorta che potessero in qualche modo compromettere la capacità del soggetto, a tal punto da determinarne la necessità di assistenza continua.
A provare la fondatezza dell'esito della consulenza d'ufficio è proprio la stessa documentazione offerta in comunicazione da parte istante già in fase sommaria di accertamento tecnico preventivo.
Per tutte queste ragioni, non si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della CTU in quanto la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata è inidonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame;
v'è più che il decesso del soggetto invalido non consente di ripetere un nuovo esame obiettivo, costringendoci ad un esame su quanto è già agli atti. In tali fattispecie, infatti, contrapporre a tale valutazione i diversi esiti a cui è pervenuto il CTP – fondati, tra l'altro, sulle medesime considerazioni e valutazioni medico-legali della CTU – è una divergenza di giudizio che rientra nell'alveo del mero dissenso diagnostico. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, perché si limitano a dedurre una generica sottostima da parte del CTU delle patologie. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Quindi, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé incombente di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, conclusivamente il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta “dalla data della domanda amministrativa, ovvero, in subordine, fin da almeno due anni prima del decesso (14/09/2020) e, dunque, fin dal mese di settembre 2018”.
In definitiva, non emerge dalle motivazioni dell'opposizione e dalle conclusioni rassegnate alcunché che possa indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per tutte le ragioni espresse, la domanda va integralmente rigettata.
Le spese di giudizio, previa compensazione nella misura di 1/3 - atteso il riconoscimento della prestazione con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa e a all'instaurazione del giudizio di ATPO – per i restanti due terzi seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della ricorrente.
Spese di CTU liquidate in separato decreto a carico dell' e della ricorrente in solido CP_3
(v. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Riconosce al de cuius la sussistenza dei requisiti per l'indennità di Persona_1 accompagnamento a far data dal 29.7.2020 e sino al decesso avvenuto il 14.9.2020;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna la ricorrente soccombente alla refusione in favore Parte_1 dell' dei 2/3 delle spese di lite, che liquida in € 600,00 oltre IVA, CPA e spese CP_3 generali come per legge, se dovute, disponendo la compensazione del restante terzo tra le parti;
d) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell' e della CP_3 ricorrente in solido.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini