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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2326/2024
vertente tra
Parte 1
ILLA ELISA)
Parte appellante contro
CP 1
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1816/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 14.2.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso di per il pagamento da parte dell' CP_1 Parte 1 dell'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71 (dando atto che il pagamento era avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al tempestivo invio del modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento), ha riconosciuto al ricorrente le spese di lite ma nella complessiva somma di € 800,00 oltre spese e accessori, inferiore ai parametri minimi di legge.
Appella la sentenza l'originario ricorrente lamentando che il Tribunale aveva disatteso quanto specificamente indicato nel DM. 55/2014 e il successivo D.M. 37/2018. Chiede pertanto la parziale riforma della sentenza in punto spese.
Non si costituisce l'CP 1 nonostante rituale notifica.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOO
O
Sostiene l'appellante che, considerato il valore della controversia corrispondente allo scaglione tariffario tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, il compenso minimo era pari alla somma di €. 2.886,00 (come da nota allegata al ricorso in appello), calcolata sulla base dei valori tariffari così come delineati nel DM 55/2014 per le cause in materia di previdenza.
Il Giudice non solo aveva liquidato le spese non rispettando i minimi previsti dalla tariffa professionale, ma aveva anche omesso di motivare tale decisione, come invece richiesto dalla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiamava.
Inoltre, nell'Ordinanza della SC n. 29857/2023 era è stabilito che "il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio".
Andava altresì tenuta in debito conto, ai fini della liquidazione del compenso, l'attività defensionale precedente e propedeutica al giudizio successivamente introdotto (poiché relativa alla verifica dei passaggi della fase amministrativa circa l'invio all' CP_1 dei documenti necessari alla erogazione del beneficio), nonchè la condotta dell' CP_2, lesiva dei diritti del disabile.
Il rilievo è fondato.
L'art. 4 del DM 55- 2014, come modificato dal DM 8.3.2018, in vigore dal 27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento".
La giurisprudenza di legittimità sottolinea come la lettera del nuovo testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, con le modifiche apportate dal D.M. 37/2018, richiamato dall'appellante, sia difforme dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta della disposta modifica testuale la Suprema Corte ritiene che per le spese processuali e i compensi professionali sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del
50% dei parametri medi “e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale" (Così Cass. Sez. II Ord. n. 9815/2023; v. anche Sent. n. 17613/2024).
Inoltre, con le recenti sentenze Cass. civile, Sez. II, Ord. n.30219/2023 e Cass. Civile 8561/2023 il
Supremo Collegio ha sancito che "Il compenso relativo alla fase di trattazione spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa ".
Va altresì considerato che il rito lavoro, a differenza del rito ordinario, è caratterizzato dalla contrazione di tutte le fasi del giudizio dovuta alla circostanza che il magistrato potrebbe ammettere ed assumere la prova direttamente in prima udienza (420 c.p.c.) o comunque decidere il giudizio alla stessa udienza, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti (429 c.p.c.), per cui è coerente con tale struttura che i compensi per tale fase siano accordati già in relazione alla prima udienza di trattazione e discussione.
Applicando tali principi, tenuto conto delle tariffe forensi ex DM 55/2014 (come sopra modificate),
e considerando i valori minimi per la semplicità della causa, l'importo liquidato dal primo giudice risulta inferiore al minimo tariffario di euro 2.540,00.
A tale importo si perviene considerando lo scaglione di valore che va da euro 5.201,00 a euro
26.000,00, tenendo conto della natura della causa, della semplicità della stessa, con sostrato probatorio documentale (pagamento dell'assegno di assistenza in esito a giudizio favorevole dell'ATP) e computando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per un importo complessivo pari, appunto, ad euro 2.540,00;
Pertanto, l'appello va accolto, conseguendone la riforma in parte qua della impugnata sentenza con il riconoscimento in favore dell'appellante del maggiore importo delle spese di lite del primo grado, liquidate in dispositivo.
CP
-La soccombenza in questo grado comporta che 1 ne sopporti le relative spese, anch'esse liquidate in dispositivo, con riferimento al valore del quantum delle spese di lite oggetto del devoluto, dato dal differenziale tra il liquidato ed il dovuto, pari ad euro 1.740,00 (in ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali, v. Cass. Sez. U, n. 19014/2007, conf. Cass., Sez. 6-1, n.
6345/2020 e Cass. n. 27274/2017, e di recente Cass. n. 35007 del 2023).
In entrambi i casi con la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, ridetermina le spese di lite del primo grado in favore di Parte 1 nella maggior somma di euro 2.540,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 950,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 11.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2326/2024
vertente tra
Parte 1
ILLA ELISA)
Parte appellante contro
CP 1
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1816/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 14.2.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso di per il pagamento da parte dell' CP_1 Parte 1 dell'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71 (dando atto che il pagamento era avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al tempestivo invio del modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento), ha riconosciuto al ricorrente le spese di lite ma nella complessiva somma di € 800,00 oltre spese e accessori, inferiore ai parametri minimi di legge.
Appella la sentenza l'originario ricorrente lamentando che il Tribunale aveva disatteso quanto specificamente indicato nel DM. 55/2014 e il successivo D.M. 37/2018. Chiede pertanto la parziale riforma della sentenza in punto spese.
Non si costituisce l'CP 1 nonostante rituale notifica.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOO
O
Sostiene l'appellante che, considerato il valore della controversia corrispondente allo scaglione tariffario tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, il compenso minimo era pari alla somma di €. 2.886,00 (come da nota allegata al ricorso in appello), calcolata sulla base dei valori tariffari così come delineati nel DM 55/2014 per le cause in materia di previdenza.
Il Giudice non solo aveva liquidato le spese non rispettando i minimi previsti dalla tariffa professionale, ma aveva anche omesso di motivare tale decisione, come invece richiesto dalla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiamava.
Inoltre, nell'Ordinanza della SC n. 29857/2023 era è stabilito che "il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio".
Andava altresì tenuta in debito conto, ai fini della liquidazione del compenso, l'attività defensionale precedente e propedeutica al giudizio successivamente introdotto (poiché relativa alla verifica dei passaggi della fase amministrativa circa l'invio all' CP_1 dei documenti necessari alla erogazione del beneficio), nonchè la condotta dell' CP_2, lesiva dei diritti del disabile.
Il rilievo è fondato.
L'art. 4 del DM 55- 2014, come modificato dal DM 8.3.2018, in vigore dal 27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento".
La giurisprudenza di legittimità sottolinea come la lettera del nuovo testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, con le modifiche apportate dal D.M. 37/2018, richiamato dall'appellante, sia difforme dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta della disposta modifica testuale la Suprema Corte ritiene che per le spese processuali e i compensi professionali sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del
50% dei parametri medi “e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale" (Così Cass. Sez. II Ord. n. 9815/2023; v. anche Sent. n. 17613/2024).
Inoltre, con le recenti sentenze Cass. civile, Sez. II, Ord. n.30219/2023 e Cass. Civile 8561/2023 il
Supremo Collegio ha sancito che "Il compenso relativo alla fase di trattazione spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa ".
Va altresì considerato che il rito lavoro, a differenza del rito ordinario, è caratterizzato dalla contrazione di tutte le fasi del giudizio dovuta alla circostanza che il magistrato potrebbe ammettere ed assumere la prova direttamente in prima udienza (420 c.p.c.) o comunque decidere il giudizio alla stessa udienza, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti (429 c.p.c.), per cui è coerente con tale struttura che i compensi per tale fase siano accordati già in relazione alla prima udienza di trattazione e discussione.
Applicando tali principi, tenuto conto delle tariffe forensi ex DM 55/2014 (come sopra modificate),
e considerando i valori minimi per la semplicità della causa, l'importo liquidato dal primo giudice risulta inferiore al minimo tariffario di euro 2.540,00.
A tale importo si perviene considerando lo scaglione di valore che va da euro 5.201,00 a euro
26.000,00, tenendo conto della natura della causa, della semplicità della stessa, con sostrato probatorio documentale (pagamento dell'assegno di assistenza in esito a giudizio favorevole dell'ATP) e computando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per un importo complessivo pari, appunto, ad euro 2.540,00;
Pertanto, l'appello va accolto, conseguendone la riforma in parte qua della impugnata sentenza con il riconoscimento in favore dell'appellante del maggiore importo delle spese di lite del primo grado, liquidate in dispositivo.
CP
-La soccombenza in questo grado comporta che 1 ne sopporti le relative spese, anch'esse liquidate in dispositivo, con riferimento al valore del quantum delle spese di lite oggetto del devoluto, dato dal differenziale tra il liquidato ed il dovuto, pari ad euro 1.740,00 (in ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali, v. Cass. Sez. U, n. 19014/2007, conf. Cass., Sez. 6-1, n.
6345/2020 e Cass. n. 27274/2017, e di recente Cass. n. 35007 del 2023).
In entrambi i casi con la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, ridetermina le spese di lite del primo grado in favore di Parte 1 nella maggior somma di euro 2.540,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 950,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 11.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste.