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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 8013/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 13/02/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv.Paolo Masella Parte_1
- appellante-
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Guido De Santis . Controparte_1
-appellata-
, rappresentata e difesa dall' avv. Cosmo Leccese;
CP_2
- altra appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 743/2019 pubbl. il 4/6/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 13/2/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 .Con l'atto introduttivo della lite esponeva che mentre procedeva sulla via SR630, Parte_1 alla guida della sua Vespa Piaggio tg DB46098, con direzione da Cassino verso Formia, allorquando, giunto all'altezza del , posto alla sinistra del suo senso di marcia, veniva investito dalla Parte_2 vettura Citroen tg EK 104 RG, di proprietà e condotta da , la quale, dal predetto CP_3 [...]
si immetteva, con inversione a “U” sulla Sr 630 con direzione Formia, sbarrando Pt_2 completamente la strada al sopraggiungente che nulla poteva fare per evitare il violento Parte_1 impatto.
2.Tanto premesso conveniva in giudizio gli odierni appellati, al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati nella misura di euro 52.000,00, oltre accessori e spese di lite.
3.Si costituiva solo la , chiedendo il rigetto della domanda per aver soddisfatto ogni pretesa CP_1 dell' attore mediante il pagamento della somma di euro 17.00,00 accettata come acconto, del tutto congrua in ragione della ritenuta corresponsabilità di entrambi i conducenti: la assicurata per aver omesso la precedenza e l' attore per aver proceduto ad una velocità superiore al limite dei 90 km/h ivi imposto.
4.Acquisito il rapporto della Polizia Stradale ed espletata la ctu medico-legale, il Tribunale con la sentenza impugnata dichiarava la responsabilità del 75% della convenuta nella causazione del sinistro e la condannava a corrispondere al somma di euro 13.885,02 oltre accessori, a saldo del suo credito risarcitorio, oltre spese di lite e ctu.
5. Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello il censurando l'erronea Parte_1 valutazione e travisamento delle prove emerse in istruttoria, che avevano confortato l'assunto della responsabilità esclusiva della convenuta per la gravissima infrazione posta in essere, non essendo desumibili dal rapporto della Polizia Stradale avente efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. violazioni generiche e specifiche al c.d.s. commesse dall' attore. Ha quindi contestato l'erronea applicazione della presunzione, avente portata sussidiaria, di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., in quanto il rapporto di Polizia Stradale consentiva di ricostruire la dinamica del sinistro nel senso indicato da esso istante. Da ultimo ha censurato la omessa pronunzia sul danno specifico correlato alle mansioni di infermiere, incidente sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 5% (stante lo stazionamento prolungato reso difficoltoso dai postumi della frattura pertrocanterica al femore destro chirurgicamente trattata con mezzi di sintesi) e la omessa condanna delle convenute alle spese della ctu. Ha reiterato le conclusioni rassegnate nel precedente grado.
6.Si è costituita la compagnia chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con separato atto difensivo si è costituita la chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello e, in CP_2 subordine, di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice.
7.Precisate le conclusioni nel termine assegnato, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
8.L' appello è infondato.
9.L' appellante contesta sostanzialmente l'erronea valutazione delle prove sulla responsabilità del sinistro attribuita alla convenuta solo in ragione del 75% per l'infrazione commessa in violazione dell' art. 145 c.d.s., stante la mancata prova liberatoria gravante sull'altro conducente della responsabilità presuntiva concorrente ex art. 2054, comma 2, c.c. che ha indotto il Tribunale a riconoscere in via equitativa la responsabilità dell' attore nella misura del 25%.
Deduce che non sarebbero state adeguatamente valutate le risultanze del rapporto (descrizione del tratto di strada interessato dal sinistro, in discesa e leggera curva, con doppia striscia orizzontale e segnaletica verticale di dieto di svolta a sinistra, localizzazione del punto d' urto all' interno della corsia di marcia percorsa dalla convenuta), la manovra altamente pericolosa commessa dalla convenuta (per la quale era stata contravvenzionata per violazione dell' art. 145 c.d.s.) e l'assenza di prove di violazioni al c.d.s. commesse dal Parte_1 10.Argomenta sulla efficacia probatoria privilegiata del rapporto sino a querela di falso e sul mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sui convenuti-appellati, di provare la concorrente responsabilità dell' attore.
11.Tanto premesso deve in primo luogo rilevarsi che l'assunto dell'appellante muove da un'erronea interpretazione delle norme in materia di ripartizione degli oneri probatori a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ex art. 2054, comma 2, c.c. e dell'efficacia probatoria del rapporto di P.G..
12.Secondo il granitico orientamento dei giudici di legittimità “ In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista). (Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33483) .Negli stessi termini si è affermato che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione. (Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927).
13.Ciò posto occorre verificare:
a) la condotta di guida ante sinistro tenuta dal con particolare riguardo alla presenza di Parte_1 profili di colpa desumibili dalla eventuale inosservanza delle norme del codice della strada relative al superamento del limite massimo di velocità previsto nel tratto stradale interessato ( art. 142 c.d.s.) e all' obbligo di tenere la destra e di marciare sul margine destro della carreggiata ( art. 143 c.d.s.).
b) la possibilità, anche in astratto , del predetto di effettuare una qualsiasi manovra di emergenza al fine di evitare la collisione.
14.Preliminarmente deve, quindi, confutarsi quanto dedotto dall' appellante in merito alla errata individuazione del soggetto onerato della prova liberatoria di cui innanzi, essendo smentito l'assunto dalla norma richiamata che, nella interpretazione giurisprudenziale sopra riportata, non prevede affatto l'onere del soggetto la cui responsabilità sia accertata in concreto, di provare la eventuale corresponsabilità dell' altro conducente.
15.Parimenti non coglie nel segno l'assunto della efficacia probatoria privilegiata del rapporto in punto di responsabilità esclusiva della convenuta per la mancata comminazione di contravvenzioni.
Come è noto il rapporto redatto dalla Polizia Stradale in occasione della verificazione di un sinistro gode di efficacia probatoria privilegiata, limitatamente alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per le altre circostanze fattuali che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10376).
16.Nella fattispecie in esame costituisce circostanza provata per tabulas che la ricostruzione della dinamica del sinistro è stata effettuata allorchè il sinistro si era già verificato di talchè i verbalizzanti non hanno potuto accertare in concreto la condotta di guida tenuta dall' attore, verificando nello specifico l' osservanza, da parte del predetto, delle sopra richiamate norme del codice della strada né l' apporto concausale concreto fornito rispetto alla verificazione della collisione . In assenza di elementi di prova della condotta tenuta dal conducente del motociclo nessun rilevanza decisiva può annettersi alla mancata menzione nel verbale della comminazione della sanzione amministrativa a carico del
. Parte_1
17.Per tale ragione le richieste di prova testimoniale sulle circostanze di fatto desumibili dal rapporto, con indicazione quali testimoni dei verbalizzanti ( v. citazione ), giustamente sono state disattese in primo grado e la loro riproposizione deve altresì disattendersi .
18.Peraltro non sono emersi dal rapporto elementi per comprovare una diversa misura del concorso rispetto a quella attribuita ai due conducenti che deve ritenersi congrua avuto riguardo alla preponderante violazione posta in essere dalla convenuta e agli elementi emersi dal verbale .
19.Deve poi rilevarsi d'ufficio la inammissibilità della domanda, ai sensi dell' art. 345 c.p.c., formulata solo nel gravame, di riduzione della incapacità lavorativa specifica che non risulta avanzata negli atti difensivi del giudizio di primo grado, nei quali difetta la quantificazione, inclusa solo nell'atto di appello, del danno specifico pari a euro 9.000,00.
20.In proposito deve rilevarsi che secondo l' elaborazione giurisprudenziale della Cassazione ( v. sentenza n. 28988/2020 ) deve distinguersi tra danno alla capacità lavorativa generica e quello alla capacità lavorativa specifica, in quanto il primo è ricompreso nell'alveo di quello biologico, stante la sua estraneità al lucro cessante correlato alla diminuzione del reddito, ed attinenza per contro alla menomazione all'efficienzapsicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)”, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura.
21.Ricorrendo tale ipotesi la Cassazione ritiene che il pregiudizio attiene alla sfera del danno non patrimoniale, e “va valutato unitariamente”, con possibile previsione della personalizzazione del relativo risarcimento, solo ove ricorrano ben precisi presupposti, individuati non già nelle conseguenze generali ed inevitabili della menomazione patita dal danneggiato bensì di quelle patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, sì da giustificare “un aumento del risarcimento di base del danno biologico” che deve essere tempestivamente allegata e provata .A tal fine è richiesto che la menomazione determini una conseguenza straordinaria per cui nonpuò essere ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. Più recentemente la Cassazione ha ribadito che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non autonomamente risarcibile la perdita della capacità riproduttiva subita da una paziente erroneamente sottoposta ad isterectomia, in quanto pregiudizio necessariamente ricompreso nelle conseguenze di tale intervento chirurgico, evidenziando che la particolare sofferenza dedotta dalla vittima, quale conseguenza della menomazione subita, era stata correttamente valorizzata dal giudice di merito attraverso la personalizzazione del risarcimento). (Cass. Sez. 6, 07/05/2018, n. 10912 e conformi Cass. 31681/2024 ).
22.In assenza di tempestiva allegazione da parte dell' attore della eccezionalità delle conseguenze della menomazione sul piano psico-fisico deve respingersi la relativa doglianza . 23.Da ultimo non sussiste alcun vizio di omessa pronunzia sulle spese della ctu, risultando dal dispositivo che le spese della ctu (liquidate nel decreto di liquidazione del 1/6/2019 allegato al fascicolo di primo grado) sono poste a carico delle convenute.
24.In conclusione l'appello deve rigettarsi e confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
25.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuna parte appellata, nella misura indicata nella parte dispositiva, secondo i parametri delle tabelle per la liquidazione dei compensi applicabili ratione temporis, a valori minimi, datala scarsa complessità delle questioni dibattute, e con esclusione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 743/2019 dep. il 4/6/2019 nella Parte_1 causa n. rg.1164/2016, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna a rifondere alla e a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 CP_2 presente grado che liquida in favore di ciascuna parte appellata in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell' art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10/7/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino