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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3226 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona degli amministratori e legali rappresentanti pro-tempore e Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Nunziata e Maurizio Gallo, Parte_3
da cui è rappresentata e difesa in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo, con domicilio telematico eletto all'indirizzo pec:
Email_1
- ATTRICE -
E
(c.f. Controparte_1
, p.i. , in persona del Presidente legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_3
pro-tempore dott. , rappresentata e difesa, giusta procura su foglio CP_2 separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Emilia
Francesca Arturi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in
Cosenza alla Via Panebianco n.326
- CONVENUTA –
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.3.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per parte attrice (conclusioni precisate nelle note depositate nel primo termine di cui all'all'art. 189 cpc): “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria, anche di nullità: - accertare e dichiarare che la convenuta, in riferimento ai rapporti CP_3
intestati alla società attrice, ha violato le disposizioni normative in materia di interessi anatocistici, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, così come esposto nei precedenti scritti difensivi;
- previo ricalcolo delle poste di dare e avere tra le parti, senza applicazione di alcun tipo di interesse, commissione, spesa
o altre remunerazioni non pattuite, sulla base della perizia di parte allegata, nonché della espletata CTU contabile e, sulla base della normativa vigente applicabile, quantificare l'importo delle somme poste illegittimamente a debito in conto corrente da parte della convenuta a far data dalla data di accensione del rapporto CP_3
(07.12.2007) fino alla sua chiusura (20.11.2020); e per l'effetto accertare e, dichiarare che esse non sono dovute;
- ordinare alla convenuta, in persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore, l'applicazione di interessi, oneri, e competenze nel rispetto dei limiti di legge per i rapporti di debito-credito a scadere relativi al conto corrente bancario per cui è causa;
- per l'effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €. CP_3
13.529,03 (euro tredicimilacinquecentoventinove/03) o, in subordine, della somma, quantificata dal CTU, di €. 7.592,66 (euro settemila-cinquecentonovantadue/66) o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre interessi dal giorno di maturazione del diritto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese di mediazione, nonché CP_3 delle spese e compensi di lite, da distrarre in favore dell'Avv. Attilio Nunziata, difensore antistatario”;
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel primo termine di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza adito, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese della Banca convenuta e disattese le avverse deduzioni, eccezioni e richieste, per tutte le motivazioni di cui in narrativa: a) In via preliminare ed assorbente, rigettare la domanda attrice, con tutte le richieste in esse contenute, perché inammissibile e/o nulla per estrema genericità; b)Nel merito, rigettare in toto la domanda, con tutte le istanze in essa formulate, in quanto generica, inammissibile ed infondata, nonché, per intervenuta decadenza ex art. 1832 c.c e, comunque,
2 prescritta; c)Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e competenze processuali, in favore della resistente”. CP_3
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
”, in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, premesso di avere
[...]
sottoscritto con in data 7.12.2007 contratto di Controparte_4
conto corrente n. 000/000171 e poi, in data 4.5.2012, contratto di apertura di credito a tempo indeterminato fino alla concorrenza della somma di euro 30.000,00; premesso, altresì, che i predetti rapporti contrattuali erano stati chiusi in data
20.11.2020, chiedeva condannarsi Controparte_5
quale successore a titolo particolare di
[...] Controparte_4
nei relativi rapporti contrattuali, al pagamento della somma complessiva
[...]
di euro 13.529,03, a suo dire indebitamente versata a titolo di interessi, competenze e remunerazioni non dovuti.
Resisteva , eccependo la genericità Controparte_1 dell'avversa domanda;
la decadenza del correntista da ogni azione ex art. 1832 c.c.; la prescrizione del diritto alla ripetizione di somme, stante la presenza di rimesse solutorie suscettibili di far decorrere il dies a quo della prescrizione antecedentemente alla chiusura del conto;
l'infondatezza della domanda, avendo l'istituto di credito agito con correttezza e in conformità alle prescrizioni contrattuali intervenute tra le parti.
Nel corso del giudizio aveva luogo CTU sui quesiti indicati nell'ordinanza del
9.5.2024 e all'esito, concessi i termini di cui all'art. 189 cpc, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 24.3.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Sui rapporti contrattuali tra le parti e sull'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.
Parte attrice ha agito con riferimento al contratto conto corrente n. 000/00017174
(sottoscritto in data 6.12.2007) nonché con riferimento al contratto di apertura di credito del 4.5.2012, diretto alla concessione di un fido rispetto al medesimo conto corrente fino alla concorrenza della somma di euro 30.000,00.
L'esistenza dei contratti in questione non è in discussione nel processo ed è comprovata dal deposito dei relativi atti negoziali (all.ti 2 e 3 all'atto di citazione).
3 Il conto corrente (e, conseguentemente, l'associata apertura di credito) era chiuso in data 20.11.2020 con saldo zero.
Con riferimento ai predetti contratti, parte attrice ha chiesto la ripetizione di somme non dovute, in quanto versate a titolo di commissioni di massimo scoperto (o voci equipollenti) non specificamente pattuite e oneri accessori capitalizzati trimestralmente insieme agli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c..
La convenuta ha eccepito la decadenza dell'attrice dall'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 1832 c.c., non essendo stati impugnati nei termini gli estratti conto periodici via via inviati dalla Banca al correntista. Trattasi, tuttavia, di eccezione infondata: nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude, infatti, qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 30000/2018;
Cass. 11626/2011).
2. Nel merito della domanda attorea e sull'eccezione di prescrizione della convenuta.
Parte attrice, come anticipato in premessa, ha lamentato, nell'atto introduttivo e con il supporto dell'allegata consulenza di parte, l'indebita applicazione (in mancanza di corrispondente valida pattuizione scritta) di commissioni di massimo scoperto;
la nullità delle commissioni “duplicato” della cms, in quanto lesive del principio di
“omnicomprensività delle commissioni” di cui al DM 644/2012; l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri diversi dagli interessi. La società attrice sembra, altresì, contestare in generale la capitalizzazione degli interessi passivi da parte degli istituti di credito, non avendo quest'ultimo dato prova di essersi adeguato alla nuova disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 120 Tub (come modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016 e poi dalla legge di conversione di tale ultimo decreto, n. 49 del 2016). Trattasi, tuttavia, di deduzione smentita dalla convenuta, che ha dichiarato (e documentato: cfr. all. 7) di essersi adeguata alle prescrizioni della nuova norma e della delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, con allegazione non adeguatamente confutata dalla società attrice. Generiche appaiono,
4 di contro, le censure afferenti l'applicazione di altre commissioni, spese o remunerazione non pattuite, non avendo la parte indicato quali sarebbero le poste indebite e non potendo soccorrere, in tal senso, la consulenza di parte, che non può eterointegrare l'atto introduttivo sollevando la parte dagli oneri allegatori su essa incombenti. Nei limiti indicati, il petitum e la causa petendi della domanda sono sufficientemente chiari e determinati, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta sin dalla sua costituzione in giudizio.
Quanto al primo profilo, il CTU nominato in corso di causa ha verificato che mai l'istituto di credito applicava al conto corrente in esame commissioni di massimo scoperto. Risulta addebitata in data 31.3.2013 la somma di euro 200,00 a titolo di
CIV (commissione di istruttoria veloce) e, a far data dal 30.6.2012 e fino a chiusura del rapporto, la CFA (commissione sul fido accordato), per un importo totale di
5.111,63. Tanto la CFA quanto la CIV erano pattuite (in maniera, peraltro, estremamente generica) con il contratto di apertura di credito del 4.5.2012, ma trattasi di regolamentazione antecedente all'entrata in vigore del DM 644/2012 (del 30 giugno 2012), attuativo dell'art. 117 bis d.lgs. 385/1993, introdotto dall'art.
6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, che ha disciplinato la remunerazione degli affidamenti, consentendo all'istituto bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente e quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento”, che “non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”, nonché la possibilità di applicare, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, una Commissione di Istruttoria Veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Discorrendosi, quindi, di contratto in essere alla data del 1° luglio 2012, esso avrebbe dovuto essere adeguato alle prescrizioni di cui al DM 644/2012, quantomeno nelle forme dell'art. 118 Tub (in presenza di corrispondente previsione contrattuale, riscontrabile nel caso di specie). La convenuta ritiene di aver provveduto in tal senso, con la proposta di modifica unilaterale contenuta in calce all'estratto conto del 28.9.2012 (e prima ancora con quella del 30.3.2012, peraltro antecedente alla stessa apertura di credito del 4.5.2012) ma sarebbe stato suo onere dimostrarne la ricezione da parte del
5 correntista, in quanto il meccanismo delineato dall'art. 118 del t.u.b. presuppone che la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario. Non può, quindi, riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca prova né dell'invio, né dell'effettiva ricezione da parte del cliente. Non può ritenersi non necessaria la procedura di cui all'art. 118 Tub ai fini della modifica (per come ipotizzato dalla convenuta nei propri scritti difensivi), apparendo chiaro il richiamo alla norma di legge – e, conseguentemente, all'obbligo di comunicazione da essa previsto - da parte del DM 644/2012; né può ritenersi ammessa la ricezione degli estratti conto da parte della società attrice, sia perché quest'ultima effettuava valida contestazione nel primo atto utile alla deduzione della convenuta (la memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc), sia perché nello stesso atto introduttivo esponeva, in premessa, documentandolo (cfr. all.ti 10 e 11), di aver dovuto richiedere la documentazione afferente il presente giudizio all'istituto di credito ex art. 119 Tub.
Il saldo del conto corrente alla data di chiusura va, pertanto, rideterminato espungendo le somme addebitate a titolo di CIV e CFA nel corso del rapporto. Tale conteggio è stato effettuato dal CTU sia nella bozza che nel riscontro alle osservazioni del CT di parte attrice (con cui si correggevano taluni refusi contenuti nella prima stesura e si fissava alla data del 20.11.2024 la data finale del ricalcolo), sicché, non essendovi motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, che appaiono immuni da qualsiasi censura di ordine logico o algebrico – avendo l'ausiliario chiarito che la mancanza del prospetto scalare afferente l'ultimo trimestre del 2009 non ha impedito una fedele ricostruzione dello svolgersi del rapporto contrattuale, stante la presenza dell'estratto conto al 31.12.2009 evidenziante le movimentazioni del conto - la domanda di ripetizione dell'indebito della società attrice va accolta nella misura di euro 7.592,66. Su essa decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data della domanda, non potendosi ipotizzare la malafede dell'accipiens al momento della percezione delle somme indebite. Resta assorbita ogni diversa questione (essendo il problema della capitalizzazione delle somme addebitate a titolo di CIV e CFA superato dall'eliminazione in toto di tali voci nello svolgimento del rapporto contrattuale).
3. Sulle spese e competenze di lite.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del “decisum” – risultato essere inferiore al “disputatum” e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio (computandosi negli esborsi anche quelli afferenti la fase di mediazione, stante la specifica domanda in tal senso della parte). Non ricorrono, tuttavia, le condizioni per disporre la distrazione delle stesse in favore dell'avv. Attilio Nunziata, che ne ha fatto espressa richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. Va rilevato, infatti, che società attrice risulta assistita - congiuntamente e disgiuntamente per espressa previsione contenuta nella procura esibita – non solo dall'avv. Attilio
Nunziata, ma anche dall'avv. Maurizio Gallo, che invece non si è dichiarato antistatario e non ha richiesto la distrazione in proprio favore delle spese processuali.
Deve, quindi, osservarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 93 cod. proc. civ. – il quale prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate - va interpretato nel senso che la richiesta di distrazione, anche quando proveniente da uno solo dei procuratori (se munito di mandato ad operare disgiuntamente), deve comunque concernere l'intero collegio difensivo: ciò in quanto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta priva la parte vittoriosa della possibilità di agire nei confronti del soccombente per il recupero delle stesse, dal momento che il provvedimento di distrazione fa sorgere in capo al difensore un diritto proprio, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (Cass. 21281/2018; Cass.
7232/2013). Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste, invece, definitivamente a carico della società convenuta, sempre in forza del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona dei legali Parte_1
rappresentanti pro-tempore, nei confronti di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra
[...]
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta da
, accerta l'indebita applicazione Parte_1
7 rispetto al contratto di conto corrente n. 000/000171, a cui si associava contratto di apertura di credito in data 4.5.2012, di somme a titolo di CFA
(commissione sul fido accordato) e CIV (commissione di istruttoria veloce) e, per l'effetto, rideterminato alla data di chiusura del conto, il saldo finale in euro 7.592,66 a credito del correntista, condanna la società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento della relativa somma in favore della società attrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro- tempore, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
2. Condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., alla rifusione, in favore della società attrice, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, delle spese e competenze di lite, che si liquidano in euro 312,80 per esborsi (inclusa la procedura di mediazione) ed euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
3. Pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta soccombente;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 31/03/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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