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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 627/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 627/2023 R.G., promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Finizio, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Ornati, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 20.1.2025.
pagina 1 di 8 Parte opponente: “Per l'Avv. Giuseppe Carbonetta, in Parte_1 sostituzione dell'Avv. Finizio, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede
l'accoglimenti delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo che la causa venga decisa”.
Parte opposta: “Per la parte opposta è presente in sostituzione degli Avv.ti Zurlo ed Ornati
l'Avv. Stefania Antonelli, la quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. L'Avv. Antonelli chiede quindi che la causa venga trattenuta a decisione”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con ricorso monitorio del 3.2.23, la ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Chieti, nel procedimento iscritto al n. 199/2023 R.G., l'emissione di un decreto ingiuntivo (il n. 82/2023 del 14.2.2023) di condanna di al Parte_1 pagamento, in proprio favore, della somma di € 19.862,56 (oltre interessi e spese processuali),
a titolo di saldo negativo del contratto di apertura di credito n. 4481301, originariamente intercorso tra l'ingiunto e la e del cui relativo credito l'ingiungente era Parte_2 divenuta cessionaria, in virtù del contratto del 19.6.2017 di acquisto di un portafoglio di crediti individuati in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e art. 58 T.U.B., appartenuti alla Parte_2
2. L' – nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la Parte_1 revoca – ha eccepito, per quanto quivi d'interesse: (i) “di non riconoscere” la legittimazione sostanziale dell'ingiungente, la quale – affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù della dedotta operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. – era onerata di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di ingiunzione in detta operazione;
(ii) la genericità della descrizione del credito oggetto dell'operazione di cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, atteso che il relativo estratto costituiva non la prova, ma solo il presupposto di efficacia dell'operazione di cessione in blocco.
pagina 2 di 8 3. La – nel costituirsi in giudizio, invocando, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., Controparte_1 la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo – ha eccepito, per quanto quivi interessa: (I) la sussistenza della legittimazione attiva dell'ingiungente, in qualità di cessionaria del credito oggetto del procedimento monitorio, in virtù del contratto di cessione del 19.6.2017 intercorso con la (II) la regolarità, ai sensi dell'art. 58 Parte_2
T.U.B., della procedura di cessione in blocco dei crediti acquistati – a titolo oneroso – dalla
(III) in ogni caso, l'infondatezza dell'avversa opposizione. Parte_2
4. Con ordinanza del 17.1.24 - resa all'esito della prima udienza del 15.1.24 ( svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), alla quale il processo era stato rinviato in occasione della originaria prima udienza del 16.10.23, in cui le parti avevano richiesto un rinvio della prima udienza, per pendenza di trattative di bonario componimento della lite - il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti il termine di legge per la instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, rinviando la causa alla udienza del 13.5.24 con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
5. Con la nota di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositata per l'udienza del 13.5.24,
l'opponente ha eccepito l'omesso avvio, nei termini di legge, del procedimento di mediazione obbligatoria, il cui onere di attivazione incombeva – a suo dire – sull'opposta.
6. All'udienza del 9.9.24, ritenuta la opportunità di rimettere la causa in decisione sulla questione controversa della procedibilità o meno della domanda monitoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 28/2010, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 20.1.25; all'esito, acquisita la disponibilità delle parti alla conversione della fase decisoria a trattazione scritta ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a cui le parti hanno dichiarato di rinunciare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile, stante l'acclarata inerzia della parte opposta nel promovimento della procedura obbligatoria di mediazione entro l'udienza pagina 3 di 8 di rinvio disposta dal Giudice con ordinanza del 17.1.24, pronunciata all'esito della fase ex art. 648 c.p.c.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle seguenti considerazioni.
8. L'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – applicabile ratione temporis al caso di specie – stabilisce che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] contratti assicurativi, bancari e finanziari [...] è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto [...]. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione [...]”.
8.1 L'art. 5, comma 4, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – vigente ratione temporis – stabilisce a sua volta che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione [...]”.
Sulla concreta operatività di tale parentesi non giurisdizionale all'interno del processo, il legislatore si è limitato a prevedere che il giudice, indicate le suddette ragioni, fissi l'udienza successiva alla scadenza del termine (inizialmente di quattro ma dopo la riforma del 2013) di tre mesi previsto per la durata della mediazione dall'art. 6 d.lgs.28/2010 e, ove essa non sia stata già avviata, assegna altresì il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda.
8.2 Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del
14/12/2021) “al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, debba aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda” (art. 5 comma 2, seconda parte del primo periodo, d.lgs. 28/2010) e ancora
”quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
pagina 4 di 8 domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo” (art. 5, comma 2 bis, d.lgs.28/2010).
8.3 Quanto agli effetti del mancato avvio del procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità è oramai granitica nel ritenere che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19596; si v. altresì Cass. civ., Sez.
II, 11/04/2022, n. 11598), poiché nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, per “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” deve intendersi quella sostanziale del ricorrente in monitorio (cfr. Cass. civ, Sez. III, 08/01/2021, n. 159).
8.4 Inoltre, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi
2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo – e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” (si v., Cass. civ., Sez. II, 14/12/2021, n. 40035); ne deriva che il dies ad quem per evitare d'incorrere nella sanzione di rito è lo svolgimento della mediazione, al più tardi, entro l'udienza di rinvio prevista da Giudice all'atto dell'invito delle parti ad attivare il rimedio stragiudiziale.
Da quanto detto deriva che, “ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a pagina 5 di 8 causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021)
In tale prospettiva ermeneutica la Suprema Corte si è già posta, riconoscendo rilevanza
“all'effettivo esperimento della mediazione delegata a seguito dell'invito in tale senso rivolto dal giudice ed a prescindere dalla specifica indicazione del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, osservando che esso costituisce un termine fisso la cui mancanza può costituire al più una formale irregolarità” (cfr. Cass.2775/2020; Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021).
8.5 In conclusione, ad avviso della giurisprudenza di legittimità deve applicarsi il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d.lgs.n.28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4133 del 14/02/2024).
9. Alla luce dei principi di diritto poc'anzi enucleati consegue che:
a) nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la cui controversia è soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, una volta decise le istanze ex artt. 648-649 c.p.c., spetta al convenuto opposto l'onere di attivare la procedura di mediazione;
b) il dies ad quem entro cui promuovere il procedimento di mediazione – nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo – è costituito dall'udienza di rinvio fissata dal Giudice nell'ordinanza in cui ha assegnato alle parti il termine di legge per attivare la procedura di mediazione obbligatoria;
c) in caso di omesso promovimento, da parte del convenuto opposto, del procedimento di mediazione – od anche di mancata comparizione dello stesso al primo incontro in caso di mediazione avviata dall'opponente quale “parte più diligente” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
27/03/2019, n. 8473) – entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice per la verifica del pagina 6 di 8 positivo assolvimento dello stesso, la domanda deve essere dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
9.1 Nel caso di specie: aa) oggetto principale del giudizio, come sostenuto da parte opponente, è il rapporto contrattuale di credito n. 4481301 intrattenuto, originariamente, con Parte_2
risulta quindi evidente l'onere – gravante su parte opposta – di instaurare la
[...] procedura di mediazione obbligatoria prevista dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del
2010 (vigente ratione temporis) quale condizione di procedibilità nel caso di azioni avanzate in determinate materie espressamente individuate, tra cui, appunto, anche quelle relative a contratti bancari;
bb) all'esito della pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, il
Tribunale – in conformità all'art. 5, comma 4, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – con ordinanza del 17.1.24 ha assegnato alle parti il termine di legge entro cui avviare la procedura di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 13.5.24, nel rispetto, dunque, del termine di tre mesi previsto dall'art. 6, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la conclusione del procedimento di mediazione;
cc) parte opposta non ha avviato la procedura di mediazione (a cui il Giudice ha rimesso le parti con ordinanza del 17.1.24) entro l'udienza di rinvio del 13.5.24, depositando la relativa istanza presso l'Organismo di mediazione solo in data 24.5.24 (cfr. il verbale allegato alle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate dal convenuto opposto in data
29.7.24).
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo stata soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria entro la data dell'udienza di rinvio fissata dal
Giudice per la verifica del suo positivo assolvimento (termine che la giurisprudenza di legittimità ha posto a tutela del principio di ragionevole durata dei processi: v. supra), la domanda proposta in via monitoria dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
[...]
82/2023 del 14.2.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al n. 199/2023 R.G.
pagina 7 di 8 11. Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di lite, rappresentati dalla considerazione della soccombenza nel merito di ella fase iniziale del giudizio Parte_1
(ove si è infondatamente opposto alla istanza della di concessione della Controparte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo) e dalla soccombenza di quest'ultima nella fase successiva della causa, in ordine alla questione della sopravvenuta improcedibilità della domanda monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 627/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così decide:
DICHIARA la sopravvenuta improcedibilità della domanda monitoria della per Controparte_1 omesso assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
COMPENSA le spese di lite.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 28 gennaio 2025. Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 627/2023 R.G., promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Finizio, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Ornati, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 20.1.2025.
pagina 1 di 8 Parte opponente: “Per l'Avv. Giuseppe Carbonetta, in Parte_1 sostituzione dell'Avv. Finizio, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede
l'accoglimenti delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo che la causa venga decisa”.
Parte opposta: “Per la parte opposta è presente in sostituzione degli Avv.ti Zurlo ed Ornati
l'Avv. Stefania Antonelli, la quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. L'Avv. Antonelli chiede quindi che la causa venga trattenuta a decisione”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con ricorso monitorio del 3.2.23, la ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Chieti, nel procedimento iscritto al n. 199/2023 R.G., l'emissione di un decreto ingiuntivo (il n. 82/2023 del 14.2.2023) di condanna di al Parte_1 pagamento, in proprio favore, della somma di € 19.862,56 (oltre interessi e spese processuali),
a titolo di saldo negativo del contratto di apertura di credito n. 4481301, originariamente intercorso tra l'ingiunto e la e del cui relativo credito l'ingiungente era Parte_2 divenuta cessionaria, in virtù del contratto del 19.6.2017 di acquisto di un portafoglio di crediti individuati in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e art. 58 T.U.B., appartenuti alla Parte_2
2. L' – nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la Parte_1 revoca – ha eccepito, per quanto quivi d'interesse: (i) “di non riconoscere” la legittimazione sostanziale dell'ingiungente, la quale – affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù della dedotta operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. – era onerata di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di ingiunzione in detta operazione;
(ii) la genericità della descrizione del credito oggetto dell'operazione di cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, atteso che il relativo estratto costituiva non la prova, ma solo il presupposto di efficacia dell'operazione di cessione in blocco.
pagina 2 di 8 3. La – nel costituirsi in giudizio, invocando, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., Controparte_1 la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo – ha eccepito, per quanto quivi interessa: (I) la sussistenza della legittimazione attiva dell'ingiungente, in qualità di cessionaria del credito oggetto del procedimento monitorio, in virtù del contratto di cessione del 19.6.2017 intercorso con la (II) la regolarità, ai sensi dell'art. 58 Parte_2
T.U.B., della procedura di cessione in blocco dei crediti acquistati – a titolo oneroso – dalla
(III) in ogni caso, l'infondatezza dell'avversa opposizione. Parte_2
4. Con ordinanza del 17.1.24 - resa all'esito della prima udienza del 15.1.24 ( svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), alla quale il processo era stato rinviato in occasione della originaria prima udienza del 16.10.23, in cui le parti avevano richiesto un rinvio della prima udienza, per pendenza di trattative di bonario componimento della lite - il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti il termine di legge per la instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, rinviando la causa alla udienza del 13.5.24 con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
5. Con la nota di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositata per l'udienza del 13.5.24,
l'opponente ha eccepito l'omesso avvio, nei termini di legge, del procedimento di mediazione obbligatoria, il cui onere di attivazione incombeva – a suo dire – sull'opposta.
6. All'udienza del 9.9.24, ritenuta la opportunità di rimettere la causa in decisione sulla questione controversa della procedibilità o meno della domanda monitoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 28/2010, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 20.1.25; all'esito, acquisita la disponibilità delle parti alla conversione della fase decisoria a trattazione scritta ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a cui le parti hanno dichiarato di rinunciare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile, stante l'acclarata inerzia della parte opposta nel promovimento della procedura obbligatoria di mediazione entro l'udienza pagina 3 di 8 di rinvio disposta dal Giudice con ordinanza del 17.1.24, pronunciata all'esito della fase ex art. 648 c.p.c.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle seguenti considerazioni.
8. L'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – applicabile ratione temporis al caso di specie – stabilisce che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] contratti assicurativi, bancari e finanziari [...] è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto [...]. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione [...]”.
8.1 L'art. 5, comma 4, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – vigente ratione temporis – stabilisce a sua volta che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione [...]”.
Sulla concreta operatività di tale parentesi non giurisdizionale all'interno del processo, il legislatore si è limitato a prevedere che il giudice, indicate le suddette ragioni, fissi l'udienza successiva alla scadenza del termine (inizialmente di quattro ma dopo la riforma del 2013) di tre mesi previsto per la durata della mediazione dall'art. 6 d.lgs.28/2010 e, ove essa non sia stata già avviata, assegna altresì il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda.
8.2 Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del
14/12/2021) “al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, debba aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda” (art. 5 comma 2, seconda parte del primo periodo, d.lgs. 28/2010) e ancora
”quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
pagina 4 di 8 domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo” (art. 5, comma 2 bis, d.lgs.28/2010).
8.3 Quanto agli effetti del mancato avvio del procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità è oramai granitica nel ritenere che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19596; si v. altresì Cass. civ., Sez.
II, 11/04/2022, n. 11598), poiché nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, per “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” deve intendersi quella sostanziale del ricorrente in monitorio (cfr. Cass. civ, Sez. III, 08/01/2021, n. 159).
8.4 Inoltre, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi
2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo – e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” (si v., Cass. civ., Sez. II, 14/12/2021, n. 40035); ne deriva che il dies ad quem per evitare d'incorrere nella sanzione di rito è lo svolgimento della mediazione, al più tardi, entro l'udienza di rinvio prevista da Giudice all'atto dell'invito delle parti ad attivare il rimedio stragiudiziale.
Da quanto detto deriva che, “ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a pagina 5 di 8 causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021)
In tale prospettiva ermeneutica la Suprema Corte si è già posta, riconoscendo rilevanza
“all'effettivo esperimento della mediazione delegata a seguito dell'invito in tale senso rivolto dal giudice ed a prescindere dalla specifica indicazione del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, osservando che esso costituisce un termine fisso la cui mancanza può costituire al più una formale irregolarità” (cfr. Cass.2775/2020; Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021).
8.5 In conclusione, ad avviso della giurisprudenza di legittimità deve applicarsi il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d.lgs.n.28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4133 del 14/02/2024).
9. Alla luce dei principi di diritto poc'anzi enucleati consegue che:
a) nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la cui controversia è soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, una volta decise le istanze ex artt. 648-649 c.p.c., spetta al convenuto opposto l'onere di attivare la procedura di mediazione;
b) il dies ad quem entro cui promuovere il procedimento di mediazione – nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo – è costituito dall'udienza di rinvio fissata dal Giudice nell'ordinanza in cui ha assegnato alle parti il termine di legge per attivare la procedura di mediazione obbligatoria;
c) in caso di omesso promovimento, da parte del convenuto opposto, del procedimento di mediazione – od anche di mancata comparizione dello stesso al primo incontro in caso di mediazione avviata dall'opponente quale “parte più diligente” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
27/03/2019, n. 8473) – entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice per la verifica del pagina 6 di 8 positivo assolvimento dello stesso, la domanda deve essere dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
9.1 Nel caso di specie: aa) oggetto principale del giudizio, come sostenuto da parte opponente, è il rapporto contrattuale di credito n. 4481301 intrattenuto, originariamente, con Parte_2
risulta quindi evidente l'onere – gravante su parte opposta – di instaurare la
[...] procedura di mediazione obbligatoria prevista dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del
2010 (vigente ratione temporis) quale condizione di procedibilità nel caso di azioni avanzate in determinate materie espressamente individuate, tra cui, appunto, anche quelle relative a contratti bancari;
bb) all'esito della pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, il
Tribunale – in conformità all'art. 5, comma 4, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – con ordinanza del 17.1.24 ha assegnato alle parti il termine di legge entro cui avviare la procedura di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 13.5.24, nel rispetto, dunque, del termine di tre mesi previsto dall'art. 6, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la conclusione del procedimento di mediazione;
cc) parte opposta non ha avviato la procedura di mediazione (a cui il Giudice ha rimesso le parti con ordinanza del 17.1.24) entro l'udienza di rinvio del 13.5.24, depositando la relativa istanza presso l'Organismo di mediazione solo in data 24.5.24 (cfr. il verbale allegato alle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate dal convenuto opposto in data
29.7.24).
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo stata soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria entro la data dell'udienza di rinvio fissata dal
Giudice per la verifica del suo positivo assolvimento (termine che la giurisprudenza di legittimità ha posto a tutela del principio di ragionevole durata dei processi: v. supra), la domanda proposta in via monitoria dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
[...]
82/2023 del 14.2.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al n. 199/2023 R.G.
pagina 7 di 8 11. Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di lite, rappresentati dalla considerazione della soccombenza nel merito di ella fase iniziale del giudizio Parte_1
(ove si è infondatamente opposto alla istanza della di concessione della Controparte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo) e dalla soccombenza di quest'ultima nella fase successiva della causa, in ordine alla questione della sopravvenuta improcedibilità della domanda monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 627/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così decide:
DICHIARA la sopravvenuta improcedibilità della domanda monitoria della per Controparte_1 omesso assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
COMPENSA le spese di lite.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 28 gennaio 2025. Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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