Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4715/2020 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pino, elettivamente domiciliato Parte 1 '
come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 27.08.2020, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l'ente resistente al fine di conseguire la condanna alla corresponsione di ratei di assegno ordinario ai sensi della L. n. 222/84 per i mesi di luglio, agosto settembre e ottobre 2018.
A sostegno della propria domanda, l'istante deduceva che, premesso di essere già titolare del citato assegno ordinario, in data 03.11.2017 venendo a cessare il proprio rapporto lavorativo alle dipendenze della società Firema Trasporti S.p.a., egli, avendone diritto, esercitò il diritto di opzione a percepire il trattamento di disoccupazione NASPI, stante l'incompatibilità tra i due istituti di carattere previdenziale. Deduceva, dunque di aver
Successivamente, venendo a cessare in data 03.06.2019 il trattamento NASPI, il ricorrente deducendo di aver diritto al ripristino dell'assegno ordinario, in data 05.07.2018, ha presentato domanda di supplemento dell'assegno ordinario di invalidità, comunicando i redditi sin dall'anno 2006 (domanda n. 2036785600077 allegata).
Ebbene allega altresì il ricorrente che, dal certificato di pensione per l'anno 2018, emesso dall' CP 1 in riferimento all'assegno ordinario, si evincono gli importi mensili della pensione lorda complessiva del ricorrente (da Gennaio 2018 sino a Giugno 2018: € 517,75
(Pensione lorda € 507,42 e Trattamento di famiglia € 10,33) e da Luglio 2018 sino a Dicembre
2018: € 533,24 (Pensione lorda € 507,42 e Trattamento di famiglia € 25,82), tredicesima mensilità 2018: € 507,42) e che tali importi erano comprensivi dell'integrazione al trattamento minimo dovuti al ricorrente ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 222/84 (all.
01). Cionostante, il ricorrente asserisce che alcuna somma stata corrisposta dall' CP_1 a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo intercorso dal 04.06.2018 al 31.10.2018. precisa infatti il ricorrente che, dalla documentazione allegata (certificato di pensione cit.), con riferimento alle rate di Luglio 2018, Agosto 2018, Settembre 2018 e Ottobre 2018, sebbene risulti lo stato di "Disposto " e/o" Pagato", nulla è stato corrisposto (cfr. all. 07). A riprova del mancato pagamento delle suddette rate l'istante allega l'estratto delle movimentazioni del Libretto di risparmio postale n. 40994910, a sé intestato, ove l'ente resistente ha sempre provveduto al pagamento del menzionato beneficio previdenziale. L'Ente ha provveduto a pagare l'assegno ordinario, come risulta dalle allegazioni, a partire Novembre 2018, integrando lo stesso assegno all'importo lordo complessivo mensile di € 632,47, in virtù della domanda di supplemento di Luglio 2018.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio l'CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di: "a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, in suo favore, dell'assegno ordinario di invalidità, ex Lege n. 222/84, per i mesi di Luglio 2018, Agosto
2018, Settembre 2018 e Ottobre 2018, per le causali tutte di cui innanzi Condannare l' CP_1 al pagamento, in favore del sig. Parte 1 della complessiva somma lorda di € 2.529,88, a titolo '
di ratei non corrisposti di Luglio 2018, Agosto 2018, Settembre 2018 e Ottobre 2018, di assegno ordinario d'invalidità, ex Lege n. 222/84, per le causali tutte di cui innanzi, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. c)- Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. d)- Emettere ogni ulteriore e opportuno provvedimento [...]", con vittoria di spese con attribuzione.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il resistente CP_1 che restava contumace.
Nella contumacia dell' CP_1 resistente, il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
È pacifico, anche poiché provato con documenti provenienti dalla stessa resistente, che al
Pt 1 spettasse per le mensilità richieste e nell'importo sopra indicato, l'assegno ordinario ai sensi della legge n. 222/1984. Difatti il ricorrente, già titolare di assegno di invalidità, dopo aver beneficiato per un periodo della Naspi, avendo esercitato il diritto di opzione a favore di quest'ultima, ha poi chiesto il ripristino dell'assegno ordinario.
Pertanto, anche in assenza di difese da parte dell'ente convenuto e, dunque, di elementi di prova contraria, l' CP_1 resistente va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei dovuti a titolo di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 per le mensilità di luglio, agosto settembre ed ottobre 2018, come sopra indicati.
Nel caso in parola, infatti, la scelta della parte resistente di rimanere contumace, spiega effetti imponenti posto che ella, per tale via, non ha adempiuto all'onere probatorio posto dalla legge a suo carico, omettendo di offrire prova alcuna dell'intervenuto pagamento delle somme richieste dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l'CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei a titolo di assegno ordinario di invalidità, ex Lege n. 222/84, per i mesi di Luglio 2018, Agosto 2018, Settembre 2018 e Ottobre 2018, come liquidati in parte motiva;
2) condanna l' CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Pino, dichiaratosi anticipatario.
S.M.C.V., 9.05.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico