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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 1177, 1178, 1179, 1180,
1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 e 1187 R.A.C.L. per l'anno 2025, promosse da elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna, che la rappresenta e difende per procure speciali agli atti dei fascicoli informatici, opponente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con undici ricorsi depositati in data 1° aprile 2025, la società
[...]
(in seguito anche solo ha impugnato separatamente Parte_1 Parte_1
altrettanti avvisi di addebito, notificati pacificamente il 19 marzo 2025, per la riscossione di contributi relativi alla “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, così identificati:
- n. 325 2025 00000664 89 000, per il periodo di giugno 2020, di euro 450,83;
- n. 325 2025 00000665 90 000, per il periodo di luglio 2020, di euro 7.293,37;
- n. 325 2025 00000666 91 000, per il periodo di settembre 2020, di euro 7.394,77;
- n. 325 2025 00000667 92 000, per il periodo di dicembre 2020, di euro 5.136,61;
- n. 325 2025 00000668 00 000, per il periodo di novembre 2020, di euro 7.371,21;
- n. 325 2025 00000669 01 000, per il periodo di luglio 2018, di euro 6.625,10;
- n. 325 2025 00000670 02 000, per il periodo di agosto 2018, di euro 8.207,02;
- n. 325 2025 00000671 03 000, per il periodo di settembre 2018, di euro 7.797,59;
- n. 325 2025 00000672 04 000, per il periodo di ottobre 2018, di euro 7.873,39;
- n. 325 2025 00000673 05 000, per il periodo di novembre 2018, di euro 5.940,60;
pagina 1 di 5 - n. 325 2025 00000674 06 000, per il periodo di dicembre 2018, di euro 7.948,93. CP_ Nel complesso, l' pretende il pagamento della somma di euro 72.039,42, comprensiva di contributi, somme aggiuntive ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n.
388, art. 116, comma 8, lett. a, e spese di notifica.
CP_ Disposta immediatamente la riunione delle procedure, l' ha resistito nel procedimento unificato, con un'unica memoria di costituzione. CP_
2. La pretesa dell' ha ad oggetto il recupero di contributi che riguardano la posizione del lavoratore non versati dalla datrice di lavoro/opponente per la Parte_2
misura eccedente il massimale previsto ai sensi dell'art. 2, comma 18, l. 8 agosto 1995, n.
335.
Stabilisce il comma 18 dell'art. 2 l. n. 335/1995: “[...] Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolata dall'ISTAT
[...]”.
La norma è indirizzata ai lavoratori privi di anzianità contributiva nell'ambito di forme pensionistiche obbligatorie al 1° gennaio 1996 e a coloro che, pur possedendo un'anzianità contributiva a quella data, abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1 della stessa l. n. 335/1995.
Secondo gli assunti di non vi sarebbe Parte_1
prova del fatto che abbia maturato anzianità contributiva in data anteriore al Parte_2
1° gennaio 1996 e, in caso contrario, il lavoratore l'avrebbe indotta in errore, omettendo di riferirle ogni informazione utile al riguardo, anche allorquando, interpellato specificamente nel 2017 sul punto, le aveva comunicato di non essere titolare di alcuna posizione contributiva per il periodo precedente al 1° gennaio 1996.
Per la buona fede dell'opponente, quindi, non sarebbero dovuti i contributi oltre il massimale.
Il Tribunale reputa infondata la censura.
pagina 2 di 5 CP_ Dall'estratto conto previdenziale prodotto dall' si ricava innanzitutto che Pt_2
fosse in possesso di anzianità contributiva maturata in epoca precedente al 1°
[...]
gennaio 1996.
Lo stesso lavoratore non risulta aver mai esercitato l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1 della l. n. 335/1995, per beneficiare del massimale di cui si discute.
L'obbligazione contributiva, in assenza del massimale, si deve calcolare per legge sull'intero ammontare delle retribuzioni percepite dal lavoratore.
La prova orale dedotta in ricorso al fine di far emergere la buona fede di Parte_1
che avrebbe ignorato senza colpa i trascorsi lavorativi del proprio lavoratore dipendente,
è irrilevante, poiché non consente alla società di ottenere comunque l'esonero dell'obbligo contributivo, il quale opera, per disposizione di legge, solo in relazione alla situazione oggettiva esistente (con riguardo all'irrilevanza della buona fede rispetto ad una fattispecie attributiva di benefici contributivi connessi ad una situazione oggettiva, cfr. Cass. civ., Sez. L, 2 luglio 2009, n. 15491).
3. Con un ulteriore motivo di censura, ha dedotto la nullità degli avvisi di Parte_1 addebito e l'improponibilità della domanda di pagamento rivolta nei suoi confronti, per la condotta dell' , che, senza alcun apprezzabile interesse, anziché dare avvio alla CP_1
procedura di riscossione mediante un unico avviso di addebito, ha invece deciso di emetterne/notificarne undici, tutti in pari data.
Si sarebbe così verificato un “illegittimo ed abusivo frazionamento del credito”, che
“oltre a rendere inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile la domanda da parte dell' avrebbe anche esposto l'opponente “alla moltiplicazione delle spese del CP_1 giudizio”, essendo stata la società costretta a difendersi “con altrettante 11 opposizioni”.
La tesi può ritenersi fondata in minima parte.
La clausola della buona fede oggettiva, a norma dell'art. 1175 c.c., impone ad ambo le parti di un qualsiasi rapporto obbligatorio, compreso quello contributivo, di comportarsi secondo correttezza (Cass. civ., Sez. L, 7 aprile 1992, n. 4226).
Tale canone di comportamento vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.
CP_ L' non ha dedotto alcun apprezzabile interesse alla notifica di undici avvisi di addebito, tutti formati e notificati in date identiche, per la riscossione dei propri crediti pagina 3 di 5 contributivi verso Parte_1
Questa irragionevole forma di frazionamento di un credito (non unitario ma) suscettibile di riscossione unitaria, con un unico avviso di addebito anziché con undici, tutti notificati lo stesso giorno, non potrebbe giammai tradursi nella perdita del diritto sostanziale in capo all' , effetto non previsto da alcuna norma espressa e contrario CP_1
al principio di proporzionalità che informa il nostro ordinamento.
La condotta dell' ha peraltro comportato l'imposizione, a carico della società, CP_1
di un obbligo di rifusione di spese di notifica per euro 4,11 per ciascun avviso di addebito, conseguenza evitabile ove si fosse proceduto mediante la formazione di un solo avviso.
Da ciò discende l'irripetibilità dell'importo complessivo di euro 41,10, corrispondente CP_ al valore che l' ha indebitamente posto a carico del contribuente per i dieci avvisi di addebito, emessi per crediti contributivi che avrebbe potuto ricomprendere nel primo della serie.
Nessun effetto utile ulteriore è suscettibile di essere attribuito a la quale non Parte_1
può nemmeno lamentare di essere stata costretta a incardinare undici opposizioni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, posto che si tratta di una scelta difensiva non obbligata, discutibile
CP_ come quella dell' di notificare undici avvisi di addebito anziché uno soltanto.
La avrebbe infatti ben potuto interporre opposizione contro tutti i titoli di Pt_1
riscossione mediante un unico ricorso.
4. Al Tribunale non resta che rigettare integralmente l'opposizione all'avviso di addebito n. 325 2025 00000664 89 000 e dichiarare l'inefficacia degli avvisi di addebito n. 325 2025 00000665 90 000, n. 325 2025 00000666 91 000, n. 325 2025 00000667 92
000, n. 325 2025 00000668 00 000, n. 325 2025 00000669 01 000, n. 325 2025 00000670
02 000, n. 325 2025 00000671 03 000, n. 325 2025 00000672 04 000, n. 325 2025
00000673 05 000 e n. 325 2025 00000674 06 000, limitatamente alla complessiva somma non dovuta di euro 41,10 (euro 4,10 per ciascun avviso di addebito successivo al primo).
Trova infatti applicazione il principio secondo cui in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito o cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia del titolo, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia dell'avviso di addebito o della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute,
pagina 4 di 5 potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto all'onere di provare anche nel quantum il suo credito (Cass. civ., Sez. L, 10 settembre 2009, n.
19502).
5. Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza prevalente e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'opponente, liquidandosi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro
260.000,00, esclusa la liquidazione per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta integralmente l'opposizione all'avviso di addebito n. 325 2025 00000664 89
000;
2) dichiara l'inefficacia degli avvisi di addebito n. 325 2025 00000665 90 000, n. 325
2025 00000666 91 000, n. 325 2025 00000667 92 000, n. 325 2025 00000668 00 000, n.
325 2025 00000669 01 000, n. 325 2025 00000670 02 000, n. 325 2025 00000671 03
000, n. 325 2025 00000672 04 000, n. 325 2025 00000673 05 000 e n. 325 2025
00000674 06 000, limitatamente alla complessiva somma non dovuta di euro 41,10 (euro
4,10 per ciascun avviso di addebito);
CP_ 3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che liquida in euro 4.210,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 12 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 1177, 1178, 1179, 1180,
1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 e 1187 R.A.C.L. per l'anno 2025, promosse da elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna, che la rappresenta e difende per procure speciali agli atti dei fascicoli informatici, opponente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con undici ricorsi depositati in data 1° aprile 2025, la società
[...]
(in seguito anche solo ha impugnato separatamente Parte_1 Parte_1
altrettanti avvisi di addebito, notificati pacificamente il 19 marzo 2025, per la riscossione di contributi relativi alla “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, così identificati:
- n. 325 2025 00000664 89 000, per il periodo di giugno 2020, di euro 450,83;
- n. 325 2025 00000665 90 000, per il periodo di luglio 2020, di euro 7.293,37;
- n. 325 2025 00000666 91 000, per il periodo di settembre 2020, di euro 7.394,77;
- n. 325 2025 00000667 92 000, per il periodo di dicembre 2020, di euro 5.136,61;
- n. 325 2025 00000668 00 000, per il periodo di novembre 2020, di euro 7.371,21;
- n. 325 2025 00000669 01 000, per il periodo di luglio 2018, di euro 6.625,10;
- n. 325 2025 00000670 02 000, per il periodo di agosto 2018, di euro 8.207,02;
- n. 325 2025 00000671 03 000, per il periodo di settembre 2018, di euro 7.797,59;
- n. 325 2025 00000672 04 000, per il periodo di ottobre 2018, di euro 7.873,39;
- n. 325 2025 00000673 05 000, per il periodo di novembre 2018, di euro 5.940,60;
pagina 1 di 5 - n. 325 2025 00000674 06 000, per il periodo di dicembre 2018, di euro 7.948,93. CP_ Nel complesso, l' pretende il pagamento della somma di euro 72.039,42, comprensiva di contributi, somme aggiuntive ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n.
388, art. 116, comma 8, lett. a, e spese di notifica.
CP_ Disposta immediatamente la riunione delle procedure, l' ha resistito nel procedimento unificato, con un'unica memoria di costituzione. CP_
2. La pretesa dell' ha ad oggetto il recupero di contributi che riguardano la posizione del lavoratore non versati dalla datrice di lavoro/opponente per la Parte_2
misura eccedente il massimale previsto ai sensi dell'art. 2, comma 18, l. 8 agosto 1995, n.
335.
Stabilisce il comma 18 dell'art. 2 l. n. 335/1995: “[...] Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolata dall'ISTAT
[...]”.
La norma è indirizzata ai lavoratori privi di anzianità contributiva nell'ambito di forme pensionistiche obbligatorie al 1° gennaio 1996 e a coloro che, pur possedendo un'anzianità contributiva a quella data, abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1 della stessa l. n. 335/1995.
Secondo gli assunti di non vi sarebbe Parte_1
prova del fatto che abbia maturato anzianità contributiva in data anteriore al Parte_2
1° gennaio 1996 e, in caso contrario, il lavoratore l'avrebbe indotta in errore, omettendo di riferirle ogni informazione utile al riguardo, anche allorquando, interpellato specificamente nel 2017 sul punto, le aveva comunicato di non essere titolare di alcuna posizione contributiva per il periodo precedente al 1° gennaio 1996.
Per la buona fede dell'opponente, quindi, non sarebbero dovuti i contributi oltre il massimale.
Il Tribunale reputa infondata la censura.
pagina 2 di 5 CP_ Dall'estratto conto previdenziale prodotto dall' si ricava innanzitutto che Pt_2
fosse in possesso di anzianità contributiva maturata in epoca precedente al 1°
[...]
gennaio 1996.
Lo stesso lavoratore non risulta aver mai esercitato l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1 della l. n. 335/1995, per beneficiare del massimale di cui si discute.
L'obbligazione contributiva, in assenza del massimale, si deve calcolare per legge sull'intero ammontare delle retribuzioni percepite dal lavoratore.
La prova orale dedotta in ricorso al fine di far emergere la buona fede di Parte_1
che avrebbe ignorato senza colpa i trascorsi lavorativi del proprio lavoratore dipendente,
è irrilevante, poiché non consente alla società di ottenere comunque l'esonero dell'obbligo contributivo, il quale opera, per disposizione di legge, solo in relazione alla situazione oggettiva esistente (con riguardo all'irrilevanza della buona fede rispetto ad una fattispecie attributiva di benefici contributivi connessi ad una situazione oggettiva, cfr. Cass. civ., Sez. L, 2 luglio 2009, n. 15491).
3. Con un ulteriore motivo di censura, ha dedotto la nullità degli avvisi di Parte_1 addebito e l'improponibilità della domanda di pagamento rivolta nei suoi confronti, per la condotta dell' , che, senza alcun apprezzabile interesse, anziché dare avvio alla CP_1
procedura di riscossione mediante un unico avviso di addebito, ha invece deciso di emetterne/notificarne undici, tutti in pari data.
Si sarebbe così verificato un “illegittimo ed abusivo frazionamento del credito”, che
“oltre a rendere inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile la domanda da parte dell' avrebbe anche esposto l'opponente “alla moltiplicazione delle spese del CP_1 giudizio”, essendo stata la società costretta a difendersi “con altrettante 11 opposizioni”.
La tesi può ritenersi fondata in minima parte.
La clausola della buona fede oggettiva, a norma dell'art. 1175 c.c., impone ad ambo le parti di un qualsiasi rapporto obbligatorio, compreso quello contributivo, di comportarsi secondo correttezza (Cass. civ., Sez. L, 7 aprile 1992, n. 4226).
Tale canone di comportamento vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.
CP_ L' non ha dedotto alcun apprezzabile interesse alla notifica di undici avvisi di addebito, tutti formati e notificati in date identiche, per la riscossione dei propri crediti pagina 3 di 5 contributivi verso Parte_1
Questa irragionevole forma di frazionamento di un credito (non unitario ma) suscettibile di riscossione unitaria, con un unico avviso di addebito anziché con undici, tutti notificati lo stesso giorno, non potrebbe giammai tradursi nella perdita del diritto sostanziale in capo all' , effetto non previsto da alcuna norma espressa e contrario CP_1
al principio di proporzionalità che informa il nostro ordinamento.
La condotta dell' ha peraltro comportato l'imposizione, a carico della società, CP_1
di un obbligo di rifusione di spese di notifica per euro 4,11 per ciascun avviso di addebito, conseguenza evitabile ove si fosse proceduto mediante la formazione di un solo avviso.
Da ciò discende l'irripetibilità dell'importo complessivo di euro 41,10, corrispondente CP_ al valore che l' ha indebitamente posto a carico del contribuente per i dieci avvisi di addebito, emessi per crediti contributivi che avrebbe potuto ricomprendere nel primo della serie.
Nessun effetto utile ulteriore è suscettibile di essere attribuito a la quale non Parte_1
può nemmeno lamentare di essere stata costretta a incardinare undici opposizioni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, posto che si tratta di una scelta difensiva non obbligata, discutibile
CP_ come quella dell' di notificare undici avvisi di addebito anziché uno soltanto.
La avrebbe infatti ben potuto interporre opposizione contro tutti i titoli di Pt_1
riscossione mediante un unico ricorso.
4. Al Tribunale non resta che rigettare integralmente l'opposizione all'avviso di addebito n. 325 2025 00000664 89 000 e dichiarare l'inefficacia degli avvisi di addebito n. 325 2025 00000665 90 000, n. 325 2025 00000666 91 000, n. 325 2025 00000667 92
000, n. 325 2025 00000668 00 000, n. 325 2025 00000669 01 000, n. 325 2025 00000670
02 000, n. 325 2025 00000671 03 000, n. 325 2025 00000672 04 000, n. 325 2025
00000673 05 000 e n. 325 2025 00000674 06 000, limitatamente alla complessiva somma non dovuta di euro 41,10 (euro 4,10 per ciascun avviso di addebito successivo al primo).
Trova infatti applicazione il principio secondo cui in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito o cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia del titolo, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia dell'avviso di addebito o della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute,
pagina 4 di 5 potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto all'onere di provare anche nel quantum il suo credito (Cass. civ., Sez. L, 10 settembre 2009, n.
19502).
5. Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza prevalente e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'opponente, liquidandosi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro
260.000,00, esclusa la liquidazione per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta integralmente l'opposizione all'avviso di addebito n. 325 2025 00000664 89
000;
2) dichiara l'inefficacia degli avvisi di addebito n. 325 2025 00000665 90 000, n. 325
2025 00000666 91 000, n. 325 2025 00000667 92 000, n. 325 2025 00000668 00 000, n.
325 2025 00000669 01 000, n. 325 2025 00000670 02 000, n. 325 2025 00000671 03
000, n. 325 2025 00000672 04 000, n. 325 2025 00000673 05 000 e n. 325 2025
00000674 06 000, limitatamente alla complessiva somma non dovuta di euro 41,10 (euro
4,10 per ciascun avviso di addebito);
CP_ 3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che liquida in euro 4.210,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 12 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5