Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Ludovica Dotti Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2236/2019 posta in deliberazione il giorno 23/10/2024
TRA
Parte_1
[...]
Avv. CENTINEO CAVARETTA MAZZOLENI FELICE;
Controparte_1
E
Controparte_2
[...]
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS;
OGGETTO
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. dell'1-6 marzo 2019, del Tribunale di Roma, sez. II civ., resa nel proc. 36212/18
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_1 Per_1
hanno proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale era
[...]
stata rigettata la domanda così riproposta in questa sede: “condannare il
1
, accertata ove occorra l'illegittimità della delibera adottata dal
[...]
medesimo n. 823 del 6 dicembre 2017 e quindi il diritto di accesso al CP_3
Fondo dell'istante, a pagare ai sig.ri e la somma Pt_1 Parte_1
di € 342.816,14, quale risarcimento del danno spettante alla loro madre premorta sig.ra e la somma per spese legali di € 5.736,00, oltre spese Parte_2
generali, I.V.A. e C.P.A.”
Si è costituito in giudizio il instando per il rigetto Controparte_2
dell'appello.
All'udienza in epigrafe , precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c. revocando la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem all'impugnata ordinanza.
3. Va in primo luogo evidenziato che gli odierni appellanti agiscono iure hereditario facendo valere un diritto della madre . Parte_3
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ritiene la Corte che l'art 4.2 della legge 512/1999, che afferma che il diritto all'accesso al fondo competa anche al danneggiato che non si sia costituito parte civile ma abbia introdotto un autonomo giudizio risarcitorio civile , operando l'art 4.2. un richiamo all'intero articolo 4 e non al solo comma 1, equiparando, com'è, d'altronde ovvio, in assenza di una precisa delimitazione , le due situazioni.
Né la situazione può mutare laddove l'azione risarcitoria sia stata proseguita dagli eredi – laddove il de cuius sia deceduto nelle more del giudizio risarcitorio - o promosso dagli eredi essendo il de cuius deceduto ante tempus, facendo essi valere comunque un diritto iure hereditario e non iure proprio.
4. Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato.
Va in primo luogo evidenziato che la sussistenza dei requisiti per l'accesso al
Fondo, costituisce un presupposto della domanda che, integrando un' eccezione
2 in senso lato sarebbe rilevabile dal Giudice persino in grado di appello, sicchè sono del tutto irrilevanti le vicende relative all'iter amministrativo, come irrilevante è l'atteggiamento processuale dell'Avvocatura dello Stato in una vicenda processuale ancorchè strettamente connessa, il cui giudicato non è opponibile in questa sede.
In diritto giova richiamare i seguenti arresti della Corte di Cassazione in materia:
Cass. 28627/2023 : “ In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla l. n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale.
Cass. 28820/2019 : “ In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999 costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, dovendosi attribuire all'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016 - che ha introdotto nella disciplina positiva l'espressa previsione di tale condizione - valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito.”
Cass. 31136/2019 : “In tema di benefici a favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari, il requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso
è necessario per "tutti i soggetti destinatari", dovendosi comprendere nell'espressione anche i familiari delle vittime e i loro superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis e 4 della l. n. 302 del 1990 all'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge, al fine di impedire l'attribuzione di strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro
3 autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa.”
Questa Corte in analoga fattispecie ha di recente precisato:
“ La ratio della legge n. 302 del 1990 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa, secondo una finalità solidaristica, di riservare uno speciale trattamento di tipo assistenziale alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai suindicati fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi di tipo eccezionale fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni (Cass. n. 16844 del 2022).
Gli artt. 1, comma 2, lettere a) e b), e 9-bis della legge n. 302 del 1990, pongono quale condizione per la concessione dei benefici previsti dalla stessa legge nei confronti di tutti i soggetti destinatari, e quindi anche dei superstiti di vittime della mafia, contemplati dall'art. 4 della stessa legge n. 302 del 1990, la completa estraneità della vittima e dei relativi beneficiari ad ambienti e rapporti delinquenziali.
In particolare, l'art.
2-quinquies (Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata) del d.l. n. 151 del 2008, convertito nella legge n. 186 del 2008, come modificato dall'art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, prevede che «[…] i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero
4 risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava».
La lettera a) della disposizione in esame individua quindi una serie di fattispecie, riguardanti il coniuge, gli affini o il convivente del richiedente, aventi effetto ostativo – anche a prescindere dalla definitività di una pronuncia di condanna ‒ alla concessione del beneficio
In particolare, le condizioni introdotte dall'art.
2-quinquies, lettera a), del d.l. n.
151 del 2008 operano indipendentemente dal fatto che gli istanti siano immuni da precedenti penali o che gli stessi siano contigui all'ambiente delinquenziale o della criminalità organizzata, essendo di per sé ostativo al conseguimento dei benefici che l'interessato sia legato da rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con soggetti pregiudicati o aventi procedimenti penali o misure di sicurezza in corso per una delle fattispecie criminose menzionate dal suddetto art.
2-quinquies.
La ragione di questa severità va rinvenuta nella stessa ratio della normativa dettata a favore delle vittime della criminalità organizzata: l'intento del legislatore era quello di introdurre una forma di partecipazione della collettività ai pregiudizi subiti da soggetti accidentalmente coinvolti in fatti di criminalità organizzata, la cui lotta e repressione costituisce uno dei fini fondamentali dello Stato (Cass. n.
16844 del 2022, n. 31136 del 2019).
La disposizione in esame risponde altresì ad una finalità preventiva, in quanto volta a scongiurare il rischio che ‒ attraverso la destinazione di pubblico denaro a soggetti inseriti in nuclei familiari anche indirettamente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa, a causa dei precedenti penali di alcuni suoi componenti
(ovvero di semplici loro frequentazioni con soggetti aderenti ad associazioni mafiose) ‒ si finisca per favorire, anche indirettamente, la criminalità organizzata.”
“La concreta declinazione e ponderazione della condizione negativa richiesta dalla disposizione in esame risulta essere avvenuta in osservanza delle
5 indicazioni interpretative fornite dalla giurisprudenza e, quindi, in termini giustamente rigorosi, giustificati, in punto di diritto e di politica del diritto, proprio perché, trattandosi di benefici da accordare piuttosto che di sanzioni da comminare - e per di più per fatti e persone per i quali la vischiosità del fenomeno mafioso ha modo di manifestarsi in tutte le sue molteplici valenze - “il principio
“in dubio pro reo” non ha motivo di sussistere, dovendo piuttosto operare, per il miglior conseguimento delle particolati finalità riparatorie/premiali cui tende la norma, l'opposto principio per il quale il dubbio giustifica la mancata attribuzione...” » (Consiglio di Stato n. 1072 del 2022; Cons. giust. amm., n. 385 del 2014; n. 584 del 2012).
Proprio perché la norma impugnata non infligge una sanzione, ma riguarda un requisito soggettivo per usufruire di benefici e provvidenze, non si ravvisa il contrasto con gli altri parametri costituzionali richiamati dalle parti appellanti.
Pertanto, non può fondatamente invocarsi l'art. 27 Cost., essendo la responsabilità penale del tutto estranea alla disciplina in esame e non avendo la stessa alcun carattere sanzionatorio. Né d'altra parte, è ravvisabile il denunciato contrasto con l'art. 24 Cost., posto che la disciplina in oggetto non incide sul diritto di agire in giudizio.”
La Corte Costituzionale con la sentenza 122/2024, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado», ha avuto modo di rimarcare : “ Anzitutto, la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza.
L'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 302 del 1990 sancisce il presupposto della totale estraneità della vittima diretta agli ambienti criminali.
6 L'art.
9-bis della legge n. 302 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali «sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari» e, dunque, non soltanto delle vittime dirette.
Al fine di fugare ogni dubbio e di scongiurare il rischio di interpretazioni elusive, il legislatore, con l'art.
2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, dopo aver introdotto la disposizione censurata nel presente giudizio, ha scelto di subordinare il riconoscimento delle provvidenze ai superstiti alla condizione che «il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava».
È dunque immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale. L'estraneità, peraltro, non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose.
Su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava l'onere di dimostrare in modo persuasivo l'estraneità, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze.
L'assetto delineato dalla legge è già presidiato da accorgimenti e da cautele, che convergono nella necessità di una disamina accurata e conducono, ove permangano dubbi, al rigetto delle domande per difetto di prova dei presupposti normativi.
L'esigenza di indirizzare la solidarietà dello Stato verso le persone meritevoli è già assicurata in modo efficace dalla prescrizione di una penetrante verifica
7 giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge e dal rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario.”
La Corte Costituzionale, quindi, ha precisato: “ 3.– Sarà il ponderato apprezzamento del giudice a riscontrare, con il metro esigente che la normativa impone, la meritevolezza di chi richiede i benefici, alla stregua delle condizioni fissate, in termini generali, dall'art.
2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n.
151 del 2008, come convertito. Nell'apprezzamento in concreto che il giudice è chiamato a compiere, i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale.”
L'onere della prova della estraneità ad ambienti di mafia non solo della vittima, ma anche di diversamente da quanto sostenuto dagli Controparte_4
appellanti grava sull'attore e non sul convenuto , non essendo prevista alcuna deroga ai principi generali sull'onere della prova in subiecta materia.
Va infatti evidenziato che il riparto dell'onere della prova di cui all'art 2697 c.c., con le molteplici deroghe normative in ipotesi tassative diinversione dell'onere della prova, costituisce una precisa scelta del Legislatore che pone a svantaggio di chi intende far valere un diritto le conseguenze della insufficienza della prova anche per fatto a lui non imputabile grava ovviamente sull'attore.
Circa l'estraneità di agli ambienti mafiosi , il Tribunale ha sul Persona_2 punto osservato : “Sostiene la difesa dei ricorrenti che il Comitato aveva affermato in assenza di valide argomentazioni e prove a supporto e in maniera del tutto generica “che dalle indagini istruttorie, nonché dagli atti processuali emerge che era un soldato, uomo d'onore gravitante nell'orbita della Persona_2 famiglia malavitosa di e che fu ucciso nell'ambito della Persona_3
“guerra di mafia” degli anni '80-'90 con la quale i corleonesi riuscirono ad assicurarsi il completo controllo egemonico all'interno di cosa nostra”. Sostiene che - viceversa - per sostenere la sussistenza di una contiguità di al sodalizio mafioso non avrebbero potuto certo valere isolate Persona_2 dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, peraltro mai riscontrate e
8 consacrate del crisma dell'attendibilità da sentenze penali passate in giudicato, in ragione del fatto che nei confronti di , come riferito dallo Persona_2 stesso Ministero, non risultava essere mai esistita neanche un'indagine a suo carico, tanto meno una condanna “. Tuttavia nell'atto di appello gli stessi appellanti allegano: “ Ciò è stato confermato anche dalla Corte di Assise di Appello di Palermo con la sentenza n. 57/04 (agli atti del Comitato odierno contraddittore e allegata al fascicolo di primo grado del presente procedimento), la quale osserva: “… Quanto infine, alla questione del defunto con particolare riguardo alla contestata veste di Persona_2 affiliato a Cosa Nostra, si osserva che la stessa non può rilevare sulle valutazioni della Corte, che non è chiamata a giudicarla, dovendo semplicemente pronunciarsi sulla pretesa risarcitoria … Per il resto, la Corte può semplicemente ricordare che le risultanze processuali concernenti l'eventuale veste di uomo d'onore di appaiono effettivamente non Persona_2 concordanti. …” (grassetto nostro). Del resto nella sentenza della Corte di Assise di Palermo n. 22/2002 (agli atti della e di Codesto Comitato e allegata CP_5 al fascicolo di primo grado del presente procedimento) si evincono le predette contraddizioni anche nelle deposizioni dei collaboratori di giustizia. Infatti, parla di quale “uomo di onore di Persona_4 Per_2
; quale “uomo d'onore della famiglia di Persona_5 Persona_6 Per_3
”, mentre , prima braccio destro di
[...] Persona_7 [...]
(capo della famiglia di ) e poi reggente della stessa Per_8 Persona_3 dice che non aveva a che fare con Cosa Nostra … che lavorava Persona_2 con la nettezza urbana, aveva la zona della via Montalbo Acquasanta …. che veniva lì (al bar Singapore two) perché si veniva a prendere il caffè, veniva a bere qualcosa, poi andava lì al biliardo, finiva di lavorare e se ne andava lì a … era amico di il padre di si conoscevano da piccoli, però Persona_9 Pt_4 non c'entrava niente con cosa nostra. Non mi è stato mai presentato e mai ho sentito dire questa persona aveva fatto qualcosa. Era un grande lavoratore.”. E' indubbio che il sig. non potesse appartenere a due diverse famiglie mafiose Per_2 ed è allo stesso modo indubbio che egli, qualora fosse appartenuto alla famiglia di , sarebbe stato conosciuto da , si ripete, Persona_3 Persona_7 braccio destro del capo famiglia . CP_6
Proprio da tali allegazioni emerge l'insufficienza della prova della estraneità della vittima ad ambienti mafiosi ( non essendo sufficiente la mera assenza di sentenza di condanna o di assoggettamento a misure di prevenzione ad escluderla), né sussiste un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti atti ad affermare l'estraneità della vittima, alla stregua non solo del giudizio dubitativo espresso
9 nella sentenza richiamata dagli appellanti, ma dai documenti 2,4,5 depositati dall'Avvocatura in primo grado.
Autonoma dirimente ratio di rigetto è che né nel ricorso ex art 702 bis c.p.c., né nell'atto di appello vi è alcuna allegazione circa la situazione soggettiva di
[...]
, se non quella di vedova di : in particolare non vi è CP_4 Persona_2
alcuna allegazione, prima che di prova, che ella, come previsto espressamente dall''art.
2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n. 151 del 2008, “ risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava “
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 10.000,00 per compensi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 4 dicembre 2024
IL PRESIDENTE EST.
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