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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/07/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 / 2377
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /2377 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MOGLIA MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FROJO ROBERTA e dall'Avv. FROJO FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
oppone il decreto ingiuntivo 696/23, con cui ha ottenuto il Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 92.035,88, in forza della fideiussione datata 06.05.2005, predisposta a garanzia delle posizioni debitorie di Parma Imper di . Controparte_2
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata. Controparte_1
La causa può essere immediatamente risolta, esaminando la questione di nullità (una delle questioni di nullità) sollevata dalla difesa della opponente: in particolare, questa lamenta che la fideiussione sia nulla, in quanto il testo contrattuale sarebbe pedissequamente conforme al modello predisposto dall'ABI, già reputato dall'Autorità Antitrust come espressione di un'intesa anticoncorrenziale.
Invero, nella prospettiva che pare preferibile, non è corretto affermare che il contratto sia nullo tout court in quanto riproduttivo del formulario diffuso nella prassi commerciale: è piuttosto appropriato affermare che la riproduzione (recte: la sottoposizione al cliente) del formulario nuoce (può nuocere) senz'altro alla corretta dinamica che prelude a una retta formazione della volontà contrattuale, conforme al modello che il legislatore impone (specie per il consumatore) per la redazione dei patti in deroga al diritto scritto.
Non si tratta quindi di verificare se la abbia preso o meno parte alla intesa CP_3 anticoncorrenziale: occorre piuttosto verificare se la riproduzione delle clausole uniformi sia stata, correttamente o meno, tradotta nella procedura (inderogabile, quella sì) che deve sovrintendere alla stipula dei patti in deroga al diritto scritto e che assume
- per i professionisti, la forma descritta dagli artt. 1341, 1342 c.c.,
- per i consumatori, la forma prescritta dagli artt. 33 ss. Cod. Cons.
Nel caso di specie, la difesa dell'opposta non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere
(affermare) che:
- agisse nella cornice della propria attività professionale, sì che la sua Parte_1 posizione va vagliata alla luce dei principi protettivi del consumatore,
- la lettera di fideiussione è difforme dal modellino concepito dall'ABI,
- anche se la lettera era conforme al modello, l'apposizione di patti in deroga al diritto scritto
è stata oggetto di trattativa individuale (o, quantomeno, oggetto di una peculiare focalizzazione da parte del cliente, concretizzatasi se non in una specifica contrattazione quantomeno nella descrizione di modelli contrattuali alternativi a quello sottoposto alla firma, onde favorire meccanismi di natura negoziale autenticamente concorrenziali).
2 Sulla scorta di tali elementi, si deve quindi ritenere che l'apposizione della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. (clausola del contratto n. 6) è nulla e va sostituita con il testo della norma dispositiva abusivamente sostituita dal predisponente.
Non vi è nemmeno prova in atti che il creditore (che ha scaricato il proprio credito in sofferenza cedendolo alla società che ha proposto il ricorso monitorio) entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate: l'obbligo del fideiussore si è dunque estinto.
La difesa dell'opposta ha lamentato la tardività della difesa, sostenendo che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 costituisce un'eccezione in senso proprio. Le pronunce citate sono senz'altro condivisibili, nella misura in cui sono coerenti con il dato interpretativo che sostiene la disponibilità della regola di cui all'art. 1957 c.c. Esse non si addicono, tuttavia, al caso di specie, in cui non si eccepisce (tardivamente) l'operatività del fatto estintivo, ma si contesta l'invalidità (di protezione) derivante dalla violazione delle regole che presiedono alla predisposizione di un patto in deroga.
Ne consegue che vale, semmai, il principio già affermato in molte occasioni, per cui il carattere vessatorio della clausola integra una questione di nullità (posta a protezione di un soggetto posto in condizione di squilibrio), rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (C. n.
16394/09).
Per tutto quanto detto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.: si liquidano valori di poco inferiori ai medi, in quanto molte delle questioni sottoposte al tribunale non erano decisive. Fanno eccezione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, rese necessarie da un approfondimento richiesto dalla difesa di parte opponente, rivelatosi infondato e nient'affatto decisivo ai fini di causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2377/23 RG, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3 condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi € 14.000,00, oltre € 406,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, per le ragioni esposte in parte motiva;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria.
Così deciso, in Parma 17/07/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /2377 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MOGLIA MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FROJO ROBERTA e dall'Avv. FROJO FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
oppone il decreto ingiuntivo 696/23, con cui ha ottenuto il Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 92.035,88, in forza della fideiussione datata 06.05.2005, predisposta a garanzia delle posizioni debitorie di Parma Imper di . Controparte_2
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata. Controparte_1
La causa può essere immediatamente risolta, esaminando la questione di nullità (una delle questioni di nullità) sollevata dalla difesa della opponente: in particolare, questa lamenta che la fideiussione sia nulla, in quanto il testo contrattuale sarebbe pedissequamente conforme al modello predisposto dall'ABI, già reputato dall'Autorità Antitrust come espressione di un'intesa anticoncorrenziale.
Invero, nella prospettiva che pare preferibile, non è corretto affermare che il contratto sia nullo tout court in quanto riproduttivo del formulario diffuso nella prassi commerciale: è piuttosto appropriato affermare che la riproduzione (recte: la sottoposizione al cliente) del formulario nuoce (può nuocere) senz'altro alla corretta dinamica che prelude a una retta formazione della volontà contrattuale, conforme al modello che il legislatore impone (specie per il consumatore) per la redazione dei patti in deroga al diritto scritto.
Non si tratta quindi di verificare se la abbia preso o meno parte alla intesa CP_3 anticoncorrenziale: occorre piuttosto verificare se la riproduzione delle clausole uniformi sia stata, correttamente o meno, tradotta nella procedura (inderogabile, quella sì) che deve sovrintendere alla stipula dei patti in deroga al diritto scritto e che assume
- per i professionisti, la forma descritta dagli artt. 1341, 1342 c.c.,
- per i consumatori, la forma prescritta dagli artt. 33 ss. Cod. Cons.
Nel caso di specie, la difesa dell'opposta non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere
(affermare) che:
- agisse nella cornice della propria attività professionale, sì che la sua Parte_1 posizione va vagliata alla luce dei principi protettivi del consumatore,
- la lettera di fideiussione è difforme dal modellino concepito dall'ABI,
- anche se la lettera era conforme al modello, l'apposizione di patti in deroga al diritto scritto
è stata oggetto di trattativa individuale (o, quantomeno, oggetto di una peculiare focalizzazione da parte del cliente, concretizzatasi se non in una specifica contrattazione quantomeno nella descrizione di modelli contrattuali alternativi a quello sottoposto alla firma, onde favorire meccanismi di natura negoziale autenticamente concorrenziali).
2 Sulla scorta di tali elementi, si deve quindi ritenere che l'apposizione della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. (clausola del contratto n. 6) è nulla e va sostituita con il testo della norma dispositiva abusivamente sostituita dal predisponente.
Non vi è nemmeno prova in atti che il creditore (che ha scaricato il proprio credito in sofferenza cedendolo alla società che ha proposto il ricorso monitorio) entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate: l'obbligo del fideiussore si è dunque estinto.
La difesa dell'opposta ha lamentato la tardività della difesa, sostenendo che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 costituisce un'eccezione in senso proprio. Le pronunce citate sono senz'altro condivisibili, nella misura in cui sono coerenti con il dato interpretativo che sostiene la disponibilità della regola di cui all'art. 1957 c.c. Esse non si addicono, tuttavia, al caso di specie, in cui non si eccepisce (tardivamente) l'operatività del fatto estintivo, ma si contesta l'invalidità (di protezione) derivante dalla violazione delle regole che presiedono alla predisposizione di un patto in deroga.
Ne consegue che vale, semmai, il principio già affermato in molte occasioni, per cui il carattere vessatorio della clausola integra una questione di nullità (posta a protezione di un soggetto posto in condizione di squilibrio), rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (C. n.
16394/09).
Per tutto quanto detto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.: si liquidano valori di poco inferiori ai medi, in quanto molte delle questioni sottoposte al tribunale non erano decisive. Fanno eccezione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, rese necessarie da un approfondimento richiesto dalla difesa di parte opponente, rivelatosi infondato e nient'affatto decisivo ai fini di causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2377/23 RG, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3 condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi € 14.000,00, oltre € 406,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, per le ragioni esposte in parte motiva;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria.
Così deciso, in Parma 17/07/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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