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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 discussa all'udienza del 6 giugno 2025 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Irene Mongelli
RECLAMANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Faina
RECLAMATO
NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 giugno 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Parte_1
Sezione fallimentare n. 92/2025, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza del . Controparte_1
La reclamante ha chiesto la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale, deducendo al riguardo che non sussistono nel caso di specie i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 domandando il rigetto del reclamo e deducendo al riguardo che l'ultimo bilancio depositato dalla è relativo all'anno 2011 e che i bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e Parte_1
2023 depositati dalla reclamante sono inattendibili perché non sono stati mai depositati presso il registro delle imprese.
La Curatela della liquidazione giudiziale della non si è costituita in Parte_1 giudizio.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
L'art. 121 CCII stabilisce che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori – che versino in stato d'insolvenza – i quali non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del codice.
L'art. 2, comma 1, lett. d) CCII stabilisce a sua volta che si considera “impresa minore”
(come tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro
300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Nel caso di specie dai bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 (cioè i bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, avvenuto il 9 dicembre 2024) risulta che l'attivo patrimoniale della Controparte_2
2
[...] è rimasto costantemente di poco superiore a 143.000,00 €, che la società non ha conseguito utili in nessuno dei tre esercizi e che l'importo complessivo dei debiti è ampiamente inferiore al limite di 500.000,00 €.
Si osserva al riguardo che se è vero che il giudice può non tenere conto dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai fini dell'integrazione dei requisiti di non fallibilità ove essi non risultino approvati e regolarmente depositati (Cass. 22403/2019), ciò non significa che l'imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilità in altra maniera (Cass. 15869/2022, in motivazione), in quanto l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità può essere assolto dall'imprenditore avvalendosi di qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
18141/2024; Cass. 31171/2023; Cass. 35381/2022; Cass. 24138/2019; Cass. 33901/2018).
Nello stesso senso v. anche Cass. 13746/2017, la quale ha precisato che il solo fatto della violazione delle norme procedimentali che presiedono all'approvazione e al deposito del bilancio di esercizio, non inficia di per sé la capacità dell'atto di fornire nel procedimento prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati, in quanto, se è vero che i dati contenuti nel bilancio non costituiscono una prova legale, neppure si può negare in astratto la loro attendibilità sulla mera base della non risultanza della data del deposito nel registro delle imprese, senza uno specifico accertamento ed una conseguente concreta motivazione del perché il giudice sia giunto a quella conclusione di inattendibilità.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che i dati esposti nei bilanci depositati dalla reclamante trovano conferma nella relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 130, comma 4, CCII dal curatore della liquidazione giudiziale nominato dal tribunale e nella documentazione contabile in essa richiamata.
Nella relazione si legge infatti che la società è inattiva dal 2006, che non consegue ricavi, che l'unico immobile costituente il patrimonio della società è un appartamento sito in
(ubicato all'interno del Condominio che ha agito per l'apertura della liquidazione CP_1 giudiziale) del valore stimato in 143.000,00 € e che l'importo totale dei crediti ammessi al passivo ammonta a 39.986,17 €.
Alla luce di tali elementi si può dunque ritenere provata la sussistenza dei requisiti che, ai sensi dell'art. 121 CCII, consentono di escludere l'apertura della liquidazione giudiziale, che va dunque revocata.
Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di reclamo, avuto riguardo all'omesso deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2011
(ciò che ha impedito al creditore istante di conoscere quale fosse la situazione patrimoniale della società).
Circostanza - questa - che consente anche di dichiarare, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile
3 alla debitrice.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma – Sezione fallimentare n. 92/2025 e per l'effetto revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
2) visto l'art. 53 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14:
a) dispone che la trasmetta al curatore – con cadenza mensile e fino al Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza - una relazione informativa sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad 5.000,00 €, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
b) dispone che la depositi presso la cancelleria del tribunale – con Parte_1 cadenza mensile e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza - una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio di reclamo;
4) visto l'art. 147 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile alla debitrice.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 discussa all'udienza del 6 giugno 2025 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Irene Mongelli
RECLAMANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Faina
RECLAMATO
NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 giugno 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Parte_1
Sezione fallimentare n. 92/2025, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza del . Controparte_1
La reclamante ha chiesto la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale, deducendo al riguardo che non sussistono nel caso di specie i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 domandando il rigetto del reclamo e deducendo al riguardo che l'ultimo bilancio depositato dalla è relativo all'anno 2011 e che i bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e Parte_1
2023 depositati dalla reclamante sono inattendibili perché non sono stati mai depositati presso il registro delle imprese.
La Curatela della liquidazione giudiziale della non si è costituita in Parte_1 giudizio.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
L'art. 121 CCII stabilisce che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori – che versino in stato d'insolvenza – i quali non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del codice.
L'art. 2, comma 1, lett. d) CCII stabilisce a sua volta che si considera “impresa minore”
(come tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro
300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Nel caso di specie dai bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 (cioè i bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, avvenuto il 9 dicembre 2024) risulta che l'attivo patrimoniale della Controparte_2
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[...] è rimasto costantemente di poco superiore a 143.000,00 €, che la società non ha conseguito utili in nessuno dei tre esercizi e che l'importo complessivo dei debiti è ampiamente inferiore al limite di 500.000,00 €.
Si osserva al riguardo che se è vero che il giudice può non tenere conto dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai fini dell'integrazione dei requisiti di non fallibilità ove essi non risultino approvati e regolarmente depositati (Cass. 22403/2019), ciò non significa che l'imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilità in altra maniera (Cass. 15869/2022, in motivazione), in quanto l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità può essere assolto dall'imprenditore avvalendosi di qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
18141/2024; Cass. 31171/2023; Cass. 35381/2022; Cass. 24138/2019; Cass. 33901/2018).
Nello stesso senso v. anche Cass. 13746/2017, la quale ha precisato che il solo fatto della violazione delle norme procedimentali che presiedono all'approvazione e al deposito del bilancio di esercizio, non inficia di per sé la capacità dell'atto di fornire nel procedimento prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati, in quanto, se è vero che i dati contenuti nel bilancio non costituiscono una prova legale, neppure si può negare in astratto la loro attendibilità sulla mera base della non risultanza della data del deposito nel registro delle imprese, senza uno specifico accertamento ed una conseguente concreta motivazione del perché il giudice sia giunto a quella conclusione di inattendibilità.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che i dati esposti nei bilanci depositati dalla reclamante trovano conferma nella relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 130, comma 4, CCII dal curatore della liquidazione giudiziale nominato dal tribunale e nella documentazione contabile in essa richiamata.
Nella relazione si legge infatti che la società è inattiva dal 2006, che non consegue ricavi, che l'unico immobile costituente il patrimonio della società è un appartamento sito in
(ubicato all'interno del Condominio che ha agito per l'apertura della liquidazione CP_1 giudiziale) del valore stimato in 143.000,00 € e che l'importo totale dei crediti ammessi al passivo ammonta a 39.986,17 €.
Alla luce di tali elementi si può dunque ritenere provata la sussistenza dei requisiti che, ai sensi dell'art. 121 CCII, consentono di escludere l'apertura della liquidazione giudiziale, che va dunque revocata.
Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di reclamo, avuto riguardo all'omesso deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2011
(ciò che ha impedito al creditore istante di conoscere quale fosse la situazione patrimoniale della società).
Circostanza - questa - che consente anche di dichiarare, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile
3 alla debitrice.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma – Sezione fallimentare n. 92/2025 e per l'effetto revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
2) visto l'art. 53 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14:
a) dispone che la trasmetta al curatore – con cadenza mensile e fino al Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza - una relazione informativa sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad 5.000,00 €, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
b) dispone che la depositi presso la cancelleria del tribunale – con Parte_1 cadenza mensile e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza - una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio di reclamo;
4) visto l'art. 147 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile alla debitrice.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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