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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 932/2016 +1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di lavoro iscritte al n. 932 del R.A.C.L. dell'anno 2016 e n. 2414 del
R.A.C.L. n. 2021, promosse da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena, in personale del legale rappresentante, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Stefanino Casti, che la rappresenta e difende giuste procure speciali come in atti;
Opponente nella causa racl n. 932/2016 e ricorrente nella causa racl n. 2414/2021
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Segio Controparte_1
Tocco, che lo rappresenta e difende in virtù di procure speciali come in atti;
Opposto nella causa racl n. 932/2016 e convenuto nella causa racl n. 2414/2021
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 4 marzo 2016 la ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 227/2016 col quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di euro 6.064,45 lordi in favore di relativi alla retribuzione della mensilità stipendiale maturata a settembre Controparte_1 una serie di illeciti perpetrati da quest'ultimo a suo danno.
In particolare l'opposto avrebbe omesso di informarla in ordine alla mancata esecuzione di vari preventivi richiesti dalla clientela per fornitura e montaggio di infissi ed ancora avrebbe posto in essere autonomamente attività di vendita di tali analoghi prodotti integranti una concorrenza sleale,
peraltro comprovata indirettamente dallo svolgimento di tali attività subito dopo la cessazione del rapporto lavorativo sotto la ditta . Parte_2
Tali condotte, interessate da formale atto di querela proposto onde ottenere la punizione del
, hanno quindi provocato un danno economico e di immagine per il quale ha chiesto la CP_1
condanna di questi al risarcimento del danno da portare in compensazione con il credito sopra richiamato.
Ha quindi concluso in conformità chiedendo dichiararsi nullo e/o inefficace e/o revocarsi il decreto monitorio opposto e condannarsi in via riconvenzionale al risarcimento Controparte_1
del danno, patrimoniale e non, per gli anzidetti illeciti eventualmente previa compensazione parziale con il contro credito vantato dall'opposto.
Questi si è ritualmente costituito in giudizio deducendo la correttezza dell'importo ingiunto e per il resto contestando di aver mai svolto attività concorrenziale in danno della Parte_1
e/o attività volta a sviare la clientela avendo intrapreso una attività imprenditoriale solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto opposto ovvero, in via subordinata, per la condanna della società opponente al pagamento in suo favore del diverso importo accertato come dovuto oltre accessori di legge e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Successivamente la ha tempestivamente riassunto la causa recante r.g. 82/2018, Parte_1
inizialmente promossa dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, dichiaratosi incompetente con sentenza n. 776/202, relativa ad una opposizione al decreto ingiuntivo recante un credito vantato dalla stessa società in confronto del per complessivi euro 4.326,73 per forniture di infissi. CP_1
Con riguardo a tale pretesa lo stesso ha contestato la maturazione del predetto credito CP_1
deducendo che la fornitura di infissi in suo favore altro non era che l'adempimento dell'obbligo di corrispondergli un premio in natura correlato al raggiungimento di dati obiettivi economici e di produttività.
Dunque, escluso il perfezionamento della compravendita prospettato da controparte, nulla egli doveva alla società ex datrice di lavoro a tal titolo.
Alla udienza del 26 maggio 2022 il giudice titolare del procedimento di più remota iscrizione ha disposto la riunione di quello recante Racl n. 2414/2021 stante l'esistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva in ragione della identità delle parti coinvolte.
La cause riunite, istruite mediante produzioni documentali ed interrogatorio libero dell'opposto, sono state discusse dai difensori mediante il richiamo delle rispettive difese come esposte in atti nelle forme di cui alla normativa di cui in epigrafe.
*
1. Il ricorso in opposizione nel giudizio rubricato racl n. 932/2016 non è fondato.
2. Con riguardo al credito correlato al cessato rapporto di lavoro già in essere tra le odierne parti la difesa della società opponente ha prodotto il prospetto paga relativo al mese di settembre 2015
ove sono annotate le competenze di fine rapporto (cfr. doc. 3 produzioni parte opponente).
Dallo stesso emerge che il credito lordo riferibile alla retribuzione mensile ed alle voci accessorie
è pari ad euro 2.017,14.
La difesa opposta al riguardo ha sostenuto che risulta un saldo zero delle ferie e dei permessi ed ha soggiunto di non aver mai fruito di questi ultimi.
Osserva il Tribunale che per quanto concerne le ferie grava preliminarmente sul lavoratore l'onere della prova quanto al mancato godimento delle stesse (cfr. Cass. ord. n. 16603/2024 ove viene chiarito che cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato
godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento
della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di
esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto,
informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla
indennità sostitutiva).
Nel caso di specie il non ha espressamente dichiarato di non aver fruito di tali periodi di CP_1 riposo ed in ogni caso nemmeno ha dedotto prova al riguardo.
Del pari è avvenuto per i permessi stante la mancata capitolazione di apposite deduzioni di prova.
Per tale ragione il credito correlato a tali voci resta quello annotato nel prospetto paga prodotto in causa.
2.1. Quanto al Tfr, quantificato in euro 3.468,98 lordi, non risulta, sulla scorta degli atti di causa l'effettivo versamento al fondo previdenziale dell'importo di euro 1.024,53, circostanza invero agevolmente dimostrabile dalla difesa opponente secondo il noto criterio di cd. vicinanza della prova.
D'altronde in senso contrario milita la nota del 9 marzo 2016 della D.T.L. di Cagliari Oristano ove si attesta l'inesistenza di versamenti al fondo stesso (cfr. doc. 2 produzioni parte opposta).
Consegue da ciò la spettanza in favore del degli importi testè indicati per complessivi CP_1
euro 4.493,51 lordi.
3. La somma delle due voci (competenze per il mese di settembre 2015 e residuo tfr) risulterebbe superiore all'importo ingiunto (euro 2.017,14 + euro 4.493,51 = euro 6.510,65) e nondimeno tenuto conto delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva ove si chiede la conferma del decreto opposto deve circoscriversi la decisione a tale, più contenuto petitum.
4. Con riguardo alla domanda proposta in via riconvenzionale dalla difesa opponente, in disparte l'effettivo compimento da parte del delle attività addebitategli, non vi è debita prova del CP_1
pregiudizio, patrimoniale e non, sofferto dalla Parte_1
Al riguardo sotto il profilo economico alcun concreto profilo di danno è stato dedotto dalla difesa opponente posto che la mancata esecuzione di numerosi preventivi, quandanche sussistente, non comporta di per sé, in difetto di idonea dimostrazione circa la probabile conclusione dell'affare, un pregiudizio effettivo ed attuale.
Se quindi la condotta attribuita al era astrattamente idonea a determinare un vulnus CP_1
occorreva nondimeno fornirne la prova, quantomeno in termini di perdita di chance, prova che,
come detto, non è stata offerta (cfr. Cass. ord. n. 24050/2023 ove si chiarisce che la "chance" è
integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato).
4.1. Anche il lamentato danno all'immagine non risulta in alcun modo comprovato, quandanche mediante idonei elementi presuntivi (cfr. Cass. ord. 19551/2023) correlati, eventualmente, alla perdita di opportunità commerciali, alla disdetta di accordi economici già in essere, ad eventuali ripercussioni negative sul piano della presenza sul mercato del settore o altro.
5. In difetto del dedotto controcredito va quindi rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla segue la conferma ed esecutività ex lege del decreto monitorio opposto. Parte_1
*
6. E' invece fondata l'opposizione proposta nella causa riunita recante racl n. 2414/2021.
6.1. La ha invero proposto un ricorso per decreto ingiuntivo lamentato il Parte_1
mancato pagamento da parte del di una fornitura di infissi, meglio descritta in atti, per CP_1
complessivi euro 4.236,73 di cui alla fattura n. 97 del 27 ottobre 2015.
Osserva il Tribunale che appare anzitutto assai singolare che tale asserito credito sia stato azionato dalla società opposta a distanza di circa due anni dal momento della sua dedotta insorgenza, ossia nel mese di settembre 2015 e segnatamente dopo che il ha chiesto ed CP_1
ottenuto nel gennaio 2016 una ingiunzione per il pagamento delle spettanze finali relative al pregresso rapporto di lavoro.
D'altra parte dell'esistenza di tale contro credito la non ha fatto alcuna Parte_1
menzione nel ricorso in opposizione depositato nel marzo 2016, ove ha invece lamentato altre differenti ragioni di credito originate dalle condotte illecite poste in essere dal ed ivi CP_1
meglio descritte.
Detto contegno processuale, peraltro, appare ancor più singolare ove si abbia riguardo al fatto che il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari è stato proposto nell'agosto 2017 ossia poco dopo l'emissione della ordinanza del febbraio 2017 ove, nel procedimento racl n. 932/2016 venivano sostanzialmente disattese, in prima battuta, le difese della società onde paralizzare la pretesa creditoria del . CP_1
Peraltro fin dal novembre 2015 il procuratore della opposta aveva inoltrato una diffida al ove non vi è alcuna menzione del mancato pagamento della fornitura lamentato in causa. CP_1
Né la stessa società ha chiarito in corso di causa gli esiti della separata iniziativa in sede penale ovvero le ragioni per le quali si è risolta a far valere le sue ragioni di credito dopo tale non breve intervallo temporale.
7. In ogni caso è ormai consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale nel caso in
cui si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale secondo i quali, in
tema di prova dell'inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come
elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi
limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando,
invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sent. n. 13685/2019).
Ebbene gravava sulla comprovare anzitutto il titolo contrattuale alla base del Parte_1
suo diritto di credito, onere che non è stato assolto atteso che sul punto è stato dedotto un capo di prova testimoniale, non ammissibile, come già disposto in corso di causa, ai sensi dell'art. 2721
c.c..
Peraltro proprio le anomalie descritte al superiore capo 6.1.) ostano, ai sensi dell'art. 2721 comma
2 c.c., al superamento del limite legale previsto al primo comma della medesima disposizione.
Né possono supplire a tale lacuna probatoria i documenti prodotti in causa (cfr. docc. 6 e 7
produzioni parte opposta) posto che dagli stessi non si evince affatto il titolo in forza del quale al sono pervenuti tali beni. CP_1
Si tratta, infatti, di una conferma d'ordine e di un avviso di consegna intestati alla società opposta che nulla dicono sulle ragioni della dazione dei manufatti ad . Controparte_1
Né la fattura anzidetta, atto di formazione unilaterale, vale ad integrare un idoneo regolamento negoziale dal quale desumere la causa sottesa alla consegna dei beni in questione e la formazione di un valido consenso sul prezzo che si assume convenuto.
8. D'altra parte nemmeno la versione dei fatti offerta dal appare dimostrata posto che CP_1
della concorde volontà delle parti di prevedere un premio in favore di questi e della successiva conversione dello stesso con un equivalente in natura non vi è alcuna traccia documentale pur trattandosi di un importo affatto modesto. Tale indubbia lacuna dimostrativa, tuttavia, non assume rilevanza dirimente ai fini decisori posto che, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, spetta preliminarmente a chi assume di essere creditore dimostrare il titolo sul quale si fonda il suo diritto, onere che nella specie, come detto, è rimasto non sufficientemente dimostrato.
9. Non resta pertanto che accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta delle esposte argomentazioni.
10. Le spese di lite possono essere in parte compensate, in misura che si stima equo quantificare in ragione di 1/2 con riguardo alla vicenda oggetto del giudizio recante racl 2414/2021 ove, come poc'anzi esposto, anche la posizione del non appare esente da profili di opacità. CP_1
Per il resto le spese vanno poste a carico della e sono liquidate come da Parte_1
dispositivo con applicazione dei parametri prossimi a quello intermedi per lo scaglione di valore di riferimento stante la non particolare complessità degli accertamenti demandati al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'opposizione proposta da nel procedimento recante racl n. Parte_1
932/2016 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 27/2016 reso da questo Ufficio il 12
gennaio 2016 che diviene per legge definitivamente esecutivo;
2. Accoglie l'opposizione proposta da nel procedimento recante racl n. Controparte_1
2414/2021 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1549/2017 reso dal Giudice di Pace di
Cagliari l'8 settembre 2017;
3. Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di ½ e condanna la alla Parte_1
rifusione della parte restante in favore di liquidandola in euro 1.500,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rifusione di ½ delle spese per c.u. ed oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 ed al residuo tfr.
A sostegno dell'opposizione ha contestato la correttezza degli avversi conteggi quantificando l'importo dovuto per i titoli anzidetti in euro 5.486,12 lordi e, sotto altro profilo, ha sostenuto che solamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro già in essere col ha potuto accertare CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di lavoro iscritte al n. 932 del R.A.C.L. dell'anno 2016 e n. 2414 del
R.A.C.L. n. 2021, promosse da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena, in personale del legale rappresentante, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Stefanino Casti, che la rappresenta e difende giuste procure speciali come in atti;
Opponente nella causa racl n. 932/2016 e ricorrente nella causa racl n. 2414/2021
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Segio Controparte_1
Tocco, che lo rappresenta e difende in virtù di procure speciali come in atti;
Opposto nella causa racl n. 932/2016 e convenuto nella causa racl n. 2414/2021
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 4 marzo 2016 la ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 227/2016 col quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di euro 6.064,45 lordi in favore di relativi alla retribuzione della mensilità stipendiale maturata a settembre Controparte_1 una serie di illeciti perpetrati da quest'ultimo a suo danno.
In particolare l'opposto avrebbe omesso di informarla in ordine alla mancata esecuzione di vari preventivi richiesti dalla clientela per fornitura e montaggio di infissi ed ancora avrebbe posto in essere autonomamente attività di vendita di tali analoghi prodotti integranti una concorrenza sleale,
peraltro comprovata indirettamente dallo svolgimento di tali attività subito dopo la cessazione del rapporto lavorativo sotto la ditta . Parte_2
Tali condotte, interessate da formale atto di querela proposto onde ottenere la punizione del
, hanno quindi provocato un danno economico e di immagine per il quale ha chiesto la CP_1
condanna di questi al risarcimento del danno da portare in compensazione con il credito sopra richiamato.
Ha quindi concluso in conformità chiedendo dichiararsi nullo e/o inefficace e/o revocarsi il decreto monitorio opposto e condannarsi in via riconvenzionale al risarcimento Controparte_1
del danno, patrimoniale e non, per gli anzidetti illeciti eventualmente previa compensazione parziale con il contro credito vantato dall'opposto.
Questi si è ritualmente costituito in giudizio deducendo la correttezza dell'importo ingiunto e per il resto contestando di aver mai svolto attività concorrenziale in danno della Parte_1
e/o attività volta a sviare la clientela avendo intrapreso una attività imprenditoriale solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto opposto ovvero, in via subordinata, per la condanna della società opponente al pagamento in suo favore del diverso importo accertato come dovuto oltre accessori di legge e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Successivamente la ha tempestivamente riassunto la causa recante r.g. 82/2018, Parte_1
inizialmente promossa dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, dichiaratosi incompetente con sentenza n. 776/202, relativa ad una opposizione al decreto ingiuntivo recante un credito vantato dalla stessa società in confronto del per complessivi euro 4.326,73 per forniture di infissi. CP_1
Con riguardo a tale pretesa lo stesso ha contestato la maturazione del predetto credito CP_1
deducendo che la fornitura di infissi in suo favore altro non era che l'adempimento dell'obbligo di corrispondergli un premio in natura correlato al raggiungimento di dati obiettivi economici e di produttività.
Dunque, escluso il perfezionamento della compravendita prospettato da controparte, nulla egli doveva alla società ex datrice di lavoro a tal titolo.
Alla udienza del 26 maggio 2022 il giudice titolare del procedimento di più remota iscrizione ha disposto la riunione di quello recante Racl n. 2414/2021 stante l'esistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva in ragione della identità delle parti coinvolte.
La cause riunite, istruite mediante produzioni documentali ed interrogatorio libero dell'opposto, sono state discusse dai difensori mediante il richiamo delle rispettive difese come esposte in atti nelle forme di cui alla normativa di cui in epigrafe.
*
1. Il ricorso in opposizione nel giudizio rubricato racl n. 932/2016 non è fondato.
2. Con riguardo al credito correlato al cessato rapporto di lavoro già in essere tra le odierne parti la difesa della società opponente ha prodotto il prospetto paga relativo al mese di settembre 2015
ove sono annotate le competenze di fine rapporto (cfr. doc. 3 produzioni parte opponente).
Dallo stesso emerge che il credito lordo riferibile alla retribuzione mensile ed alle voci accessorie
è pari ad euro 2.017,14.
La difesa opposta al riguardo ha sostenuto che risulta un saldo zero delle ferie e dei permessi ed ha soggiunto di non aver mai fruito di questi ultimi.
Osserva il Tribunale che per quanto concerne le ferie grava preliminarmente sul lavoratore l'onere della prova quanto al mancato godimento delle stesse (cfr. Cass. ord. n. 16603/2024 ove viene chiarito che cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato
godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento
della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di
esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto,
informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla
indennità sostitutiva).
Nel caso di specie il non ha espressamente dichiarato di non aver fruito di tali periodi di CP_1 riposo ed in ogni caso nemmeno ha dedotto prova al riguardo.
Del pari è avvenuto per i permessi stante la mancata capitolazione di apposite deduzioni di prova.
Per tale ragione il credito correlato a tali voci resta quello annotato nel prospetto paga prodotto in causa.
2.1. Quanto al Tfr, quantificato in euro 3.468,98 lordi, non risulta, sulla scorta degli atti di causa l'effettivo versamento al fondo previdenziale dell'importo di euro 1.024,53, circostanza invero agevolmente dimostrabile dalla difesa opponente secondo il noto criterio di cd. vicinanza della prova.
D'altronde in senso contrario milita la nota del 9 marzo 2016 della D.T.L. di Cagliari Oristano ove si attesta l'inesistenza di versamenti al fondo stesso (cfr. doc. 2 produzioni parte opposta).
Consegue da ciò la spettanza in favore del degli importi testè indicati per complessivi CP_1
euro 4.493,51 lordi.
3. La somma delle due voci (competenze per il mese di settembre 2015 e residuo tfr) risulterebbe superiore all'importo ingiunto (euro 2.017,14 + euro 4.493,51 = euro 6.510,65) e nondimeno tenuto conto delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva ove si chiede la conferma del decreto opposto deve circoscriversi la decisione a tale, più contenuto petitum.
4. Con riguardo alla domanda proposta in via riconvenzionale dalla difesa opponente, in disparte l'effettivo compimento da parte del delle attività addebitategli, non vi è debita prova del CP_1
pregiudizio, patrimoniale e non, sofferto dalla Parte_1
Al riguardo sotto il profilo economico alcun concreto profilo di danno è stato dedotto dalla difesa opponente posto che la mancata esecuzione di numerosi preventivi, quandanche sussistente, non comporta di per sé, in difetto di idonea dimostrazione circa la probabile conclusione dell'affare, un pregiudizio effettivo ed attuale.
Se quindi la condotta attribuita al era astrattamente idonea a determinare un vulnus CP_1
occorreva nondimeno fornirne la prova, quantomeno in termini di perdita di chance, prova che,
come detto, non è stata offerta (cfr. Cass. ord. n. 24050/2023 ove si chiarisce che la "chance" è
integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato).
4.1. Anche il lamentato danno all'immagine non risulta in alcun modo comprovato, quandanche mediante idonei elementi presuntivi (cfr. Cass. ord. 19551/2023) correlati, eventualmente, alla perdita di opportunità commerciali, alla disdetta di accordi economici già in essere, ad eventuali ripercussioni negative sul piano della presenza sul mercato del settore o altro.
5. In difetto del dedotto controcredito va quindi rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla segue la conferma ed esecutività ex lege del decreto monitorio opposto. Parte_1
*
6. E' invece fondata l'opposizione proposta nella causa riunita recante racl n. 2414/2021.
6.1. La ha invero proposto un ricorso per decreto ingiuntivo lamentato il Parte_1
mancato pagamento da parte del di una fornitura di infissi, meglio descritta in atti, per CP_1
complessivi euro 4.236,73 di cui alla fattura n. 97 del 27 ottobre 2015.
Osserva il Tribunale che appare anzitutto assai singolare che tale asserito credito sia stato azionato dalla società opposta a distanza di circa due anni dal momento della sua dedotta insorgenza, ossia nel mese di settembre 2015 e segnatamente dopo che il ha chiesto ed CP_1
ottenuto nel gennaio 2016 una ingiunzione per il pagamento delle spettanze finali relative al pregresso rapporto di lavoro.
D'altra parte dell'esistenza di tale contro credito la non ha fatto alcuna Parte_1
menzione nel ricorso in opposizione depositato nel marzo 2016, ove ha invece lamentato altre differenti ragioni di credito originate dalle condotte illecite poste in essere dal ed ivi CP_1
meglio descritte.
Detto contegno processuale, peraltro, appare ancor più singolare ove si abbia riguardo al fatto che il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari è stato proposto nell'agosto 2017 ossia poco dopo l'emissione della ordinanza del febbraio 2017 ove, nel procedimento racl n. 932/2016 venivano sostanzialmente disattese, in prima battuta, le difese della società onde paralizzare la pretesa creditoria del . CP_1
Peraltro fin dal novembre 2015 il procuratore della opposta aveva inoltrato una diffida al ove non vi è alcuna menzione del mancato pagamento della fornitura lamentato in causa. CP_1
Né la stessa società ha chiarito in corso di causa gli esiti della separata iniziativa in sede penale ovvero le ragioni per le quali si è risolta a far valere le sue ragioni di credito dopo tale non breve intervallo temporale.
7. In ogni caso è ormai consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale nel caso in
cui si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale secondo i quali, in
tema di prova dell'inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come
elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi
limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando,
invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sent. n. 13685/2019).
Ebbene gravava sulla comprovare anzitutto il titolo contrattuale alla base del Parte_1
suo diritto di credito, onere che non è stato assolto atteso che sul punto è stato dedotto un capo di prova testimoniale, non ammissibile, come già disposto in corso di causa, ai sensi dell'art. 2721
c.c..
Peraltro proprio le anomalie descritte al superiore capo 6.1.) ostano, ai sensi dell'art. 2721 comma
2 c.c., al superamento del limite legale previsto al primo comma della medesima disposizione.
Né possono supplire a tale lacuna probatoria i documenti prodotti in causa (cfr. docc. 6 e 7
produzioni parte opposta) posto che dagli stessi non si evince affatto il titolo in forza del quale al sono pervenuti tali beni. CP_1
Si tratta, infatti, di una conferma d'ordine e di un avviso di consegna intestati alla società opposta che nulla dicono sulle ragioni della dazione dei manufatti ad . Controparte_1
Né la fattura anzidetta, atto di formazione unilaterale, vale ad integrare un idoneo regolamento negoziale dal quale desumere la causa sottesa alla consegna dei beni in questione e la formazione di un valido consenso sul prezzo che si assume convenuto.
8. D'altra parte nemmeno la versione dei fatti offerta dal appare dimostrata posto che CP_1
della concorde volontà delle parti di prevedere un premio in favore di questi e della successiva conversione dello stesso con un equivalente in natura non vi è alcuna traccia documentale pur trattandosi di un importo affatto modesto. Tale indubbia lacuna dimostrativa, tuttavia, non assume rilevanza dirimente ai fini decisori posto che, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, spetta preliminarmente a chi assume di essere creditore dimostrare il titolo sul quale si fonda il suo diritto, onere che nella specie, come detto, è rimasto non sufficientemente dimostrato.
9. Non resta pertanto che accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta delle esposte argomentazioni.
10. Le spese di lite possono essere in parte compensate, in misura che si stima equo quantificare in ragione di 1/2 con riguardo alla vicenda oggetto del giudizio recante racl 2414/2021 ove, come poc'anzi esposto, anche la posizione del non appare esente da profili di opacità. CP_1
Per il resto le spese vanno poste a carico della e sono liquidate come da Parte_1
dispositivo con applicazione dei parametri prossimi a quello intermedi per lo scaglione di valore di riferimento stante la non particolare complessità degli accertamenti demandati al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'opposizione proposta da nel procedimento recante racl n. Parte_1
932/2016 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 27/2016 reso da questo Ufficio il 12
gennaio 2016 che diviene per legge definitivamente esecutivo;
2. Accoglie l'opposizione proposta da nel procedimento recante racl n. Controparte_1
2414/2021 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1549/2017 reso dal Giudice di Pace di
Cagliari l'8 settembre 2017;
3. Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di ½ e condanna la alla Parte_1
rifusione della parte restante in favore di liquidandola in euro 1.500,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rifusione di ½ delle spese per c.u. ed oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 ed al residuo tfr.
A sostegno dell'opposizione ha contestato la correttezza degli avversi conteggi quantificando l'importo dovuto per i titoli anzidetti in euro 5.486,12 lordi e, sotto altro profilo, ha sostenuto che solamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro già in essere col ha potuto accertare CP_1