Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06218/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6218 del 2024, proposto da-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, C.S.A. di Napoli, Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Napoli, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
a. del prot. n.-OMISSIS- emesso dall’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” con sede in Napoli, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
c. del P.E.I. a.s. 2024/2025;
d. del Verbale GLO del 29 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.70 dell’8 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 4 dicembre 2024, i ricorrenti, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 1, l. 104/1992 del figlio minore hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2024/2025 ha a quaesti attribuito un numero di ore (9) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta ed all’intero monte ore della frequenza scolastica (32 ore settimanali, in base a quanto si legge nel PEI 2024/25, in atti);
- a sostegno del ricorso i ricorrenti hanno articolato numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- con ordinanza n.70 ell’8 gennaio 2025, questo Tribunale “Rilevato, quanto al fumus boni iuris , che: il minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 1 dell’art. 3 della l. 104/92”, oltre che minore invalido con indennità di frequenza; frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, l’Istituto d’Istruzione Superiore “-OMISSIS-” con sede in Napoli, alla Scuola secondaria di II grado, inserito nella classe III, Sez. A, per 20 ore settimanali, come dichiarato in ricorso; egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola; l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 20 ore settimanali, gli ha concretamente assegnato 9 ore di sostegno, giusta la nota del d.s. ed il P.E.I. gravati; Rilevato peraltro che nel P.E.I. a.s. 2024/2025 si legge: “… necessità di essere seguito quanto più possibile dall’insegnante di sostegno…” e che l’orario di frequenza scolastica, diversamente da quanto riferito in ricorso è di 32 ore settimanali (mentre nella relazione del d.s. in atti si afferma che “osserva l’orario scolastico di 17 ore, cosi come richiesto dalla famiglia”); Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris , nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. a.s. 2024-2025, giacché i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 9 ore, a fronte di un orario di frequenza maggiore, tenuto conto dello stato di disabilità ed invalidità del minore, sono evidentemente contraddittori; Ritenuto che sussista il periculum in mora , in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico”, intimava all’Amministrazione scolastica di rideterminarsi “tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, […] assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, modulate in relazione all’orario scolastico concretamente frequentato”, contestualmente rinviando, per la verifica di eventuali sopravvenienze in ordine all’esecuzione del dictum cautelare;
- con memoria depositata il 26 maggio 2025, in vista della camera di consiglio, parte ricorrente rappresentava che, “come confermato dall’Istituto Scolastico non è stata ottemperata l’ordinanza n. 70/2025 del 13.1.2025, per la qual cosa si deposita certificato con protocollo n. -OMISSIS-in cui si legge che, nonostante i solleciti all’USR Campania – AT di Napoli, non sono state attribuite ulteriori ore di sostegno al minore”; insisteva pertanto nelle richieste formulate in ricorso;
- alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, il ricorso, previo avviso alle parti della possibile definizione ex art. 60 c.p.a., era trattenuto in decisione;
Considerato che:
- la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- con gli atti impugnati l’Amministrazione scolastica ha riconosciuto l’assegnazione di 9 ore di insegnamento di sostegno scolastico, senza in alcun modo motivare in proposito e senza tener conto del suo effettivo fabbisogno, che deve essere l’elemento alla base dell’assegnazione del sostegno scolastico (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
Ritenuto, pertanto che:
- vada accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati, con contestuale ordine all’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, riesercitando il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- invece, vada respinta la domanda relativa all’assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni successivi, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso ( ex plurimis , TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231): stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse va infatti effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del minore e, in particolare, alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto, come sopra detto, dei bisogni del disabile;
Rilevato che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo accoglie, in parte lo respinge, condannando l’Amministrazione scolastica resistente a rideterminarsi nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.