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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9602 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6660/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e mod. dal D.lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6660/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente in [...] n.16, quale amministratore unico della Mambo Music Bar srls, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Ferro - C.F. , presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Montenuovo Licola Patria 90, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE E C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dai legali dell'Avvocatura comunale di Pozzuoli, Avv. Guido Saltelli, C.F. e Avv. Pasquale C.F._3 Verde, C.F. , dell'Avvocatura Civica, congiuntamente C.F._4 e disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso la sede della Direzione Avvocatura in Pozzuoli alla Via Tito Livio, n. 4 RESISTENTE Conclusioni delle parti da intendersi qui ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, quale amministratore unico della Mambo Music Parte_1 Bar srls proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 20230489200023703, emessa dal e notificatagli in data Controparte_1 2/3/2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.261,55 - derivante dal verbale di accertamento Polizia municipale di Pozzuoli n. 9250 – per violazione degli artt. 25 e 39 del regolamento acustico comunale delibera n. 54 /14. A sostegno dell'opposizione, deduceva unicamente l'omessa notifica del verbale presupposto;
l'avvenuta prescrizione. Si costituiva il che contestando l'avverso dedotto Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso. Disattesa l'istanza di sospensione la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione del ricorso. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Premessa la competenza del Tribunale adito per materia, trattandosi di una delle ipotesi (inquinamento ambientale di tipo acustico) che radicano proprio ai sensi del citato art.22 bis la competenza in capo al Tribunale e non al Giudice di Pace, si osserva, nel merito, che il verbale presupposto risulta regolarmente notificato al ricorrente, quale obbligato in solido, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario “ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio” ed in sua assenza a mani della madre Tes_1
presente sui luoghi di causa, ossia a “persona di famiglia” circostanza
[...] non contestata o comunque “ addetta alla casa all'ufficio o all'azienda”, (cfr. doc. 4). L'art. 145 cpc, infatti, prevede che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede. La notifica può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143. La Cassazione, con sentenza del 10.5.2016 n. 9394, ha chiarito sul punto che l'art. 145 cpc introduce forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, il richiedente è quindi libero di optare per la notifica dell'atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per la notifica dell'atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e 141 cpc, “qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale”.
- 2 - Ebbene, nel caso di specie, la contravvenzione è stata notificata, in data 27.8.2022 ai sensi dell'art 139 cpc, contestualmente alla sua elevazione al ricorrente individuato nell'atto quale amministratore unico della società specificatane la residenza Ugualmente infondato è il motivo di censura attinente alla maturazione della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Detto termine deve, infatti, ritenersi interrotto, una prima volta con la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni (avente la natura ed il contenuto di un vero e proprio atto di costituzione in mora), perfezionatisi in data 27.8.2022, e successivamente con la notifica dell'ordinanza impugnata, avvenuta in data 2.3.2024 Quanto, infine, all'entità di sanzione non si comprende la doglianza del ricorrente, posto che la sanzione applicata dal è Controparte_1 contenuta nei limiti previsti dalla citata norma. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, l'opposizione proposta deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi medi ridotti del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del CP_1
delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1786,40
[...] per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Napoli, il 23.10.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e mod. dal D.lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6660/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente in [...] n.16, quale amministratore unico della Mambo Music Bar srls, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Ferro - C.F. , presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Montenuovo Licola Patria 90, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE E C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dai legali dell'Avvocatura comunale di Pozzuoli, Avv. Guido Saltelli, C.F. e Avv. Pasquale C.F._3 Verde, C.F. , dell'Avvocatura Civica, congiuntamente C.F._4 e disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso la sede della Direzione Avvocatura in Pozzuoli alla Via Tito Livio, n. 4 RESISTENTE Conclusioni delle parti da intendersi qui ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, quale amministratore unico della Mambo Music Parte_1 Bar srls proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 20230489200023703, emessa dal e notificatagli in data Controparte_1 2/3/2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.261,55 - derivante dal verbale di accertamento Polizia municipale di Pozzuoli n. 9250 – per violazione degli artt. 25 e 39 del regolamento acustico comunale delibera n. 54 /14. A sostegno dell'opposizione, deduceva unicamente l'omessa notifica del verbale presupposto;
l'avvenuta prescrizione. Si costituiva il che contestando l'avverso dedotto Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso. Disattesa l'istanza di sospensione la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione del ricorso. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Premessa la competenza del Tribunale adito per materia, trattandosi di una delle ipotesi (inquinamento ambientale di tipo acustico) che radicano proprio ai sensi del citato art.22 bis la competenza in capo al Tribunale e non al Giudice di Pace, si osserva, nel merito, che il verbale presupposto risulta regolarmente notificato al ricorrente, quale obbligato in solido, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario “ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio” ed in sua assenza a mani della madre Tes_1
presente sui luoghi di causa, ossia a “persona di famiglia” circostanza
[...] non contestata o comunque “ addetta alla casa all'ufficio o all'azienda”, (cfr. doc. 4). L'art. 145 cpc, infatti, prevede che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede. La notifica può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143. La Cassazione, con sentenza del 10.5.2016 n. 9394, ha chiarito sul punto che l'art. 145 cpc introduce forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, il richiedente è quindi libero di optare per la notifica dell'atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per la notifica dell'atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e 141 cpc, “qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale”.
- 2 - Ebbene, nel caso di specie, la contravvenzione è stata notificata, in data 27.8.2022 ai sensi dell'art 139 cpc, contestualmente alla sua elevazione al ricorrente individuato nell'atto quale amministratore unico della società specificatane la residenza Ugualmente infondato è il motivo di censura attinente alla maturazione della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Detto termine deve, infatti, ritenersi interrotto, una prima volta con la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni (avente la natura ed il contenuto di un vero e proprio atto di costituzione in mora), perfezionatisi in data 27.8.2022, e successivamente con la notifica dell'ordinanza impugnata, avvenuta in data 2.3.2024 Quanto, infine, all'entità di sanzione non si comprende la doglianza del ricorrente, posto che la sanzione applicata dal è Controparte_1 contenuta nei limiti previsti dalla citata norma. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, l'opposizione proposta deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi medi ridotti del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del CP_1
delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1786,40
[...] per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Napoli, il 23.10.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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