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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5185/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Trabace presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata Morbegno il 16 agosto 1975 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Regazzetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali il 15.05.2010 hanno contratto matrimonio con rito civile in Trezzo Sull'Adda (MI)
(anno 2010 atto n. 4 reg. parte II serie C) in comunione legale dei beni con i seguenti figli: nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Trezzo sull'Adda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali
• dare atto che le parti prestano acquiescenza alla sentenza accettandola ad ogni effetto di legge e rinunciano all'impugnazione.
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Inzago Viale Filippo Turati n. 31, con tutti i suoi arredi e corredi, è assegnata alla signora la quale l'abiterà e dove continuerà a risiedere con la figlia. Parte_2
3) Il signor si è già trasferito dalla casa coniugale presso altra soluzione abitativa Parte_1 temporanea sita in Cinisello Balsamo (MI) e nel mese di giugno 2025 si trasferirà nella sua dimora definitiva sita in Cinisello Balsamo, Via Monte Ortigara n. 22/A, ove trasferirà la sua residenza anagrafica.
4) La figlia minorenne di 12 anni, è affidata congiuntamente a entrambi i genitori che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, concorderanno altresì ogni decisione in relazione allo sviluppo, alla crescita, all'educazione, al benessere e agli studi. Le decisioni riguardanti le necessità di vita quotidiana della figlia verranno assunte dal genitore con il quale ella si trova in quel momento, se pure nel rispetto di quanto condiviso e, in ogni caso, dandone doverosa e tempestiva informativa al genitore non presente. I genitori dovranno tenersi comunque reciprocamente informati circa i fatti più importanti per la sana ed equilibrata crescita della figlia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, stato di salute, comportamento, apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e coetanei).
5) La figlia è collocata presso la madre nella casa di Inzago, Viale Filippo Turati n. Persona_1
31.
6) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia come Per_1 segue.
- Considerato che la stabile abitazione del signor sarà disponibile a partire dal mese di giugno Per_1
2025, attualmente la frequentazione tra il padre e si svolge tutti i fine settimana o il sabato o Per_1 la domenica senza pernottamento mentre dal mese di giugno 2025 il padre terrà con sé una Per_1 volta al mese da sabato mattina fino alla domenica sera con pernottamento e gli altri tre fine settimana del mese o il sabato o la domenica senza pernottamento, come concordato tra i genitori e la stessa
Per_1
- Durante le festività natalizie starà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il Per_1 giorno di Santo Stefano con l'altro genitore mentre per i restanti giorni di vacanza i genitori si accorderanno di anno in anno in base ai rispettivi impegni di lavoro.
- Durante le vacanze di Pasqua starà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Per_1
- Durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni tra la fine di un anno scolastico e l'inizio del successivo, continuerà a frequentare il padre con la cadenza prevista durante il resto Per_1 dell'anno, fatto salvo che ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con un periodo di Per_1 villeggiatura di sette giorni consecutivi che verrà stabilito di comune accordo tra i genitori entro la fine del mese di giugno, terminato il quale i genitori riprenderanno la frequentazione ordinaria rimasta nel frattempo sospesa.
I coniugi potranno in ogni momento apportare le variazioni che riterranno necessarie in considerazione delle esigenze e delle attività della figlia, modificando di comune accordo il regime minimo sopra indicato.
- Tutte le Festività e periodi di vacanza non espressamente regolamentati seguiranno il calendario ordinario.
7) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora il contributo mensile Parte_1 Parte_2 al mantenimento ordinario della figlia di € 500,00 (cinquecento/00) che sarà versato Per_1 anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese sul conto corrente IBAN
[...], a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di marzo di ogni anno (la prima rivalutazione sarà calcolata a maggiorazione dell'assegno del mese di maggio
2026).
8) Il signor a titolo di integrazione dell'assegno di mantenimento ordinario per la Parte_1 figlia si obbliga a concedere integralmente alla signora il diritto di percepire Per_1 Parte_2
l'assegno unico INPS a partire dal mese di aprile 2025, indipendentemente dal suo ammontare, autorizzandola a comunicare all'INPS di avere diritto all'accredito dell'intero importo e rinuncia sin d'ora a rivendicare per il futuro il diritto di trattenere per sé tale contributo.
9) I genitori concordano che sosterranno il 50% (cinquanta%) ciascuno delle spese extra assegno di mantenimento relative alla figlia, secondo le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano Prot. N. 13246 del 22 novembre 2017 corrispondenti a:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) I genitori concordano che le spese per la figlia a carico fiscalmente detraibili saranno indicate nelle rispettive dichiarazioni dei redditi nella misura del 50% ciascuno, a tal fine i ricorrenti si impegnano reciprocamente a consegnare tempestivamente copia delle relative ricevute di pagamento e fatture entro e non oltre 20 giorni prima dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e/o documentazione fiscale necessaria per godere delle su indicate detrazioni.
11) I ricorrenti dichiarano di essere allo stato economicamente autonomi e di non chiedere reciprocamente assegni di mantenimento personale.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) I coniugi si impegnano a versare la somma mensile pari al 50% della rata di mutuo a tasso variabile sul conto corrente ad essi cointestato BNL Gruppo Paribas IBAN
[...] entro il giorno 28 di ogni mese allo specifico ed esclusivo scopo di consentire il pagamento della rata del mutuo ipotecario BNL n. 777627 fino alla sua estinzione.
13) I coniugi prestano acquiescenza alla sentenza accettandola ad ogni effetto di legge e rinunciano all'impugnazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trezzo Sull'Adda (MI) il 15 maggio 2010
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzo Sull'Adda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo