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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentario • 1
- 1. Accertamento Patrimoniale Dopo Acquisto Casa: Rischi E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 dicembre 2025
L'accertamento patrimoniale dopo l'acquisto di una casa è una delle contestazioni fiscali più frequenti e sottovalutate. Quando l'Agenzia delle Entrate rileva l'acquisto di un immobile, tende spesso a presumere che l'esborso sostenuto non sia compatibile con i redditi dichiarati, ipotizzando automaticamente l'esistenza di redditi non dichiarati. È fondamentale chiarirlo subito: l'acquisto di una casa non è di per sé prova di evasione fiscale. Molti accertamenti patrimoniali successivi all'acquisto di un immobile sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se affrontati con una difesa tecnica e documentata. Cosa si intende per accertamento patrimoniale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2024, n. 17611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17611 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 398/2022, proposto da: Ministero della Giustizia, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente- contro MO RO, NI NA, CI ZI, difese dagli avvo- cati DI IO BB e MA UN;
-controricorrenti- avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 320/2021 del 25/5/2021. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il Sostituto procuratore generale, Fulvio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto del primo. Fatti di causa NA NI e altre persone (a seguito di 130 provvedimenti di riunione di cause) ricorrevano dinanzi alla Corte di appello di Perugia il
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’equo indennizzo da Civile Sent. Sez. 2 Num. 17611 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 26/06/2024 2 di 6 – 398/2022 – 2 – 13/02/2024 (12) – Caponi Est. irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al Tar del Lazio. La fase di cognizione di merito si concludeva nel marzo 2013 con la liquidazione di un indennizzo di € 1.150 a persona. In sede di legittimità, Cass. 4409/2015 accoglieva il solo motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite. Nel frattempo, nel dicembre 2014, era promossa un’azione esecutiva dinanzi al Tribunale di Roma, che nel settembre 2015 assegnava la somma di € 1.150 a persona. Nel giugno 2018 era promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Lazio, con domanda dapprima dichiarata inammissibile e poi accolta nel luglio 2019 a seguito di ricorso al Consiglio di Stato. Con riferimento a tale processo, le parti private proponevano separati ricorsi ex art. 3 l. 89/2001 depositati nello stesso arco di tempo nel corso del 2019. Nella fase monitoria, calcolata la durata complessiva in 8 anni, 1 mese e quella ragionevole in 2 anni, 6 mesi e 5 giorni veniva liquidato un in- dennizzo pari a € 800 a persona. L’opposizione del Ministero della Giu- stizia è stata rigettata. Ricorre in cassazione il Ministero della Giustizia con due motivi, illu- strati da memoria. Resistono le parti private con controricorso illustrato da memorie. L’interlocutoria n. 28963/2022 pronunciata dal Collegio della sesta sezione ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pub- blica per difetto di evidenza decisoria. Il Sostituto procuratore generale ha depositato anche conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo il Ministero della Giustizia denuncia la viola- zione dell'art. 4 l. 89/2001 e dell'art. 6 para. 1 Cedu, in considerazione della tardività della domanda di equa riparazione. Denuncia il Ministero che la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda, depositata dalle parti private nel dicembre 2019, a distanza di quasi cinque anni dalla decisione definitiva che concludeva il 3 di 6 – 398/2022 – 2 – 13/02/2024 (12) – Caponi Est. processo di esecuzione, cioè dall’ordinanza di assegnazione del giugno 2015, satisfattiva dell'interesse delle parti private, senza attribuire ri- levanza al giudizio di ottemperanza, avviato successivamente. La Corte di appello ha sostenuto che il concetto di decisione definitiva alla quale si aggancia il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 è da riferire alla definitività della decisione che conclude la fase di esecu- zione eventualmente azionata dal creditore senza che rilevi la sua iner- zia tra la fine della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva. Il Ministero osserva che, nel caso di specie, le parti private avevano già attivato un processo esecutivo che si era concluso con un’ordinanza di assegnazione e che è dalla data di quest’ultima e non di quella del provvedimento che conclude il successivo giudizio di ottemperanza che deve essere agganciata la decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. L’argomento è il seguente: il mancato pagamento nono- stante l’avvenuta emanazione dell’ordinanza di assegnazione del set- tembre 2015 lede (non già il diritto alla tempestiva conclusione del giudizio, così concluso, ma) il diritto a conseguire effettivamente il bene controverso, cioè, nella specie, la somma di denaro a titolo di equo indennizzo parte dell’amministrazione. Ciò, tuttavia, non incide sulla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di proposizione della domanda ex art. 3 l. 89/2001. Con il secondo motivo il Ministero della Giustizia denuncia la viola- zione dell'art. 3 l. 89/2001, in considerazione della carenza di legitti- mazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle de- cisioni interne esecutive, la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della 4 di 6 – 398/2022 – 2 – 13/02/2024 (12) – Caponi Est. Giustizia in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svol- tosi dinanzi al giudice amministrativo. 2. – Il primo motivo è infondato. Una cosa è dire che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non conta per il calcolo (interno) della durata irra- gionevole del processo. Altra cosa è dire che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione è irrilevante ai fini della decor- renza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. In altre parole: emanata un’ordinanza di assegnazione al termine del processo esecu- tivo, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine se- mestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per la proposizione del ri- corso per l’equo indennizzo, se l’amministrazione corrisponde il paga- mento. Altrimenti, se la parte privata instaura il giudizio di ottempe- ranza per essere soddisfatta nella sua pretesa creditoria, come la du- rata del processo dinanzi al giudice amministrativo rileva ai fini del cal- colo del termine ragionevole, così dalla definitività del giudizio di ot- temperanza decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al pro- cesso giurisdizionale (amministrativo) per ottenere l’effettivo soddisfa- cimento del credito, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023). Il primo motivo è rigettato. 3. - Il secondo motivo è fondato. Dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-ese- cutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Mi- nistero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indenni- taria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa 5 di 6 – 398/2022 – 2 – 13/02/2024 (12) – Caponi Est. il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distinta- mente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in re- lazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordi- nario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’in- tegrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzio- nale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomenta- zione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notifi- care al Ministero della Giustizia). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023. 4. – È accolto il secondo motivo, è rigettato il primo motivo, è cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, il 13/02/2024.
-ricorrente- contro MO RO, NI NA, CI ZI, difese dagli avvo- cati DI IO BB e MA UN;
-controricorrenti- avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 320/2021 del 25/5/2021. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il Sostituto procuratore generale, Fulvio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto del primo. Fatti di causa NA NI e altre persone (a seguito di 130 provvedimenti di riunione di cause) ricorrevano dinanzi alla Corte di appello di Perugia il
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’equo indennizzo da Civile Sent. Sez. 2 Num. 17611 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 26/06/2024 2 di 6 – 398/2022 – 2 – 13/02/2024 (12) – Caponi Est. irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al Tar del Lazio. La fase di cognizione di merito si concludeva nel marzo 2013 con la liquidazione di un indennizzo di € 1.150 a persona. In sede di legittimità, Cass. 4409/2015 accoglieva il solo motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite. Nel frattempo, nel dicembre 2014, era promossa un’azione esecutiva dinanzi al Tribunale di Roma, che nel settembre 2015 assegnava la somma di € 1.150 a persona. Nel giugno 2018 era promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Lazio, con domanda dapprima dichiarata inammissibile e poi accolta nel luglio 2019 a seguito di ricorso al Consiglio di Stato. Con riferimento a tale processo, le parti private proponevano separati ricorsi ex art. 3 l. 89/2001 depositati nello stesso arco di tempo nel corso del 2019. Nella fase monitoria, calcolata la durata complessiva in 8 anni, 1 mese e quella ragionevole in 2 anni, 6 mesi e 5 giorni veniva liquidato un in- dennizzo pari a € 800 a persona. L’opposizione del Ministero della Giu- stizia è stata rigettata. Ricorre in cassazione il Ministero della Giustizia con due motivi, illu- strati da memoria. Resistono le parti private con controricorso illustrato da memorie. L’interlocutoria n. 28963/2022 pronunciata dal Collegio della sesta sezione ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pub- blica per difetto di evidenza decisoria. Il Sostituto procuratore generale ha depositato anche conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo il Ministero della Giustizia denuncia la viola- zione dell'art. 4 l. 89/2001 e dell'art. 6 para. 1 Cedu, in considerazione della tardività della domanda di equa riparazione. Denuncia il Ministero che la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda, depositata dalle parti private nel dicembre 2019, a distanza di quasi cinque anni dalla decisione definitiva che concludeva il 3 di 6 – 398/2022 – 2 – 13/02/2024 (12) – Caponi Est. processo di esecuzione, cioè dall’ordinanza di assegnazione del giugno 2015, satisfattiva dell'interesse delle parti private, senza attribuire ri- levanza al giudizio di ottemperanza, avviato successivamente. La Corte di appello ha sostenuto che il concetto di decisione definitiva alla quale si aggancia il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 è da riferire alla definitività della decisione che conclude la fase di esecu- zione eventualmente azionata dal creditore senza che rilevi la sua iner- zia tra la fine della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva. Il Ministero osserva che, nel caso di specie, le parti private avevano già attivato un processo esecutivo che si era concluso con un’ordinanza di assegnazione e che è dalla data di quest’ultima e non di quella del provvedimento che conclude il successivo giudizio di ottemperanza che deve essere agganciata la decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. L’argomento è il seguente: il mancato pagamento nono- stante l’avvenuta emanazione dell’ordinanza di assegnazione del set- tembre 2015 lede (non già il diritto alla tempestiva conclusione del giudizio, così concluso, ma) il diritto a conseguire effettivamente il bene controverso, cioè, nella specie, la somma di denaro a titolo di equo indennizzo parte dell’amministrazione. Ciò, tuttavia, non incide sulla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di proposizione della domanda ex art. 3 l. 89/2001. Con il secondo motivo il Ministero della Giustizia denuncia la viola- zione dell'art. 3 l. 89/2001, in considerazione della carenza di legitti- mazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle de- cisioni interne esecutive, la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della 4 di 6 – 398/2022 – 2 – 13/02/2024 (12) – Caponi Est. Giustizia in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svol- tosi dinanzi al giudice amministrativo. 2. – Il primo motivo è infondato. Una cosa è dire che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non conta per il calcolo (interno) della durata irra- gionevole del processo. Altra cosa è dire che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione è irrilevante ai fini della decor- renza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. In altre parole: emanata un’ordinanza di assegnazione al termine del processo esecu- tivo, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine se- mestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per la proposizione del ri- corso per l’equo indennizzo, se l’amministrazione corrisponde il paga- mento. Altrimenti, se la parte privata instaura il giudizio di ottempe- ranza per essere soddisfatta nella sua pretesa creditoria, come la du- rata del processo dinanzi al giudice amministrativo rileva ai fini del cal- colo del termine ragionevole, così dalla definitività del giudizio di ot- temperanza decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al pro- cesso giurisdizionale (amministrativo) per ottenere l’effettivo soddisfa- cimento del credito, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023). Il primo motivo è rigettato. 3. - Il secondo motivo è fondato. Dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-ese- cutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Mi- nistero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indenni- taria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa 5 di 6 – 398/2022 – 2 – 13/02/2024 (12) – Caponi Est. il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distinta- mente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in re- lazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordi- nario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’in- tegrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzio- nale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomenta- zione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notifi- care al Ministero della Giustizia). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023. 4. – È accolto il secondo motivo, è rigettato il primo motivo, è cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, il 13/02/2024.