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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2519/2021, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 26/09/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”. nelle note depositate in data 23.9.2025, in Controparte_1
sostituzione dell'udienza, concludeva richiamando la comparsa di costituzione, scritto nel quale così concludeva: “ 1) dichiari con ordinanza o, gradatamente, con sentenza, inammissibile e/o infondato
l'appello proposto dalla e, comunque, lo rigetti;
2) accolga, in Parte_1
sua vece, l'appello incidentale che essa ha proposto con il presente atto e, dunque, in accoglimento dello stesso, ritenga e/o dichiari di “global service” il contratto stipulato tra essa e e/o “quadro” Parte_2
quello stipulato tra essa e la , e, in ogni caso, dichiari Parte_1
quest'ultimo valido, ovvero non contrario ad alcuna norma imperativa, mantenendo fermo (ovvero confermando), in virtù delle altre ragioni evidenziate nella motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, di quelle altre che essa aveva rilevato nel corso del primo grado e che qui ha riproposto, e di quelle ulteriori che ha illustrato con il presente atto, il rigetto delle domande che la aveva proposto nei suoi Parte_1
confronti, e condanni la medesima al pagamento delle spese e delle competenze del precedente grado di giudizio;
3) in tutti i casi, condanni sempre la medesima al pagamento delle spese e delle competenze di questo ulteriore grado di giudizio oltre spese generali ed accessori di legge;
4) subordinatamente, in via istruttoria, con menzione di non consentire all'inversione dei reciproci oneri probatori, chiede ammettersi le richieste istruttorie disattese dal Giudice di primo grado che aveva articolato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, .. “.
La , nelle note depositate in data Controparte_2
26.9.2025, così concludeva: “.. si riporta alle proprie deduzioni e richieste svolte sia in atti che nei verbali cartolari, specie in relazione alla ammissione dei mezzi istruttori spiegati, conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il proposto atto di appello e, per l'effetto, per la riforma della impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario”.
In particolare, poi, nell'atto di appello, le cui conclusioni erano, come detto, richiamate nelle citate note, la parte aveva chiesto volersi: “..
Accertare e dichiarare la risoluzione del cd. “Contratto quadro per interventi manutentivi da eseguirsi sul patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di stipulato tra la e Pt_2 CP_1 [...]
per grave inadempimento della committente, e per l'effetto Pt_1
condannare la al pagamento, a titolo restitutorio, di Controparte_1
tutte le somme pari al valore degli interventi di cui alle schede contabili consegnate per interventi di manutenzione su guasto e/o su perizia per complessivi € 44.558,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria ..
Accertare e dichiarare il diritto de a veder risolto il contratto Parte_1
di franchising per grave inadempimento del franchisor, per tutte le motivazioni indicate, con cessazione immediata dei relativi obblighi anche economici .. In via subordinata, accertata e dichiarata la pag. 2/30 realizzazione degli interventi di manutenzione su guasto e/o su perizia di cui alle schede contabili, siccome quantificati e giammai contestati e, di conseguenza, le intervenute innovazioni e migliorie apportate in favore del patrimoniale immobiliare di proprietà di Parte_2
condannare quest'ultima in solido o in alternativa con Controparte_1
al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di
[...]
€ 44.558,69 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indebito e/o ingiustificato arricchimento o alla diversa maggiore o minore somma che Codesta Ecc.ma Corte di Napoli riterrà equa e di giustizia .. Accertare
e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere tenuta indenne e risarcita dalla convenuta dei danni patiti, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, a causa del grave e colpevole ritardo nella prestazione di pagamento, in misura forfettariamente e prudentemente determinata in
€ 7.500,00 ed ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda .. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Non avendo, invece, entro la scadenza del termine Parte_2
accordato da questa Corte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositato note in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., debbono intendersi richiamate le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, con la quale la medesima parte aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita:
- in via principale, e nel merito, rigettare gli appelli ex adverso proposti perché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8010/2020 del Tribunale di Napoli;
pag. 3/30 - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale degli appelli ex adverso proposti, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e dichiarare la Parte_2
unica passivamente legittimata, in quanto società Controparte_1
subappaltante e, per l'effetto, condannare esclusivamente la
[...]
al pagamento delle somme eventualmente riconosciute Controparte_1
come dovute alla . Parte_3
A questo punto la Corte, esaminati gli atti, decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2519/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8010/2020, pubblicata in data 26/11/2020 dal Tribunale di Napoli, pendente pag. 4/30 TRA
, con sede in Florida Parte_4
(U.S.A.), Tallahassee all'indirizzo 800 Ocala RD Ste 300-271, in persona del suo legale rapp.te p.t., - quale società continuatrice CP_3
della soggettività giuridica della “ originariamente Controparte_4
costituita in Italia, con CF. e P.Iva , con iscrizione del P.IVA_1
6.2.2019 presso il Dipartimento di Stato della Florida (U.S.A.) al n.
L19000035988, come da atto di iscrizione apostillato nonché del verbale di assemblea societaria del 06.12.2018 per Notaio Dott.
[...]
di Napoli (rep. 5326 racc. 3857), registrato a Napoli il Per_1
14.12.2018 n. 24120 prot. Registro Imprese Napoli n. 176711/2018 del 20.12.2018 con il quale veniva appunto deliberato di trasferire la sede legale all'indirizzo indicato sotto la denominazione
[...]
, ed elett.te dom.ta in Frattamaggiore Parte_4
(NA) alla via Fleming n. 14 presso lo studio dell'Avv. Dario Cristiano
(c.f.: dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura C.F._1
notarile alla lite in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, dott. , con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Controparte_5
Is. E/4, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di pag. 5/30 appello incidentale, dall'avv. Fabio Manfredonia (C.F.
); C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ; P. IVA , in Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Enrico Maggiore (C.F.
dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura C.F._3
generale alle liti per atto repertorio n. 1353 raccolta n. 930 per notar presso lo stesso elettivamente domiciliata nei locali Persona_2
dell'Avvocatura Capitolina sita in via del Tempio di Giove n. 21; Pt_2
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 7.6.2016, la conveniva, Parte_3
innanzi al Tribunale di Napoli, la e CP_1 Parte_2
deducendo che: - da diversi anni, operava nel settore edile con rilevanti commesse sia pubbliche che private, e, in particolare, in virtù di apposito rapporto di franchising, nel campo dei servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione dei patrimoni immobiliari essendo affiliata (quale franchisee) al franchising network di CP_1
pag. 6/30 - la svolgeva la gestione integrata, sia CP_1 Controparte_1
tecnica sia amministrativa, del patrimonio immobiliare di
[...]
in forza del contratto rep. N. 8500 del 30.9.2005; - con Pt_2
“Contratto quadro per interventi manutentivi da eseguirsi sul patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di la Pt_2 [...]
in data 13.02.2006, affidava ad essa istante l'esecuzione Controparte_1
di ordini d'intervento, di volta in volta emessi dalla CP_1
per l'esecuzione di tutte le opere, con annesse forniture ed impiego di attrezzature, occorrenti per l'espletamento dei lavori affidati di riparazione e/o adeguamento impianti dei beni del Comune di Pt_2
raggruppati per categoria, con particolare riferimento a: - edilizia;
- impianti idrico sanitari;
- impianti elettrici;
- le condizioni economiche applicate dalla prevedevano tout court un “ribasso” CP_1
dal 40% a salire, per ciascuna categoria lavori, sino ad arrivare anche al 55% rispetto a quanto indicato nel cd. “Prezziario Rubricato Comune di Roma” di cui all'art. 5 del contratto quadro, oltre all'obbligo di pagamento di un aggio dell'8% in favore di in virtù del Parte_2
contratto di franchising di cui sopra, giusta accettazione per adesione dell' “offerta” formulata;
- essa aveva svolto svariati interventi per i quali era stata pagata, seppur con estremo ritardo rispetto alle previsioni contrattuali, fino a che non aveva inteso Parte_2
risolvere il rapporto con la - la in genere CP_1 Parte_3
ogni settimana, dopo aver eseguito un certo numero di interventi, segnalati e richiesti dalla denominati “Guasto” o CP_1
“Perizia”, presentava dei files in formato excel riepilogativi della contabilità degli interventi eseguiti, accompagnata dalla scheda utente pag. 7/30 firmata, dalle misurazioni a consuntivo e dai rilevi fotografici, a riprova degli interventi svolti, il tutto vistato “per accettazione” dal preposto della stessa - per parte sua, la ricevuto il CP_1 CP_1
riepilogo, riscontratane la regolarità e correttezza, provvedeva, in genere mensilmente, ad emettere rendicontazione delle contabilità da presentare a (cd. R.E.F. Richiesta ad Emettere Fattura), Parte_2
che veniva inoltrata per conoscenza anche ad essa esecutrice, cui seguiva la cd. A.E.F. ossia l'Autorizzazione ad emettere fattura (art. 24 contratto quadro); - dal 2013 in poi, la si era resa protagonista CP_1
di un abuso e/o approfittamento dell'evidente stato di bisogno della in quanto sottraeva dal computo dei riepiloghi, consegnati Parte_3
a , somme per complessivi € 44.558,69, senza tacere del Parte_2
fatto che per molti altri nemmeno vi era stato un riscontro contabile;
- essa, appena resasi conto del mancato pagamento delle somme siccome contabilizzate tempo addietro –in taluni casi anche oltre due anni prima – per effetto della operata falcidia, chiedeva spiegazioni sia per le vie brevi sia per iscritto, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante domandava, al Tribunale di
Napoli, di risolvere il contratto quadro in essere con la Controparte_1
per grave inadempimento di quest'ultima e di condannare la
[...]
stessa al pagamento della somma di euro 44.558,69 a titolo di corrispettivo per gli interventi manutentivi eseguiti, nonché di risolvere il contratto di franchising;
in via subordinata, la Parte_3
chiedeva volersi condannare , autonomamente o in via Parte_2
solidale con la al pagamento della somma di euro CP_1
44.558,69, a titolo di ingiustificato arricchimento, stante l'esecuzione pag. 8/30 degli interventi manutentivi in favore del patrimonio immobiliare a questa facente capo;
in ultimo, l'istante chiedeva condannarsi la
[...]
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali CP_1
dalla stessa subiti a causa del colpevole ritardo nel pagamento delle prestazioni, quantificati in euro 7.500,00.
La nel costituirsi in giudizio, contestava la Controparte_1
fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in Parte_2
data 21.06.2016, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto, non essendo a conoscenza del contratto con cui la CP_1
affidava a l'esecuzione delle prestazioni dalla stessa Controparte_4
assunte con il contratto di appalto rep. 8500 del 30.09.2005 del quale era invece committente.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e rinviava all'udienza del 16.1.2017.
La causa, rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 2.7.2020, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c..
All'esito, il Tribunale pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “a) rigetta le domande;
b) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_4 Controparte_1
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5077,80 per compensi, oltre spese generali, oltre Iva, Cpa come per legge”. pag. 9/30 § 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 25.10.2021, notificata in data 26/5/2021, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., la
[...]
, quale successore della Controparte_2 Controparte_4
(d'ora innanzi, solo ), sollecitandone la riforma ed instando Parte_1
per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa depositata in data 30.09.2021, tempestivamente rispetto all'udienza di prima comparizione, si costituiva la CP_1
contestando la fondatezza dell'appello e proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale con riguardo al capo di sentenza che dichiarava la nullità del contratto intercorso con l'appellante principale, nonché relativamente al capo sulle spese di lite, a suo dire ingiustamente compensate dal Tribunale.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma della Parte_2
sentenza di primo grado, reiterando le difese svolte nel precedente grado di giudizio.
La causa, a seguito di diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni dovuti alla necessità di definire giudizi di più risalente iscrizione a ruolo, veniva rinviata all'udienza del 30.5.2025, la quale veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La Corte dapprima concedeva alle parti termine fino al 20.2.2026 per la precisazione delle conclusioni, salvo poi assegnare, con ordinanza del
23.06.2025, termine fino al 26.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note conclusive, da intendersi come sostitutivo dell'udienza pag. 10/30 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza dell'11.07.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore ed assegnata alla relazione dell'attuale Consigliere relatore.
Scaduti i termini accordati alle parti, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava le domande proposte da in quanto rilevava la nullità del Parte_1
contratto di subappalto, stipulato in data 13.2.2006 tra e la Parte_1
in ragione della mancata autorizzazione alla relativa CP_1
conclusione da parte della committente, , che, essendo Parte_2
un soggetto pubblico, determinava l'applicabilità della normativa di stampo pubblicistico.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che, al contratto di appalto intercorso tra e fosse applicabile Parte_1 Parte_2
l'art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646 che vietava la cessione in subappalto o a cottimo dell'esecuzione delle opere o di parte di esse senza la previa autorizzazione dell'ente pubblico committente, punendo il comportamento difforme con sanzioni penali.
Attesa la violazione della sopramenzionata norma imperativa, il
Tribunale pronunciava la nullità del contratto di subappalto “per contrarietà a norme imperative penali di natura protettiva dell'ordine pubblico economico e del buon costume”, ragion per cui in applicazione del principio “in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis” pag. 11/30 rigettava anche la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attrice nei riguardi dell'ente pubblico.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di franchising, il
Tribunale rilevava che non era stato dedotto alcun inadempimento della agli obblighi derivanti da tale rapporto CP_1
contrattuale. La domanda risarcitoria era, invece, respinta, siccome
“generica e del tutto sprovvista di supporto probatorio” e perché, essendo stata pronunciata la nullità del contratto, non poteva che essere rigettata, presupponendo essa la validità del contratto.
Nella regolazione delle spese di lite, il Tribunale ne disponeva la compensazione nel rapporto tra e Parte_1 CP_1
ritenendo sussistere gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2
c.p.c. ravvisate nel non risultare contestato lo svolgimento delle prestazioni da parte della subappaltatrice, nonché nell'avere respinto la domanda per ragioni diverse da quelle fatte valere dalla
[...]
CP_1
Invece, nei rapporti tra e le spese erano Parte_1 Parte_2
poste a carico dell'attrice in ragione del principio di soccombenza e venivano liquidate in euro 5.077,80 per compensi, oltre accessori come per legge.
§ 4.
La , con il primo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui Pt_1
il Tribunale aveva qualificato il “Contratto quadro per interventi manutentivi da eseguirsi sul patrimonio immobiliare di proprietà del
Comune di , di cui essa istante domandava la risoluzione, come Pt_2
contratto di subappalto, del quale pronunciava la nullità per violazione pag. 12/30 della norma imperativa, di cui all'art. 21 L. n. 646/82, stante la mancata autorizzazione al subappalto da parte dell'ente pubblico committente,
. Parte_2
Nel confutare il ragionamento del primo Giudice, l'appellante deduceva che il contratto, da essa concluso con doveva essere CP_1
qualificato come contratto di appalto a regia, fattispecie negoziale ricorrente nei casi in cui il committente - che, nel caso di specie, si identificava appunto con la - “si riserva il potere di CP_1
presiedere alla esecuzione degli specifici interventi, assumendo ogni necessaria guida”, mentre l'appaltatore si obbliga alla mera osservanza di quanto ordinatogli dal committente, senza avere alcun margine di autonomia, operando quale nudus minister del primo.
L'istante lamentava che il primo Giudice, piuttosto che verificare l'effettiva sussistenza di autonomia operativa in capo ad essa appellante, “ha inutilmente indagato in ordine alla “consapevolezza” o meno da parte de dell'esistenza del rapporto principale Controparte_4
tra e di affidamento del servizio di Parte_2 CP_1
gestione integrata tecnica e amministrativa (cd. di global service) del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Roma”.
L'appellante deduceva, inoltre, che diversamente da quanto affermato dal Tribunale, tra il contratto di appalto cd. a regia e il contratto di global service, stipulato dalla con , non CP_1 Parte_2
vi era identità di oggetto, ragion per cui la qualificazione in termini di contratto di subappalto era a maggior ragione errata.
In ogni caso, non essendo stato allegato il contratto di global service, il
Giudice di prime cure non ne avrebbe potuto affermare l'identità pag. 13/30 oggettiva con il contratto di “affidamento dell'esecuzione dei soli interventi di manutenzione” di cui la lamentava Pt_1
l'inadempimento da parte della CP_1
L'istante, inoltre, considerato che il contratto di global service non era stato allegato in primo grado, deduceva che il primo Giudice non avrebbe potuto affermarne la soggezione alla disciplina dell'evidenza pubblica, e dunque alla norma imperativa violata, in quanto non era stato dimostrato che vi fosse stata, da parte dell'ente pubblico, una procedura pubblicistica per l'affidamento della gestione integrata dei servizi facenti capo agli immobili di . Parte_2
La difesa dell'appellante, inoltre, deduceva che dall'art. 4 del contratto quadro risultava chiaramente che le parti avevano inteso stipulare un appalto a regia in quanto era ivi previsto che “La si riserva il CP_1
potere di presiedere all'esecuzione degli specifici interventi, assumendo ogni necessaria funzione di guida, secondo il modulo e gli schemi dell'appalto cd. “a regia””.
Invece, il rapporto tra la e era di CP_1 Parte_2
concessione di un intero settore amministrativo, come emergeva anche dalla ricostruzione di esso operata dalla Corte dei Conti, con sentenza n. 413 del 2018, che elencava l'insieme delle attività, molto più ampie di quelle di mera manutenzione, delegate alla “censimento beni CP_1
patrimoniali, censimento utenza, identificazione degli utenti, verifica della legittimità dei titoli di occupazione, acquisizione documentazione istruttoria e predisposizione dei contratti, gestione delle posizioni senza titolo, calcolo ed aggiornamento dei canoni, acquisizione elementi reddituali dei nuclei familiari, computo oneri accessori, gestione rapporti pag. 14/30 di utenza, gestione morosità, gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale, gestione tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Da ultimo, l'istante deduceva che sia sia la Parte_2 [...]
in controversie instaurate per il risarcimenti di danni dagli CP_1
occupanti o dagli utilizzatori di immobili del patrimonio di
[...]
, avevano riconosciuto che “il rapporto tra l'Ente comunale e il Pt_2
Gestore consiste nella “completa gestione integrata amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare del Comune”” e che l'oggetto del contratto da loro stipulato era “l'erogazione di tutti i servizi necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'art.
1.. il tutto in un'ottica di servizi integrati – Global Service – in cui all'impresa aggiudicataria
(Gestore) viene trasferita la responsabilità della corretta gestione e della conservazione del patrimonio”.
§ 5.
Per ragioni di coerenza sistematica, l'esame del primo motivo di appello principale deve essere condotto congiuntamente a quello del primo motivo di appello incidentale.
Mediante quest'ultimo, infatti, anche la censurava la CP_1
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato come subappalto il contratto intercorso con , nonché come Parte_1
contratto di appalto, e non di global service, il contratto intercorso tra essa appellante e . Parte_2
In proposito, l'istante deduceva che, come solo sul punto condivisibilmente osservato dall'appellante principale, “il contratto che essa aveva stipulato con non era affatto un semplice Parte_2
contratto di appalto, come sbrigativamente qualificato dal Tribunale, pag. 15/30 bensì un contratto misto/complesso c.d. di “global service”, il cui oggetto era evidentemente ben più ampio ed eterogeneo rispetto a quello del contratto “quadro per interventi manutentivi da eseguirsi” e dei singoli ordini di intervento (di manutenzione)”, con il quale la aveva solo CP_1
“fornito il quadro normativo di riferimento per la regolamentazione dei singoli incarichi e/o ordini di intervento” da emettere in futuro, ragion per cui il Tribunale non avrebbe dovuto ravvisare un subappalto, né nel contratto quadro, né tantomeno negli ordini di intervento successivamente emessi.
§ 6.
Ciò premesso entrambi i predetti motivi, basati su argomenti di analogo tenore, sono infondati.
In disparte la contestata qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra e Comune di Roma, è innegabile che, CP_1
tramite lo stesso, l'ente locale avesse affidato ad un soggetto di diritto privato l'intera gestione del proprio patrimonio immobiliare.
Del resto, la mancata produzione agli atti del contratto concluso dalla con non impedisce di valutarne la CP_1 Parte_2
rilevanza, avendo ad esso le parti ( fatto Controparte_6
espresso richiamo nel cd. contratto quadro tra di esse intercorso.
Ciò premesso, deve, tuttavia, escludersi che il contratto principale, concluso tra e possa consentire di Parte_2 CP_1
qualificare quest'ultima alla stregua di un vero e proprio concessionario di servizi pubblici e rendere, in tal modo, non applicabile la disciplina, richiamata dal primo Giudice, concernente gli appalti pubblici ed il divieto di subappalto. pag. 16/30 In proposito, il Collegio rileva come non sia dirimente, ai fini di qualificare la ai fini in esame, come concessionario di CP_1
un pubblico servizio, il tenore della sentenza della Corte dei Conti, n.
413 del 2018, richiamata dall'appellante nelle proprie difese.
Invero, con tale pronuncia, al fine di affermazione la propria giurisdizione in relazione a condotte produttive di danno erariale poste in essere dalla nell'esecuzione del rapporto CP_1
contrattuale intercorso con , il Giudice contabile riteneva Parte_2
che “Indipendentemente dall'assunzione o meno da parte della predetta società anche della veste di agente contabile .. la stessa risulta attratta nell'alveo della giurisdizione contabile “per la delega di funzioni pubbliche e di natura pubblicistica, trasferite dalla amministrazione comunale in capo all'appaltatrice a mezzo del rapporto CP_1
contrattuale in essere, “tale da instaurare un vero e proprio rapporto di servizio tra la stessa società per azioni e l'Ente Controparte_1
Locale”.
Quanto precede, tuttavia, non consente di escludere l'applicabilità della normativa, in tema di nullità del subappalto non autorizzato dalla PA, di cui ha fatto applicazione il Giudice di primo grado.
E' noto, infatti, che, secondo la giurisprudenza dalla Corte di giustizia,
"la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi .... "Un appalto pubblico di servizi" ai sensi delle direttive 2004/18 e 2004/17 comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi .... Si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite pag. 17/30 consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione. (CGUE 15 ottobre 2009 in C-196/08) .. la caratteristica precipua delle concessioni, idonea a differenziarle dagli appalti, è data proprio dall'assunzione di un rischio, che va ben al di là, ed è qualitativamente differente, da quello sopportato da un normale appaltatore. In mancanza, dunque, del trasferimento del rischio
"operativo", come ricorda la Corte di giustizia UE, il contratto dovrebbe essere definito come di appalto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I,
28/04/2020, (ud. 22/04/2020, dep. 28/04/2020), n.823).
Nel medesimo senso, la S.C ha affermato che “Si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 27/08/2024, n.23155).
Nel caso di specie, pur in assenza della produzione del contratto principale, intercorso tra e Gestione, appare Parte_2 CP_1
sufficientemente certo che quest'ultima, pur avendo assunto la pressoché integrale gestione, sul piano tecnico, del patrimonio immobiliare del Comune, non ne aveva assunto anche la gestione economica, al punto da essere remunerata per le prestazioni svolte mediante i proventi ritraibili da tali beni (come, per esempio, attraverso la riscossione dei canoni di locazione).
pag. 18/30 Infatti, come pure si desume chiaramente dalla lettura del contratto quadro stipulato da con la la seconda veniva, a sua Parte_1 CP_1
volta, remunerata, dal Comune di Roma, in relazione e solo all'esito degli interventi che eseguiva (cfr. art. 24 del contratto quadro).
Se, pertanto, deve escludersi che abbia assunto, CP_1
nell'accezione propria del termine, la veste di concessionario del servizio pubblico di gestione del patrimonio immobiliare del Comune, la sua qualifica, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti e dalla, più o meno ampia, autonomia della quale godeva, era, pur sempre, quella di un appaltatore di opera o di servizio pubblico.
Ne discende che, non potendo qualificarsi come concessionario, la fosse pur sempre assoggettata alla disciplina CP_1
imperativa alla quale il primo Giudice ha inteso riferirsi (cfr. Pretura
Milano, 09/04/1986, Foro Amm. 1987, II,340, secondo cui “Posto che il concessionario di pubblici servizi non può essere equiparato all'appaltatore di opere riguardanti la p.a. (unico soggetto destinatario della normativa), la mancata richiesta da parte del primo dell'autorizzazione prevista dalle norme per la cessione in subappalto della realizzazione di opere già appaltate non integra il reato di cui all'art. 21 l. 13 settembre 1982 n. 646, così come modificato ed integrato dall'art. 4 l. 23 dicembre 1982 n. 936 e dall'art. 1 l. 12 ottobre 1982 n.
726”).
Ciò posto, deve, poi, evidenziarsi che, come correttamente osservato dal Tribunale, la lettura del cd. contratto quadro rende evidente lo stretto collegamento e l'intima connessione esistente tra i due negozi, al punto che finanche l'oggetto del primo veniva identificato mediante pag. 19/30 il riferimento al contenuto di quello concluso tra e CP_1
(si veda l'art. 3, che definiva l'oggetto del contratto Parte_2
quadro come l'esecuzione degli ordini di intervento volta per volta emessi dalla per l'esecuzione di tutte le opere, occorrenti per CP_1
l'espletamento dei lavori affidati di riparazione, manutenzione, adeguamento dei beni del Comune di Roma).
Ulteriore riprova del collegamento esistente tra i due contratti si trae innegabilmente dalle norme contrattuali dettate in tema di pagamenti, contenute nell'art. 24 del contratto quadro, da cui, come prima osservato, emerge che il corrispettivo spettante a era Parte_1
condizionato, tra l'altro, al pagamento da parte del Comune di Roma in favore della CP_1
Alla luce di quanto precede appare, pertanto, evidente che il cd. contratto quadro sia, a tutti gli effetti, un contratto derivato (o subcontratto), atteso che, mediante la stipula dello stesso, la
[...]
si prefiggeva di incaricare di eseguire, in tutto o in CP_1 Parte_1
parte, l'opera o il servizio che aveva assunto da . Parte_2
Da quanto osservato discende, pertanto, che, a prescindere dal nomen iuris che voglia assegnarsi ai negozi, (di global service, per quanto concerne il contratto principale, di appalto a regia, per quanto riguarda quello derivato), è innegabile che si sia al cospetto di fattispecie contrattuali intimamente connesse, delle quali una (il subcontratto) dipendente dalle sorti dell'altra.
Consegue, allora, a quanto sin qui osservato che se, con il contratto principale, il Comune di Roma aveva affidato alla la CP_1
gestione del proprio patrimonio immobiliare, tale negozio, a pag. 20/30 prescindere dalla sua qualificazione in termini di appalto di lavoro o di servizi, non integrando gli estremi di una concessione di servizio pubblico, era assoggettato alla norma imperativa richiamata dal
Giudice di primo grado che vieta, in assenza di autorizzazione della P.A.,
l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte dell'opera o del servizio.
A conforto di tale conclusione milita il principio secondo cui “L'art. 21 l.
n. 646 del 1982, nel vietare a chiunque abbia in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione di concederle in subappalto a terzi in tutto o in parte, senza la autorizzazione dell'autorità competente, si riferisce esclusivamente a quella particolare forma di contratto derivato o subcontratto che è il subappalto (d'opera o servizi che sia), il quale è configurabile quando l'appaltatore affidi a un terzo il compimento, in tutto o in parte, dei lavori relativi all'opera o delle attività inerenti al servizio che egli si è impegnato a compiere nei confronti del committente. Deriva da quanto precede, pertanto, che non può configurarsi un subappalto quando il suo oggetto non coincida, nemmeno in parte, con l'oggetto del contratto di appalto” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 16/04/2015, n.7752).
Ma, nella specie, come dinanzi detto, vi è perfetta identità delle opere e dei servizi che avrebbe dovuto eseguire, in esecuzione degli Parte_1
ordini volta per volta emessi dalla rispetto a quelli CP_1
oggetto dell'affidamento operato da in favore di Parte_2 [...]
CP_1
§ 7.
Con il secondo motivo, l'appellante principale lamentava che il
Tribunale aveva erroneamente pronunciato la nullità del contratto di pag. 21/30 subappalto valorizzando, a tal fine, la mancanza di autorizzazione della committente.
Al riguardo, l'istante lamentava che il Giudice di prime cure aveva fondato il proprio convincimento sulla sola affermazione di
[...]
, la quale sosteneva di non essere a conoscenza del contratto Pt_2
stipulato tra la e l'odierna appellante, senza tener CP_1
conto delle contrarie affermazioni provenienti dalla stessa
[...]
nonché del sistema di rendicontazione degli interventi CP_1
realizzati in esecuzione dell'appalto a regia, che prevedeva la necessaria consapevolezza dell'operato di essa istante da parte dell'ente pubblico.
§ 8.
Il motivo è infondato.
Ed invero, in punto di diritto, giova evidenziare che, come già rilevato dal primo Giudice, l'art. 21 della legge n. 646 del 1982 - nel testo in vigore alla data del 30 aprile 1995, qui applicabile ratione temporis - vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto (o a cottimo) l'esecuzione, anche solo in parte, delle opere appaltate, senza autorizzazione dell'autorità competente, prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda.
Il contrasto con la disposizione imperativa del citato art. 21 della legge n. 646 del 1982 determina dunque, inesorabilmente, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cc. c. (tra le tante in tal senso v. Cass.
Civ. nn. 5143/2002; 22841/2016; 713/2014; 3950/2008;
11131/2003; 11450/1997).
pag. 22/30 Orbene, in mancanza di prova documentale del rilascio della necessaria preventiva autorizzazione alla stipula del subappalto di che trattasi - prova che rigorosamente sarebbe spettata a – è del tutto Parte_1
irrilevante la paventata conoscenza del contratto derivato da parte del
Comune di non potendo la stessa sopperire alla mancata prova Pt_2
della preventiva autorizzazione da rilasciarsi dall'autorità competente.
Ed invero, giova rimarcare che l'autorizzazione al subappalto non potrebbe nemmeno essere contenuta in una clausola del capitolato e/o del contratto di appalto pubblico, dovendo risultare da apposito atto provvedimentale formale e scritto della p. a., distinto dal contratto di appalto, che postula una specifica preventiva valutazione da parte dell'amministrazione e che rimane ancorato al preventivo accertamento dell'idoneità tecnica e della necessità di ogni singolo contratto di subappalto (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 6481/1990;
5336/1988; 776/1985).
§ 9.
Con il terzo motivo d'appello, l'istante lamentava che, a tutto concedere, anche ove si fosse voluto qualificare come subappalto il contratto quadro ed insussistente l'autorizzazione alla stipula da parte di , in ogni caso da tanto avrebbe dovuto farsi discendere Parte_2
la mera inefficacia e/o inopponibilità nei confronti della stazione appaltante o committente pubblico di ogni pretesa creditoria basata sul detto rapporto contrattuale, fermo restando il diritto de di Parte_1
agire nei confronti della Controparte_1
§ 10.
pag. 23/30 La censura è infondata, in quanto, dalla violazione del divieto contenuto nel richiamato art. 21 della legge n. 646 del 1982, sulla cui applicabilità ratione temporis alla fattispecie alcuna delle parti ha formulato censure, discende la nullità del contratto derivato e, per l'effetto, il rigetto, per difetto del titolo negoziale, di una pretesa che, come quella in esame, fondi appunto le proprie ragioni su tale contratto.
§ 11.
Con il quarto motivo, l'appellante principale sottoponeva a censura il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda, da esso proposta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento.
Al riguardo deduceva che proprio l'ipotesi di nullità del contratto rappresentava il caso tipico nel quale era ritenuta ammissibile l'azione residuale ex art. 2041 c.c.. Opinava, poi, quanto alla posizione dell'ente pubblico, che, al fine di ritenere siffatta pretesa esperibile, non occorreva che vi fosse stato il riconoscimento dell'utilitas.
Sosteneva che, siccome l'esecuzione da parte sua delle prestazioni non era stata in alcun modo contestata, risultava per ciò solo provato l'arricchimento della ma anche del Comune di Roma i CP_1
quali, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, avevano conseguito un'evidente utilitas dall'esecuzione degli interventi e delle opere di manutenzione e/o ristrutturazione.
Sollecitava, quindi, in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, la condanna delle appellate al pagamento del complessivo importo di € 44.558,69.
§ 12. pag. 24/30 Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della S.C., di recente pronunciatasi a sezioni unite, “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(cfr. Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Considerato che, nel caso di specie, per quanto dinanzi detto, il contratto di subappalto è in contrasto con una norma imperativa e tale contrasto determina la nullità del contratto, la pretesa dell'appellante non trova alcuna tutela giuridica neanche sotto il profilo dell'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c. c..
§ 13.
Con il quinto motivo, l'appellante impugnava la sentenza, dolendosi del mancato accoglimento della domanda di condanna della
[...]
al pagamento del corrispettivo non versato delle prestazioni CP_1
eseguite.
Con l'ultimo motivo, infine, l'istante si doleva del rigetto della domanda di risarcimento del danno.
§ 14. pag. 25/30 Entrambe le censure sono infondate, posto che, dalla rilevata nullità del titolo negoziale (il contratto derivato) posto a base delle stesse, discende inevitabilmente il rigetto delle azioni contrattuali sullo stesso azionate.
Per le medesime ragioni deve respingersi, da ultimo, il motivo di appello con cui l'istante, dolendosi della mancata ammissione delle prove orali da essa articolata e della CTU di cui aveva sollecitato l'ammissione, chiedeva a questa Corte di volervi dare ingresso.
La richiesta va disattesa, attesa l'evidente superfluità dei mezzi di prova alla luce dell'assorbente profilo afferente alla nullità del contratto derivato posto a base della pretesa.
§ 15.
Con il secondo motivo di appello incidentale, si doleva CP_1
del capo della sentenza che aveva compensato per intero, nel rapporto tra essa istante e , le spese processuali, sulla scorta di un Parte_1
presupposto erroneo, ravvisato nell'avere ritenuto pacifica l'esecuzione delle prestazioni ad opera dell'attrice.
Deduceva che, non potendosi tale circostanza ritenere in alcun modo pacifica, avendola essa contestata, e in difetto di prova dell'esecuzione delle attività, il Giudice avrebbe dovuto condannare la al Pt_1
pagamento delle spese processuali.
§ 16.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, nella specie, il primo Giudice, nel compensare interamente le spese processuali tra e riteneva sussistenti Parte_1 CP_1
gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ravvisate pag. 26/30 nell'essere, ad avviso del Tribunale, pacifica l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'attrice e nell'avere respinto la domanda attorea sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate dalla CP_1
Quest'ultima, nell'impugnare la statuizione, si limitava a censurare solo la prima ratio decidendi, afferente al ritenuto carattere pacifico delle prestazioni, mentre nulla obiettava riguardo all'altra, che aveva valorizzato il rigetto della domanda attorea per una ragione diversa da quelle esposte dalla CP_1
Ne segue che, difettando la specifica impugnazione del secondo ed autonomo argomento (o ratio decidendi) che il Giudice aveva utilizzato per giustificare l'applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., il motivo di gravame debba dichiararsi inammissibile.
§ 17.
Venendo al governo delle spese di lite del presente grado, la Corte rileva che esse, nel rapporto tra l'appellante principale e
[...]
, debbano seguire per intero la soccombenza della prima. Pt_2
Riguardo al rapporto tra l'appellante principale e quella incidentale sussiste, invece, una situazione di soccombenza reciproca parziale, conseguente al rigetto di entrambe le impugnazioni, che giustifica la compensazione delle spese processuali, a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in ragione della metà. Per la residua metà, invece, le spese debbono seguire la soccombenza dell'appellante principale, che è innegabilmente maggiore, riguardando l'intera pretesa azionata in giudizio.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del pag. 27/30 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale ed incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto Parte_4
da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna alla rifusione, in Parte_4
favore di delle spese processuali del grado di Parte_2
appello, che liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) compensa nella misura del 50% le spese processuali del grado di appello tra e Parte_4 [...]
e condanna la prima a rifondere, alla seconda, la Controparte_1
residua metà, che, al netto della disposta compensazione, liquida pag. 28/30 per il residuo 50% in euro 4.995,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e Parte_4
di di ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott.ssa ) Persona_3
pag. 29/30 pag. 30/30
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2519/2021, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 26/09/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”. nelle note depositate in data 23.9.2025, in Controparte_1
sostituzione dell'udienza, concludeva richiamando la comparsa di costituzione, scritto nel quale così concludeva: “ 1) dichiari con ordinanza o, gradatamente, con sentenza, inammissibile e/o infondato
l'appello proposto dalla e, comunque, lo rigetti;
2) accolga, in Parte_1
sua vece, l'appello incidentale che essa ha proposto con il presente atto e, dunque, in accoglimento dello stesso, ritenga e/o dichiari di “global service” il contratto stipulato tra essa e e/o “quadro” Parte_2
quello stipulato tra essa e la , e, in ogni caso, dichiari Parte_1
quest'ultimo valido, ovvero non contrario ad alcuna norma imperativa, mantenendo fermo (ovvero confermando), in virtù delle altre ragioni evidenziate nella motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, di quelle altre che essa aveva rilevato nel corso del primo grado e che qui ha riproposto, e di quelle ulteriori che ha illustrato con il presente atto, il rigetto delle domande che la aveva proposto nei suoi Parte_1
confronti, e condanni la medesima al pagamento delle spese e delle competenze del precedente grado di giudizio;
3) in tutti i casi, condanni sempre la medesima al pagamento delle spese e delle competenze di questo ulteriore grado di giudizio oltre spese generali ed accessori di legge;
4) subordinatamente, in via istruttoria, con menzione di non consentire all'inversione dei reciproci oneri probatori, chiede ammettersi le richieste istruttorie disattese dal Giudice di primo grado che aveva articolato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, .. “.
La , nelle note depositate in data Controparte_2
26.9.2025, così concludeva: “.. si riporta alle proprie deduzioni e richieste svolte sia in atti che nei verbali cartolari, specie in relazione alla ammissione dei mezzi istruttori spiegati, conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il proposto atto di appello e, per l'effetto, per la riforma della impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario”.
In particolare, poi, nell'atto di appello, le cui conclusioni erano, come detto, richiamate nelle citate note, la parte aveva chiesto volersi: “..
Accertare e dichiarare la risoluzione del cd. “Contratto quadro per interventi manutentivi da eseguirsi sul patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di stipulato tra la e Pt_2 CP_1 [...]
per grave inadempimento della committente, e per l'effetto Pt_1
condannare la al pagamento, a titolo restitutorio, di Controparte_1
tutte le somme pari al valore degli interventi di cui alle schede contabili consegnate per interventi di manutenzione su guasto e/o su perizia per complessivi € 44.558,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria ..
Accertare e dichiarare il diritto de a veder risolto il contratto Parte_1
di franchising per grave inadempimento del franchisor, per tutte le motivazioni indicate, con cessazione immediata dei relativi obblighi anche economici .. In via subordinata, accertata e dichiarata la pag. 2/30 realizzazione degli interventi di manutenzione su guasto e/o su perizia di cui alle schede contabili, siccome quantificati e giammai contestati e, di conseguenza, le intervenute innovazioni e migliorie apportate in favore del patrimoniale immobiliare di proprietà di Parte_2
condannare quest'ultima in solido o in alternativa con Controparte_1
al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di
[...]
€ 44.558,69 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indebito e/o ingiustificato arricchimento o alla diversa maggiore o minore somma che Codesta Ecc.ma Corte di Napoli riterrà equa e di giustizia .. Accertare
e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere tenuta indenne e risarcita dalla convenuta dei danni patiti, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, a causa del grave e colpevole ritardo nella prestazione di pagamento, in misura forfettariamente e prudentemente determinata in
€ 7.500,00 ed ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda .. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Non avendo, invece, entro la scadenza del termine Parte_2
accordato da questa Corte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositato note in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., debbono intendersi richiamate le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, con la quale la medesima parte aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita:
- in via principale, e nel merito, rigettare gli appelli ex adverso proposti perché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8010/2020 del Tribunale di Napoli;
pag. 3/30 - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale degli appelli ex adverso proposti, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e dichiarare la Parte_2
unica passivamente legittimata, in quanto società Controparte_1
subappaltante e, per l'effetto, condannare esclusivamente la
[...]
al pagamento delle somme eventualmente riconosciute Controparte_1
come dovute alla . Parte_3
A questo punto la Corte, esaminati gli atti, decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2519/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8010/2020, pubblicata in data 26/11/2020 dal Tribunale di Napoli, pendente pag. 4/30 TRA
, con sede in Florida Parte_4
(U.S.A.), Tallahassee all'indirizzo 800 Ocala RD Ste 300-271, in persona del suo legale rapp.te p.t., - quale società continuatrice CP_3
della soggettività giuridica della “ originariamente Controparte_4
costituita in Italia, con CF. e P.Iva , con iscrizione del P.IVA_1
6.2.2019 presso il Dipartimento di Stato della Florida (U.S.A.) al n.
L19000035988, come da atto di iscrizione apostillato nonché del verbale di assemblea societaria del 06.12.2018 per Notaio Dott.
[...]
di Napoli (rep. 5326 racc. 3857), registrato a Napoli il Per_1
14.12.2018 n. 24120 prot. Registro Imprese Napoli n. 176711/2018 del 20.12.2018 con il quale veniva appunto deliberato di trasferire la sede legale all'indirizzo indicato sotto la denominazione
[...]
, ed elett.te dom.ta in Frattamaggiore Parte_4
(NA) alla via Fleming n. 14 presso lo studio dell'Avv. Dario Cristiano
(c.f.: dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura C.F._1
notarile alla lite in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, dott. , con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Controparte_5
Is. E/4, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di pag. 5/30 appello incidentale, dall'avv. Fabio Manfredonia (C.F.
); C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ; P. IVA , in Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Enrico Maggiore (C.F.
dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura C.F._3
generale alle liti per atto repertorio n. 1353 raccolta n. 930 per notar presso lo stesso elettivamente domiciliata nei locali Persona_2
dell'Avvocatura Capitolina sita in via del Tempio di Giove n. 21; Pt_2
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 7.6.2016, la conveniva, Parte_3
innanzi al Tribunale di Napoli, la e CP_1 Parte_2
deducendo che: - da diversi anni, operava nel settore edile con rilevanti commesse sia pubbliche che private, e, in particolare, in virtù di apposito rapporto di franchising, nel campo dei servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione dei patrimoni immobiliari essendo affiliata (quale franchisee) al franchising network di CP_1
pag. 6/30 - la svolgeva la gestione integrata, sia CP_1 Controparte_1
tecnica sia amministrativa, del patrimonio immobiliare di
[...]
in forza del contratto rep. N. 8500 del 30.9.2005; - con Pt_2
“Contratto quadro per interventi manutentivi da eseguirsi sul patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di la Pt_2 [...]
in data 13.02.2006, affidava ad essa istante l'esecuzione Controparte_1
di ordini d'intervento, di volta in volta emessi dalla CP_1
per l'esecuzione di tutte le opere, con annesse forniture ed impiego di attrezzature, occorrenti per l'espletamento dei lavori affidati di riparazione e/o adeguamento impianti dei beni del Comune di Pt_2
raggruppati per categoria, con particolare riferimento a: - edilizia;
- impianti idrico sanitari;
- impianti elettrici;
- le condizioni economiche applicate dalla prevedevano tout court un “ribasso” CP_1
dal 40% a salire, per ciascuna categoria lavori, sino ad arrivare anche al 55% rispetto a quanto indicato nel cd. “Prezziario Rubricato Comune di Roma” di cui all'art. 5 del contratto quadro, oltre all'obbligo di pagamento di un aggio dell'8% in favore di in virtù del Parte_2
contratto di franchising di cui sopra, giusta accettazione per adesione dell' “offerta” formulata;
- essa aveva svolto svariati interventi per i quali era stata pagata, seppur con estremo ritardo rispetto alle previsioni contrattuali, fino a che non aveva inteso Parte_2
risolvere il rapporto con la - la in genere CP_1 Parte_3
ogni settimana, dopo aver eseguito un certo numero di interventi, segnalati e richiesti dalla denominati “Guasto” o CP_1
“Perizia”, presentava dei files in formato excel riepilogativi della contabilità degli interventi eseguiti, accompagnata dalla scheda utente pag. 7/30 firmata, dalle misurazioni a consuntivo e dai rilevi fotografici, a riprova degli interventi svolti, il tutto vistato “per accettazione” dal preposto della stessa - per parte sua, la ricevuto il CP_1 CP_1
riepilogo, riscontratane la regolarità e correttezza, provvedeva, in genere mensilmente, ad emettere rendicontazione delle contabilità da presentare a (cd. R.E.F. Richiesta ad Emettere Fattura), Parte_2
che veniva inoltrata per conoscenza anche ad essa esecutrice, cui seguiva la cd. A.E.F. ossia l'Autorizzazione ad emettere fattura (art. 24 contratto quadro); - dal 2013 in poi, la si era resa protagonista CP_1
di un abuso e/o approfittamento dell'evidente stato di bisogno della in quanto sottraeva dal computo dei riepiloghi, consegnati Parte_3
a , somme per complessivi € 44.558,69, senza tacere del Parte_2
fatto che per molti altri nemmeno vi era stato un riscontro contabile;
- essa, appena resasi conto del mancato pagamento delle somme siccome contabilizzate tempo addietro –in taluni casi anche oltre due anni prima – per effetto della operata falcidia, chiedeva spiegazioni sia per le vie brevi sia per iscritto, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante domandava, al Tribunale di
Napoli, di risolvere il contratto quadro in essere con la Controparte_1
per grave inadempimento di quest'ultima e di condannare la
[...]
stessa al pagamento della somma di euro 44.558,69 a titolo di corrispettivo per gli interventi manutentivi eseguiti, nonché di risolvere il contratto di franchising;
in via subordinata, la Parte_3
chiedeva volersi condannare , autonomamente o in via Parte_2
solidale con la al pagamento della somma di euro CP_1
44.558,69, a titolo di ingiustificato arricchimento, stante l'esecuzione pag. 8/30 degli interventi manutentivi in favore del patrimonio immobiliare a questa facente capo;
in ultimo, l'istante chiedeva condannarsi la
[...]
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali CP_1
dalla stessa subiti a causa del colpevole ritardo nel pagamento delle prestazioni, quantificati in euro 7.500,00.
La nel costituirsi in giudizio, contestava la Controparte_1
fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in Parte_2
data 21.06.2016, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto, non essendo a conoscenza del contratto con cui la CP_1
affidava a l'esecuzione delle prestazioni dalla stessa Controparte_4
assunte con il contratto di appalto rep. 8500 del 30.09.2005 del quale era invece committente.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e rinviava all'udienza del 16.1.2017.
La causa, rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 2.7.2020, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c..
All'esito, il Tribunale pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “a) rigetta le domande;
b) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_4 Controparte_1
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5077,80 per compensi, oltre spese generali, oltre Iva, Cpa come per legge”. pag. 9/30 § 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 25.10.2021, notificata in data 26/5/2021, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., la
[...]
, quale successore della Controparte_2 Controparte_4
(d'ora innanzi, solo ), sollecitandone la riforma ed instando Parte_1
per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa depositata in data 30.09.2021, tempestivamente rispetto all'udienza di prima comparizione, si costituiva la CP_1
contestando la fondatezza dell'appello e proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale con riguardo al capo di sentenza che dichiarava la nullità del contratto intercorso con l'appellante principale, nonché relativamente al capo sulle spese di lite, a suo dire ingiustamente compensate dal Tribunale.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma della Parte_2
sentenza di primo grado, reiterando le difese svolte nel precedente grado di giudizio.
La causa, a seguito di diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni dovuti alla necessità di definire giudizi di più risalente iscrizione a ruolo, veniva rinviata all'udienza del 30.5.2025, la quale veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La Corte dapprima concedeva alle parti termine fino al 20.2.2026 per la precisazione delle conclusioni, salvo poi assegnare, con ordinanza del
23.06.2025, termine fino al 26.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note conclusive, da intendersi come sostitutivo dell'udienza pag. 10/30 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza dell'11.07.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore ed assegnata alla relazione dell'attuale Consigliere relatore.
Scaduti i termini accordati alle parti, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava le domande proposte da in quanto rilevava la nullità del Parte_1
contratto di subappalto, stipulato in data 13.2.2006 tra e la Parte_1
in ragione della mancata autorizzazione alla relativa CP_1
conclusione da parte della committente, , che, essendo Parte_2
un soggetto pubblico, determinava l'applicabilità della normativa di stampo pubblicistico.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che, al contratto di appalto intercorso tra e fosse applicabile Parte_1 Parte_2
l'art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646 che vietava la cessione in subappalto o a cottimo dell'esecuzione delle opere o di parte di esse senza la previa autorizzazione dell'ente pubblico committente, punendo il comportamento difforme con sanzioni penali.
Attesa la violazione della sopramenzionata norma imperativa, il
Tribunale pronunciava la nullità del contratto di subappalto “per contrarietà a norme imperative penali di natura protettiva dell'ordine pubblico economico e del buon costume”, ragion per cui in applicazione del principio “in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis” pag. 11/30 rigettava anche la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attrice nei riguardi dell'ente pubblico.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di franchising, il
Tribunale rilevava che non era stato dedotto alcun inadempimento della agli obblighi derivanti da tale rapporto CP_1
contrattuale. La domanda risarcitoria era, invece, respinta, siccome
“generica e del tutto sprovvista di supporto probatorio” e perché, essendo stata pronunciata la nullità del contratto, non poteva che essere rigettata, presupponendo essa la validità del contratto.
Nella regolazione delle spese di lite, il Tribunale ne disponeva la compensazione nel rapporto tra e Parte_1 CP_1
ritenendo sussistere gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2
c.p.c. ravvisate nel non risultare contestato lo svolgimento delle prestazioni da parte della subappaltatrice, nonché nell'avere respinto la domanda per ragioni diverse da quelle fatte valere dalla
[...]
CP_1
Invece, nei rapporti tra e le spese erano Parte_1 Parte_2
poste a carico dell'attrice in ragione del principio di soccombenza e venivano liquidate in euro 5.077,80 per compensi, oltre accessori come per legge.
§ 4.
La , con il primo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui Pt_1
il Tribunale aveva qualificato il “Contratto quadro per interventi manutentivi da eseguirsi sul patrimonio immobiliare di proprietà del
Comune di , di cui essa istante domandava la risoluzione, come Pt_2
contratto di subappalto, del quale pronunciava la nullità per violazione pag. 12/30 della norma imperativa, di cui all'art. 21 L. n. 646/82, stante la mancata autorizzazione al subappalto da parte dell'ente pubblico committente,
. Parte_2
Nel confutare il ragionamento del primo Giudice, l'appellante deduceva che il contratto, da essa concluso con doveva essere CP_1
qualificato come contratto di appalto a regia, fattispecie negoziale ricorrente nei casi in cui il committente - che, nel caso di specie, si identificava appunto con la - “si riserva il potere di CP_1
presiedere alla esecuzione degli specifici interventi, assumendo ogni necessaria guida”, mentre l'appaltatore si obbliga alla mera osservanza di quanto ordinatogli dal committente, senza avere alcun margine di autonomia, operando quale nudus minister del primo.
L'istante lamentava che il primo Giudice, piuttosto che verificare l'effettiva sussistenza di autonomia operativa in capo ad essa appellante, “ha inutilmente indagato in ordine alla “consapevolezza” o meno da parte de dell'esistenza del rapporto principale Controparte_4
tra e di affidamento del servizio di Parte_2 CP_1
gestione integrata tecnica e amministrativa (cd. di global service) del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Roma”.
L'appellante deduceva, inoltre, che diversamente da quanto affermato dal Tribunale, tra il contratto di appalto cd. a regia e il contratto di global service, stipulato dalla con , non CP_1 Parte_2
vi era identità di oggetto, ragion per cui la qualificazione in termini di contratto di subappalto era a maggior ragione errata.
In ogni caso, non essendo stato allegato il contratto di global service, il
Giudice di prime cure non ne avrebbe potuto affermare l'identità pag. 13/30 oggettiva con il contratto di “affidamento dell'esecuzione dei soli interventi di manutenzione” di cui la lamentava Pt_1
l'inadempimento da parte della CP_1
L'istante, inoltre, considerato che il contratto di global service non era stato allegato in primo grado, deduceva che il primo Giudice non avrebbe potuto affermarne la soggezione alla disciplina dell'evidenza pubblica, e dunque alla norma imperativa violata, in quanto non era stato dimostrato che vi fosse stata, da parte dell'ente pubblico, una procedura pubblicistica per l'affidamento della gestione integrata dei servizi facenti capo agli immobili di . Parte_2
La difesa dell'appellante, inoltre, deduceva che dall'art. 4 del contratto quadro risultava chiaramente che le parti avevano inteso stipulare un appalto a regia in quanto era ivi previsto che “La si riserva il CP_1
potere di presiedere all'esecuzione degli specifici interventi, assumendo ogni necessaria funzione di guida, secondo il modulo e gli schemi dell'appalto cd. “a regia””.
Invece, il rapporto tra la e era di CP_1 Parte_2
concessione di un intero settore amministrativo, come emergeva anche dalla ricostruzione di esso operata dalla Corte dei Conti, con sentenza n. 413 del 2018, che elencava l'insieme delle attività, molto più ampie di quelle di mera manutenzione, delegate alla “censimento beni CP_1
patrimoniali, censimento utenza, identificazione degli utenti, verifica della legittimità dei titoli di occupazione, acquisizione documentazione istruttoria e predisposizione dei contratti, gestione delle posizioni senza titolo, calcolo ed aggiornamento dei canoni, acquisizione elementi reddituali dei nuclei familiari, computo oneri accessori, gestione rapporti pag. 14/30 di utenza, gestione morosità, gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale, gestione tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Da ultimo, l'istante deduceva che sia sia la Parte_2 [...]
in controversie instaurate per il risarcimenti di danni dagli CP_1
occupanti o dagli utilizzatori di immobili del patrimonio di
[...]
, avevano riconosciuto che “il rapporto tra l'Ente comunale e il Pt_2
Gestore consiste nella “completa gestione integrata amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare del Comune”” e che l'oggetto del contratto da loro stipulato era “l'erogazione di tutti i servizi necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'art.
1.. il tutto in un'ottica di servizi integrati – Global Service – in cui all'impresa aggiudicataria
(Gestore) viene trasferita la responsabilità della corretta gestione e della conservazione del patrimonio”.
§ 5.
Per ragioni di coerenza sistematica, l'esame del primo motivo di appello principale deve essere condotto congiuntamente a quello del primo motivo di appello incidentale.
Mediante quest'ultimo, infatti, anche la censurava la CP_1
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato come subappalto il contratto intercorso con , nonché come Parte_1
contratto di appalto, e non di global service, il contratto intercorso tra essa appellante e . Parte_2
In proposito, l'istante deduceva che, come solo sul punto condivisibilmente osservato dall'appellante principale, “il contratto che essa aveva stipulato con non era affatto un semplice Parte_2
contratto di appalto, come sbrigativamente qualificato dal Tribunale, pag. 15/30 bensì un contratto misto/complesso c.d. di “global service”, il cui oggetto era evidentemente ben più ampio ed eterogeneo rispetto a quello del contratto “quadro per interventi manutentivi da eseguirsi” e dei singoli ordini di intervento (di manutenzione)”, con il quale la aveva solo CP_1
“fornito il quadro normativo di riferimento per la regolamentazione dei singoli incarichi e/o ordini di intervento” da emettere in futuro, ragion per cui il Tribunale non avrebbe dovuto ravvisare un subappalto, né nel contratto quadro, né tantomeno negli ordini di intervento successivamente emessi.
§ 6.
Ciò premesso entrambi i predetti motivi, basati su argomenti di analogo tenore, sono infondati.
In disparte la contestata qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra e Comune di Roma, è innegabile che, CP_1
tramite lo stesso, l'ente locale avesse affidato ad un soggetto di diritto privato l'intera gestione del proprio patrimonio immobiliare.
Del resto, la mancata produzione agli atti del contratto concluso dalla con non impedisce di valutarne la CP_1 Parte_2
rilevanza, avendo ad esso le parti ( fatto Controparte_6
espresso richiamo nel cd. contratto quadro tra di esse intercorso.
Ciò premesso, deve, tuttavia, escludersi che il contratto principale, concluso tra e possa consentire di Parte_2 CP_1
qualificare quest'ultima alla stregua di un vero e proprio concessionario di servizi pubblici e rendere, in tal modo, non applicabile la disciplina, richiamata dal primo Giudice, concernente gli appalti pubblici ed il divieto di subappalto. pag. 16/30 In proposito, il Collegio rileva come non sia dirimente, ai fini di qualificare la ai fini in esame, come concessionario di CP_1
un pubblico servizio, il tenore della sentenza della Corte dei Conti, n.
413 del 2018, richiamata dall'appellante nelle proprie difese.
Invero, con tale pronuncia, al fine di affermazione la propria giurisdizione in relazione a condotte produttive di danno erariale poste in essere dalla nell'esecuzione del rapporto CP_1
contrattuale intercorso con , il Giudice contabile riteneva Parte_2
che “Indipendentemente dall'assunzione o meno da parte della predetta società anche della veste di agente contabile .. la stessa risulta attratta nell'alveo della giurisdizione contabile “per la delega di funzioni pubbliche e di natura pubblicistica, trasferite dalla amministrazione comunale in capo all'appaltatrice a mezzo del rapporto CP_1
contrattuale in essere, “tale da instaurare un vero e proprio rapporto di servizio tra la stessa società per azioni e l'Ente Controparte_1
Locale”.
Quanto precede, tuttavia, non consente di escludere l'applicabilità della normativa, in tema di nullità del subappalto non autorizzato dalla PA, di cui ha fatto applicazione il Giudice di primo grado.
E' noto, infatti, che, secondo la giurisprudenza dalla Corte di giustizia,
"la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi .... "Un appalto pubblico di servizi" ai sensi delle direttive 2004/18 e 2004/17 comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi .... Si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite pag. 17/30 consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione. (CGUE 15 ottobre 2009 in C-196/08) .. la caratteristica precipua delle concessioni, idonea a differenziarle dagli appalti, è data proprio dall'assunzione di un rischio, che va ben al di là, ed è qualitativamente differente, da quello sopportato da un normale appaltatore. In mancanza, dunque, del trasferimento del rischio
"operativo", come ricorda la Corte di giustizia UE, il contratto dovrebbe essere definito come di appalto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I,
28/04/2020, (ud. 22/04/2020, dep. 28/04/2020), n.823).
Nel medesimo senso, la S.C ha affermato che “Si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 27/08/2024, n.23155).
Nel caso di specie, pur in assenza della produzione del contratto principale, intercorso tra e Gestione, appare Parte_2 CP_1
sufficientemente certo che quest'ultima, pur avendo assunto la pressoché integrale gestione, sul piano tecnico, del patrimonio immobiliare del Comune, non ne aveva assunto anche la gestione economica, al punto da essere remunerata per le prestazioni svolte mediante i proventi ritraibili da tali beni (come, per esempio, attraverso la riscossione dei canoni di locazione).
pag. 18/30 Infatti, come pure si desume chiaramente dalla lettura del contratto quadro stipulato da con la la seconda veniva, a sua Parte_1 CP_1
volta, remunerata, dal Comune di Roma, in relazione e solo all'esito degli interventi che eseguiva (cfr. art. 24 del contratto quadro).
Se, pertanto, deve escludersi che abbia assunto, CP_1
nell'accezione propria del termine, la veste di concessionario del servizio pubblico di gestione del patrimonio immobiliare del Comune, la sua qualifica, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti e dalla, più o meno ampia, autonomia della quale godeva, era, pur sempre, quella di un appaltatore di opera o di servizio pubblico.
Ne discende che, non potendo qualificarsi come concessionario, la fosse pur sempre assoggettata alla disciplina CP_1
imperativa alla quale il primo Giudice ha inteso riferirsi (cfr. Pretura
Milano, 09/04/1986, Foro Amm. 1987, II,340, secondo cui “Posto che il concessionario di pubblici servizi non può essere equiparato all'appaltatore di opere riguardanti la p.a. (unico soggetto destinatario della normativa), la mancata richiesta da parte del primo dell'autorizzazione prevista dalle norme per la cessione in subappalto della realizzazione di opere già appaltate non integra il reato di cui all'art. 21 l. 13 settembre 1982 n. 646, così come modificato ed integrato dall'art. 4 l. 23 dicembre 1982 n. 936 e dall'art. 1 l. 12 ottobre 1982 n.
726”).
Ciò posto, deve, poi, evidenziarsi che, come correttamente osservato dal Tribunale, la lettura del cd. contratto quadro rende evidente lo stretto collegamento e l'intima connessione esistente tra i due negozi, al punto che finanche l'oggetto del primo veniva identificato mediante pag. 19/30 il riferimento al contenuto di quello concluso tra e CP_1
(si veda l'art. 3, che definiva l'oggetto del contratto Parte_2
quadro come l'esecuzione degli ordini di intervento volta per volta emessi dalla per l'esecuzione di tutte le opere, occorrenti per CP_1
l'espletamento dei lavori affidati di riparazione, manutenzione, adeguamento dei beni del Comune di Roma).
Ulteriore riprova del collegamento esistente tra i due contratti si trae innegabilmente dalle norme contrattuali dettate in tema di pagamenti, contenute nell'art. 24 del contratto quadro, da cui, come prima osservato, emerge che il corrispettivo spettante a era Parte_1
condizionato, tra l'altro, al pagamento da parte del Comune di Roma in favore della CP_1
Alla luce di quanto precede appare, pertanto, evidente che il cd. contratto quadro sia, a tutti gli effetti, un contratto derivato (o subcontratto), atteso che, mediante la stipula dello stesso, la
[...]
si prefiggeva di incaricare di eseguire, in tutto o in CP_1 Parte_1
parte, l'opera o il servizio che aveva assunto da . Parte_2
Da quanto osservato discende, pertanto, che, a prescindere dal nomen iuris che voglia assegnarsi ai negozi, (di global service, per quanto concerne il contratto principale, di appalto a regia, per quanto riguarda quello derivato), è innegabile che si sia al cospetto di fattispecie contrattuali intimamente connesse, delle quali una (il subcontratto) dipendente dalle sorti dell'altra.
Consegue, allora, a quanto sin qui osservato che se, con il contratto principale, il Comune di Roma aveva affidato alla la CP_1
gestione del proprio patrimonio immobiliare, tale negozio, a pag. 20/30 prescindere dalla sua qualificazione in termini di appalto di lavoro o di servizi, non integrando gli estremi di una concessione di servizio pubblico, era assoggettato alla norma imperativa richiamata dal
Giudice di primo grado che vieta, in assenza di autorizzazione della P.A.,
l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte dell'opera o del servizio.
A conforto di tale conclusione milita il principio secondo cui “L'art. 21 l.
n. 646 del 1982, nel vietare a chiunque abbia in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione di concederle in subappalto a terzi in tutto o in parte, senza la autorizzazione dell'autorità competente, si riferisce esclusivamente a quella particolare forma di contratto derivato o subcontratto che è il subappalto (d'opera o servizi che sia), il quale è configurabile quando l'appaltatore affidi a un terzo il compimento, in tutto o in parte, dei lavori relativi all'opera o delle attività inerenti al servizio che egli si è impegnato a compiere nei confronti del committente. Deriva da quanto precede, pertanto, che non può configurarsi un subappalto quando il suo oggetto non coincida, nemmeno in parte, con l'oggetto del contratto di appalto” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 16/04/2015, n.7752).
Ma, nella specie, come dinanzi detto, vi è perfetta identità delle opere e dei servizi che avrebbe dovuto eseguire, in esecuzione degli Parte_1
ordini volta per volta emessi dalla rispetto a quelli CP_1
oggetto dell'affidamento operato da in favore di Parte_2 [...]
CP_1
§ 7.
Con il secondo motivo, l'appellante principale lamentava che il
Tribunale aveva erroneamente pronunciato la nullità del contratto di pag. 21/30 subappalto valorizzando, a tal fine, la mancanza di autorizzazione della committente.
Al riguardo, l'istante lamentava che il Giudice di prime cure aveva fondato il proprio convincimento sulla sola affermazione di
[...]
, la quale sosteneva di non essere a conoscenza del contratto Pt_2
stipulato tra la e l'odierna appellante, senza tener CP_1
conto delle contrarie affermazioni provenienti dalla stessa
[...]
nonché del sistema di rendicontazione degli interventi CP_1
realizzati in esecuzione dell'appalto a regia, che prevedeva la necessaria consapevolezza dell'operato di essa istante da parte dell'ente pubblico.
§ 8.
Il motivo è infondato.
Ed invero, in punto di diritto, giova evidenziare che, come già rilevato dal primo Giudice, l'art. 21 della legge n. 646 del 1982 - nel testo in vigore alla data del 30 aprile 1995, qui applicabile ratione temporis - vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto (o a cottimo) l'esecuzione, anche solo in parte, delle opere appaltate, senza autorizzazione dell'autorità competente, prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda.
Il contrasto con la disposizione imperativa del citato art. 21 della legge n. 646 del 1982 determina dunque, inesorabilmente, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cc. c. (tra le tante in tal senso v. Cass.
Civ. nn. 5143/2002; 22841/2016; 713/2014; 3950/2008;
11131/2003; 11450/1997).
pag. 22/30 Orbene, in mancanza di prova documentale del rilascio della necessaria preventiva autorizzazione alla stipula del subappalto di che trattasi - prova che rigorosamente sarebbe spettata a – è del tutto Parte_1
irrilevante la paventata conoscenza del contratto derivato da parte del
Comune di non potendo la stessa sopperire alla mancata prova Pt_2
della preventiva autorizzazione da rilasciarsi dall'autorità competente.
Ed invero, giova rimarcare che l'autorizzazione al subappalto non potrebbe nemmeno essere contenuta in una clausola del capitolato e/o del contratto di appalto pubblico, dovendo risultare da apposito atto provvedimentale formale e scritto della p. a., distinto dal contratto di appalto, che postula una specifica preventiva valutazione da parte dell'amministrazione e che rimane ancorato al preventivo accertamento dell'idoneità tecnica e della necessità di ogni singolo contratto di subappalto (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 6481/1990;
5336/1988; 776/1985).
§ 9.
Con il terzo motivo d'appello, l'istante lamentava che, a tutto concedere, anche ove si fosse voluto qualificare come subappalto il contratto quadro ed insussistente l'autorizzazione alla stipula da parte di , in ogni caso da tanto avrebbe dovuto farsi discendere Parte_2
la mera inefficacia e/o inopponibilità nei confronti della stazione appaltante o committente pubblico di ogni pretesa creditoria basata sul detto rapporto contrattuale, fermo restando il diritto de di Parte_1
agire nei confronti della Controparte_1
§ 10.
pag. 23/30 La censura è infondata, in quanto, dalla violazione del divieto contenuto nel richiamato art. 21 della legge n. 646 del 1982, sulla cui applicabilità ratione temporis alla fattispecie alcuna delle parti ha formulato censure, discende la nullità del contratto derivato e, per l'effetto, il rigetto, per difetto del titolo negoziale, di una pretesa che, come quella in esame, fondi appunto le proprie ragioni su tale contratto.
§ 11.
Con il quarto motivo, l'appellante principale sottoponeva a censura il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda, da esso proposta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento.
Al riguardo deduceva che proprio l'ipotesi di nullità del contratto rappresentava il caso tipico nel quale era ritenuta ammissibile l'azione residuale ex art. 2041 c.c.. Opinava, poi, quanto alla posizione dell'ente pubblico, che, al fine di ritenere siffatta pretesa esperibile, non occorreva che vi fosse stato il riconoscimento dell'utilitas.
Sosteneva che, siccome l'esecuzione da parte sua delle prestazioni non era stata in alcun modo contestata, risultava per ciò solo provato l'arricchimento della ma anche del Comune di Roma i CP_1
quali, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, avevano conseguito un'evidente utilitas dall'esecuzione degli interventi e delle opere di manutenzione e/o ristrutturazione.
Sollecitava, quindi, in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, la condanna delle appellate al pagamento del complessivo importo di € 44.558,69.
§ 12. pag. 24/30 Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della S.C., di recente pronunciatasi a sezioni unite, “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(cfr. Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Considerato che, nel caso di specie, per quanto dinanzi detto, il contratto di subappalto è in contrasto con una norma imperativa e tale contrasto determina la nullità del contratto, la pretesa dell'appellante non trova alcuna tutela giuridica neanche sotto il profilo dell'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c. c..
§ 13.
Con il quinto motivo, l'appellante impugnava la sentenza, dolendosi del mancato accoglimento della domanda di condanna della
[...]
al pagamento del corrispettivo non versato delle prestazioni CP_1
eseguite.
Con l'ultimo motivo, infine, l'istante si doleva del rigetto della domanda di risarcimento del danno.
§ 14. pag. 25/30 Entrambe le censure sono infondate, posto che, dalla rilevata nullità del titolo negoziale (il contratto derivato) posto a base delle stesse, discende inevitabilmente il rigetto delle azioni contrattuali sullo stesso azionate.
Per le medesime ragioni deve respingersi, da ultimo, il motivo di appello con cui l'istante, dolendosi della mancata ammissione delle prove orali da essa articolata e della CTU di cui aveva sollecitato l'ammissione, chiedeva a questa Corte di volervi dare ingresso.
La richiesta va disattesa, attesa l'evidente superfluità dei mezzi di prova alla luce dell'assorbente profilo afferente alla nullità del contratto derivato posto a base della pretesa.
§ 15.
Con il secondo motivo di appello incidentale, si doleva CP_1
del capo della sentenza che aveva compensato per intero, nel rapporto tra essa istante e , le spese processuali, sulla scorta di un Parte_1
presupposto erroneo, ravvisato nell'avere ritenuto pacifica l'esecuzione delle prestazioni ad opera dell'attrice.
Deduceva che, non potendosi tale circostanza ritenere in alcun modo pacifica, avendola essa contestata, e in difetto di prova dell'esecuzione delle attività, il Giudice avrebbe dovuto condannare la al Pt_1
pagamento delle spese processuali.
§ 16.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, nella specie, il primo Giudice, nel compensare interamente le spese processuali tra e riteneva sussistenti Parte_1 CP_1
gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ravvisate pag. 26/30 nell'essere, ad avviso del Tribunale, pacifica l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'attrice e nell'avere respinto la domanda attorea sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate dalla CP_1
Quest'ultima, nell'impugnare la statuizione, si limitava a censurare solo la prima ratio decidendi, afferente al ritenuto carattere pacifico delle prestazioni, mentre nulla obiettava riguardo all'altra, che aveva valorizzato il rigetto della domanda attorea per una ragione diversa da quelle esposte dalla CP_1
Ne segue che, difettando la specifica impugnazione del secondo ed autonomo argomento (o ratio decidendi) che il Giudice aveva utilizzato per giustificare l'applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., il motivo di gravame debba dichiararsi inammissibile.
§ 17.
Venendo al governo delle spese di lite del presente grado, la Corte rileva che esse, nel rapporto tra l'appellante principale e
[...]
, debbano seguire per intero la soccombenza della prima. Pt_2
Riguardo al rapporto tra l'appellante principale e quella incidentale sussiste, invece, una situazione di soccombenza reciproca parziale, conseguente al rigetto di entrambe le impugnazioni, che giustifica la compensazione delle spese processuali, a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in ragione della metà. Per la residua metà, invece, le spese debbono seguire la soccombenza dell'appellante principale, che è innegabilmente maggiore, riguardando l'intera pretesa azionata in giudizio.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del pag. 27/30 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale ed incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto Parte_4
da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna alla rifusione, in Parte_4
favore di delle spese processuali del grado di Parte_2
appello, che liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) compensa nella misura del 50% le spese processuali del grado di appello tra e Parte_4 [...]
e condanna la prima a rifondere, alla seconda, la Controparte_1
residua metà, che, al netto della disposta compensazione, liquida pag. 28/30 per il residuo 50% in euro 4.995,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e Parte_4
di di ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott.ssa ) Persona_3
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